Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione per Esame di Stato Liceo Scienze Umane Opz. Economico Sociale "-OMISSIS-" di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Commissione MILI12007 – -OMISSIS- “-OMISSIS-” di Milano, assunto in data 8/7/2024 nella parte in cui attestava che la candidata -OMISSIS- non ha superato l’esame di Stato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. EA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. La parte ricorrente ha impugnato il mancato superamento dell’esame di Stato al termine dell’anno scolastico 2023-2024, presso il Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.
2. Si è costituito il Ministero intimato, per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 924/2024, l’intestato Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
4. In data 5 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente ha depositato la dichiarazione, sottoscritta dalla stessa ricorrente, di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, e ha chiesto la compensazione delle spese di lite della fase di merito.
5. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del gravame, il giudice non può decidere la controversia nel merito, non potendo sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Infatti, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1° agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione dei principi appena esposti, il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
7. Le spese della fase di merito devono essere compensate, tenuto conto della definizione in rito della causa e della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO EL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
EA AR, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EA AR | NO EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.