Art. 25.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.