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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17811 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68268/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68268/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 C.F._1
EF e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Pietro della Valle 4 00193 Roma
ITALIApresso il difensore avv. GORI EF
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. STRONATI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA POMPONIO LETO, 2 00100
ROMA presso il difensore avv. STRONATI CLAUDIO
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
pagina 1 di 4 sulla eccezione di omesso espletamento della procedura di mediazione, si osserva come nel conflitto di giurisprudenza creatasi in riferimento al soggetto gravato dall'onere a pena di improcedibilità, trattandosi di materia obbligatoria, si era chiarito che l'onere stesso ricadesse sul creditore opposto;
tuttavia la eccezione non risulta essere stata rilevata in tempo utile (ai sensi degli artt. 5 e 6 Dlgs
28/2010 e succ. mod.ni) ma unicamente al momento in cui la prima udienza era stata celebrata, sicchè la eccezione di improcedibilità dell'opposizione e la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo non può avere luogo.
In ogni modo il creditore opposto vi provvedeva prima della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e le parti venivano convocate per tentare la conciliazione in udienza.
Poste tali considerazioni, richiamati i provvedimenti emessi nel corso del giudizio;
osservato che, con riferimento al provvedimento di diniego della sospensione della provvisoria esecuzione del 21.05.2022, questo giudice escludeva dall'ambito di operatività unicamente la somma di € 448,00, confermando poi ex artt. 633 e ss CPC la domma di € 18.713,38.
Ebbene, va rilevato come, melius re perpensa, il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto ed ottenuto per la somma inferiore di € 9.854,18, ed è su tale importo che va affrontata la discussione circa la fondatezza degli elementi costitutivi del credito e la sussistenza di elementi negativi / estintivi della obbligazione del debitore / opponente odierno, seppure la morosità del condomino potesse essere aumentata nel corso dei successivi esercizi condominiali. Con la conseguenza che il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione va rettificato in tale misura.
Posto ciò, si pone in evidenza che l'importo azionato dal condominio ai sensi dell'art. 63 disp. Di att al
CC è pari ad € 9.854,18, ed il Condominio creditore ha provveduto ad allegare ai fini della positiva emissione del decreto di pagamento le delibere assembleari e stati di riparto degli oneri condominiali a carico del . CP_1
Si riportano sul punto gli insegnamenti giurisprudenziali, granitici, a motivo dei quali l'azione di recupero del credito condominiale ad opera dell'Amministratore deve essere sostenuta dagli elementi indicati dall'art. 63 citato che prevede che quest'ultimo debba /possa agire per il recupero forzoso del credito / debito in capo al condomini, anche senza autorizzazione dell'assemblea, ed ottenere un ingiunzione immediatamente esecutiva, nonostante l'opposizione per ottenere il pagamento delle somme necessarie ai fini del buon andamento della gestione della cosa comune.
L'azione ingiunzionale deve essere sostenuta dall'allegazione delle delibere assembleari condominiali in cui sia presente l'approvazione del conto condominiale ed il relativo riparto degli oneri.
pagina 2 di 4 E' oltremodo noto come il non possa impugnare nel corso del giudizio di opposizione le CP_1 delibere assembleari condominiali, e quindi dolersi di erroneità di voci / poste creditorie non corrette nel corso del giudizio di opposizione, essendo invece onerato di proporre sul punto idonea azione di impugnazione della delibera assembleare – ai sensi dell'art. 1137 CC, soprattutto ed anche ai sensi dell'art. 1418 CC (applicabile ed estensibile alla materia) che costituisce titolo per il recupero del credito.
E solo all'esito del vittorioso giudizio di impugnativa della delibera, o anche del vittorioso esperimento della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della delibera il giudice dell'opposizione può, prudenzialmente, sospendere l'efficacia esecutiva provvisoria di cui si stato munito il decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, invece, l'impugnativa avverso le delibere non è avvenuta e dunque le stesse sono ormai passate in giudicato e l'erroneità delle somme / non correttezza delle voci come lamentate dalla parte opponente, trattandosi di motivi di annullabilità ex art. 1137 CC, non possono essere oggetto di positivo vaglio per le ragioni suesposte, ed anche perché l'opposizione si è mostrata contraria alle allegazioni documentali del afferenti l'esistenza dell'estratto conto condominiale CP_1 attestante l'ammontare del dovuto dalla odierna condomina. Né l'opponente ha provveduto, in via riconvenzionale nei termini però di cui all'art. 1137 CC, ad avanzare domanda di accertamento dell'annullabilità delle delibere assembleari allegati.
Ne segue che ai fini che interessano il opposto ha emendato gli errori di cui è affetto il CP_1 decreto ingiuntivo e la richiesta di pagamento, evidenziando come non dovute somme che comunque sono state escluse dal raggio di efficacia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per l'ammontare di € 448,00 (per ratei di riscaldamento computati dal creditore). CP_1
Ne consegue che l'opposizione va respinta, va confermato il decreto ingiuntivo limitatamente alla inferiore somma di € detratti € 448,00 posti a carico della condomina in modo erroneo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della sanzione di cui all'art. 96 CPC richiesta dal Condominio opposto, non essendo risultato evidente ictu oculi che la odierna opponente abbia resistito alla presente zione / giudizio con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione; pagina 3 di 4 2) Condanna in virtù dell'azione monitoria la parte opponente al pagamento della somma finale di
€ 9.406,18 (così determinata sorte di cui al decreto ingiuntivo € 9.854,18 – 448,00 somma erroneamente addebitata);
3) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 16223/2021, emesso dal Tribunale di Roma il
08.09.2021, emesso in forma provvisoriamente esecutiva;
4) Condanna la parte opponente al rimborso in favore del opposto delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 3.000,00 per competenze professionali. oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
ROMA, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68268/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 C.F._1
EF e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Pietro della Valle 4 00193 Roma
ITALIApresso il difensore avv. GORI EF
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. STRONATI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA POMPONIO LETO, 2 00100
ROMA presso il difensore avv. STRONATI CLAUDIO
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti;
pagina 1 di 4 sulla eccezione di omesso espletamento della procedura di mediazione, si osserva come nel conflitto di giurisprudenza creatasi in riferimento al soggetto gravato dall'onere a pena di improcedibilità, trattandosi di materia obbligatoria, si era chiarito che l'onere stesso ricadesse sul creditore opposto;
tuttavia la eccezione non risulta essere stata rilevata in tempo utile (ai sensi degli artt. 5 e 6 Dlgs
28/2010 e succ. mod.ni) ma unicamente al momento in cui la prima udienza era stata celebrata, sicchè la eccezione di improcedibilità dell'opposizione e la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo non può avere luogo.
