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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1161/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. SONIA Parte_1 C.F._1 SPALICE, con studio in Napoli alla via Nicolardi 110 presso il quale è domiciliata PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l' di Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e CP_1 Fortunato n. 163, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO PARTE RESISTENTE
Email_1 PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.7.2025 la ricorrente proponeva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202500001090000, notificata in data 18.06.2025 in relazione all'avviso di addebito n. 42420240001932808000 emesso dall' sede di Caserta, per CP_1 contributi IVS anno 2017, asseritamente notificato in data 6.12.2024 sostenendo che l'avviso di addebito opposto era già stato impugnato avanti al Tribunale di S.Maria C.V. R.g.n. 9339/2024 e che la sua efficacia esecutiva era stata sospesa prima della notifica della comunicazione preventiva opposta, con conseguente illegittimità della stessa, anche considerando la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito, la decadenza e la violazione art. 77 dpr 602/73, nonché dell'art. 7 l. 212/2000, la mancata dimostrazione e coesistenza dei presupposti per l'ipoteca, la sproporzione tra il quantum debeatur preteso da ed il provvedimento di ipoteca e l'eccesso di garanzia della Controparte_2 pretesa erariale, nonché la violazione dell'art. 7 dl 70/2011 per illegittimità dell'ipoteca per crediti inferiori ad euro 20.000,00, per violazione e falsa applicazione dell'art. 50 d.p.r. 602/73 e mancata notifica dell'intimazione di pagamento nonché la violazione dell'art. 77, co. 2 bis, dpr 602/73 e dell'art. 7 l.212/2000 per mancata indicazione dell'immobile gravato dall'iscrivenda ipoteca.
Si costituiva l' rilevando, preliminarmente, di non aver ricevuto trasmissione, da parte dell'ente CP_3 impositore, del provvedimento di sospensione giudiziale dell'attività di riscossione né alcuna eventuale comunicazione/notifica da parte della ricorrente sino alla data di notifica dell'intimazione oggi contestata, risalente al 18 giugno 2025, ricevendo notizia da parte dell'Ente creditore della sospensione del ruolo opposto solo in data 4.9.2025, successivamente all'introduzione del presente giudizio. Sosteneva poi, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione e concludeva chiedendo: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , in Controparte_4 ragione dei motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa creditoria e l'attività svolta in via esclusiva dall'ente impositore;
- nel merito, in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della interruzione dell'attività di riscossione a seguito della comunicazione del CP_ provvedimento di sospensione da parte dell' ovvero, in subordine, rigettare la spiegata opposizione, destituita di fondamento in fatto e diritto, con vittoria di spese;
- in via gradata, in caso di accoglimento della domanda per motivi riguardanti esclusivamente l'attività svolta in via esclusiva dall'ente impositore, concedere al compensazione delle spese lite nei confronti di Controparte_4
”.
[...]
CP_ Si costituiva tempestivamente l' dando atto della pendenza avanti il G.L. di Santa Maria Capua Vetere del giudizio n. 9339/2024 rgl di opposizione all'avviso di addebito n. 42420240001932808000 e dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto in data 15.5.2025 e rappresentando che solo in data 19.6.2025 la parte ricorrente aveva notificato a il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di opposizione all'avviso di addebito col decreto di fissazione dell'udienza di discussione ed il decreto del 15.5.2025 di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, peraltro ad indirizzi non più utilizzabili, mentre la comunicazione preventiva oggetto di causa era stata notificata in data 23.5.2025. Dava atto, inoltre, della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto in data 4.9.2025 associandosi alle conclusioni del concessionario di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Sosteneva poi la continenza del presente giudizio rispetto a quello proposto avanti al Tribunale di Santa Maria C.V. e nel merito l'infondatezza del ricorso.
La causa, discussa all'udienza odierna tramite lo scambio di note scritte, è così decisa.
Si ritiene l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto della presente opposizione perché notificata successivamente alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito alla base della stessa.
