Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2026, n. 5848
CASS
Sentenza 15 marzo 2026

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  • Rigettato
    Omessa indicazione delle rimesse solutorie

    Il Tribunale ha rigettato la domanda per omessa indicazione delle rimesse solutorie e per non aver provato i fatti costitutivi.

  • Rigettato
    Mancata prova dei fatti costitutivi

    Il Tribunale ha rigettato la domanda per omessa indicazione delle rimesse solutorie e per non aver provato i fatti costitutivi.

  • Rigettato
    Mancata prova della riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria

    La Corte di Appello ha ritenuto che la procedura appellante non avesse assolto all'onere di provare la riduzione in maniera consistente e durevole dell'esposizione debitoria della società correntista nei confronti della banca.

  • Inammissibile
    Omessa individuazione delle rimesse revocabili

    La Corte di Appello ha dichiarato assorbito l'appello incidentale della banca avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle rimesse.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento dell'onere della prova

    Il giudice di appello ha rigettato la richiesta di CTU contabile, ritenendo che la CTU non potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da Elmarc S.p.A. in Amministrazione Straordinaria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che aveva rigettato il suo appello principale e dichiarato assorbito quello incidentale di Unicredit S.p.A. L'Amministrazione Straordinaria aveva agito in revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2, e in via subordinata ex art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, chiedendo la revocazione delle rimesse solutorie effettuate su due conti correnti bancari nel periodo tra il 25 maggio 2008 e il 25 novembre 2008. La banca convenuta aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, mentre il Tribunale di Ancona aveva rigettato la domanda per omessa indicazione delle rimesse solutorie e per mancata prova dei fatti costitutivi. La Corte d'Appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'Amministrazione Straordinaria non avesse assolto all'onere di provare la riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria della società correntista. L'Amministrazione Straordinaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione di legge in ordine alla ripartizione dell'onere della prova sulla riduzione dell'esposizione debitoria e la nullità della sentenza per omessa motivazione. Unicredit S.p.A. ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di citazione.

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine al rigetto della domanda di CTU, ritenendo che la motivazione fosse insufficiente a spiegare le ragioni del diniego. Ha invece rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la questione della ripartizione dell'onere della prova fosse stata correttamente affrontata dalla Corte d'Appello, pur se con un'errata interpretazione della normativa. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 67, terzo comma, lett. b), della legge fallimentare, nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, e la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria costituisce un fatto impeditivo che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche in ordine alle spese processuali. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto dalla parte completamente vittoriosa nel giudizio di appello.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2026, n. 5848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5848
Data del deposito : 15 marzo 2026

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