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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/11/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3356/2022 R.G., vertente tra:
TRA
"rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 C.F. C.F. 1
ED Rago, con studio in Palazzo San Gervasio ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTORE
ED
P.IVA 1 in persona del legale rappresentante C.F. CP 1 Controparte_2
,
p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Maggini e Fabrizio Serrano, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
"proposto infruttuosamente Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte 1 Parte 2 domandandoprocedimento di mediazione assistita, conveniva in giudizio l'accertamento del suo diritto, in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, ad essere indennizzato del danno sofferto a seguito dell'incendio parziale della sua autovettura modello Bmw
120 D SP tg. FD890MH, con vittoria delle spese processuali.
A fondamento della domanda, l'attore allegava: che egli aveva stipulato contratto di assicurazione il
27.10.2021 relativamente alla autovettura di sua proprietà, modello Bmw 120 D SP tg. FD890MH; che tra i rischi assicurati vi era anche il rischio incendio;
che in data 3.3.2022 ignoti malfattori avevano dato fuoco alla autovettura;
che egli aveva sporto denuncia ai carabinieri;
che, in particolare, i malfattori avevano forzato il finestrino dello sportello posteriore sinistro e versato all'interno dell'autovettura del liquido infiammabile;
che egli aveva inutilmente inviato all'Assicurazione la comunicazione del sinistro con richiesta di pagamento dell'indennizzo; che l'Assicurazione aveva ritenuto che vi fossero rilevanti incongruenze tra le condizioni del mezzo e la dinamica del sinistro, come rappresentata.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, in via preliminare, eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo all'attore e, nel merito, depositando le risultanze degli accertamenti eseguiti, contestava la dinamica stessa del sinistro e la credibilità della narrazione fattane dal denunciante e, in subordine contestava l'importo del danno come documentato attraverso il preventivo depositato in atti.
La causa era istruita e, all'udienza del 16.7.2025 era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
In accoglimento della eccezione preliminare proposta dalla parte convenuta, ed in parte modificando il contenuto della precedente ordinanza assunta al verbale di udienza del 21.11.2023, la domanda dell'attore, qualificabile come domanda di accertamento, va dichiarata inammissibile.
Come è noto, per proporre una domanda o per resistere alla stessa in giudizio occorre avervi interesse, ai sensi della previsione di cui all'art. 100 c.p.c.; l'interesse ad agire deve sorreggere la domanda dalla sua proposizione e sino al momento della decisione.
Esso deve essere giuridico, concreto ed attuale, dal che discende che la parte sia onerata della prospettazione e della prova dell'esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (cfr. ex plurimis Cass. n. 2057/2019)
Condivisibilmente, si è sostenuto che: "L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito". (cfr. Cass. 13485/2014)
La mancanza dell'interesse ad agire, condizione di ammissibilità della domanda, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice.
L'oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto all'indennizzo, la domanda, cioè, è una domanda di mero accertamento, proposta in via autonoma, indipendentemente dalla domanda di condanna.
Nel caso di specie, in sede stragiudiziale la parte domandava, invece, il pagamento dell'indennizzo, domanda che, malgrado la produzione di fatture e preventivi di spesa, non viene proposta. In diritto, è dibattuta la esperibilità di azioni di accertamento, al di là di quelle contemplate dall'ordinamento, azioni che si ritengono in astratto ammissibili, a condizione che si possa individuare, allo stato degli atti un interesse, giuridico, concreto ad attuale, all'azione in capo all'attore.
Va rimarcato come se è vero che il diritto di difesa della parte ad agire a tutela di un diritto trova la sua tutela costituzionale nell'art. 24 Cost., è altrettanto vero che non sono ammissibili, ed anzi risultano contrarie ai principi generali iniziative giudiziarie parcellizzate, di per sé neanche in grado di assicurare, effettivamente, all'attore l'utilità concreta, costituita dalla tutela del diritto, nella sua interezza.
In linea generale, il presupposto indefettibile di qualsiasi azione di accertamento è che sussista una situazione di incertezza oggettiva sulla esistenza di un rapporto giuridico o sulla reale portata dei diritti e degli obblighi connessi a tale diritto. (Cfr. Cass. 17026/2006)
Conseguenzialmente, sono inammissibili di azioni di accertamento di stati di fatto o, comunque, di presupposti che ineriscano alla fattispecie costitutiva di un diritto, i quali vanno accertati unitariamente, non potendo esse suscettibili di accertamento autonomo.
Sul punto, in particolare, si è precisato che: "L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza...". (cfr. Cass. n. 6749/2012 in un caso in cui un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna ma anche Cass. S.U. 27187/2006)
In un recente precedente di merito, ed in tema di accertamento dell'inadempimento degli amministratori di società, si è fatta applicazione dello stesso principio, affermando che:" Se il diritto inizialmente dedotto in giudizio è di tipo risarcitorio, non è oggettivamente apprezzabile un sopraggiunto interesse alla sola affermazione della responsabilità senza condanna al risarcimento stesso. È, infatti, inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda di mero accertamento della responsabilità per danni formulata dalla società e dal socio nei confronti degli amministratori giudiziali e degli amministratori sociali atteso che il mero accertamento della responsabilità rispetto ad un diritto risarcitorio, non è idoneo a consentire agli attori stessi di conseguire un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile. Tale diritto, infatti, può essere soddisfatto solo con un'azione recuperatoria risarcitoria dove l'accertamento della lesione e la quantificazione del danno causalmente collegato alla condotta dei convenuti costituiscono elementi della fattispecie di responsabilità risarcitoria....". (cfr. Tribunale di Milano 23.11.2020)
Paradossalmente, ed a titolo esemplificativo, in materia di contratti sinallagmatici, quale quello di assicurazione, se a fronte di qualsiasi richiesta di adempimento, seguita dalla contestazione della controparte contrattuale, fosse possibile promuovere azioni di mero accertamento dell'inadempimento altrui, del tutto scollegate da eventuali azioni conseguenziali ( di condanna risarcitorie, o di risoluzione ecc.) si determinerebbe l'effetto della proliferazione di giudizi, con strumentalizzazione dell'attività giudiziaria, senza tuttavia assicurare alla parte attrice alcuna concreta utilità, che non potrebbe che derivare da eventuali azioni, di condanna, dichiarative o costitutive collegate all'inadempimento.
Nel caso concreto, dall'accertamento della esistenza delle condizioni per il pagamento dell'indennizzo, posto che non vi è contestazione alcuna sulla esistenza del rapporto contrattuale, non può derivare alla parte alcuna utilità concreta, che potrebbe, invece, derivare solo dall'azione di condanna al pagamento - non proposta rispetto alla quale è prodromico l'accertamento della fattispecie costitutiva del diritto e del diritto stesso.
Conclusivamente, la domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte attrice ed in favore della parte convenuta.
Esse sono liquidate in € 2.540,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base al valore della causa ( indeterminabile terzo scaglione), alle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ed ai criteri tariffari di cui al d.m.55/2014 e s.m.i applicati in valori minimi, tenuto conto del livello non complesso della controversia, e della sua risoluzione alla stregua di una questione preliminare.
PQM
Parte 1 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte 2 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la domanda inammissibile;
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.540,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 15.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3356/2022 R.G., vertente tra:
TRA
"rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 C.F. C.F. 1
ED Rago, con studio in Palazzo San Gervasio ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTORE
ED
P.IVA 1 in persona del legale rappresentante C.F. CP 1 Controparte_2
,
p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Maggini e Fabrizio Serrano, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
"proposto infruttuosamente Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte 1 Parte 2 domandandoprocedimento di mediazione assistita, conveniva in giudizio l'accertamento del suo diritto, in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, ad essere indennizzato del danno sofferto a seguito dell'incendio parziale della sua autovettura modello Bmw
120 D SP tg. FD890MH, con vittoria delle spese processuali.
A fondamento della domanda, l'attore allegava: che egli aveva stipulato contratto di assicurazione il
27.10.2021 relativamente alla autovettura di sua proprietà, modello Bmw 120 D SP tg. FD890MH; che tra i rischi assicurati vi era anche il rischio incendio;
che in data 3.3.2022 ignoti malfattori avevano dato fuoco alla autovettura;
che egli aveva sporto denuncia ai carabinieri;
che, in particolare, i malfattori avevano forzato il finestrino dello sportello posteriore sinistro e versato all'interno dell'autovettura del liquido infiammabile;
che egli aveva inutilmente inviato all'Assicurazione la comunicazione del sinistro con richiesta di pagamento dell'indennizzo; che l'Assicurazione aveva ritenuto che vi fossero rilevanti incongruenze tra le condizioni del mezzo e la dinamica del sinistro, come rappresentata.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, in via preliminare, eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo all'attore e, nel merito, depositando le risultanze degli accertamenti eseguiti, contestava la dinamica stessa del sinistro e la credibilità della narrazione fattane dal denunciante e, in subordine contestava l'importo del danno come documentato attraverso il preventivo depositato in atti.
La causa era istruita e, all'udienza del 16.7.2025 era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
In accoglimento della eccezione preliminare proposta dalla parte convenuta, ed in parte modificando il contenuto della precedente ordinanza assunta al verbale di udienza del 21.11.2023, la domanda dell'attore, qualificabile come domanda di accertamento, va dichiarata inammissibile.
Come è noto, per proporre una domanda o per resistere alla stessa in giudizio occorre avervi interesse, ai sensi della previsione di cui all'art. 100 c.p.c.; l'interesse ad agire deve sorreggere la domanda dalla sua proposizione e sino al momento della decisione.
Esso deve essere giuridico, concreto ed attuale, dal che discende che la parte sia onerata della prospettazione e della prova dell'esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (cfr. ex plurimis Cass. n. 2057/2019)
Condivisibilmente, si è sostenuto che: "L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito". (cfr. Cass. 13485/2014)
La mancanza dell'interesse ad agire, condizione di ammissibilità della domanda, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice.
L'oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto all'indennizzo, la domanda, cioè, è una domanda di mero accertamento, proposta in via autonoma, indipendentemente dalla domanda di condanna.
Nel caso di specie, in sede stragiudiziale la parte domandava, invece, il pagamento dell'indennizzo, domanda che, malgrado la produzione di fatture e preventivi di spesa, non viene proposta. In diritto, è dibattuta la esperibilità di azioni di accertamento, al di là di quelle contemplate dall'ordinamento, azioni che si ritengono in astratto ammissibili, a condizione che si possa individuare, allo stato degli atti un interesse, giuridico, concreto ad attuale, all'azione in capo all'attore.
Va rimarcato come se è vero che il diritto di difesa della parte ad agire a tutela di un diritto trova la sua tutela costituzionale nell'art. 24 Cost., è altrettanto vero che non sono ammissibili, ed anzi risultano contrarie ai principi generali iniziative giudiziarie parcellizzate, di per sé neanche in grado di assicurare, effettivamente, all'attore l'utilità concreta, costituita dalla tutela del diritto, nella sua interezza.
In linea generale, il presupposto indefettibile di qualsiasi azione di accertamento è che sussista una situazione di incertezza oggettiva sulla esistenza di un rapporto giuridico o sulla reale portata dei diritti e degli obblighi connessi a tale diritto. (Cfr. Cass. 17026/2006)
Conseguenzialmente, sono inammissibili di azioni di accertamento di stati di fatto o, comunque, di presupposti che ineriscano alla fattispecie costitutiva di un diritto, i quali vanno accertati unitariamente, non potendo esse suscettibili di accertamento autonomo.
Sul punto, in particolare, si è precisato che: "L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza...". (cfr. Cass. n. 6749/2012 in un caso in cui un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna ma anche Cass. S.U. 27187/2006)
In un recente precedente di merito, ed in tema di accertamento dell'inadempimento degli amministratori di società, si è fatta applicazione dello stesso principio, affermando che:" Se il diritto inizialmente dedotto in giudizio è di tipo risarcitorio, non è oggettivamente apprezzabile un sopraggiunto interesse alla sola affermazione della responsabilità senza condanna al risarcimento stesso. È, infatti, inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. la domanda di mero accertamento della responsabilità per danni formulata dalla società e dal socio nei confronti degli amministratori giudiziali e degli amministratori sociali atteso che il mero accertamento della responsabilità rispetto ad un diritto risarcitorio, non è idoneo a consentire agli attori stessi di conseguire un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile. Tale diritto, infatti, può essere soddisfatto solo con un'azione recuperatoria risarcitoria dove l'accertamento della lesione e la quantificazione del danno causalmente collegato alla condotta dei convenuti costituiscono elementi della fattispecie di responsabilità risarcitoria....". (cfr. Tribunale di Milano 23.11.2020)
Paradossalmente, ed a titolo esemplificativo, in materia di contratti sinallagmatici, quale quello di assicurazione, se a fronte di qualsiasi richiesta di adempimento, seguita dalla contestazione della controparte contrattuale, fosse possibile promuovere azioni di mero accertamento dell'inadempimento altrui, del tutto scollegate da eventuali azioni conseguenziali ( di condanna risarcitorie, o di risoluzione ecc.) si determinerebbe l'effetto della proliferazione di giudizi, con strumentalizzazione dell'attività giudiziaria, senza tuttavia assicurare alla parte attrice alcuna concreta utilità, che non potrebbe che derivare da eventuali azioni, di condanna, dichiarative o costitutive collegate all'inadempimento.
Nel caso concreto, dall'accertamento della esistenza delle condizioni per il pagamento dell'indennizzo, posto che non vi è contestazione alcuna sulla esistenza del rapporto contrattuale, non può derivare alla parte alcuna utilità concreta, che potrebbe, invece, derivare solo dall'azione di condanna al pagamento - non proposta rispetto alla quale è prodromico l'accertamento della fattispecie costitutiva del diritto e del diritto stesso.
Conclusivamente, la domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte attrice ed in favore della parte convenuta.
Esse sono liquidate in € 2.540,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base al valore della causa ( indeterminabile terzo scaglione), alle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ed ai criteri tariffari di cui al d.m.55/2014 e s.m.i applicati in valori minimi, tenuto conto del livello non complesso della controversia, e della sua risoluzione alla stregua di una questione preliminare.
PQM
Parte 1 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte 2 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la domanda inammissibile;
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.540,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 15.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro