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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GN RD PE RO RO OP AN IF SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di ME LD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Mario Cecere, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto da LD ME avverso l’ordinanza del Tribunale dibattimentale di Benevento del 17 luglio 2025, che aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della custodia in carcere attualmente in atto, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 81, 110 e 629 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione LD ME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui eccepisce la violazione degli artt. 272, 273, 374 e 275 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione. A fronte di una misura applicata, in relazione a condotte risalenti al 2018, sin dall’ottobre 2023, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato l’efficacia dimostrativa della sentenza di assoluzione “per non avere commesso il fatto”, pronunciata dal Tribunale di Benevento nel «processo gemello di quello per cui [LD] è attualmente in detenzione», avente ad oggetto un’identica contestazione associativa e tre reati fine, con riferimento agli stessi compartecipi, agli stessi reati, allo stesso contesto geografico e temporale. Questa decisione non potrebbe che essere considerata fatto nuovo, rilevante ai fini della verifica della persistenza della gravità del quadro indiziario, e meritevole di espressa considerazione da parte dei giudici dell’impugnazione di merito. Analogamente priva di risposta sarebbe stata la richiesta difensiva di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in Penale Sent. Sez. 2 Num. 5422 Anno 2026 Presidente: AL CO IA Relatore: OP RO Data Udienza: 28/01/2026 epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi insuperabilmente generici, in quanto privi di effettivo confronto con il concreto apparato argomentativo del provvedimento impugnato e della necessaria specificità censoria, e, comunque, manifestamente infondati.
2. Il Giudice del riesame, confermando la decisione del Tribunale dibattimentale, ha ritenuto insuscettibile di alleggerimento la misura in atto, avuto riguardo alla provvisoria imputazione (concernente la partecipazione, con ruolo apicale, all’associazione di tipo camorristico denominata Clan Pagnozzi, e un delitto-fine) e alla doppia presunzione di cui all’art 275, comma 3, cod. proc. pen. (che impone di minimizzare il dato meramente cronologico relativo al tempo decorso). La pronuncia liberatoria allegata dal ricorrente – lungi dall’essere stata immotivatamente obliterata – non incide su tali considerazioni, posto che l’unico punto di contatto tra i due procedimenti è costituito dalla «scaturigine dalla stessa attività di indagine»: secondo il Tribunale, «le vicende oggetto del presente procedimento, infatti, ineriscono ad episodi storico-fattuali che, per quanto analoghi a quelli per i quali è avvenuta l’assoluzione, restano comunque diversi». La custodia extramuraria non risulta, pertanto, idonea ad evitare la concreta possibilità di una «ripresa dei contatti con il pericolosissimo contesto criminale di appartenenza», rapidamente descritto in precedenza.
3. In ordine alla sovrapponibilità delle imputazioni dei due processi, occorre preliminarmente rilevare la genericità delle deduzioni del ricorrente, peraltro in merito a valutazioni che presentano anche non irrilevanti profili fattuali. Invero, il Tribunale riporta l’intero editto imputativo, così evidenziando come la militanza camorristica sia stata funzionale, nell’ipotesi accusatoria, per molteplici ulteriori azioni delittuose dell’associazione, poste in essere quale «capo e diretto collaboratore del capo clan ME Fiore»: commissione di usure, acquisizione di appalti e servizi pubblici, rilascio di concessioni amministrative, condizionamento della politica locale, reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, affermazione dell’egemonia sul territorio, anche mediante contrapposizione armata con organizzazioni rivali e repressione violenta dei contrasti interni. Nessun dubbio, d’altronde, che possa configurarsi in astratto un’associazione di tipo mafioso non necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma anche solamente diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall’art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-03; Sez. 1, n. 19713 del 22/02/2005, Oliva, Rv. 231967-01). L’imputato si limita a trascrivere l’elenco dei compartecipi dell’altra «consorteria criminale» (senza chiarire se questa fosse un’associazione semplice o di tipo mafioso), accennando in maniera cursoria a una supposta medesima tipologia dei reati fine (consistiti solo in estorsioni in danno di imprese operanti nella Valle Caudina).
