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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7102/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio
EZ ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7102/2020 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Chiara ferrigno e dall'avv. Antonio
Martiello, presso il cui studio, sito in Calvizzano (CE) alla Via Brodolini n. 29, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Petrilli, presso il cui studio, sito in Napoli al Viale degli Astronauti n. 4, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 9.09.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 1 R.G. 7102/2020
118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva: che Parte_1
in data 18.06.2018, alle ore 19:15 circa, mentre si trovava a piedi a percorrere la via
Santa MA a Cubito, in Qualiano (NA), era caduto al suolo a causa di un marciapiede divelto;
che, precisamente, mentre attraversava la predetta strada al fine di raggiungere il lato opposto della carreggiata, poggiava il piede sul cornicione del marciapiede che, al suo passaggio, cedeva e facendogli perdere l'equilibrio e cadere al suolo;
che, in conseguenza del sinistro de quo, aveva riportato lesioni personali tali per cui in data 20.06.2018 si era recato presso il presidio di Pronto Soccorso dell'ospedale del Colli ove gli era stato diagnosticato un “trauma spalla sx con ematoma e gli riconoscevano 30 giorni di prognosi salvo complicazioni”; che l'incidente si era verificato per un dissesto del manto stradale che rientra nella responsabilità esclusiva del;
che, in data 4.12.2019, era stata Controparte_1
inoltrata una richiesta di risarcimento danni ma senza sortire alcun effetto.
Tanto premesso ed esposto, convenendo in giudizio il Controparte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare la responsabilità del CP_1
, in persona del sindaco pro tempore, e per l'effetto condannarlo al
[...]
risarcimento del danno subito dal sig per un importo che si Parte_1 contiene in €.20.000,00 compreso interessi e ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria, o in quella differente somma che l'On.le Giudicante vorrà stabilire, il tutto sempre nei limiti aditi”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la mancanza degli elementi indicati dall'art. 163 e ss. c.p.c. non avendo parte attrice fornito elementi idonei all'individuazione della domanda e alla precisazione della dinamica dell'incidente de quo;
nel merito, l'impossibilità di configurare una responsabilità da cose in custodia per mancanza del nesso di causa tra l'evento descritto ed i danni lamentati;
la sussistenza di un concorso di colpa di parte attrice per non aver usato l'ordinaria diligenza e prudenza nel percorrere la strada;
che i danni subiti dall'attore erano stati quantificati in maniera eccessiva e disancorata da qualsiasi parametro di riferimento oggettivamente valido.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità della citazione;
nel merito, affinché fosse integralmente rigettata la domanda attorea, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali;
in subordine,
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nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse dichiarato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella percentuale di responsabilità imputabile al danneggiato.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste indicato da parte attrice e l'espletamento di una C.T.U. medica, la causa veniva rinviata per le conclusioni, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Trattato il giudizio, espletata la prova testimoniale e CTU tecnica, mutato il GI con il subentro dello scrivente in data 18-11-2024, la causa veniva rimessa in decisione in data 10-9-2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3. La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
3.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo l'Ente convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto– di esplicare tutte le proprie difese nel merito della controversia.
3.2. Nel merito, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data 18.06.2018, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
, trattandosi di un incidente accaduto su strada pubblica rientrante nella sfera
[...]
di custodia e controllo dell'ente comunale.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n. 2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato,
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avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n.
828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ.,
Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass.
19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo
2010, n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il
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danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Su tale responsabilità può quindi influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
In particolare con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione
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che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007
n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
3.3. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegato, quale causa del sinistro, un marciapiede divelto, ubicato sulla via Santa MA a Cubito, quale strada pubblica situata all'interno del Comune di . CP_1
Trattasi dunque di una situazione di dissesto inerente alla pavimentazione stradale agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato anche a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadrabilità della fatto nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di sorveglianza
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e di controllo effettivo (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9), risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia (cfr. Cass. n. 15779/2006; Cass.
20/11/1998, n. 11749Cass., 21/05/1996, n. 4673).
Dalla sua qualità di custode della strada, discendeva, quindi per il CP_1
, il potere dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza
[...]
della strada e delle sue pertinenze.
3.4. Alla luce dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro così come narrata da parte attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, potendo quindi ritenersi dimostrato che si sia infortunato a causa della caduta provocata dal cedimento Parte_1
del cornicione del marciapiede comunale indicato in atti.
Sul piano dei rilievi probatori, la modalità dell'accadimento dannoso dedotta in citazione viene confermata innanzitutto dalla dichiarazione del teste di parte attrice, il quale ha descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito del quale avveniva l'incidente occorso al . Parte_1
In particolare, quanto alla dinamica, il teste escusso, , da ritenersi Testimone_1
attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, confermava il verificarsi dell'evento dannoso secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che il Tes_1
giorno 18.06.2018, verso le ore 19:00 circa, mentre Parte_1
attraversava la strada, inciampava, a causa del cordolo del marciapiedi che muovendosi ha fatto sì che il ragazzo perdesse l'equilibrio e cadesse (“ricordo che erano le 7 di sera, era via Santa MA a Cubito, la strada che conduce di fronte all'Auchan di Giugliano. Ho visto un ragazzo che stava per attraversare la strada. Il ragazzo era sul marciapiede e mentre andava a finire sul cordolo del marciapiedi con il piede, il cordolo si è girato per il preso ed il ragazzo è caduto con la spalla. Io mi trovavo a 20 metri più o meno, ero fuori il punto Snai, e sono andato subito a soccorrerlo chiedendogli se potessi chiamare l'ambulanza, ma il ragazzo non è voluto essere accompagnato o a chiamare l'ambulanza. Provammo invano di telefonare i
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vigili urbani che però non accorsero. Lasciai i miei documenti al ragazzo e dopo 3-4 giorni l'ho chiamato e mi disse che era in ospedale” (cfr. dichiarazione testimoniale di escusso all'udienza del 25.6.2024). Testimone_1
Il teste escusso, dunque, ha confermato la dinamica del sinistro dedotta in citazione e il verificarsi del trauma alla spalla a causa del marciapiede divelto.
La dichiarazione testimoniale relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da all'infortunio per come descritto nella Parte_1
domanda risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. depositata il 7-2-2025. Persona_1
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716;
11.3.2002 n. 3492).
Nella fattispecie in esame non vi sono motivi per disattendere le conclusioni peritali.
Si rileva in consulenza che gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti una compromissione anatomica e funzionale della spalla sinistra sono in pieno rapporto causale con le lesioni iniziali “frattura composta collo chirurgico e trochite omerale spalla sinistra” compatibili con la modalità di verificazione dell'infortunio descritto in citazione.
Pertanto, parte attrice ha assolto all'onere di provare sia il rapporto di custodia intercorrente tra parte convenuta e il bene da cui ha avuto origine l'evento dannoso, sia l'evento lesivo, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia e il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, ovvero il
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cedimento del cornicione del marciapiede, quindi molto probabile l'eventualità della caduta accidentale occorsa alla . Parte_1
3.5. All'esito dell'istruttoria, può quindi affermarsi che il convenuto sia CP_1
responsabile, quale custode dell'area in cui accadeva il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite dal per effetto dell'accadimento dannoso, Parte_1
considerando che secondo la giurisprudenza di legittimità l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, rispondendo in particolare, per difetto di manutenzione, dei danni che può provocare ai cittadini una buca sul fondo stradale,
e la circostanza che la buca sia ricoperta dall'acqua, come nel caso de quo, non interrompe il nesso causale tra evento e danno (Cassazione civile sez. III, 24.05.2011,
n.11430).
3.6. Tuttavia, nella fattispecie in esame, si rileva che la condizione di obiettiva visibilità e di concreta prevedibilità dello stato accidentato del marciapiede pubblico e, in particolare, della situazione di pericolo rappresentata dal cornicione divelto, pur non essendo sufficienti ad escludere del tutto la responsabilità del convenuto, possono essere comunque valutate nel contesto del giudizio CP_1
sulla condotta colposa della parte danneggiata.
Infatti, occorre considerare l'eventualità in cui il contegno colposo della vittima, pur non assumendo un'efficienza causale tale da interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno, sia comunque tale da incidere in modo significativo nella produzione dell'evento dannoso, potendosi configurare una concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del convenuto in proporzione al contributo causale apportato dal CP_1
comportamento del danneggiato al verificarsi del sinistro.
Ne consegue che la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata secondo un criterio di ragionevolezza che tenga conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie misure di cautela impiegabili in circostanze analoghe.
In primo luogo, considerando le coordinate spazio-temporali di verificazione del sinistro (orario pomeridiano, alle ore 19:30 circa del mese di giugno, su una strada pubblica) l'eventuale situazione di rischio rappresentata dalla presenza di un cornicione divelto era oggettivamente visibile e quindi doveva indurre un soggetto
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mediamente diligente ad attraversare quello spazio osservando ogni opportuna cautela evitando, ad esempio, di poggiare il piede sulla parte più esterna del marciapiede pedonale.
In secondo luogo, dalla visione delle immagini fotografiche allegate dall'attore, si evince che la sconnessione stradale era ben percepibile dall'attore il quale, approssimatosi ad attraversare la carreggiata al fine di passare dall'altro lato della strada, era nella condizione di percepire ed evitare quella situazione di pericolo;
di conseguenza, con maggior cautela avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione ed evitare di perdere l'equilibrio proprio in quel punto del marciapiede.
Ne discende che la oggettiva visibilità delle condizioni del bordo del marciapiede stradale avrebbe certamente dovuto indurre il a prestare una maggiore Parte_1
cautela e una particolare accortezza legata allo stato dei luoghi in cui avveniva la caduta.
La consapevolezza del pericolo da parte dell'attore ovvero la mancata diligenza nel rilevarlo acquisisce un'incidenza causale rilevante nella produzione del sinistro poiché il , pur consapevole dei potenziali rischi, ha poggiato il piede sulla Parte_1
parte più esterna del marciapiede, non adoperando l'ordinaria prudenza e diligenza nell'evitarlo.
È un quindi configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato poiché la situazione di pericolosità della cosa in custodia, alla luce dell'elevato grado di prevedibilità dell'evento dannoso, sarebbe stata agevolmente superabile mediante l'adozione delle cautele ordinariamente esigibili in relazione al contesto spazio- temporale in cui si verificava l'incidente.
D'altra parte, lo stato del marciapiede aperto al pubblico e non interdetto mediante cartelli o altri mezzi di attenzione, era tale da creare un affidamento nel pedone nell'attraversarlo (in questo sta la condotta imputabile al . CP_1
Tale situazione era prevenibile usando il normale e dovuto controllo sull'utilizzabilità in sicurezza delle aree aperte al pubblico, mediante vigilanza anche da parte della Polizia locale e/o altri Uffici dell'ente civico.
3.7. Alla luce dei sopra richiamati elementi in fatto, nonché tenuto conto dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, nel caso in esame, la colpa della parte danneggiata, il quale ha costituito un fattore causale significativo che, pur senza recidere completamente il nesso eziologico tra cosa e danno, ha comunque inciso in modo rilevante nella verificazione del sinistro, potendo quindi riconoscersi
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un concorso di colpa della parte attrice nella causazione dell'evento dannoso nella misura del 70% con conseguente riduzione, in pari misura, della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno.
3.8. Sulla base delle argomentazioni esposte e nei limiti della quota di responsabilità attribuita alla parte attrice, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico-fisica.
Inoltre, perché possa configurarsi il diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, è necessario che la lesione del bene giuridico sia seria e il pregiudizio conseguente non sia di ridotta rilevanza, assumendo carattere di gravità.
4. Tanto premesso, può, quindi, procedersi alla quantificazione del danno lamentato da parte attrice.
Sul punto il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. dott.
Persona_1
Non vi sono infatti motivi per disattendere le risultanze peritali, come sopra già indicato.
Rispetto al quantum, dalla documentazione in atti e dall'espletata C.T.U., risulta come in seguito all'evento dannoso sopra descritto, abbia Parte_1 riportato una “frattura composta collo chirurgico e trochite omerale spalla sinistra” con conseguente periodo di riabilitazione e immobilizzazione dell'arto con tutore.
L'ausiliario ha correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunata, quantificandoli nella misura del 4%, e indicando in giorni 30 il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, in giorni 30 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% e in giorni 50 il periodo di invalidità temporanea parziale al 25%.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai nettamente dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo
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la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano (aggiornate al 2025), ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla
Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi
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risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) e in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e
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presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITP al 75% → € 1.264,05
- gg. 30 di ITP al 50% → € 842,70
- gg 50 di ITP al 25% → € 702,25
- danno biologico permanente al 4% → € 4.383,47
Pertanto, va stimato in € 2.809,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 4.383,47 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 9.589,72.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi che non siano quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
In definitiva, tenuto conto della riduzione del ristoro per l'acclarato concorso di colpa al 70%, sulla base delle considerazioni finora svolte, l'ente convenuto deve essere condannato a corrispondere alla parte attrice a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo complessivo di € 2.876,90.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di
€.152,00.
Pertanto, operata anche in questo caso la decurtazione del 70%, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di € 45.60.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, il convenuto deve CP_1
essere condannato a corrispondere, alla parte attrice, a titolo di risarcimento danni,
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l'importo complessivo di € 2.922,50.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.6.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
5. Le spese di lite tra e il , tenuto conto Parte_1 Controparte_1
dell'acclarato concorso di colpa, possono essere compensate per la metà; per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei criteri medi di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del decisum, con attribuzione ai procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u., come liquidate mediante separato decreto, tenuto conto del concorso di colpa, possono essere poste a carico di tutte le parti, in egual misura.
15 R.G. 7102/2020
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Maurizio EZ, definitivamente pronunciando:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e per l'effetto condanna il
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €.2.922,50=, oltre interessi e rivalutazione da Parte_1
calcolarsi come indicato in parte motiva;
b) compensa le spese di lite nella misura della metà, e, per la restante parte, condanna il , in persona del p.t, al rimborso in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di giudizio che liquida, al netto della Parte_1
compensazione, in €.141,85= per spese ed €.2.540,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del totale, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Martiello e all'avv. Chiara
Ferrigno;
c) pone le spese di CTU così come liquidate con separato decreto del 10-9-2025, a carico di tutte le parti, in egual misura.
Così deciso in Aversa in data 6-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio EZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio
EZ ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7102/2020 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Chiara ferrigno e dall'avv. Antonio
Martiello, presso il cui studio, sito in Calvizzano (CE) alla Via Brodolini n. 29, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Petrilli, presso il cui studio, sito in Napoli al Viale degli Astronauti n. 4, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 9.09.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 1 R.G. 7102/2020
118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva: che Parte_1
in data 18.06.2018, alle ore 19:15 circa, mentre si trovava a piedi a percorrere la via
Santa MA a Cubito, in Qualiano (NA), era caduto al suolo a causa di un marciapiede divelto;
che, precisamente, mentre attraversava la predetta strada al fine di raggiungere il lato opposto della carreggiata, poggiava il piede sul cornicione del marciapiede che, al suo passaggio, cedeva e facendogli perdere l'equilibrio e cadere al suolo;
che, in conseguenza del sinistro de quo, aveva riportato lesioni personali tali per cui in data 20.06.2018 si era recato presso il presidio di Pronto Soccorso dell'ospedale del Colli ove gli era stato diagnosticato un “trauma spalla sx con ematoma e gli riconoscevano 30 giorni di prognosi salvo complicazioni”; che l'incidente si era verificato per un dissesto del manto stradale che rientra nella responsabilità esclusiva del;
che, in data 4.12.2019, era stata Controparte_1
inoltrata una richiesta di risarcimento danni ma senza sortire alcun effetto.
Tanto premesso ed esposto, convenendo in giudizio il Controparte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare la responsabilità del CP_1
, in persona del sindaco pro tempore, e per l'effetto condannarlo al
[...]