Invero, la stessa, per circostanza pacifica fra le parti, veniva notificata in data 18.6.2025 (all. ric.), mentre l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, alla stessa sotteso, veniva sospeso con decreto del Tribunale di Santa Maria C.V. R.g.n. 9339/2024 del 15.5.2025. Pertanto, stante la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, questo non si ritiene titolo idoneo per iscrivere ipoteca ex art. 77, co. 1 DPR 602/1973, con conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata ai sensi dell'art. 77, co. 2 bis, alla quale avrebbe fatto seguito, dunque, nel termine di trenta giorni l'iscrizione di ipoteca.
Pertanto, ritenuta l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202500001090000, nella parte relativa all'avviso di addebito n. 42420240001932808000, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Invero, è inammissibile il motivo di opposizione riguardante la prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito sotteso alla comunicazione opposta, trattandosi di fatti antecedenti alla notifica dello stesso avvenuta, secondo quanto si legge in ricorso, in data 6.12.2024 e, dunque, tardivamente proposti oltre il termine di cui all'art. 24 D.Lgs 46/1999. Quanto alle argomentazioni, eccezioni e difese invece contenute nel ricorso iscritto al n. 9339/2024, non si ritengono qui efficacemente riproposte in quanto solo genericamente richiamate nel presente ricorso e non analiticamente riproposte, tanto da costituire le ragioni della domanda di cui all'art. 414 c.p.c., peraltro incompatibili con la data di notifica indicata e, comunque, rispetto alle quali, laddove fosse qui riproposta l'azione recuperatoria precedentemente svolta, sussisterebbe litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Valga la pena osservare, infine, che non è cessata la materia del contendere stante, anziché lo sgravio in via definitiva come vorrebbe parte ricorrente, la mera sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza in ordine alle singole questioni sopra esposte, oltre che per la causalità della lite CP_ riconducibile alla tardiva notifica all' del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo opposto avvenuta, per circostanza pacifica fra le parti, solo in data 19.6.2025 e, dunque, in data successiva alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (18.6.2025), a tal fine CP_ ritenuto irrilevante il successivo provvedimento dell di sospensione del ruolo, meramente esecutivo di quanto previsto in via giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nella parte relativa all'avviso di addebito n. 42420240001932808000;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c..
Si comunichi.
Vicenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1161/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. SONIA Parte_1 C.F._1 SPALICE, con studio in Napoli alla via Nicolardi 110 presso il quale è domiciliata PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l' di Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e CP_1 Fortunato n. 163, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO PARTE RESISTENTE
Email_1 PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 4.7.2025 la ricorrente proponeva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202500001090000, notificata in data 18.06.2025 in relazione all'avviso di addebito n. 42420240001932808000 emesso dall' sede di Caserta, per CP_1 contributi IVS anno 2017, asseritamente notificato in data 6.12.2024 sostenendo che l'avviso di addebito opposto era già stato impugnato avanti al Tribunale di S.Maria C.V. R.g.n. 9339/2024 e che la sua efficacia esecutiva era stata sospesa prima della notifica della comunicazione preventiva opposta, con conseguente illegittimità della stessa, anche considerando la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito, la decadenza e la violazione art. 77 dpr 602/73, nonché dell'art. 7 l. 212/2000, la mancata dimostrazione e coesistenza dei presupposti per l'ipoteca, la sproporzione tra il quantum debeatur preteso da ed il provvedimento di ipoteca e l'eccesso di garanzia della Controparte_2 pretesa erariale, nonché la violazione dell'art. 7 dl 70/2011 per illegittimità dell'ipoteca per crediti inferiori ad euro 20.000,00, per violazione e falsa applicazione dell'art. 50 d.p.r. 602/73 e mancata notifica dell'intimazione di pagamento nonché la violazione dell'art. 77, co. 2 bis, dpr 602/73 e dell'art. 7 l.212/2000 per mancata indicazione dell'immobile gravato dall'iscrivenda ipoteca.