4. Fermo restando che, con ogni evidenza, non è rilevabile alcuna omissione di esame delle deduzioni difensive da parte del Tribunale, né alcuna contraddittorietà o irragionevolezza nel discorso giustificativo, le considerazioni espresse nell’ordinanza impugnata sono conformi ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte 2 regolatrice. In tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima assoluta e superabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01. Cfr. anche Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01). Il Tribunale del riesame, nella pienezza della giurisdizione di merito, condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, ha compiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure non assoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario ed anzi la prognosi infausta di recidivanza resti confermata appieno dai precedenti gravissimi, pur non recenti (omicidio volontario, rapina, porto e detenzione illegale di armi) e dalle emergenze investigative (contiguità per molti anni ai vertici della criminalità camorristica dominante nel territorio). A fronte di queste lineari riflessioni, il solo decorso del tempo, peraltro, non risulterebbe sufficiente di per sé solo, a superare la suddetta presunzione, per quanto attiene ai requisiti dell’attualità e della concretezza del pericolo (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004-01). Nessun margine, dunque, alla luce delle riflessioni che precedono, neppure per censurare il diniego della misura autocustodiale.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RO OP CO IA AL 3
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Mario Cecere, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto da LD ME avverso l’ordinanza del Tribunale dibattimentale di Benevento del 17 luglio 2025, che aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della custodia in carcere attualmente in atto, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 81, 110 e 629 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione LD ME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui eccepisce la violazione degli artt. 272, 273, 374 e 275 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione. A fronte di una misura applicata, in relazione a condotte risalenti al 2018, sin dall’ottobre 2023, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato l’efficacia dimostrativa della sentenza di assoluzione “per non avere commesso il fatto”, pronunciata dal Tribunale di Benevento nel «processo gemello di quello per cui [LD] è attualmente in detenzione», avente ad oggetto un’identica contestazione associativa e tre reati fine, con riferimento agli stessi compartecipi, agli stessi reati, allo stesso contesto geografico e temporale. Questa decisione non potrebbe che essere considerata fatto nuovo, rilevante ai fini della verifica della persistenza della gravità del quadro indiziario, e meritevole di espressa considerazione da parte dei giudici dell’impugnazione di merito. Analogamente priva di risposta sarebbe stata la richiesta difensiva di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in Penale Sent. Sez. 2 Num. 5422 Anno 2026 Presidente: AL CO IA Relatore: OP RO Data Udienza: 28/01/2026 epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi insuperabilmente generici, in quanto privi di effettivo confronto con il concreto apparato argomentativo del provvedimento impugnato e della necessaria specificità censoria, e, comunque, manifestamente infondati.
2. Il Giudice del riesame, confermando la decisione del Tribunale dibattimentale, ha ritenuto insuscettibile di alleggerimento la misura in atto, avuto riguardo alla provvisoria imputazione (concernente la partecipazione, con ruolo apicale, all’associazione di tipo camorristico denominata Clan Pagnozzi, e un delitto-fine) e alla doppia presunzione di cui all’art 275, comma 3, cod. proc. pen. (che impone di minimizzare il dato meramente cronologico relativo al tempo decorso). La pronuncia liberatoria allegata dal ricorrente – lungi dall’essere stata immotivatamente obliterata – non incide su tali considerazioni, posto che l’unico punto di contatto tra i due procedimenti è costituito dalla «scaturigine dalla stessa attività di indagine»: secondo il Tribunale, «le vicende oggetto del presente procedimento, infatti, ineriscono ad episodi storico-fattuali che, per quanto analoghi a quelli per i quali è avvenuta l’assoluzione, restano comunque diversi». La custodia extramuraria non risulta, pertanto, idonea ad evitare la concreta possibilità di una «ripresa dei contatti con il pericolosissimo contesto criminale di appartenenza», rapidamente descritto in precedenza.
3. In ordine alla sovrapponibilità delle imputazioni dei due processi, occorre preliminarmente rilevare la genericità delle deduzioni del ricorrente, peraltro in merito a valutazioni che presentano anche non irrilevanti profili fattuali. Invero, il Tribunale riporta l’intero editto imputativo, così evidenziando come la militanza camorristica sia stata funzionale, nell’ipotesi accusatoria, per molteplici ulteriori azioni delittuose dell’associazione, poste in essere quale «capo e diretto collaboratore del capo clan ME Fiore»: commissione di usure, acquisizione di appalti e servizi pubblici, rilascio di concessioni amministrative, condizionamento della politica locale, reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, affermazione dell’egemonia sul territorio, anche mediante contrapposizione armata con organizzazioni rivali e repressione violenta dei contrasti interni. Nessun dubbio, d’altronde, che possa configurarsi in astratto un’associazione di tipo mafioso non necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma anche solamente diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall’art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-03; Sez. 1, n. 19713 del 22/02/2005, Oliva, Rv. 231967-01). L’imputato si limita a trascrivere l’elenco dei compartecipi dell’altra «consorteria criminale» (senza chiarire se questa fosse un’associazione semplice o di tipo mafioso), accennando in maniera cursoria a una supposta medesima tipologia dei reati fine (consistiti solo in estorsioni in danno di imprese operanti nella Valle Caudina).
4. Fermo restando che, con ogni evidenza, non è rilevabile alcuna omissione di esame delle deduzioni difensive da parte del Tribunale, né alcuna contraddittorietà o irragionevolezza nel discorso giustificativo, le considerazioni espresse nell’ordinanza impugnata sono conformi ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte 2 regolatrice. In tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima assoluta e superabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01. Cfr. anche Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01). Il Tribunale del riesame, nella pienezza della giurisdizione di merito, condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, ha compiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure non assoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario ed anzi la prognosi infausta di recidivanza resti confermata appieno dai precedenti gravissimi, pur non recenti (omicidio volontario, rapina, porto e detenzione illegale di armi) e dalle emergenze investigative (contiguità per molti anni ai vertici della criminalità camorristica dominante nel territorio). A fronte di queste lineari riflessioni, il solo decorso del tempo, peraltro, non risulterebbe sufficiente di per sé solo, a superare la suddetta presunzione, per quanto attiene ai requisiti dell’attualità e della concretezza del pericolo (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004-01). Nessun margine, dunque, alla luce delle riflessioni che precedono, neppure per censurare il diniego della misura autocustodiale.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RO OP CO IA AL 3