CASS
Sentenza 18 marzo 2021
Sentenza 18 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2021, n. 10651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10651 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI UDINE nel procedimento a carico di: HA AL nato il [...] SINGH DELPREET nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2020 del GIP TRIBUNALE di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Avv. Francesco Antonio Pinto che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 10651 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 04/12/2020 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del GIP dello stesso tribunale in data 30/4/2020 con la quale veniva rigettata la richiesta di convalida dell'arresto nei confronti di DE BI e IN RE in ordine al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata. Al riguardo, deduce la violazione di legge e l'erronea interpretazione dell'art. 382 cod. proc. pen. In particolare, evidenzia come il GIP avesse ritenuto necessario, ai fini dell'integrazione della c.d. "quasi flagranza", l'acquisizione ad opera della P.G. di elementi che autonomamente e univocamente provino il reato, così disattendendosi la valenza indiziaria di quanto dalla p.o. nell'immediatezza denunciato alle forze dell'ordine. 1.1. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 17/11/2020, ritenute corrette le conclusioni raggiunte dal GIP nel provvedimento impugnato, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1.2. Ad analoghe conclusioni giunge anche il difensore degli indagati, il quale nel condividere le argomentazioni spese dal GIP, nonché quanto osservato nella requisitoria del PG, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2. Tanto premesso, il ricorso non è fondato. Ritiene, infatti, il Collegio che il GIP abbia correttamente escluso una situazione di quasi flagranza del delitto di tentata estorsione, la cui perpetrazione non era autonomamente e direttamente percepibile dalla P.G., sopravvenuta ad azione ormai esaurita, sulla base delle lesioni visibili della p.o. e di un genericamente evocato atteggiamento delle parti e che di fatto veniva accertato successivamente, mediante l'acquisizione delle dichiarazioni della p.o., con conseguente non ricorrere degli estremi per l'operato arresto, in ossequio ai principi dettati dalle S.U. di questa Corte secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (S.U., n. 39131 del 24/11/215, Rv. 267591). Nel caso in esame la riconducibilità, anche percettiva del fatto, proprio all'ipotesi estorsiva di carattere concorsuale, si lega in modo prominente al dichiarato della p.o. e non rinviene elementi di autonomia in quanto apprezzato dai verbalizzanti. 2 dente rvadoro (51,1 irell C 3. In conclusione, va rigettato il ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il 4/12/2020 Il consigliere estensore AN AR
lette le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Avv. Francesco Antonio Pinto che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 10651 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 04/12/2020 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del GIP dello stesso tribunale in data 30/4/2020 con la quale veniva rigettata la richiesta di convalida dell'arresto nei confronti di DE BI e IN RE in ordine al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata. Al riguardo, deduce la violazione di legge e l'erronea interpretazione dell'art. 382 cod. proc. pen. In particolare, evidenzia come il GIP avesse ritenuto necessario, ai fini dell'integrazione della c.d. "quasi flagranza", l'acquisizione ad opera della P.G. di elementi che autonomamente e univocamente provino il reato, così disattendendosi la valenza indiziaria di quanto dalla p.o. nell'immediatezza denunciato alle forze dell'ordine. 1.1. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 17/11/2020, ritenute corrette le conclusioni raggiunte dal GIP nel provvedimento impugnato, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1.2. Ad analoghe conclusioni giunge anche il difensore degli indagati, il quale nel condividere le argomentazioni spese dal GIP, nonché quanto osservato nella requisitoria del PG, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2. Tanto premesso, il ricorso non è fondato. Ritiene, infatti, il Collegio che il GIP abbia correttamente escluso una situazione di quasi flagranza del delitto di tentata estorsione, la cui perpetrazione non era autonomamente e direttamente percepibile dalla P.G., sopravvenuta ad azione ormai esaurita, sulla base delle lesioni visibili della p.o. e di un genericamente evocato atteggiamento delle parti e che di fatto veniva accertato successivamente, mediante l'acquisizione delle dichiarazioni della p.o., con conseguente non ricorrere degli estremi per l'operato arresto, in ossequio ai principi dettati dalle S.U. di questa Corte secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (S.U., n. 39131 del 24/11/215, Rv. 267591). Nel caso in esame la riconducibilità, anche percettiva del fatto, proprio all'ipotesi estorsiva di carattere concorsuale, si lega in modo prominente al dichiarato della p.o. e non rinviene elementi di autonomia in quanto apprezzato dai verbalizzanti. 2 dente rvadoro (51,1 irell C 3. In conclusione, va rigettato il ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il 4/12/2020 Il consigliere estensore AN AR