CASS
Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2024, n. 7958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7958 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da : LO MA nato a [...] il [...] IN UC nata a [...] 11 16/5/1969 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 20/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. Roberto Ponzio con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7958 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/1/2023, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 28/3/2022, con la quale LO MA e IN UC sono stati condannati per il delitto di estorsione in concorso e vari reati di natura fiscale, riducendo la pena a loro inflitta con conferma della confisca e della statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati con unico atto, denunciando i seguenti motivi di ricorso : illogicità della motivazione in riferimento al delitto di estorsione di cui al capo A). Gli elementi probatori evidenziati dalla Corte d'appello : la querela della persona offesa e gli ulteriori elementi documentali, le sommarie informazioni PE IS e le dichiarazioni da questi rese in dibattimento, farebbero emergere come il IS fosse stato vittima di una raggiro e non di un'estorsione, non vi sarebbe stata infatti alcuna minaccia di licenziamento da parte dei ricorrenti affinchè la p.o. accettasse di rendersi cessionario delle quote della Affilatura BE ( riconducibile di fatto ai ricorrenti), da qui il travisamento della prova per omissione avendo la Corte trascurato elementi dai quali poteva desumersi l'insussistenza del delitto di cui all'art. 629 c.p. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione della condotta contestata nel delitto di truffa, mancando l'elemento costitutivo del delitto di estorsione e cioè l'ingiusto profitto. 4. Con il terzo motivo ci si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza di cui all'art. 114 c.p., in relazione alla condotta di IN UC , riferita all'estorsione di cui al capo a). La sentenza di appello avrebbe pretermesso la valutazione di elementi dimostrativi di detta circostanza. 4. Con il quarto motivo si contesta la sentenza in punto di sussistenza dei reati di natura fiscale di cui ai capi b),c),d), d), f), g), h) inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 4 e non art. 3 D.Igs. 74/2000, in quanto il meccanismo fraudolento della " doppia fatturazione" assume la difesa, non ha ostacolato l'accertamento della falsità contabile, si tratterebbe di una condotta di sottofatturazione che alla stregua del nuovo art. 3, co. 3, Dlgs. 74/2000, non integra la fattispecie di cui all'art. 3, co.1, d.lgs. cit., ma è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, punibile quando supera la soglia di punibilità prevista pari a 150.000,00 euro. CONSIDERATO IN DIRTTO 1.1 ricorsi sono inammissibili . 1.1. I ricorrenti solo formalmente denunciano vizi di legittimità ( travisamento della prova per omissione, ovvero illogicità della motivazione), limitandosi nella sostanza a riprodurre doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. 2 2. La Corte di appello di Torino, con motivazione aderente ai dati probatori ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in relazione alla sussistenza del delitto di estorsione in concorso, avuto riguardo alle dichiarazioni della persona offesa e degli altri lavoratori che univocamente hanno dimostrato come LO e IN avessero, dietro la minaccia di licenziamento, costretto il dipendente IS ad accettare la cessione delle quote societarie della società Affilatura BE, con successiva trasformazione della società in ditta individuale a suo nome, conseguendo l'ingiusto profitto pari ad euro 44.110,00 somma che distraevano dai conti aziendali, oltre all'esenzione da responsabilità ed imposizione fiscale connessa a tale qualifica imprenditoriale ( pagg. 16 e segg. della sentenza) . 2.1. La Corte di merito correttamente ha rimarcato come al di là del nomen attribuito alla condotta degli imputati da parte della persona offesa "raggiro" , la stessa dovesse essere ricondotta alla fattispecie estorsiva e non alla truffa, sia per la ritenuta sussistenza della coartazione dell'altrui volontà, rinvenuta nella minaccia di licenziamento e chiusura dell'attività prospettati al dipendente, sia per il conseguimento dell'ingiusto profitto dato dalla prosecuzione dell'attività con esenzione da responsabilità imprenditoriali, fiscali e tributarie (Sez. 2, n. 656 del 04/11/2009, Rv. 246046; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Rv. 269905; Sez. 1, n. 2252 del 05/07/1985, Rv. 170598). 2.2. Va ribadito infatti, che in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Rv. 212945 ). Ed invero l'estorsione di cui si discute rientra nella fattispecie, delineata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, della cd. estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti. In essa l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (cfr. