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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2911 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
05/12/1969, rappresentata e difesa dall'avvocato NASCINGUERRA ELISA
e
, c.f. , nato ad [...] il [...], rappresentato e CP_2 C.F._2
difeso dall'avvocato SCREMIN ALESSIA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
Controparte_3
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti come rappresentati, concordemente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito in forma collegiale, accolga con sentenza le seguenti conclusioni: 1) dare atto che la casa familiare, sita a Cassola (VI) in via Lughi 9, di proprietà della sig.ra rimane CP_1 nella sua disponibilità con tutto l'arredo in essa contenuto. Qui vivranno con la madre in modo stabile i figli e Per_1 Persona_2
2) disporsi a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli CP_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'importo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di cui
€ 300,00 in favore di e € 250,00 in favore di , da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese con Per_2 Per_1 decorrenza concordata tra le parti dal 16/07/2025 sul conto corrente intestato alla sig.ra , importo CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, decorso un anno dalla firma del presente ricorso.
3) Disporsi in capo al padre di provvedere al 50% delle spese straordinarie come descritte nel protocollo in materia vigente presso il Tribunale di Vicenza al quale si rimanda quale parte integrante dell'accordo sia sulle voci di spesa sia sulle necessità o meno di preventivo accordo. Il sig parteciperà in pari percentuale CP_2 anche alle spese per la patente del figlio Per_2
4) disporsi che l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra in forma esclusiva, senza ulteriore CP_1 necessità di consenso da parte del sig che si dichiara in ogni caso disponibile a rilasciare il consenso CP_2 ove richiesto, mentre le detrazioni fiscali spetteranno ad entrambi nella misura del 50%, salvo successivo e diverso accordo delle parti.
5) disporsi che le spese di procedura compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025 e Controparte_1 CP_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e Per_2 Per_1
a carico del padre così come concordato dalle parti, trattandosi di materia di diritti disponibili.
Le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di mantenimento dei figli e maggiorenni ma Persona_3 Persona_2 economicamente non autosufficienti, sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.12.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2911 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
05/12/1969, rappresentata e difesa dall'avvocato NASCINGUERRA ELISA
e
, c.f. , nato ad [...] il [...], rappresentato e CP_2 C.F._2
difeso dall'avvocato SCREMIN ALESSIA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
Controparte_3
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti come rappresentati, concordemente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito in forma collegiale, accolga con sentenza le seguenti conclusioni: 1) dare atto che la casa familiare, sita a Cassola (VI) in via Lughi 9, di proprietà della sig.ra rimane CP_1 nella sua disponibilità con tutto l'arredo in essa contenuto. Qui vivranno con la madre in modo stabile i figli e Per_1 Persona_2
2) disporsi a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento in favore dei figli CP_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'importo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di cui
€ 300,00 in favore di e € 250,00 in favore di , da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese con Per_2 Per_1 decorrenza concordata tra le parti dal 16/07/2025 sul conto corrente intestato alla sig.ra , importo CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, decorso un anno dalla firma del presente ricorso.
3) Disporsi in capo al padre di provvedere al 50% delle spese straordinarie come descritte nel protocollo in materia vigente presso il Tribunale di Vicenza al quale si rimanda quale parte integrante dell'accordo sia sulle voci di spesa sia sulle necessità o meno di preventivo accordo. Il sig parteciperà in pari percentuale CP_2 anche alle spese per la patente del figlio Per_2
4) disporsi che l'assegno unico venga percepito dalla sig.ra in forma esclusiva, senza ulteriore CP_1 necessità di consenso da parte del sig che si dichiara in ogni caso disponibile a rilasciare il consenso CP_2 ove richiesto, mentre le detrazioni fiscali spetteranno ad entrambi nella misura del 50%, salvo successivo e diverso accordo delle parti.
5) disporsi che le spese di procedura compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025 e Controparte_1 CP_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e Per_2 Per_1
a carico del padre così come concordato dalle parti, trattandosi di materia di diritti disponibili.
Le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di mantenimento dei figli e maggiorenni ma Persona_3 Persona_2 economicamente non autosufficienti, sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.12.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello