TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AE CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 427/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.36/2024”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via Longarone n. 23, presso lo studio dell'avv. Pt_1
AN EL (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._1 determina dirigenziale R.G. 444/2024 e di mandato in atti;
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) elettivamente domiciliati in Rotondella alla Piazza Plebiscito C.F._3
n. 3, presso lo studio dell'avv. Gianluca Palazzo (C.F. ) che li CodiceFiscale_4 rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
– APPELLAT I–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione il 5/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulla base di quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 Il ha impugnato la sentenza n. 36 resa il 22/2/2024 dal Giudice di Parte_1
Pace di Pisticci che l'aveva condannato a pagare la somma di € 3.622,00 oltre interessi a titolo di risarcimento danni non patrimoniali per le lesioni personali subite da CP_2
conducente del ciclomotore tg. X6XWL4, nonché l'importo di € 650,00, oltre in-
[...] teressi in favore di , proprietario del mezzo danneggiato, in conseguen- Controparte_1 za del sinistro verificatosi il 9/4/2017, allorquando nell'imboccare Via CP_2
Salerno, aveva impattato con la ruota anteriore del motociclo alcuni sanpietrini divelti dalla pavimentazione della rotatoria, perdendo il controllo del mezzo e rovinando al suolo, così procurandosi lesioni che ne avevano reso necessario il ricovero in Pronto
Soccorso. Deduceva, all'uopo, che il primo giudice lo avesse ritenuto responsabile del sinistro in questione per omessa manutenzione e custodia del manto stradale, non aven- do dimostrato di essersi attivato per segnalare le condizioni della rotatoria, né per la messa in sicurezza della stessa, così determinando una situazione di pericolo, non altri- menti evitabile, idonea a costituire insidia.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata, essendo stata ritenuta accertata la responsabilità aquiliana a norma sia dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051
c.c., nonostante la sussistenza di un rapporto di alternatività tra le due norme per causa petendi e per diversa ripartizione dell'onere probatorio. Ha evidenziato, altresì,
l'illogicità e l'apparenza della motivazione in conseguenza della valutazione inesatta delle risultanze istruttorie, le quali comprovavano come l'evento dannoso non si fosse verificato per omessa manutenzione del bene demaniale (attesa l'assenza sul posto di materiale cementizio sulla carreggiata, rilevata dai vigili immediatamente intervenuti e l'inattendibilità del teste addotto da controparte),ma per effetto della condotta negligen- te e imprudente del conducente che non aveva adeguato la velocità del mezzo alle con- dizioni della strada in prossimità di rotatoria, nonostante la piena visibilità dell'irregolarità cementizia, ciò che avrebbe integrato l'ipotesi del caso fortuito. Infine, il ha contestato la determinazione del quantum debeatur per omes- Parte_1 so apprezzamento della preponderanza causale della condotta del danneggiato nella ve- rificazione del danno, sicché ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipa- tario.
Gli appellati, nel costituirsi, hanno eccepito preliminarmente l'improcedibilità
2 dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., per omessa specificità dei motivi di gravame e, nel merito, l'incensurabilità dell'operato del primo giudice nella qualificazione giuridica della domanda, nonché nella valutazione delle prove, assumendo non potersi desumere l'assenza di responsabilità dell'ente dalla circostanza per la quale i vigli, intervenuti a distanza di alcune ore dal sinistro, non avevano rilevato la presenza di sanpietrini nell'alveo stradale, avendo il teste confermato la circostanza per la Testimone_1 quale questi sarebbero stati rimossi dalla carreggiata a tutela dell'incolumità degli utenti della strada. Ciò posto e rimarcata la responsabilità dell'ente per omessa manutenzione della strada, nonché l'insussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causa- zione del sinistro, anche ai fini di una diversa determinazione del quantum, hanno chie- sto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna di
contro
- parte alle spese legali in favore del procuratore antistatario.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questio- ni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze sull'affermazione di responsabilità del nella causazione del sinistro, nonché Pt_1 sull'entità dei danni asseritamente subiti dagli attori.
Nel merito l'appello è fondato.
Muovendo dalla circostanza posta dagli attori a fondamento della responsabilità dell'ente per la quale la caduta di dal motociclo sarebbe stata cagionata CP_2 dalla presenza sulla pubblica via di materiale cementizio in prossimità di rotatoria, ap- pare corretto l'inquadramento della fattispecie nel paradigma di cui all'art.2051 c.c., per i danni da cose in custodia, ciò in forza dell'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, laddove il danneggiato dimostri fatto dannoso e nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, re- sponsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in un'alterazione dello sta- to dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, oppure nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. Cass. Civ. Sez. IV ord. 19/3/2018 n. 6703).