risarcimento del danno subito dal sig per un importo che si Parte_1 contiene in €.20.000,00 compreso interessi e ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria, o in quella differente somma che l'On.le Giudicante vorrà stabilire, il tutto sempre nei limiti aditi”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la mancanza degli elementi indicati dall'art. 163 e ss. c.p.c. non avendo parte attrice fornito elementi idonei all'individuazione della domanda e alla precisazione della dinamica dell'incidente de quo;
nel merito, l'impossibilità di configurare una responsabilità da cose in custodia per mancanza del nesso di causa tra l'evento descritto ed i danni lamentati;
la sussistenza di un concorso di colpa di parte attrice per non aver usato l'ordinaria diligenza e prudenza nel percorrere la strada;
che i danni subiti dall'attore erano stati quantificati in maniera eccessiva e disancorata da qualsiasi parametro di riferimento oggettivamente valido.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità della citazione;
nel merito, affinché fosse integralmente rigettata la domanda attorea, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali;
in subordine,
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nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse dichiarato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella percentuale di responsabilità imputabile al danneggiato.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste indicato da parte attrice e l'espletamento di una C.T.U. medica, la causa veniva rinviata per le conclusioni, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Trattato il giudizio, espletata la prova testimoniale e CTU tecnica, mutato il GI con il subentro dello scrivente in data 18-11-2024, la causa veniva rimessa in decisione in data 10-9-2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3. La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
3.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo l'Ente convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto– di esplicare tutte le proprie difese nel merito della controversia.
3.2. Nel merito, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data 18.06.2018, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
, trattandosi di un incidente accaduto su strada pubblica rientrante nella sfera
[...]
di custodia e controllo dell'ente comunale.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n. 2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato,
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avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n.
828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ.,
Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass.
19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo
2010, n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il
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danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Su tale responsabilità può quindi influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
In particolare con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione
5 R.G. 7102/2020
che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n. 23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007
n. 7763; Cass.
2.02.2007 n. 2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
3.3. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegato, quale causa del sinistro, un marciapiede divelto, ubicato sulla via Santa MA a Cubito, quale strada pubblica situata all'interno del Comune di . CP_1
Trattasi dunque di una situazione di dissesto inerente alla pavimentazione stradale agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato anche a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadrabilità della fatto nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di sorveglianza
6 R.G. 7102/2020
e di controllo effettivo (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9), risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia (cfr. Cass. n. 15779/2006; Cass.
20/11/1998, n. 11749Cass., 21/05/1996, n. 4673).
Dalla sua qualità di custode della strada, discendeva, quindi per il CP_1
, il potere dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza
[...]
della strada e delle sue pertinenze.
3.4. Alla luce dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro così come narrata da parte attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, potendo quindi ritenersi dimostrato che si sia infortunato a causa della caduta provocata dal cedimento Parte_1
del cornicione del marciapiede comunale indicato in atti.
Sul piano dei rilievi probatori, la modalità dell'accadimento dannoso dedotta in citazione viene confermata innanzitutto dalla dichiarazione del teste di parte attrice, il quale ha descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito del quale avveniva l'incidente occorso al . Parte_1
In particolare, quanto alla dinamica, il teste escusso, , da ritenersi Testimone_1
attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, confermava il verificarsi dell'evento dannoso secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che il Tes_1
giorno 18.06.2018, verso le ore 19:00 circa, mentre Parte_1
attraversava la strada, inciampava, a causa del cordolo del marciapiedi che muovendosi ha fatto sì che il ragazzo perdesse l'equilibrio e cadesse (“ricordo che erano le 7 di sera, era via Santa MA a Cubito, la strada che conduce di fronte all'Auchan di Giugliano. Ho visto un ragazzo che stava per attraversare la strada. Il ragazzo era sul marciapiede e mentre andava a finire sul cordolo del marciapiedi con il piede, il cordolo si è girato per il preso ed il ragazzo è caduto con la spalla. Io mi trovavo a 20 metri più o meno, ero fuori il punto Snai, e sono andato subito a soccorrerlo chiedendogli se potessi chiamare l'ambulanza, ma il ragazzo non è voluto essere accompagnato o a chiamare l'ambulanza. Provammo invano di telefonare i
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vigili urbani che però non accorsero. Lasciai i miei documenti al ragazzo e dopo 3-4 giorni l'ho chiamato e mi disse che era in ospedale” (cfr. dichiarazione testimoniale di escusso all'udienza del 25.6.2024). Testimone_1
Il teste escusso, dunque, ha confermato la dinamica del sinistro dedotta in citazione e il verificarsi del trauma alla spalla a causa del marciapiede divelto.
La dichiarazione testimoniale relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da all'infortunio per come descritto nella Parte_1
domanda risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. depositata il 7-2-2025. Persona_1
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716;
11.3.2002 n. 3492).
Nella fattispecie in esame non vi sono motivi per disattendere le conclusioni peritali.
Si rileva in consulenza che gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti una compromissione anatomica e funzionale della spalla sinistra sono in pieno rapporto causale con le lesioni iniziali “frattura composta collo chirurgico e trochite omerale spalla sinistra” compatibili con la modalità di verificazione dell'infortunio descritto in citazione.
Pertanto, parte attrice ha assolto all'onere di provare sia il rapporto di custodia intercorrente tra parte convenuta e il bene da cui ha avuto origine l'evento dannoso, sia l'evento lesivo, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia e il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, ovvero il
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cedimento del cornicione del marciapiede, quindi molto probabile l'eventualità della caduta accidentale occorsa alla . Parte_1
3.5. All'esito dell'istruttoria, può quindi affermarsi che il convenuto sia CP_1
responsabile, quale custode dell'area in cui accadeva il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite dal per effetto dell'accadimento dannoso, Parte_1
considerando che secondo la giurisprudenza di legittimità l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, rispondendo in particolare, per difetto di manutenzione, dei danni che può provocare ai cittadini una buca sul fondo stradale,
e la circostanza che la buca sia ricoperta dall'acqua, come nel caso de quo, non interrompe il nesso causale tra evento e danno (Cassazione civile sez. III, 24.05.2011,
n.11430).
3.6. Tuttavia, nella fattispecie in esame, si rileva che la condizione di obiettiva visibilità e di concreta prevedibilità dello stato accidentato del marciapiede pubblico e, in particolare, della situazione di pericolo rappresentata dal cornicione divelto, pur non essendo sufficienti ad escludere del tutto la responsabilità del convenuto, possono essere comunque valutate nel contesto del giudizio CP_1
sulla condotta colposa della parte danneggiata.
Infatti, occorre considerare l'eventualità in cui il contegno colposo della vittima, pur non assumendo un'efficienza causale tale da interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno, sia comunque tale da incidere in modo significativo nella produzione dell'evento dannoso, potendosi configurare una concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del convenuto in proporzione al contributo causale apportato dal CP_1
comportamento del danneggiato al verificarsi del sinistro.
Ne consegue che la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata secondo un criterio di ragionevolezza che tenga conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie misure di cautela impiegabili in circostanze analoghe.
In primo luogo, considerando le coordinate spazio-temporali di verificazione del sinistro (orario pomeridiano, alle ore 19:30 circa del mese di giugno, su una strada pubblica) l'eventuale situazione di rischio rappresentata dalla presenza di un cornicione divelto era oggettivamente visibile e quindi doveva indurre un soggetto
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mediamente diligente ad attraversare quello spazio osservando ogni opportuna cautela evitando, ad esempio, di poggiare il piede sulla parte più esterna del marciapiede pedonale.
In secondo luogo, dalla visione delle immagini fotografiche allegate dall'attore, si evince che la sconnessione stradale era ben percepibile dall'attore il quale, approssimatosi ad attraversare la carreggiata al fine di passare dall'altro lato della strada, era nella condizione di percepire ed evitare quella situazione di pericolo;
di conseguenza, con maggior cautela avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione ed evitare di perdere l'equilibrio proprio in quel punto del marciapiede.
Ne discende che la oggettiva visibilità delle condizioni del bordo del marciapiede stradale avrebbe certamente dovuto indurre il a prestare una maggiore Parte_1
cautela e una particolare accortezza legata allo stato dei luoghi in cui avveniva la caduta.
La consapevolezza del pericolo da parte dell'attore ovvero la mancata diligenza nel rilevarlo acquisisce un'incidenza causale rilevante nella produzione del sinistro poiché il , pur consapevole dei potenziali rischi, ha poggiato il piede sulla Parte_1
parte più esterna del marciapiede, non adoperando l'ordinaria prudenza e diligenza nell'evitarlo.
È un quindi configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato poiché la situazione di pericolosità della cosa in custodia, alla luce dell'elevato grado di prevedibilità dell'evento dannoso, sarebbe stata agevolmente superabile mediante l'adozione delle cautele ordinariamente esigibili in relazione al contesto spazio- temporale in cui si verificava l'incidente.
D'altra parte, lo stato del marciapiede aperto al pubblico e non interdetto mediante cartelli o altri mezzi di attenzione, era tale da creare un affidamento nel pedone nell'attraversarlo (in questo sta la condotta imputabile al . CP_1
Tale situazione era prevenibile usando il normale e dovuto controllo sull'utilizzabilità in sicurezza delle aree aperte al pubblico, mediante vigilanza anche da parte della Polizia locale e/o altri Uffici dell'ente civico.
3.7. Alla luce dei sopra richiamati elementi in fatto, nonché tenuto conto dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, nel caso in esame, la colpa della parte danneggiata, il quale ha costituito un fattore causale significativo che, pur senza recidere completamente il nesso eziologico tra cosa e danno, ha comunque inciso in modo rilevante nella verificazione del sinistro, potendo quindi riconoscersi
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un concorso di colpa della parte attrice nella causazione dell'evento dannoso nella misura del 70% con conseguente riduzione, in pari misura, della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno.
3.8. Sulla base delle argomentazioni esposte e nei limiti della quota di responsabilità attribuita alla parte attrice, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico-fisica.
Inoltre, perché possa configurarsi il diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, è necessario che la lesione del bene giuridico sia seria e il pregiudizio conseguente non sia di ridotta rilevanza, assumendo carattere di gravità.
4. Tanto premesso, può, quindi, procedersi alla quantificazione del danno lamentato da parte attrice.
Sul punto il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. dott.
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Non vi sono infatti motivi per disattendere le risultanze peritali, come sopra già indicato.
Rispetto al quantum, dalla documentazione in atti e dall'espletata C.T.U., risulta come in seguito all'evento dannoso sopra descritto, abbia Parte_1 riportato una “frattura composta collo chirurgico e trochite omerale spalla sinistra” con conseguente periodo di riabilitazione e immobilizzazione dell'arto con tutore.
L'ausiliario ha correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunata, quantificandoli nella misura del 4%, e indicando in giorni 30 il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, in giorni 30 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% e in giorni 50 il periodo di invalidità temporanea parziale al 25%.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai nettamente dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo
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la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano (aggiornate al 2025), ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla
Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi
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risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) e in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e
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presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 30 di ITP al 75% → € 1.264,05
- gg. 30 di ITP al 50% → € 842,70
- gg 50 di ITP al 25% → € 702,25
- danno biologico permanente al 4% → € 4.383,47
Pertanto, va stimato in € 2.809,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 4.383,47 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 9.589,72.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi che non siano quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
In definitiva, tenuto conto della riduzione del ristoro per l'acclarato concorso di colpa al 70%, sulla base delle considerazioni finora svolte, l'ente convenuto deve essere condannato a corrispondere alla parte attrice a titolo di risarcimento danni non patrimoniali l'importo complessivo di € 2.876,90.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di
€.152,00.
Pertanto, operata anche in questo caso la decurtazione del 70%, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di € 45.60.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, il convenuto deve CP_1
essere condannato a corrispondere, alla parte attrice, a titolo di risarcimento danni,
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l'importo complessivo di € 2.922,50.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (18.6.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
5. Le spese di lite tra e il , tenuto conto Parte_1 Controparte_1
dell'acclarato concorso di colpa, possono essere compensate per la metà; per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei criteri medi di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del decisum, con attribuzione ai procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Le spese di c.t.u., come liquidate mediante separato decreto, tenuto conto del concorso di colpa, possono essere poste a carico di tutte le parti, in egual misura.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Maurizio EZ, definitivamente pronunciando:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e per l'effetto condanna il
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €.2.922,50=, oltre interessi e rivalutazione da Parte_1
calcolarsi come indicato in parte motiva;
b) compensa le spese di lite nella misura della metà, e, per la restante parte, condanna il , in persona del p.t, al rimborso in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di giudizio che liquida, al netto della Parte_1
compensazione, in €.141,85= per spese ed €.2.540,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del totale, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Martiello e all'avv. Chiara
Ferrigno;
c) pone le spese di CTU così come liquidate con separato decreto del 10-9-2025, a carico di tutte le parti, in egual misura.
Così deciso in Aversa in data 6-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio EZ
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