In ogni modo il creditore opposto vi provvedeva prima della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e le parti venivano convocate per tentare la conciliazione in udienza.
Poste tali considerazioni, richiamati i provvedimenti emessi nel corso del giudizio;
osservato che, con riferimento al provvedimento di diniego della sospensione della provvisoria esecuzione del 21.05.2022, questo giudice escludeva dall'ambito di operatività unicamente la somma di € 448,00, confermando poi ex artt. 633 e ss CPC la domma di € 18.713,38.
Ebbene, va rilevato come, melius re perpensa, il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto ed ottenuto per la somma inferiore di € 9.854,18, ed è su tale importo che va affrontata la discussione circa la fondatezza degli elementi costitutivi del credito e la sussistenza di elementi negativi / estintivi della obbligazione del debitore / opponente odierno, seppure la morosità del condomino potesse essere aumentata nel corso dei successivi esercizi condominiali. Con la conseguenza che il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione va rettificato in tale misura.
Posto ciò, si pone in evidenza che l'importo azionato dal condominio ai sensi dell'art. 63 disp. Di att al
CC è pari ad € 9.854,18, ed il Condominio creditore ha provveduto ad allegare ai fini della positiva emissione del decreto di pagamento le delibere assembleari e stati di riparto degli oneri condominiali a carico del . CP_1
Si riportano sul punto gli insegnamenti giurisprudenziali, granitici, a motivo dei quali l'azione di recupero del credito condominiale ad opera dell'Amministratore deve essere sostenuta dagli elementi indicati dall'art. 63 citato che prevede che quest'ultimo debba /possa agire per il recupero forzoso del credito / debito in capo al condomini, anche senza autorizzazione dell'assemblea, ed ottenere un ingiunzione immediatamente esecutiva, nonostante l'opposizione per ottenere il pagamento delle somme necessarie ai fini del buon andamento della gestione della cosa comune.
L'azione ingiunzionale deve essere sostenuta dall'allegazione delle delibere assembleari condominiali in cui sia presente l'approvazione del conto condominiale ed il relativo riparto degli oneri.
pagina 2 di 4 E' oltremodo noto come il non possa impugnare nel corso del giudizio di opposizione le CP_1 delibere assembleari condominiali, e quindi dolersi di erroneità di voci / poste creditorie non corrette nel corso del giudizio di opposizione, essendo invece onerato di proporre sul punto idonea azione di impugnazione della delibera assembleare – ai sensi dell'art. 1137 CC, soprattutto ed anche ai sensi dell'art. 1418 CC (applicabile ed estensibile alla materia) che costituisce titolo per il recupero del credito.
E solo all'esito del vittorioso giudizio di impugnativa della delibera, o anche del vittorioso esperimento della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della delibera il giudice dell'opposizione può, prudenzialmente, sospendere l'efficacia esecutiva provvisoria di cui si stato munito il decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, invece, l'impugnativa avverso le delibere non è avvenuta e dunque le stesse sono ormai passate in giudicato e l'erroneità delle somme / non correttezza delle voci come lamentate dalla parte opponente, trattandosi di motivi di annullabilità ex art. 1137 CC, non possono essere oggetto di positivo vaglio per le ragioni suesposte, ed anche perché l'opposizione si è mostrata contraria alle allegazioni documentali del afferenti l'esistenza dell'estratto conto condominiale CP_1 attestante l'ammontare del dovuto dalla odierna condomina. Né l'opponente ha provveduto, in via riconvenzionale nei termini però di cui all'art. 1137 CC, ad avanzare domanda di accertamento dell'annullabilità delle delibere assembleari allegati.
Ne segue che ai fini che interessano il opposto ha emendato gli errori di cui è affetto il CP_1 decreto ingiuntivo e la richiesta di pagamento, evidenziando come non dovute somme che comunque sono state escluse dal raggio di efficacia del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per l'ammontare di € 448,00 (per ratei di riscaldamento computati dal creditore). CP_1
Ne consegue che l'opposizione va respinta, va confermato il decreto ingiuntivo limitatamente alla inferiore somma di € detratti € 448,00 posti a carico della condomina in modo erroneo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della sanzione di cui all'art. 96 CPC richiesta dal Condominio opposto, non essendo risultato evidente ictu oculi che la odierna opponente abbia resistito alla presente zione / giudizio con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione; pagina 3 di 4 2) Condanna in virtù dell'azione monitoria la parte opponente al pagamento della somma finale di
€ 9.406,18 (così determinata sorte di cui al decreto ingiuntivo € 9.854,18 – 448,00 somma erroneamente addebitata);
3) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 16223/2021, emesso dal Tribunale di Roma il
08.09.2021, emesso in forma provvisoriamente esecutiva;
4) Condanna la parte opponente al rimborso in favore del opposto delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 3.000,00 per competenze professionali. oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
ROMA, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
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