Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 5422
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi generici e privi di effettivo confronto con la motivazione impugnata. Il Tribunale ha ritenuto insuscettibile di alleggerimento la misura cautelare in atto, considerando la provvisoria imputazione e la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza di assoluzione allegata non incide sulle considerazioni del Tribunale, poiché le vicende, seppur analoghe, restano diverse. La custodia extramuraria è ritenuta necessaria per evitare la ripresa dei contatti con il contesto criminale. La genericità delle deduzioni del ricorrente riguardo alla sovrapponibilità delle imputazioni è stata evidenziata, così come la correttezza dei principi di diritto applicati dalla Corte in tema di misure cautelari per il reato di associazione di tipo mafioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 5422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5422
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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