CASS
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2025, n. 9904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9904 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - RA NT CC - 05/03/2025 R.G.N. 510/2025 AN CA SENTENZA sul ricorso proposto da PI AR, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da AR PI avverso il decreto ministeriale applicativo del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L’ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale – posizione di vertice già rivestita in seno al sodalizio di stampo mafioso di riferimento, piena operatività del sodalizio medesimo e intatta sua capacità di controllo del territorio, inidoneità della carcerazione pregressa ad incidere sul ruolo di comando e sui collegamenti con gli esponenti del clan da lui dipendenti – e li giudicava adeguatamente riscontrati e sintomatici ai fini dell’instaurazione del regime speciale di restrizione. 2. PI, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione del citato art. 41-bis, nonché l’apparenza della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe frainteso il tenore del decreto ministeriale, intendendolo come diretto alla proroga, anziché alla prima applicazione, del regime differenziato, e al riscontro dei soli presupposti della proroga si sarebbe quindi impegnato, in tal modo pretermettendo la doverosa valutazione dei più stringenti elementi necessari per la iniziale Penale Sent. Sez. 1 Num. 9904 Anno 2025 Presidente: DE RZ PP Relatore: NT RA Data Udienza: 05/03/2025 sottoposizione al regime stesso. In sede di sottoposizione iniziale sarebbe infatti richiesto l’accertamento, in concreto, della capacità del detenuto di intrattenere nell’attualità i rapporti con l’organizzazione di appartenenza, sul presupposto che quest’ultima sia pregiudizialmente dimostrata. Nella specie, l’appartenenza malavitosa di PI non sarebbe stata ancora giudizialmente accertata, né vi sarebbe evidenza probatoria o indiziaria in tal senso, e neppure esisterebbero condanne o misure di prevenzione pregresse a suo carico per fatti di criminalità associativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata incorre, a più riprese, nel lapsus calami di nominare il decreto ministeriale impugnato in sede giurisdizionale come provvedimento di proroga (anziché di prima applicazione) del regime detentivo differenziato, ma la sua trama motivazionale complessiva rivela che essa si è confrontata con la vera natura del provvedimento stesso, che è stato quindi adeguatamente vagliato ai fini del riscontro degli elementi necessari per l’instaurazione del regime detentivo in discorso. Tali elementi sono stati plausibilmente individuati dal giudice a quo, conformemente al paradigma legale. Quel che rileva è infatti, anche in sede di prima applicazione, il pericolo dei collegamenti con l’associazione mafiosa di provenienza, desumibile da positivi elementi (Sez. 1, n. 36707 del 15/06/2021, Gualtieri, Rv. 282042-01). E il Tribunale di sorveglianza, con valutazione nient’affatto fittizia o apparente, e dunque in Cassazione insindacabile (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisciuglio, Rv. 234179-01), ha ricavato dal decreto ministeriale precisi e validi indici di pericolosità qualificata attuale, tali da legittimare la sospensione delle regole ordinarie di trattamento. Ancorché tali indici non poggino, allo stato e per la maggior parte, su accertamenti aventi valore di giudicato, essi possiedono comunque solida consistenza dimostrativa, al punto da sorreggere l’applicazione di misure cautelari. Tale presupposto è sufficiente ad attribuire loro significanza, essendo il regime differenziato applicabile anche ai soli imputati, attinti da ordinanze di custodia in carcere per uno dei titoli di reato richiamati dall’art. 41-bis Ord. pen. 2. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA NT PP DE RZ 2
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da AR PI avverso il decreto ministeriale applicativo del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L’ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale – posizione di vertice già rivestita in seno al sodalizio di stampo mafioso di riferimento, piena operatività del sodalizio medesimo e intatta sua capacità di controllo del territorio, inidoneità della carcerazione pregressa ad incidere sul ruolo di comando e sui collegamenti con gli esponenti del clan da lui dipendenti – e li giudicava adeguatamente riscontrati e sintomatici ai fini dell’instaurazione del regime speciale di restrizione. 2. PI, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione del citato art. 41-bis, nonché l’apparenza della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe frainteso il tenore del decreto ministeriale, intendendolo come diretto alla proroga, anziché alla prima applicazione, del regime differenziato, e al riscontro dei soli presupposti della proroga si sarebbe quindi impegnato, in tal modo pretermettendo la doverosa valutazione dei più stringenti elementi necessari per la iniziale Penale Sent. Sez. 1 Num. 9904 Anno 2025 Presidente: DE RZ PP Relatore: NT RA Data Udienza: 05/03/2025 sottoposizione al regime stesso. In sede di sottoposizione iniziale sarebbe infatti richiesto l’accertamento, in concreto, della capacità del detenuto di intrattenere nell’attualità i rapporti con l’organizzazione di appartenenza, sul presupposto che quest’ultima sia pregiudizialmente dimostrata. Nella specie, l’appartenenza malavitosa di PI non sarebbe stata ancora giudizialmente accertata, né vi sarebbe evidenza probatoria o indiziaria in tal senso, e neppure esisterebbero condanne o misure di prevenzione pregresse a suo carico per fatti di criminalità associativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata incorre, a più riprese, nel lapsus calami di nominare il decreto ministeriale impugnato in sede giurisdizionale come provvedimento di proroga (anziché di prima applicazione) del regime detentivo differenziato, ma la sua trama motivazionale complessiva rivela che essa si è confrontata con la vera natura del provvedimento stesso, che è stato quindi adeguatamente vagliato ai fini del riscontro degli elementi necessari per l’instaurazione del regime detentivo in discorso. Tali elementi sono stati plausibilmente individuati dal giudice a quo, conformemente al paradigma legale. Quel che rileva è infatti, anche in sede di prima applicazione, il pericolo dei collegamenti con l’associazione mafiosa di provenienza, desumibile da positivi elementi (Sez. 1, n. 36707 del 15/06/2021, Gualtieri, Rv. 282042-01). E il Tribunale di sorveglianza, con valutazione nient’affatto fittizia o apparente, e dunque in Cassazione insindacabile (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisciuglio, Rv. 234179-01), ha ricavato dal decreto ministeriale precisi e validi indici di pericolosità qualificata attuale, tali da legittimare la sospensione delle regole ordinarie di trattamento. Ancorché tali indici non poggino, allo stato e per la maggior parte, su accertamenti aventi valore di giudicato, essi possiedono comunque solida consistenza dimostrativa, al punto da sorreggere l’applicazione di misure cautelari. Tale presupposto è sufficiente ad attribuire loro significanza, essendo il regime differenziato applicabile anche ai soli imputati, attinti da ordinanze di custodia in carcere per uno dei titoli di reato richiamati dall’art. 41-bis Ord. pen. 2. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA NT PP DE RZ 2