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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/09/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 649/23 R.G.
promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fabio Longhi ed elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Mazzini n. 7, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
P.I. ), in persona del procuratore ad litem CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma del Foro di Milano CP_2
ed elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Garibaldi 119, presso lo Studio dell'Avv. Ludovico Berti APPELLATA
E nei confronti di
(C.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._2
Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Ruggeri n. 3/I presso lo studio del medesimo
APPELLATO
e
Controparte_4
APPELLATA non costituita
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 07 maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 426/2023, pubblicata dal Tribunale di
Ancona il 21/04/2023 (rg 4967/2018)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.426/2023, pubblicata il 21/04/2023 (rg 4967/2018), il Tribunale di Ancona rigettava la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
, della della Controparte_3 CP_1 Controparte_4
perché venissero condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti
[...]
(quantificati in Euro 182.354,50, oltre ad “interessi dal giorno del sinistro al saldo”) per il sinistro occorso in data 11.1.2017, alle ore 17:30 circa, quando l'attrice, in fase di attraversamento della Via Martiri della Resistenza in Ancona, in corrispondenza del civico n. 22, veniva investita dall'autovettura targata ET341XA, assicurata con la di proprietà della Società e Controparte_5 Controparte_4
condotta dal SI . Condannava quindi alla rifusione Controparte_3 Parte_1 delle spese di giudizio sostenute: a) da - da distrarsi in favore Controparte_3
del procuratore dichiaratosi antistatario - liquidate in complessivi Euro 9.142,00, oltre ad accessori fiscali e previdenziali nella misura di Legge;
b) dalla CP_1
liquidate in complessivi Euro 9.142,00, oltre ad accessori fiscali e previdenziali nella misura di Legge. Dichiarava le spese irripetibili nei rapporti tra l'attrice e la convenuta contumace Controparte_4
Avverso l'impugnata sentenza propone appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in totale riforma della gravata pronuncia, salve le determinazioni più precise in punto di quantificazione del danno, all'esito dell'espletamento di CTU medico legale sulla persona di _1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata
[...]
la responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice, siano condannati la ed il SI , rispettivamente , Controparte_6 Controparte_3 CP_7
proprietaria e conducente dell'autoveicolo targato ET341XA, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 182.354,50, o quella maggiore o minore somma di giustizia, anche in caso di accertata corresponsabilità, oltre gli interessi dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e cpa. In via istruttoria insiste per l'ammissione della già richiesta nel giudizio di primo grado CTU ricostruttiva del sinistro e per la nomina di un CTU medico legale.
Con comparsa di risposta, depositata il 21 dicembre 2023, si è costituito in giudizio , contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, nel Controparte_3
merito in via principale: il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
nel merito in via subordinata: in caso di eventuale accoglimento anche parziale dell'atto di appello dichiararsi che la compagnia assicurativa è tenuta, in forza della Controparte_8
polizza RC auto vigente al momento del sinistro, a tenere indenne il sig. da CP_3
ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse prodursi nei suoi confronti. Con piena vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 22 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, nel CP_1
merito, il rigetto dell'appello e delle domande tutte avanzate dagli Appellanti, nei confronti della conchiudente e degli altri appellati, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della gravata sentenza;
in subordine e salvo gravame, in caso di riforma della sentenza impugnata, il rigetto, comunque ed in ogni caso, delle domande così come formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
sempre in via subordinata, in caso di riforma della sentenza impugnata con condanna emessa nei confronti di il contenimento degli esborsi secondo quanto emergerà CP_1
dalla esperenda istruttoria e secondo il grado di responsabilità accertato in capo a tutti i soggetti coinvolti;
in via istruttoria, l'accoglimento delle istanze istruttorie così come articolate e formulate in atti e a verbale nel giudizio di prime cure, da intendersi qui ritrascritte e comunque non rinunciate.
Con ordinanza del 24/01/24 la Corte disponeva CTU medico legale sulla persona di , nominando a tal fine il dott. che depositava il proprio Parte_1 Persona_1
elaborato definitivo in data 20/06/2024, ed assegnando termine alle parti sino all'08.07.2024 per il deposito di note per esame della ctu.
Con ordinanza del 10/07/2024 la Corte fissava la data del 07/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per violazione dell'art. 2054 c. 1 c.c. e degli artt. 141 e 143 e 191 del CdS.