Si costituiva l' rilevando, preliminarmente, di non aver ricevuto trasmissione, da parte dell'ente CP_3 impositore, del provvedimento di sospensione giudiziale dell'attività di riscossione né alcuna eventuale comunicazione/notifica da parte della ricorrente sino alla data di notifica dell'intimazione oggi contestata, risalente al 18 giugno 2025, ricevendo notizia da parte dell'Ente creditore della sospensione del ruolo opposto solo in data 4.9.2025, successivamente all'introduzione del presente giudizio. Sosteneva poi, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione e concludeva chiedendo: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , in Controparte_4 ragione dei motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa creditoria e l'attività svolta in via esclusiva dall'ente impositore;
- nel merito, in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della interruzione dell'attività di riscossione a seguito della comunicazione del CP_ provvedimento di sospensione da parte dell' ovvero, in subordine, rigettare la spiegata opposizione, destituita di fondamento in fatto e diritto, con vittoria di spese;
- in via gradata, in caso di accoglimento della domanda per motivi riguardanti esclusivamente l'attività svolta in via esclusiva dall'ente impositore, concedere al compensazione delle spese lite nei confronti di Controparte_4
”.
[...]
CP_ Si costituiva tempestivamente l' dando atto della pendenza avanti il G.L. di Santa Maria Capua Vetere del giudizio n. 9339/2024 rgl di opposizione all'avviso di addebito n. 42420240001932808000 e dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto in data 15.5.2025 e rappresentando che solo in data 19.6.2025 la parte ricorrente aveva notificato a il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di opposizione all'avviso di addebito col decreto di fissazione dell'udienza di discussione ed il decreto del 15.5.2025 di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, peraltro ad indirizzi non più utilizzabili, mentre la comunicazione preventiva oggetto di causa era stata notificata in data 23.5.2025. Dava atto, inoltre, della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto in data 4.9.2025 associandosi alle conclusioni del concessionario di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Sosteneva poi la continenza del presente giudizio rispetto a quello proposto avanti al Tribunale di Santa Maria C.V. e nel merito l'infondatezza del ricorso.
La causa, discussa all'udienza odierna tramite lo scambio di note scritte, è così decisa.
Si ritiene l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto della presente opposizione perché notificata successivamente alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito alla base della stessa.
Invero, la stessa, per circostanza pacifica fra le parti, veniva notificata in data 18.6.2025 (all. ric.), mentre l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, alla stessa sotteso, veniva sospeso con decreto del Tribunale di Santa Maria C.V. R.g.n. 9339/2024 del 15.5.2025. Pertanto, stante la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, questo non si ritiene titolo idoneo per iscrivere ipoteca ex art. 77, co. 1 DPR 602/1973, con conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata ai sensi dell'art. 77, co. 2 bis, alla quale avrebbe fatto seguito, dunque, nel termine di trenta giorni l'iscrizione di ipoteca.
Pertanto, ritenuta l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202500001090000, nella parte relativa all'avviso di addebito n. 42420240001932808000, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Invero, è inammissibile il motivo di opposizione riguardante la prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito sotteso alla comunicazione opposta, trattandosi di fatti antecedenti alla notifica dello stesso avvenuta, secondo quanto si legge in ricorso, in data 6.12.2024 e, dunque, tardivamente proposti oltre il termine di cui all'art. 24 D.Lgs 46/1999. Quanto alle argomentazioni, eccezioni e difese invece contenute nel ricorso iscritto al n. 9339/2024, non si ritengono qui efficacemente riproposte in quanto solo genericamente richiamate nel presente ricorso e non analiticamente riproposte, tanto da costituire le ragioni della domanda di cui all'art. 414 c.p.c., peraltro incompatibili con la data di notifica indicata e, comunque, rispetto alle quali, laddove fosse qui riproposta l'azione recuperatoria precedentemente svolta, sussisterebbe litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Valga la pena osservare, infine, che non è cessata la materia del contendere stante, anziché lo sgravio in via definitiva come vorrebbe parte ricorrente, la mera sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza in ordine alle singole questioni sopra esposte, oltre che per la causalità della lite CP_ riconducibile alla tardiva notifica all' del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo opposto avvenuta, per circostanza pacifica fra le parti, solo in data 19.6.2025 e, dunque, in data successiva alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (18.6.2025), a tal fine CP_ ritenuto irrilevante il successivo provvedimento dell di sospensione del ruolo, meramente esecutivo di quanto previsto in via giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nella parte relativa all'avviso di addebito n. 42420240001932808000;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c..
Si comunichi.
Vicenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri