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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/09/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott. Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 543 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data Parte_1 C.F._1
28/01/1968, e sig.ra - CF - nata a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data Parte_2 C.F._2
01/12/1972, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. TRAPUZZANO FABIO - CF
- pec: - che li rappresenta e difende giusta C.F._3 Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 9 settembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 14/07/2025 -
1. che i signor hanno contratto matrimonio concordatario in Serrastretta (Cz)in Parte_3 data 28/06/1992scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
2. che il suddetto matrimonio veniva rubricato negli atti del Comune di Serrastretta numero atto 4, parte 2, serie A, anno 1992;
3. che dall'unione coniugale tra i coniugi non sono nati figli;
4. che i coniugi, non hanno beni mobili e beni immobili in comune e che sia il coniuge esia il Parte_1 coniug sono attualmente disoccupati. Parte_2 2
5. che con provvedimento del 30/10/2024 i coniugi, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, R.G. 805//2024 venivano dichiarati separati a determinate condizioni dagli stessi condivise;
6. che le parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare e comunque sono pervenute di comune accordo, essendo decorsi 6 mesi dalla separazione, a divorziarsi consensualmente.
Tutto ciò premesso, chiedevano che l'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme volesse, previa fissazione dell'udienza di comparizione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi cesseranno il loro matrimonio, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi manterranno la propria residenza/domicilio nel luogo ove attualmente vivono, ovvero la sig Pt_2 nel Comune di Valsamoggia ed il sig nel Comune di Lamezia Terme ed entrambi provvederanno da soli Pt_1 al rispettivo mantenimento;
3. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio (vedi ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 9 settembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 15 luglio 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 9 settembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 23 luglio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in SERRASTRETTA ed in data 28/06/1992, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti. 3
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 29 ottobre 2024 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 805/2024 RG e che, in pari data - 29/10/2024 - il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 29 ottobre 2024; data di deposito del presente ricorso: 14 luglio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 09/09/2025 e, in quella sede, ribadivamo concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli (almeno in parte) ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 23 luglio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 543 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data 28/01/1968, e sig.ra C.F._1 Pt_2
- CF - nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 01/12/1972, entrambi
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. TRAPUZZANO FABIO - CF - C.F._3 pec: - che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce Email_1 al ricorso congiunto;
4
- Parti ricorrenti -
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in SERRASTRETTA ed in data 28/06/1992, alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi cesseranno il loro matrimonio, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi manterranno la propria residenza/domicilio nel luogo ove attualmente vivono, ovvero la sig Pt_2 nel Comune di Valsamoggia ed il sig nel Comune di Lamezia Terme ed entrambi provvederanno da soli Pt_1 al rispettivo mantenimento;
3. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente, ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 4, parte II, serie A, anno 1992 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott. Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 543 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data Parte_1 C.F._1
28/01/1968, e sig.ra - CF - nata a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data Parte_2 C.F._2
01/12/1972, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. TRAPUZZANO FABIO - CF
- pec: - che li rappresenta e difende giusta C.F._3 Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 9 settembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 14/07/2025 -
1. che i signor hanno contratto matrimonio concordatario in Serrastretta (Cz)in Parte_3 data 28/06/1992scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
2. che il suddetto matrimonio veniva rubricato negli atti del Comune di Serrastretta numero atto 4, parte 2, serie A, anno 1992;
3. che dall'unione coniugale tra i coniugi non sono nati figli;
4. che i coniugi, non hanno beni mobili e beni immobili in comune e che sia il coniuge esia il Parte_1 coniug sono attualmente disoccupati. Parte_2 2
5. che con provvedimento del 30/10/2024 i coniugi, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, R.G. 805//2024 venivano dichiarati separati a determinate condizioni dagli stessi condivise;
6. che le parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare e comunque sono pervenute di comune accordo, essendo decorsi 6 mesi dalla separazione, a divorziarsi consensualmente.
Tutto ciò premesso, chiedevano che l'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme volesse, previa fissazione dell'udienza di comparizione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi cesseranno il loro matrimonio, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi manterranno la propria residenza/domicilio nel luogo ove attualmente vivono, ovvero la sig Pt_2 nel Comune di Valsamoggia ed il sig nel Comune di Lamezia Terme ed entrambi provvederanno da soli Pt_1 al rispettivo mantenimento;
3. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio (vedi ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 9 settembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 15 luglio 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 9 settembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 23 luglio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in SERRASTRETTA ed in data 28/06/1992, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti. 3
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 29 ottobre 2024 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 805/2024 RG e che, in pari data - 29/10/2024 - il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 29 ottobre 2024; data di deposito del presente ricorso: 14 luglio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 09/09/2025 e, in quella sede, ribadivamo concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli (almeno in parte) ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 23 luglio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 543 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data 28/01/1968, e sig.ra C.F._1 Pt_2
- CF - nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 01/12/1972, entrambi
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. TRAPUZZANO FABIO - CF - C.F._3 pec: - che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce Email_1 al ricorso congiunto;
4
- Parti ricorrenti -
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in SERRASTRETTA ed in data 28/06/1992, alle seguenti e concordate condizioni:
1. i coniugi cesseranno il loro matrimonio, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi manterranno la propria residenza/domicilio nel luogo ove attualmente vivono, ovvero la sig Pt_2 nel Comune di Valsamoggia ed il sig nel Comune di Lamezia Terme ed entrambi provvederanno da soli Pt_1 al rispettivo mantenimento;
3. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente, ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 4, parte II, serie A, anno 1992 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)