Deduce, a tal fine, che ai sensi dell'art. 2054 c. 1 c.c., la responsabilità dell'automobilista nei confronti del pedone è presuntivamente pari al 100% e pertanto il conducente dell'autovettura è tenuto a fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prova che, nella fattispecie, è rimasta inevasa, anzi vi
è una serie di risultanze che conducono al convincimento di un comportamento non corretto dell'automobilista; che questi, infatti, ha innanzitutto violato l'articolo 143 c. 1 del Codice della strada, in ragione del fatto che in una corsia di marcia larga m. 6,45 la
Ford IE si trovava a soli 85 cm di distanza dalla linea di mezzeria, per cui, ove lo stesso si fosse trovato in prossimità del margine destro della carreggiata, l'incidente di cui è causa non si sarebbe verificato;
che, inoltre, ha violato le prescrizioni dell'art. 141 nn. 1,2, e 3 CdS perché ha tenuto una condotta di guida che gli ha impedito di avvedersi che un pedone aveva già iniziato l'attraversamento, non certamente repentino, e così di frenare e/o spostarsi sulla destra, per porre in essere una doverosa manovra volta ad impedire l'investimento, tenuto anche conto dell'assenza di traffico veicolare al momento dell'evento; che, infine, l'automobilista ha violato l'art. 191 c. 2 del CdS, in quanto non è contestabile che la signora avesse già compiuto circa il 60 _1
percento del proprio attraversamento e quindi avrebbe dovuto poter raggiungere il lato opposto della strada in sicurezza.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia in ragione del fatto che l'aver tenuto una velocità stimata inferiore al limite di legge non implica esenzione di responsabilità del conducente di un'autovettura in caso di investimento di un pedone, mentre è vero che, nel caso di specie, se il conducente dell'autovettura avesse tenuto una velocità congrua rispetto alle condizioni serali, alla presenza di una semi-curva, alla presenza di una strada fiancheggiata da edifici (corso principale della città) e si fosse tenuto in prossimità del margine destro della carreggiata avrebbe evitato l'investimento e/o lo stesso sinistro sarebbe stato di conseguenze lesive notevolmente inferiori;
che, invero, l'automobilista non si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone, e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, considerata la notevole larghezza della strada ed il fatto che il pedone non è apparso all'improvviso sulla traiettoria del veicolo ma aveva già percorso circa dieci metri quando è stato investito e la sua presenza, come da perizia cinematica di parte a firma
Dott. agli atti, era percepibile a distanza in quanto procedeva a lento moto ed Tes_1
aveva già compiuto il 60 percento dell'attraversamento; che il conducente del veicolo non ha fatto tutto il possibile per evitare il sinistro in quanto non ha posto in essere alcuna manovra di emergenza, non ha frenato, non si è spostato a destra, marciava troppo al centro della strada, ed evidentemente non era attento alla guida perché basta osservare le foto del rapporto della Polstrada e quelle della consulenza di parte attrice per constatare che la visibilità era ampia e libera.
Con il terzo ed ultimo motivo censura la gravata pronuncia in ragione del fatto che, in violazione dell'art. 80 del CdS, il veicolo investitore non era stato revisionato, per cui, essendo stato immatricolato nel 2010, il veicolo era potenzialmente pericoloso, con conseguente motivo ulteriore di responsabilità a suo carico in quanto la mancata adozione di misure atte ad evitare l'incidente possono essere anche state determinate da inefficienza meccanica.
I motivi che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
La rivalutazione dei fatti costitutivi della domanda attrice e delle difese delle parti convenute, unitamente agli elementi di prova emersi dall'istruttoria documentale ed orale, consente di confermare la prevalente responsabilità della signora _1
nella causazione del sinistro e ciò in ragione del fatto che il pedone ha
[...]
attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali distanti 90 metri dal punto dell'attraversamento e segnalate da un cartello illuminato, che, dopo aver superato la prima corsia e la doppia striscia longitudinale continua, attraversava la seconda corsia con lo sguardo rivolto verso Galleria Risorgimento, ovvero nella direzione opposta a quella di provenienza del veicolo investitore, in presenza peraltro di traffico intenso, di cielo nuvoloso e in un tratto poco illuminato. Ciò premesso, reputa tuttavia la Corte adita che il veicolo investitore non possa andare esente da responsabilità e ciò in ragione del fatto che il pedone aveva già impegnato la corsia di percorrenza dell'autovettura per cui il conducente del veicolo, sul quale grava sempre un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone, benché procedesse ad una velocità inferiore al minimo consentito, se avesse adeguato ulteriormente la velocità in quel tratto di strada con visibilità ridotta si sarebbe avveduto della figura umana ed avrebbe potuto porre in essere o quantomeno tentare una sterzata o l'arresto tempestivo per evitare l'impatto o perlomeno attenuarlo, tenuto anche conto del fatto che se avesse circolato in prossimità del margine destro della corsia non avrebbe incrociato probabilmente quella del pedone. Del resto il conducente del veicolo, nello scendere dall'autovettura subito dopo l'impatto per prestare soccorso al pedone, affermava di non averlo visto.
La motivazione che precede consente, in definitiva, di ritenere che il conducente del veicolo non abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, con conseguente attribuzione a carico dello stesso di una percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro pari al 20%.
Passando ad esaminare i danni oggetto della domanda risarcitoria, tenuto conto della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. resa con motivazioni Persona_2
adeguate, dotate di rigore logico e coerenti con i fatti accertati, dalle cui risultanze questo Collegio non ha motivo di discostarsi, va riconosciuto alla danneggiata un danno biologico permanente pari al 20% ed una inabilità biologica temporanea di complessivi giorni 215, di cui gg 20 assoluta, gg 60 al 75%, gg 60 al 50% e gg 75 al
25%. In applicazione delle tabelle attualmente vigenti (Milano 2024), tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (58), il danno non patrimoniale Parte_1
(danno biologico+incremento per sofferenza) risarcibile sarebbe pari ad € 74.092,00 e l'invalidità temporanea pari a complessivi € 13.081,25, di cui € 2300,00 per IT totale,
€ 5175,00 per ITP al 75%, € 3450,00 per ITP al 50% ed € 2156,25 per ITP al 25%
(punto base € 115,00), oltre spese mediche documentate di € 97,15 e costo perizia cinematica di parte di € 2.537,60. I predetti danni, pari a complessivi € 89.808,00, vanno riconosciuti alla danneggiata nella misura del 20%, quale percentuale di responsabilità posta a carico del conducente del veicolo investitore, e quindi nella minore somma di € 17.961,60=.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 2019/28988;
2023/6378) in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l' attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto "del punto variabile") può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In applicazione del principio richiamato va esclusa, nella fattispecie, la personalizzazione del danno non avendo l'attrice allegato, nè nell'atto introduttivo del primo grado né nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum, alcuna circostanza a sostegno della richiesta.
Sulla somma riconosciuta di € 17.961,60 sono dovuti gli interessi compensativi a titolo di ristoro della ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass.
S.U. 1712/1995), anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata (Cass.
2015/25615). Pertanto, la somma andrà devalutata alla data dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat del costo della vita dal 11 gennaio 2017 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, va osservato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064). Ciò detto, alla luce del parziale accoglimento della domanda attrice, le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione di 2/3 con condanna dei convenuti/appellati, in solido, alla rifusione in favore di della restante quota (1/3) e vengono liquidate come Parte_1
in dispositivo in base al valore della causa che è dato dal quantum riconosciuto a titolo risarcitorio (scaglione 5.200/26.000)
Le spese della Ctu medica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente in misura di 2/3 a carico dei convenuti/appellati, in solido, e per la restante quota (1/3)
a carico dell'attrice/appellante . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso CP_1 Controparte_3 Controparte_4
la sentenza n. n.426/2023, pubblicata il 21/04/2023 dal Tribunale di Ancona, accoglie l'appello e, per l'effetto, accertata e dichiarata la concorrente responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro nella percentuale del 20%, condanna la parti convenute/appellate, in solido, al pagamento in favore di _1
a titolo risarcitorio della complessiva somma di € 17.961,60=, oltre accessori
[...]
come in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura di 2/3, ponendo la restante quota (1/3) a carico dei convenuti/appellati, in solido, in favore di _1 , liquidandole per intero, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00, oltre
[...]
il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge e, quanto al presente grado, in complessivi € 5.809,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Naspi, procuratore della parte attrice/appellante, dichiaratosi antistatario.
Spese di CTU definitivamente in misura di 2/3 a carico dei convenuti/appellati, in solido, e per la restante quota (1/3) a carico dell'attrice/appellante . Parte_1
Ancona, li 4 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dr.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dr. Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 649/23 R.G.
promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fabio Longhi ed elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Mazzini n. 7, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
P.I. ), in persona del procuratore ad litem CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma del Foro di Milano CP_2
ed elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Garibaldi 119, presso lo Studio dell'Avv. Ludovico Berti APPELLATA
E nei confronti di
(C.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._2
Fabrizio Naspi ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Ruggeri n. 3/I presso lo studio del medesimo
APPELLATO
e
Controparte_4
APPELLATA non costituita
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 07 maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 426/2023, pubblicata dal Tribunale di
Ancona il 21/04/2023 (rg 4967/2018)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.426/2023, pubblicata il 21/04/2023 (rg 4967/2018), il Tribunale di Ancona rigettava la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
, della della Controparte_3 CP_1 Controparte_4
perché venissero condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti
[...]
(quantificati in Euro 182.354,50, oltre ad “interessi dal giorno del sinistro al saldo”) per il sinistro occorso in data 11.1.2017, alle ore 17:30 circa, quando l'attrice, in fase di attraversamento della Via Martiri della Resistenza in Ancona, in corrispondenza del civico n. 22, veniva investita dall'autovettura targata ET341XA, assicurata con la di proprietà della Società e Controparte_5 Controparte_4
condotta dal SI . Condannava quindi alla rifusione Controparte_3 Parte_1 delle spese di giudizio sostenute: a) da - da distrarsi in favore Controparte_3
del procuratore dichiaratosi antistatario - liquidate in complessivi Euro 9.142,00, oltre ad accessori fiscali e previdenziali nella misura di Legge;
b) dalla CP_1
liquidate in complessivi Euro 9.142,00, oltre ad accessori fiscali e previdenziali nella misura di Legge. Dichiarava le spese irripetibili nei rapporti tra l'attrice e la convenuta contumace Controparte_4
Avverso l'impugnata sentenza propone appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in totale riforma della gravata pronuncia, salve le determinazioni più precise in punto di quantificazione del danno, all'esito dell'espletamento di CTU medico legale sulla persona di _1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata
[...]
la responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice, siano condannati la ed il SI , rispettivamente , Controparte_6 Controparte_3 CP_7
proprietaria e conducente dell'autoveicolo targato ET341XA, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 182.354,50, o quella maggiore o minore somma di giustizia, anche in caso di accertata corresponsabilità, oltre gli interessi dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e cpa. In via istruttoria insiste per l'ammissione della già richiesta nel giudizio di primo grado CTU ricostruttiva del sinistro e per la nomina di un CTU medico legale.
Con comparsa di risposta, depositata il 21 dicembre 2023, si è costituito in giudizio , contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, nel Controparte_3
merito in via principale: il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata;
nel merito in via subordinata: in caso di eventuale accoglimento anche parziale dell'atto di appello dichiararsi che la compagnia assicurativa è tenuta, in forza della Controparte_8
polizza RC auto vigente al momento del sinistro, a tenere indenne il sig. da CP_3
ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse prodursi nei suoi confronti. Con piena vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 22 dicembre 2023, si è costituita in giudizio la contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, nel CP_1
merito, il rigetto dell'appello e delle domande tutte avanzate dagli Appellanti, nei confronti della conchiudente e degli altri appellati, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della gravata sentenza;
in subordine e salvo gravame, in caso di riforma della sentenza impugnata, il rigetto, comunque ed in ogni caso, delle domande così come formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
sempre in via subordinata, in caso di riforma della sentenza impugnata con condanna emessa nei confronti di il contenimento degli esborsi secondo quanto emergerà CP_1
dalla esperenda istruttoria e secondo il grado di responsabilità accertato in capo a tutti i soggetti coinvolti;
in via istruttoria, l'accoglimento delle istanze istruttorie così come articolate e formulate in atti e a verbale nel giudizio di prime cure, da intendersi qui ritrascritte e comunque non rinunciate.
Con ordinanza del 24/01/24 la Corte disponeva CTU medico legale sulla persona di , nominando a tal fine il dott. che depositava il proprio Parte_1 Persona_1
elaborato definitivo in data 20/06/2024, ed assegnando termine alle parti sino all'08.07.2024 per il deposito di note per esame della ctu.
Con ordinanza del 10/07/2024 la Corte fissava la data del 07/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per violazione dell'art. 2054 c. 1 c.c. e degli artt. 141 e 143 e 191 del CdS.
Deduce, a tal fine, che ai sensi dell'art. 2054 c. 1 c.c., la responsabilità dell'automobilista nei confronti del pedone è presuntivamente pari al 100% e pertanto il conducente dell'autovettura è tenuto a fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prova che, nella fattispecie, è rimasta inevasa, anzi vi
è una serie di risultanze che conducono al convincimento di un comportamento non corretto dell'automobilista; che questi, infatti, ha innanzitutto violato l'articolo 143 c. 1 del Codice della strada, in ragione del fatto che in una corsia di marcia larga m. 6,45 la
Ford IE si trovava a soli 85 cm di distanza dalla linea di mezzeria, per cui, ove lo stesso si fosse trovato in prossimità del margine destro della carreggiata, l'incidente di cui è causa non si sarebbe verificato;
che, inoltre, ha violato le prescrizioni dell'art. 141 nn. 1,2, e 3 CdS perché ha tenuto una condotta di guida che gli ha impedito di avvedersi che un pedone aveva già iniziato l'attraversamento, non certamente repentino, e così di frenare e/o spostarsi sulla destra, per porre in essere una doverosa manovra volta ad impedire l'investimento, tenuto anche conto dell'assenza di traffico veicolare al momento dell'evento; che, infine, l'automobilista ha violato l'art. 191 c. 2 del CdS, in quanto non è contestabile che la signora avesse già compiuto circa il 60 _1
percento del proprio attraversamento e quindi avrebbe dovuto poter raggiungere il lato opposto della strada in sicurezza.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia in ragione del fatto che l'aver tenuto una velocità stimata inferiore al limite di legge non implica esenzione di responsabilità del conducente di un'autovettura in caso di investimento di un pedone, mentre è vero che, nel caso di specie, se il conducente dell'autovettura avesse tenuto una velocità congrua rispetto alle condizioni serali, alla presenza di una semi-curva, alla presenza di una strada fiancheggiata da edifici (corso principale della città) e si fosse tenuto in prossimità del margine destro della carreggiata avrebbe evitato l'investimento e/o lo stesso sinistro sarebbe stato di conseguenze lesive notevolmente inferiori;
che, invero, l'automobilista non si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone, e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, considerata la notevole larghezza della strada ed il fatto che il pedone non è apparso all'improvviso sulla traiettoria del veicolo ma aveva già percorso circa dieci metri quando è stato investito e la sua presenza, come da perizia cinematica di parte a firma
Dott. agli atti, era percepibile a distanza in quanto procedeva a lento moto ed Tes_1
aveva già compiuto il 60 percento dell'attraversamento; che il conducente del veicolo non ha fatto tutto il possibile per evitare il sinistro in quanto non ha posto in essere alcuna manovra di emergenza, non ha frenato, non si è spostato a destra, marciava troppo al centro della strada, ed evidentemente non era attento alla guida perché basta osservare le foto del rapporto della Polstrada e quelle della consulenza di parte attrice per constatare che la visibilità era ampia e libera.
Con il terzo ed ultimo motivo censura la gravata pronuncia in ragione del fatto che, in violazione dell'art. 80 del CdS, il veicolo investitore non era stato revisionato, per cui, essendo stato immatricolato nel 2010, il veicolo era potenzialmente pericoloso, con conseguente motivo ulteriore di responsabilità a suo carico in quanto la mancata adozione di misure atte ad evitare l'incidente possono essere anche state determinate da inefficienza meccanica.
I motivi che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
La rivalutazione dei fatti costitutivi della domanda attrice e delle difese delle parti convenute, unitamente agli elementi di prova emersi dall'istruttoria documentale ed orale, consente di confermare la prevalente responsabilità della signora _1
nella causazione del sinistro e ciò in ragione del fatto che il pedone ha
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attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali distanti 90 metri dal punto dell'attraversamento e segnalate da un cartello illuminato, che, dopo aver superato la prima corsia e la doppia striscia longitudinale continua, attraversava la seconda corsia con lo sguardo rivolto verso Galleria Risorgimento, ovvero nella direzione opposta a quella di provenienza del veicolo investitore, in presenza peraltro di traffico intenso, di cielo nuvoloso e in un tratto poco illuminato. Ciò premesso, reputa tuttavia la Corte adita che il veicolo investitore non possa andare esente da responsabilità e ciò in ragione del fatto che il pedone aveva già impegnato la corsia di percorrenza dell'autovettura per cui il conducente del veicolo, sul quale grava sempre un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone, benché procedesse ad una velocità inferiore al minimo consentito, se avesse adeguato ulteriormente la velocità in quel tratto di strada con visibilità ridotta si sarebbe avveduto della figura umana ed avrebbe potuto porre in essere o quantomeno tentare una sterzata o l'arresto tempestivo per evitare l'impatto o perlomeno attenuarlo, tenuto anche conto del fatto che se avesse circolato in prossimità del margine destro della corsia non avrebbe incrociato probabilmente quella del pedone. Del resto il conducente del veicolo, nello scendere dall'autovettura subito dopo l'impatto per prestare soccorso al pedone, affermava di non averlo visto.
La motivazione che precede consente, in definitiva, di ritenere che il conducente del veicolo non abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, con conseguente attribuzione a carico dello stesso di una percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro pari al 20%.
Passando ad esaminare i danni oggetto della domanda risarcitoria, tenuto conto della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. resa con motivazioni Persona_2
adeguate, dotate di rigore logico e coerenti con i fatti accertati, dalle cui risultanze questo Collegio non ha motivo di discostarsi, va riconosciuto alla danneggiata un danno biologico permanente pari al 20% ed una inabilità biologica temporanea di complessivi giorni 215, di cui gg 20 assoluta, gg 60 al 75%, gg 60 al 50% e gg 75 al
25%. In applicazione delle tabelle attualmente vigenti (Milano 2024), tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (58), il danno non patrimoniale Parte_1
(danno biologico+incremento per sofferenza) risarcibile sarebbe pari ad € 74.092,00 e l'invalidità temporanea pari a complessivi € 13.081,25, di cui € 2300,00 per IT totale,
€ 5175,00 per ITP al 75%, € 3450,00 per ITP al 50% ed € 2156,25 per ITP al 25%
(punto base € 115,00), oltre spese mediche documentate di € 97,15 e costo perizia cinematica di parte di € 2.537,60. I predetti danni, pari a complessivi € 89.808,00, vanno riconosciuti alla danneggiata nella misura del 20%, quale percentuale di responsabilità posta a carico del conducente del veicolo investitore, e quindi nella minore somma di € 17.961,60=.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 2019/28988;
2023/6378) in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l' attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto "del punto variabile") può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In applicazione del principio richiamato va esclusa, nella fattispecie, la personalizzazione del danno non avendo l'attrice allegato, nè nell'atto introduttivo del primo grado né nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum, alcuna circostanza a sostegno della richiesta.
Sulla somma riconosciuta di € 17.961,60 sono dovuti gli interessi compensativi a titolo di ristoro della ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass.
S.U. 1712/1995), anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata (Cass.
2015/25615). Pertanto, la somma andrà devalutata alla data dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat del costo della vita dal 11 gennaio 2017 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, va osservato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064). Ciò detto, alla luce del parziale accoglimento della domanda attrice, le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione di 2/3 con condanna dei convenuti/appellati, in solido, alla rifusione in favore di della restante quota (1/3) e vengono liquidate come Parte_1
in dispositivo in base al valore della causa che è dato dal quantum riconosciuto a titolo risarcitorio (scaglione 5.200/26.000)
Le spese della Ctu medica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente in misura di 2/3 a carico dei convenuti/appellati, in solido, e per la restante quota (1/3)
a carico dell'attrice/appellante . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso CP_1 Controparte_3 Controparte_4
la sentenza n. n.426/2023, pubblicata il 21/04/2023 dal Tribunale di Ancona, accoglie l'appello e, per l'effetto, accertata e dichiarata la concorrente responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro nella percentuale del 20%, condanna la parti convenute/appellate, in solido, al pagamento in favore di _1
a titolo risarcitorio della complessiva somma di € 17.961,60=, oltre accessori
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come in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura di 2/3, ponendo la restante quota (1/3) a carico dei convenuti/appellati, in solido, in favore di _1 , liquidandole per intero, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00, oltre
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il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge e, quanto al presente grado, in complessivi € 5.809,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Naspi, procuratore della parte attrice/appellante, dichiaratosi antistatario.
Spese di CTU definitivamente in misura di 2/3 a carico dei convenuti/appellati, in solido, e per la restante quota (1/3) a carico dell'attrice/appellante . Parte_1
Ancona, li 4 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dr.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dr. Paola Mureddu