Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1969, n. 2844
CASS
Sentenza 28 luglio 1969

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L'interventore autonomo, che intenda prendere conclusioni oltre che nei confronti delle parti costituite, anche nei confronti delle parti rimaste contumaci, deve notificare a queste ultime la comparsa di intervento. Se, nonostante il difetto di tali notifiche il giudice di primo grado abbia pronunciato in merito anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice d'appello deve annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice per la regolarizzazione del contraddittorio e il nuovo esame del merito.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1969, n. 2844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2844
    Data del deposito : 28 luglio 1969

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