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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa IA De OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 06/11/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8445/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEROTTA PIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RAIMO SARAH RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2025 a convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 per “
1.provvedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante a beneficiare : 1A
.In Via principale – definitiva e senza limiti temporali - dello status di inabile civile nella misura del 100%
e della corresponsione della pensione di inabilità civile, sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa , coincidente con il mese di giugno 2025 ; 1B. e/o In Via subordinata – definitiva
e senza limiti temporali - dello status di persona bisognosa di cure e assistenza continua con necessità di accompagnamento e della corresponsione della indennità di accompagnamento , sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa , coincidente con il mese di giugno;
1C. e/o In Via gradata - definitiva e senza limiti temporali - dello status di Handicap in situazione di gravità ,ex art. ex art.3,comma 3, della legge 104/92 , sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa
pagina 1 di 4 coincidente con il mese di giugno 2025 , ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
1D. e/o in Via ulteriormente gradata - definitiva e senza limiti temporali
- dello status di persona disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt.3 e 33
L.104/1992 mod. da d.lgs.
3.5.2024 n.62 ) , con attestazione dei requisiti tra quelli di cui all'art.4,d.l.9.2.2012 , n.5 ai fini del contrassegno disabili”.
Parte convenuta resisteva, eccependo l'inammissibilità della domanda.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Va preliminarmente rilevato che la legge n.80/2006, all'art. 6 (modificando l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) disciplinava le visite di accertamento per le persone aventi patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.
Tale articolo prevedeva che “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.
Con il nuovo D.L. 90/2014, art. 25, comma 8, è stato soppresso il primo paragrafo, lasciando invece semplicemente la parte riguardante le patologie, come requisito per il diritto all'esonero, che sono state individuate con il Decreto – Ministeriale del 2 agosto 2007.
A seguito di tale novella, il paragrafo rimasto in vigore recita così: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.
Va, pertanto, opportunamente specificato che l'esonero da visite di revisione non sottrae all CP_1 il potere di accertare la permanenza dei requisiti sanitari per l'erogazione delle prestazioni concesse, ma fa venir meno il solo potere di sottoporre a visita medica diretta l'interessato, procedendo, all'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per l'erogazione delle prestazioni riconosciute, sulla base della sola documentazione medica.
pagina 2 di 4 Tanto premesso con il presente procedimento per ATPO, la domanda proposta dalla parte ricorrente è limitata alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante a beneficiare “in via definitiva e senza limiti temporali” della pensione di inabilità civile, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di inabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 ed ex art. 4 D.L. n.5/2012, essendo la stessa già stata riconosciuta invalida civile al 100% con diritto altresì all'accompagnamento nonché portatore di handicap in situazione di gravità con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Tuttavia, nel ricorso non vi sono sufficienti allegazioni per quanto concerne la sussunzione delle patologie elencate nelle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 3, L. n. 80/2006 e del D.M. del 2.8.2007, per cui è rimessa ogni valutazione su tale requisito al Giudice e al CTU.
Nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente ha richiamato la suddetta norma, trascrivendo le malattie di cui alle voci n.6, n.8 e n.10, senza tuttavia indicare in quale categoria le singole patologie, di cui è affetta, sarebbero inquadrabili.
Tra l'altro, deve valutarsi, attesa l'isolata pronuncia della Suprema Corte citata dal ricorrente ai fini dalla applicabilità del rito in questione alla fattispecie in esame, che a prescindere dal rito, il diritto all'esonero dalle visite di revisione non spetta a qualsivoglia portatore di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, astrattamente riconducibili ad una delle categoria di cui al Decreto del
Ministro dell'Economia e della Finanze del 2 agosto 2007, ma soltanto a colui le cui menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti abbiano, di per sé sole, dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante.
Viceversa, qualora sia stato determinante l'apporto dato da altra patologia, non compresa nel
DM, l'interessato non potrà comunque sottrarsi alla visita di revisione.
Nel caso in esame, non pare vi siano sufficienti allegazioni in ricorso per quanto concerne la sussunzione delle patologie elencate nelle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma
3, L. n. 80/2006 e del D.M. del 2.8.2007 né appare sufficiente assumere che si tratti di patologie irreversibili e non suscettibili di miglioramento senza indicare quali documenti, tra le certificazioni prodotte, attestino una maggiore gravità rispetto a quella riscontrata dalla Commissione medica ovvero riproducano i contenuti che detta documentazione sanitaria deve contenere ai fini dell'esonero come indicati dal DM.
In difetto di tali specifiche allegazioni e produzioni non è dato comprendere quale sia l'interesse ad agire del ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 06/08/2025 , nella Controparte_1 causa iscritta al n. 8445 /2025 R.G.A.C. così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) revoca la nomina del CTU;
c) dichiara la irripetibilità delle spese di lite.
