Decreto cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza breve 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 07/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5585 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Istituto Comprensivo Rocco Cav Cinquegrana Sant'Arpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Csa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Del pei redatto in data 23.09.2025 con allegato verbale glo, nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi
- Nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;
- Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Caserta e di Istituto Comprensivo Rocco Cav Cinquegrana Sant'Arpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa NN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso notificato il 23.10.2025, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 23.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026 dalla Scuola Istituto Comprensivo Rocco Cav Cinquegrana Sant'Arpino con il quale vengono assegnate 25 ore di sostegno al minore in epigrafe su n. 40 ore di frequenza settimanali.
2. Con decreto monocratico n. 2591 del 2025 è stato rilevato che il PEI non motiva sulla quantificazione delle ore di sostegno in misura ridotta rispetto alla frequenza complessiva e tanto anche in contrasto con il verbale GLO di pari data e ha ordinato la riformulazione del PEI sul punto, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto.
3. Alla odierna camera di consiglio la difesa di parte ricorrente ha dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere avendo ottenuto quanto richiesto. La stessa dirigenza scolastica aveva precisato, con i documenti successivamente depositati in giudizio, dopo la emissione del decreto cautelare, che era stato assegnato il docente di sostegno con contratto fino al 30 giugno.
4. Alla camera di consiglio del 18.12 .2025 la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “ in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- alla Scuola Istituto Comprensivo Rocco Cav Cinquegrana Sant'Arpino
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli: uspna@postacert.istruzione.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.