Sentenza 28 luglio 1969
Massime • 1
L'interventore autonomo, che intenda prendere conclusioni oltre che nei confronti delle parti costituite, anche nei confronti delle parti rimaste contumaci, deve notificare a queste ultime la comparsa di intervento. Se, nonostante il difetto di tali notifiche il giudice di primo grado abbia pronunciato in merito anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice d'appello deve annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice per la regolarizzazione del contraddittorio e il nuovo esame del merito.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1969, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1969 |
Testo completo
L'interventore autonomo, che intenda prendere conclusioni oltre che nei confronti delle parti costituite, anche nei confronti delle parti rimaste contumaci, deve notificare a queste ultime la comparsa di intervento. Se, nonostante il difetto di tali notifiche il giudice di primo grado abbia pronunciato in merito anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice d'appello deve annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice per la regolarizzazione del contraddittorio e il nuovo esame del merito.*