Foggia, 06/11/2025
Il Giudice
IA De OL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa IA De OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 06/11/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8445/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEROTTA PIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RAIMO SARAH RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2025 a convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 per “
1.provvedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante a beneficiare : 1A
.In Via principale – definitiva e senza limiti temporali - dello status di inabile civile nella misura del 100%
e della corresponsione della pensione di inabilità civile, sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa , coincidente con il mese di giugno 2025 ; 1B. e/o In Via subordinata – definitiva
e senza limiti temporali - dello status di persona bisognosa di cure e assistenza continua con necessità di accompagnamento e della corresponsione della indennità di accompagnamento , sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa , coincidente con il mese di giugno;
1C. e/o In Via gradata - definitiva e senza limiti temporali - dello status di Handicap in situazione di gravità ,ex art. ex art.3,comma 3, della legge 104/92 , sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa
pagina 1 di 4 coincidente con il mese di giugno 2025 , ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
1D. e/o in Via ulteriormente gradata - definitiva e senza limiti temporali
- dello status di persona disabile con necessità di sostegno elevato o molto elevato (artt.3 e 33
L.104/1992 mod. da d.lgs.
3.5.2024 n.62 ) , con attestazione dei requisiti tra quelli di cui all'art.4,d.l.9.2.2012 , n.5 ai fini del contrassegno disabili”.
Parte convenuta resisteva, eccependo l'inammissibilità della domanda.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Va preliminarmente rilevato che la legge n.80/2006, all'art. 6 (modificando l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) disciplinava le visite di accertamento per le persone aventi patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.
Tale articolo prevedeva che “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.
Con il nuovo D.L. 90/2014, art. 25, comma 8, è stato soppresso il primo paragrafo, lasciando invece semplicemente la parte riguardante le patologie, come requisito per il diritto all'esonero, che sono state individuate con il Decreto – Ministeriale del 2 agosto 2007.
A seguito di tale novella, il paragrafo rimasto in vigore recita così: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.
Va, pertanto, opportunamente specificato che l'esonero da visite di revisione non sottrae all CP_1 il potere di accertare la permanenza dei requisiti sanitari per l'erogazione delle prestazioni concesse, ma fa venir meno il solo potere di sottoporre a visita medica diretta l'interessato, procedendo, all'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per l'erogazione delle prestazioni riconosciute, sulla base della sola documentazione medica.
pagina 2 di 4 Tanto premesso con il presente procedimento per ATPO, la domanda proposta dalla parte ricorrente è limitata alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante a beneficiare “in via definitiva e senza limiti temporali” della pensione di inabilità civile, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di inabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 ed ex art. 4 D.L. n.5/2012, essendo la stessa già stata riconosciuta invalida civile al 100% con diritto altresì all'accompagnamento nonché portatore di handicap in situazione di gravità con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Tuttavia, nel ricorso non vi sono sufficienti allegazioni per quanto concerne la sussunzione delle patologie elencate nelle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma 3, L. n. 80/2006 e del D.M. del 2.8.2007, per cui è rimessa ogni valutazione su tale requisito al Giudice e al CTU.
Nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente ha richiamato la suddetta norma, trascrivendo le malattie di cui alle voci n.6, n.8 e n.10, senza tuttavia indicare in quale categoria le singole patologie, di cui è affetta, sarebbero inquadrabili.
Tra l'altro, deve valutarsi, attesa l'isolata pronuncia della Suprema Corte citata dal ricorrente ai fini dalla applicabilità del rito in questione alla fattispecie in esame, che a prescindere dal rito, il diritto all'esonero dalle visite di revisione non spetta a qualsivoglia portatore di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, astrattamente riconducibili ad una delle categoria di cui al Decreto del
Ministro dell'Economia e della Finanze del 2 agosto 2007, ma soltanto a colui le cui menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti abbiano, di per sé sole, dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante.
Viceversa, qualora sia stato determinante l'apporto dato da altra patologia, non compresa nel
DM, l'interessato non potrà comunque sottrarsi alla visita di revisione.
Nel caso in esame, non pare vi siano sufficienti allegazioni in ricorso per quanto concerne la sussunzione delle patologie elencate nelle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 6, comma
3, L. n. 80/2006 e del D.M. del 2.8.2007 né appare sufficiente assumere che si tratti di patologie irreversibili e non suscettibili di miglioramento senza indicare quali documenti, tra le certificazioni prodotte, attestino una maggiore gravità rispetto a quella riscontrata dalla Commissione medica ovvero riproducano i contenuti che detta documentazione sanitaria deve contenere ai fini dell'esonero come indicati dal DM.
In difetto di tali specifiche allegazioni e produzioni non è dato comprendere quale sia l'interesse ad agire del ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 06/08/2025 , nella Controparte_1 causa iscritta al n. 8445 /2025 R.G.A.C. così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) revoca la nomina del CTU;
c) dichiara la irripetibilità delle spese di lite.
Foggia, 06/11/2025
Il Giudice
IA De OL
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