3 Al riguardo,i giudici di legittimità hanno statuito che,in tema di responsabilità civile per danni derivati da beni in custodia della P.A., la condotta del danneggiato che entri in in- terazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 comma primo c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situa- zione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamen- to imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia tale da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ra- gionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, conno- tandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cass. Civ.Sez. VI sent. 23/5/2022 n.16569).
Nella specie, si ritiene che la condotta negligente ed imprudente del conducente del mo- tociclo abbia prodotto l'interruzione del nesso di causalità tra fatto dannoso e condotta addebitata all'ente titolare della strada, consistita nell'omessa manutenzione della rota- toria nei cui pressi si è verificato il danno.
Infatti, l'elemento addotto dai danneggiati a sostegno del loro assunto è costituito dalla testimonianza dei , il quale ha genericamente riferito in ordine alla Testimone_1 presenza sul manto stradale di materiale cementizio, senza indicazione di un'effettiva incidenza sull'evento dannoso: in particolare, pur laddove si assuma che tale deposizio- ne attesti la circostanza per cui il sinistro sia riconducibile all'impatto della ruota ante- riore del mezzo con sampietrini, nondimeno va escluso che la lamentata irregolarità del- la sede stradale in prossimità di rotatoria abbia avuto incidenza eziologica, non potendo trarsi argomento dalla valutazione, inammissibilmente demandata a detto teste (“i sam- pietrini erano in un punto che chi marciava non necessariamente li percepiva, dovendo guardare la direzione”).
In particolare, non sono stati addotti elementi da cui desumere una situazione di oggetti- vo pericolo non evitabile con un minimo di diligenza, dal momento che , CP_2 trovandosi in presenza di ostacoli sulla carreggiata, agevolmente verificabili avrebbe
4 comunque dovuto tenere una guida del mezzo adeguata in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, in modo da consentirgli di porre in essere le manovre idonee a evitare l'impatto con materiale cementizio, costituente la presunta insidia. Da questo punto di vista la circostanza per la quale il sinistro si è verificato in pieno centro abitato ed in prossimità di rotatoria imponeva sicuramente all' di moderare la velocità del CP_2 mezzo, mentre la buona visibilità al momento del sinistro, verificatosi in orario diurno, consentiva agevolmente di verificare, mediante l'adozione di un minimo di diligenza, le precarie condizioni del manto stradale e la presenza di materiale cementizio, in modo da evitare l'urto con la gomma anteriore del ciclomotore.
Tanto si presume proprio dalla relazione redatta dal Comando di Polizia Locale di Poli- coro prodotto in atti con le dichiarazioni rese da , il quale ha riferito di Testimone_1 aver notato, nell'imboccare poco prima la rotonda di Viale Salerno, la presenza sulla carreggiata dei sanpietrini e di essere riuscito ad evitarli, ciò che rende superflua la cir- costanza controversa dell'assenza al momento dell'arrivo dei verbalizzanti del materiale sulla sede stradale per effetto dell'intervento di . Controparte_1
La dimostrata evitabilità dell'evento mediante diligenza ordinaria impone di ritenere sussistente un comportamento negligente di e di negare l'incidenza della CP_2 pretesa insidia sul verificarsi del sinistro con interruzione del nesso causale tra condotta omissiva addebitata all'ente nella mancata manutenzione della strada ed evento danno- so. Diversamente argomentando qualsiasi sinistro in area che presenti malformazioni della superficie e presenza di detriti sarebbe perciò solo ascrivibile alla P.A., custode della rete viaria, pur se non sia concretamente dimostrata l'incidenza dell'anomalia nella causazione dell'incidente e l'adozione di diligenza nella condotta di guida del danneg- giato.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori.
A norma dell'art.91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza degli appellati: quelle legali si determinano in base ai parametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, in € 633,00 per onorari (€ 118 studio, € 126 atto introduttivo, € 176 istruttoria ed € 213 fase decisionale), relativamente al primo grado e per il giudizio di appello in € 174,00 per esborsi e € 1.278,00 per onorari (€ 213 studio, € 213 atto intro-
5 duttivo, € 426 istruttoria ed € 426 fase decisionale), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in favore del difensore del
, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per dichiarato anticipo. Parte_1
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza n. 36 resa dal Giu- Controparte_1 CP_2 dice di Pace di Pisticci il 22/02/2024 con atto di citazione notificato il 26/3/2024, così provvede nel contraddittorio delle parti: - in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e nei confronti del Controparte_1 CP_2 [...]