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Ud. (dep. 27/02/2017 ) Rv. 269364; Sez. 2 , n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 2789982). Come è stato opportunamente rilevato in un risalente, ma ancora condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, se è vero che, nel delitto di estorsione, il danno arrecato deve essere di natura patrimoniale, è altrettanto vero che il patrimonio deve essere inteso lato sensu, come 3 la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi, a contenuto patrimoniale, facenti capo ad una determinata persona, per modo che, come esso risulta arricchito dall'attribuzione di un diritto di credito, cosi rimane sminuito dall'assunzione della qualità , meramente fittizia di titolare di quote societarie, con assunzione di responsabilità derivanti dall'attività di impresa, in luogo degli imputati con correlato ingiusto profitto degli imputati stessi, costituito dalla formale deresponsabilizzazione dall'attività di impresa con ricaduta di ogni rischio sul titolare apparente e ciò sia sul piano dell'impresa, sia su quello fiscale e tributario (cfr. Sez. I, 10.7.1973, n. 1935, Rv. 126405). 3. La Corte di merito, poi, applicando i criteri ermeneutici forniti dalla giurisprudenza di legittimità, ha escluso che nella fattispecie in esame, potesse ravvisarsi il delitto di truffa anziché l'estorsione poiché ha valorizzato quale elemento distintivo, il dato della provenienza del male ingiusto direttamente dagli imputati, dovendosi ricordare che ricorre la truffa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. ( Sez. z. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492). 4. Quanto al denunciato vizio di carenza di motivazione in relazione alla doglianza difensiva concernente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. nei confronti di IN UC, deve rilevarsi che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 c.p., - esplicitamente richiesta con i motivi di appello- aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto : Sez.1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340; Sez. 2 n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268176). Nel caso di specie il motivo non solo era stato proposto in appello in maniera assolutamente generica senza alcuna argomentazione di supporto, ma comunque la motivazione della Corte di merito, sul punto, si ricava dal complesso della sentenza che ha valorizzato le modalità dell'azione e il contributo fattivo offerto dalla ricorrente. 5. Non si ravvisano, infine, vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati tributari posto che la Corte d'appello sulla base della ricostruzione dei fatti secondo cui pacificamente gli imputati rilasciavano ai clienti fatture con l'importo effettivamente pagato ma annotavano in contabilità a fini fiscali le fatture con importo di gran lunga inferiore così da abbattere la base imponibile, ha considerato la condotta artificiosa idonea ad indurre in errore 4 l'amministrazione finanziaria in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui" integra il delitto di cui all'art. 3 co. 1 , d.lgs. 74/2000, la condotta di chi registra in contabilità una fattura recante lo stesso numero e la stesa data di altra fattura decisamente superiore che invece non viene annotata, trattandosi di comportamento insidioso ed ingannatorio, idoneo ad ostacolare l'accertamento dell'imponibile e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria"( Sez.3, n. 37127 del 29/03/2017, Rv. 271300). L'artifizio sta proprio in ciò: nell'attribuire a due fatture la stessa numerazione, comportamento insidioso e ingannatorio, idoneo a ostacolare l'accertamento dell'imponibile e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria il che integra uno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 3, cit.. Si tratta di un comportamento ben diverso dalla pura e semplice omessa registrazione di una fattura, che per le ragioni testé spiegate costituisce quel quid pluris, rispetto alla pura e semplice falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie, richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della realizzazione del "mezzo fraudolento" (così, in motivazione, Sez. 3, n. 37127 cit.). Al riguardo, invero, per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessaria appunto la sussistenza di un quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile (Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi e altri, Rv. 258041; Sez. 3, n. 2292 del 22/11/2012, dep. 2013, Stecca, Rv. 254136). In specie è proprio accaduto questo, tenuto conto che gli odierni ricorrenti, nella richiamata qualità, avevano appunto inserito nella propria contabilità - infine trasfondendo i relativi risultati nella successiva dichiarazione - un determinato numero di fatture con identica numerazione rispetto ad altrettante fatture invero emesse, ma recanti - le prime - un importo inferiore rispetto a quanto invece indicato, e incassato, nelle corrispondenti fatture inviate alla propria clientela. Né l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, infine esperito, era stato oggetto di contestazione alcuna. 6. Da quanto complessivamente esposto deriva, in definitiva, l'inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così deciso il 12.12.2023 DEPOSITATO .AN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. Roberto Ponzio con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7958 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/1/2023, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 28/3/2022, con la quale LO MA e IN UC sono stati condannati per il delitto di estorsione in concorso e vari reati di natura fiscale, riducendo la pena a loro inflitta con conferma della confisca e della statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati con unico atto, denunciando i seguenti motivi di ricorso : illogicità della motivazione in riferimento al delitto di estorsione di cui al capo A). Gli elementi probatori evidenziati dalla Corte d'appello : la querela della persona offesa e gli ulteriori elementi documentali, le sommarie informazioni PE IS e le dichiarazioni da questi rese in dibattimento, farebbero emergere come il IS fosse stato vittima di una raggiro e non di un'estorsione, non vi sarebbe stata infatti alcuna minaccia di licenziamento da parte dei ricorrenti affinchè la p.o. accettasse di rendersi cessionario delle quote della Affilatura BE ( riconducibile di fatto ai ricorrenti), da qui il travisamento della prova per omissione avendo la Corte trascurato elementi dai quali poteva desumersi l'insussistenza del delitto di cui all'art. 629 c.p. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione della condotta contestata nel delitto di truffa, mancando l'elemento costitutivo del delitto di estorsione e cioè l'ingiusto profitto. 4. Con il terzo motivo ci si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza di cui all'art. 114 c.p., in relazione alla condotta di IN UC , riferita all'estorsione di cui al capo a). La sentenza di appello avrebbe pretermesso la valutazione di elementi dimostrativi di detta circostanza. 4. Con il quarto motivo si contesta la sentenza in punto di sussistenza dei reati di natura fiscale di cui ai capi b),c),d), d), f), g), h) inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 4 e non art. 3 D.Igs. 74/2000, in quanto il meccanismo fraudolento della " doppia fatturazione" assume la difesa, non ha ostacolato l'accertamento della falsità contabile, si tratterebbe di una condotta di sottofatturazione che alla stregua del nuovo art. 3, co. 3, Dlgs. 74/2000, non integra la fattispecie di cui all'art. 3, co.1, d.lgs. cit., ma è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000, punibile quando supera la soglia di punibilità prevista pari a 150.000,00 euro. CONSIDERATO IN DIRTTO 1.1 ricorsi sono inammissibili . 1.1. I ricorrenti solo formalmente denunciano vizi di legittimità ( travisamento della prova per omissione, ovvero illogicità della motivazione), limitandosi nella sostanza a riprodurre doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. 2 2. La Corte di appello di Torino, con motivazione aderente ai dati probatori ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in relazione alla sussistenza del delitto di estorsione in concorso, avuto riguardo alle dichiarazioni della persona offesa e degli altri lavoratori che univocamente hanno dimostrato come LO e IN avessero, dietro la minaccia di licenziamento, costretto il dipendente IS ad accettare la cessione delle quote societarie della società Affilatura BE, con successiva trasformazione della società in ditta individuale a suo nome, conseguendo l'ingiusto profitto pari ad euro 44.110,00 somma che distraevano dai conti aziendali, oltre all'esenzione da responsabilità ed imposizione fiscale connessa a tale qualifica imprenditoriale ( pagg. 16 e segg. della sentenza) . 2.1. La Corte di merito correttamente ha rimarcato come al di là del nomen attribuito alla condotta degli imputati da parte della persona offesa "raggiro" , la stessa dovesse essere ricondotta alla fattispecie estorsiva e non alla truffa, sia per la ritenuta sussistenza della coartazione dell'altrui volontà, rinvenuta nella minaccia di licenziamento e chiusura dell'attività prospettati al dipendente, sia per il conseguimento dell'ingiusto profitto dato dalla prosecuzione dell'attività con esenzione da responsabilità imprenditoriali, fiscali e tributarie (Sez. 2, n. 656 del 04/11/2009, Rv. 246046; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Rv. 269905; Sez. 1, n. 2252 del 05/07/1985, Rv. 170598). 2.2. Va ribadito infatti, che in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Rv. 212945 ). Ed invero l'estorsione di cui si discute rientra nella fattispecie, delineata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, della cd. estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti. In essa l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (cfr. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Ud. (dep. 27/02/2017 ) Rv. 269364; Sez. 2 , n. 12434 del 19/02/2020, Rv. 2789982). Come è stato opportunamente rilevato in un risalente, ma ancora condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, se è vero che, nel delitto di estorsione, il danno arrecato deve essere di natura patrimoniale, è altrettanto vero che il patrimonio deve essere inteso lato sensu, come 3 la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi, a contenuto patrimoniale, facenti capo ad una determinata persona, per modo che, come esso risulta arricchito dall'attribuzione di un diritto di credito, cosi rimane sminuito dall'assunzione della qualità , meramente fittizia di titolare di quote societarie, con assunzione di responsabilità derivanti dall'attività di impresa, in luogo degli imputati con correlato ingiusto profitto degli imputati stessi, costituito dalla formale deresponsabilizzazione dall'attività di impresa con ricaduta di ogni rischio sul titolare apparente e ciò sia sul piano dell'impresa, sia su quello fiscale e tributario (cfr. Sez. I, 10.7.1973, n. 1935, Rv. 126405). 3. La Corte di merito, poi, applicando i criteri ermeneutici forniti dalla giurisprudenza di legittimità, ha escluso che nella fattispecie in esame, potesse ravvisarsi il delitto di truffa anziché l'estorsione poiché ha valorizzato quale elemento distintivo, il dato della provenienza del male ingiusto direttamente dagli imputati, dovendosi ricordare che ricorre la truffa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. ( Sez. z. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492). 4. Quanto al denunciato vizio di carenza di motivazione in relazione alla doglianza difensiva concernente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. nei confronti di IN UC, deve rilevarsi che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 c.p., - esplicitamente richiesta con i motivi di appello- aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto : Sez.1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340; Sez. 2 n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268176). Nel caso di specie il motivo non solo era stato proposto in appello in maniera assolutamente generica senza alcuna argomentazione di supporto, ma comunque la motivazione della Corte di merito, sul punto, si ricava dal complesso della sentenza che ha valorizzato le modalità dell'azione e il contributo fattivo offerto dalla ricorrente. 5. Non si ravvisano, infine, vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati tributari posto che la Corte d'appello sulla base della ricostruzione dei fatti secondo cui pacificamente gli imputati rilasciavano ai clienti fatture con l'importo effettivamente pagato ma annotavano in contabilità a fini fiscali le fatture con importo di gran lunga inferiore così da abbattere la base imponibile, ha considerato la condotta artificiosa idonea ad indurre in errore 4 l'amministrazione finanziaria in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui" integra il delitto di cui all'art. 3 co. 1 , d.lgs. 74/2000, la condotta di chi registra in contabilità una fattura recante lo stesso numero e la stesa data di altra fattura decisamente superiore che invece non viene annotata, trattandosi di comportamento insidioso ed ingannatorio, idoneo ad ostacolare l'accertamento dell'imponibile e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria"( Sez.3, n. 37127 del 29/03/2017, Rv. 271300). L'artifizio sta proprio in ciò: nell'attribuire a due fatture la stessa numerazione, comportamento insidioso e ingannatorio, idoneo a ostacolare l'accertamento dell'imponibile e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria il che integra uno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 3, cit.. Si tratta di un comportamento ben diverso dalla pura e semplice omessa registrazione di una fattura, che per le ragioni testé spiegate costituisce quel quid pluris, rispetto alla pura e semplice falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie, richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della realizzazione del "mezzo fraudolento" (così, in motivazione, Sez. 3, n. 37127 cit.). Al riguardo, invero, per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessaria appunto la sussistenza di un quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile (Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi e altri, Rv. 258041; Sez. 3, n. 2292 del 22/11/2012, dep. 2013, Stecca, Rv. 254136). In specie è proprio accaduto questo, tenuto conto che gli odierni ricorrenti, nella richiamata qualità, avevano appunto inserito nella propria contabilità - infine trasfondendo i relativi risultati nella successiva dichiarazione - un determinato numero di fatture con identica numerazione rispetto ad altrettante fatture invero emesse, ma recanti - le prime - un importo inferiore rispetto a quanto invece indicato, e incassato, nelle corrispondenti fatture inviate alla propria clientela. Né l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, infine esperito, era stato oggetto di contestazione alcuna. 6. Da quanto complessivamente esposto deriva, in definitiva, l'inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così deciso il 12.12.2023 DEPOSITATO .AN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE