Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, determinato in lire 730 miliardi per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 60 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 60 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 430 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 88 miliardi per l'anno 1992 e in lire 68 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto (rate ammortamento mutui)", iscritte, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 88 miliardi per l'anno 1992 e in lire 68 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto (rate ammortamento mutui)", iscritte, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.