; Parte_2
- condanna gli appellati in solido alla rifusione degli oneri processuali che liquida limi- tatamente a quelli legali per il primo grado in € 633,00 per onorari e per il presente giu- dizio in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rim- borso spese generali, IVA e CNA come per legge, da distrarsi in favore del difensore del , anticipatario. Parte_1
Così deciso in Matera, il 19/11/2025
Il Giudice
AE Catalani
6
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AE CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 427/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.36/2024”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via Longarone n. 23, presso lo studio dell'avv. Pt_1
AN EL (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._1 determina dirigenziale R.G. 444/2024 e di mandato in atti;
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) elettivamente domiciliati in Rotondella alla Piazza Plebiscito C.F._3
n. 3, presso lo studio dell'avv. Gianluca Palazzo (C.F. ) che li CodiceFiscale_4 rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
– APPELLAT I–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione il 5/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulla base di quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 Il ha impugnato la sentenza n. 36 resa il 22/2/2024 dal Giudice di Parte_1
Pace di Pisticci che l'aveva condannato a pagare la somma di € 3.622,00 oltre interessi a titolo di risarcimento danni non patrimoniali per le lesioni personali subite da CP_2
conducente del ciclomotore tg. X6XWL4, nonché l'importo di € 650,00, oltre in-
[...] teressi in favore di , proprietario del mezzo danneggiato, in conseguen- Controparte_1 za del sinistro verificatosi il 9/4/2017, allorquando nell'imboccare Via CP_2
Salerno, aveva impattato con la ruota anteriore del motociclo alcuni sanpietrini divelti dalla pavimentazione della rotatoria, perdendo il controllo del mezzo e rovinando al suolo, così procurandosi lesioni che ne avevano reso necessario il ricovero in Pronto
Soccorso. Deduceva, all'uopo, che il primo giudice lo avesse ritenuto responsabile del sinistro in questione per omessa manutenzione e custodia del manto stradale, non aven- do dimostrato di essersi attivato per segnalare le condizioni della rotatoria, né per la messa in sicurezza della stessa, così determinando una situazione di pericolo, non altri- menti evitabile, idonea a costituire insidia.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata, essendo stata ritenuta accertata la responsabilità aquiliana a norma sia dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051
c.c., nonostante la sussistenza di un rapporto di alternatività tra le due norme per causa petendi e per diversa ripartizione dell'onere probatorio. Ha evidenziato, altresì,
l'illogicità e l'apparenza della motivazione in conseguenza della valutazione inesatta delle risultanze istruttorie, le quali comprovavano come l'evento dannoso non si fosse verificato per omessa manutenzione del bene demaniale (attesa l'assenza sul posto di materiale cementizio sulla carreggiata, rilevata dai vigili immediatamente intervenuti e l'inattendibilità del teste addotto da controparte),ma per effetto della condotta negligen- te e imprudente del conducente che non aveva adeguato la velocità del mezzo alle con- dizioni della strada in prossimità di rotatoria, nonostante la piena visibilità dell'irregolarità cementizia, ciò che avrebbe integrato l'ipotesi del caso fortuito. Infine, il ha contestato la determinazione del quantum debeatur per omes- Parte_1 so apprezzamento della preponderanza causale della condotta del danneggiato nella ve- rificazione del danno, sicché ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore anticipa- tario.
Gli appellati, nel costituirsi, hanno eccepito preliminarmente l'improcedibilità
2 dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., per omessa specificità dei motivi di gravame e, nel merito, l'incensurabilità dell'operato del primo giudice nella qualificazione giuridica della domanda, nonché nella valutazione delle prove, assumendo non potersi desumere l'assenza di responsabilità dell'ente dalla circostanza per la quale i vigli, intervenuti a distanza di alcune ore dal sinistro, non avevano rilevato la presenza di sanpietrini nell'alveo stradale, avendo il teste confermato la circostanza per la Testimone_1 quale questi sarebbero stati rimossi dalla carreggiata a tutela dell'incolumità degli utenti della strada. Ciò posto e rimarcata la responsabilità dell'ente per omessa manutenzione della strada, nonché l'insussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causa- zione del sinistro, anche ai fini di una diversa determinazione del quantum, hanno chie- sto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna di
contro
- parte alle spese legali in favore del procuratore antistatario.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questio- ni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze sull'affermazione di responsabilità del nella causazione del sinistro, nonché Pt_1 sull'entità dei danni asseritamente subiti dagli attori.
Nel merito l'appello è fondato.
Muovendo dalla circostanza posta dagli attori a fondamento della responsabilità dell'ente per la quale la caduta di dal motociclo sarebbe stata cagionata CP_2 dalla presenza sulla pubblica via di materiale cementizio in prossimità di rotatoria, ap- pare corretto l'inquadramento della fattispecie nel paradigma di cui all'art.2051 c.c., per i danni da cose in custodia, ciò in forza dell'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, laddove il danneggiato dimostri fatto dannoso e nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, re- sponsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in un'alterazione dello sta- to dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, oppure nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. Cass. Civ. Sez. IV ord. 19/3/2018 n. 6703).
3 Al riguardo,i giudici di legittimità hanno statuito che,in tema di responsabilità civile per danni derivati da beni in custodia della P.A., la condotta del danneggiato che entri in in- terazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 comma primo c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situa- zione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamen- to imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia tale da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ra- gionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, conno- tandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cass. Civ.Sez. VI sent. 23/5/2022 n.16569).
Nella specie, si ritiene che la condotta negligente ed imprudente del conducente del mo- tociclo abbia prodotto l'interruzione del nesso di causalità tra fatto dannoso e condotta addebitata all'ente titolare della strada, consistita nell'omessa manutenzione della rota- toria nei cui pressi si è verificato il danno.
Infatti, l'elemento addotto dai danneggiati a sostegno del loro assunto è costituito dalla testimonianza dei , il quale ha genericamente riferito in ordine alla Testimone_1 presenza sul manto stradale di materiale cementizio, senza indicazione di un'effettiva incidenza sull'evento dannoso: in particolare, pur laddove si assuma che tale deposizio- ne attesti la circostanza per cui il sinistro sia riconducibile all'impatto della ruota ante- riore del mezzo con sampietrini, nondimeno va escluso che la lamentata irregolarità del- la sede stradale in prossimità di rotatoria abbia avuto incidenza eziologica, non potendo trarsi argomento dalla valutazione, inammissibilmente demandata a detto teste (“i sam- pietrini erano in un punto che chi marciava non necessariamente li percepiva, dovendo guardare la direzione”).
In particolare, non sono stati addotti elementi da cui desumere una situazione di oggetti- vo pericolo non evitabile con un minimo di diligenza, dal momento che , CP_2 trovandosi in presenza di ostacoli sulla carreggiata, agevolmente verificabili avrebbe
4 comunque dovuto tenere una guida del mezzo adeguata in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, in modo da consentirgli di porre in essere le manovre idonee a evitare l'impatto con materiale cementizio, costituente la presunta insidia. Da questo punto di vista la circostanza per la quale il sinistro si è verificato in pieno centro abitato ed in prossimità di rotatoria imponeva sicuramente all' di moderare la velocità del CP_2 mezzo, mentre la buona visibilità al momento del sinistro, verificatosi in orario diurno, consentiva agevolmente di verificare, mediante l'adozione di un minimo di diligenza, le precarie condizioni del manto stradale e la presenza di materiale cementizio, in modo da evitare l'urto con la gomma anteriore del ciclomotore.
Tanto si presume proprio dalla relazione redatta dal Comando di Polizia Locale di Poli- coro prodotto in atti con le dichiarazioni rese da , il quale ha riferito di Testimone_1 aver notato, nell'imboccare poco prima la rotonda di Viale Salerno, la presenza sulla carreggiata dei sanpietrini e di essere riuscito ad evitarli, ciò che rende superflua la cir- costanza controversa dell'assenza al momento dell'arrivo dei verbalizzanti del materiale sulla sede stradale per effetto dell'intervento di . Controparte_1
La dimostrata evitabilità dell'evento mediante diligenza ordinaria impone di ritenere sussistente un comportamento negligente di e di negare l'incidenza della CP_2 pretesa insidia sul verificarsi del sinistro con interruzione del nesso causale tra condotta omissiva addebitata all'ente nella mancata manutenzione della strada ed evento danno- so. Diversamente argomentando qualsiasi sinistro in area che presenti malformazioni della superficie e presenza di detriti sarebbe perciò solo ascrivibile alla P.A., custode della rete viaria, pur se non sia concretamente dimostrata l'incidenza dell'anomalia nella causazione dell'incidente e l'adozione di diligenza nella condotta di guida del danneg- giato.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori.
A norma dell'art.91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza degli appellati: quelle legali si determinano in base ai parametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, in € 633,00 per onorari (€ 118 studio, € 126 atto introduttivo, € 176 istruttoria ed € 213 fase decisionale), relativamente al primo grado e per il giudizio di appello in € 174,00 per esborsi e € 1.278,00 per onorari (€ 213 studio, € 213 atto intro-
5 duttivo, € 426 istruttoria ed € 426 fase decisionale), oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, da liquidarsi in favore del difensore del
, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per dichiarato anticipo. Parte_1
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza n. 36 resa dal Giu- Controparte_1 CP_2 dice di Pace di Pisticci il 22/02/2024 con atto di citazione notificato il 26/3/2024, così provvede nel contraddittorio delle parti: - in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e nei confronti del Controparte_1 CP_2 [...]
; Parte_2
- condanna gli appellati in solido alla rifusione degli oneri processuali che liquida limi- tatamente a quelli legali per il primo grado in € 633,00 per onorari e per il presente giu- dizio in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rim- borso spese generali, IVA e CNA come per legge, da distrarsi in favore del difensore del , anticipatario. Parte_1
Così deciso in Matera, il 19/11/2025
Il Giudice
AE Catalani
6