Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A.- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
nei confronti
A.P.L.- Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. -OMISSIS- e del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. -OMISSIS- da parte di EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e
per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'EA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per le annate indicate negli atti di diniego di autotutela impugnati con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
- e per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate indicate negli atti di diniego di autotutela impugnati, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da EA ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
- e per la declaratoria dell'obbligo di EA di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente;
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza e per le annate indicate negli atti di diniego di autotutela impugnati” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo;
- per l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’azienda agricola ricorrente, operante nel settore della coltivazione e dell’allevamento con particolare vocazione lattierocasearia, è stata assoggettata sino al 31 marzo 2015 al regime del prelievo supplementare sulle c.d. “quote latte”, disciplinato da normativa nazionale attuativa dei regolamenti dell’Unione.
Espone che tale disciplina interna è stata oggetto di diffuse censure di incompatibilità con il diritto unionale, come affermato dalla Corte di giustizia in più occasioni, ed in specie nelle cause C46/18, C348/18 e C377/19, dalle quali trarrebbe, a suo dire, l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminare il prelievo e di conformare l’azione amministrativa ai principi di primato ed effettività del diritto dell’Unione.
In tale contesto, l’istante ha presentato ad AGEA istanza di riesame in autotutela per ottenere l’applicazione delle richiamate pronunce della Corte di giustizia e il correlato ricalcolo del prelievo per le annate controverse. Con due provvedimenti del 2 giugno 2022 l’Agenzia ha respinto l’istanza, confermando la debenza e l’iscrizione a ruolo del credito e negando l’estensione delle citate decisioni ai singoli rapporti dedotti dalla ricorrente.
Quest’ultima ha impugnato i dinieghi dinanzi a questo Tribunale chiedendone l’annullamento, l’accertamento dell’obbligo di rideterminazione del prelievo, la declaratoria di insussistenza del debito e il risarcimento dei danni asseritamente patiti anche per effetto delle compensazioni PAC. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue: violazione dell’art. 1, comma 538, lett. a), l. n. 228/2012 e dell’art. 21nonies l. n. 241/1990 per omesso esercizio dell’autotutela in presenza di accertata incompatibilità eurounitaria; violazione dei principi di legalità, buona fede e buon andamento e del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE; inesistenza di giudicato ostativo all’autotutela; disparità di trattamento in ragione di asseriti provvedimenti favorevoli adottati in casi analoghi; violazione dei principi di parità e corretta ripartizione del prelievo fra i produttori responsabili del superamento della quota; violazione, infine, dell’art. 1, comma 1, l. n. 119/2003 e richiesta di risarcimento del danno, anche per effetto delle compensazioni PAC.
AGEA non si è costituita in giudizio
All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, cod. proc. amm., ha rilevato una possibile questione pregiudiziale d’inammissibilità, prospettando l’inapplicabilità dell’istituto di cui all’art. 1, commi 537 e ss., della l. n. 228/2012 ai crediti diversi da quelli di natura tributaria; nella medesima sede il difensore della ricorrente ha chiesto il rinvio della discussione preannunciando l’intenzione del proprio assistito di valutare l’adesione alla procedura conciliativa di cui all’art. 10ter della l. n. 103/2023, introdotto dall’art. 1, comma 554, l. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).
All’esito, la causa è stata trattenuta la causa in decisione, il Collegio ha riservato la valutazione delle questioni pregiudiziali e di merito.
DIRITTO
In via preliminare non può essere accolta l’istanza di rinvio dell’udienza formulata dalla ricorrente. Nel processo amministrativo, in cui rilevano interessi pubblici non rimessi alla libera disponibilità delle parti, non sussiste un diritto soggettivo al differimento della trattazione, potendo il rinvio essere disposto solo in presenza di eccezionali ragioni idonee ad incidere sul diritto di difesa o ricorrendo pregiudiziali tecniche di competenza di altro giudice, evenienze non ravvisabili nel caso di specie. Milita in tal senso, oltre al principio di ragionevole durata del processo, la previsione di cui all’art. 73, comma 1 bis , c.p.a., che limita il rinvio a casi eccezionali, nonché la circostanza che la definizione del primo grado non impedisce la successiva valutazione di eventuale adesione alla definizione conciliativa nelle more dell’eventuale appello, allorché l’Amministrazione renda disponibile la relativa modulistica. Le ragioni addotte dalla parte, correlate alla Legge di bilancio 2025, non impongono il differimento.
È parimenti superabile la questione officiosa d’inammissibilità correlata all’uso, da parte dell’istante, dell’istituto di cui all’art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228/2012 al di fuori dell’ambito proprio dei crediti tributari. È vero che lo strumento deflattivo è congegnato per tali crediti; nondimeno, nel caso concreto l’AGEA ha comunque esercitato il potere amministrativo, pronunciando espressamente sull’istanza mediante diniego: tale comportamento vale ad attrarre la controversia nel sindacato giurisdizionale sull’atto adottato, prescindendo dal corretto inquadramento dell’istanza originaria, con conseguente possibilità per il Collegio di scrutinare la legittimità dei dinieghi impugnati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Parte ricorrente assume che l’Amministrazione fosse giuridicamente tenuta a riesaminare in autotutela, con esito favorevole al produttore, determinazioni ormai definitive in punto di prelievo supplementare, alla luce di successive pronunce della Corte di giustizia che hanno stigmatizzato profili di incompatibilità della disciplina nazionale attuativa.
L’assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza ha chiarito che l’antinomia con il diritto dell’Unione rileva, per l’atto amministrativo, in termini di annullabilità e non già di nullità, salvo la peculiare ipotesi in cui l’atto sia stato adottato sulla base di norma attributiva del potere radicalmente incompatibile e dunque da disapplicare, evenienza che non ricorre nella fattispecie.
Di conseguenza, il diritto europea, pur nella sua forza espansiva, non esige, in linea di principio, che l’autorità amministrativa riveda decisioni divenute definitive per decorso dei termini di impugnazione, come affermato dalla giurisprudenza unionale sul valore della certezza del diritto ed in particolare nella nota sentenza Kühne & Heitz (13 gennaio 2004), nonché dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 15 febbraio 2024, n. 3214; Sez. VI, 2025, n. 893), che ha ritenuto, in fattispecie analoghe, pienamente legittimi i dinieghi di autotutela opposti alle istanze di ricalcolo del prelievo presentate a seguito di sentenze della Corte di giustizia. Il descritto assetto sistematico sorregge il diniego reso da AGEA nel caso di specie.
Giova, altresì, porre l’attenzione sul ragionevole bilanciamento, operato tanto dalla giurisprudenza nazionale quanto da quella europea, tra i principi di equivalenza ed effettività, invocati dalla ricorrente, e quelli della certezza delle situazioni giuridiche e dell’autorità della cosa giudicata, i quali impediscono che il rimedio all’eventuale violazione del diritto dell’Unione si traduca in un indefinito travolgimento di rapporti esauriti e stabilizzati.
La Corte di giustizia ha, infatti, escluso che gli Stati membri siano tenuti a predisporre un rimedio di revocazione o riapertura di giudicati per rimettere in discussione decisioni passate in giudicato alla luce di sopravvenute interpretazioni, come chiarito, tra l’altro, nelle decisioni F. AN RO (C261/21, 7 luglio 2022) e Randstad Italia (C497/20, 21 dicembre 2021). In termini conformi si è espresso il Consiglio di Stato (Sez. VI, 15 febbraio 2024, n. 3214), affermando la persistente efficacia dell’atto amministrativo, quand’anche successivamente dichiarato in contrasto con l’ordinamento unionale in via interpretativa, ove sia intervenuta l’inoppugnabilità o la cosa giudicata.
In questa chiave, non giova alla tesi della ricorrente il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 17/2021, pronunciata in tema di concessioni demaniali marittime. Quella decisione, oltre a riguardare rapporti di durata, disomogenei rispetto a fattispecie istantanee e consumate quali i provvedimenti di determinazione del prelievo supplementare, sottolinea essa stessa il valore sistemico dei principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici e dell’autorità del giudicato, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, escludendo che il diritto dell’Unione imponga di non applicare le norme processuali interne sull’intangibilità del giudicato, quand’anche ciò consentirebbe di rimediare ad una violazione del diritto unionale. Ne consegue che l’obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile non si traduce, di per sé, in un dovere generalizzato dell’Amministrazione di provvedere in autotutela in senso favorevole in presenza di atti ormai stabilizzati.
Alla luce dei medesimi principi, è infondata la doglianza fondata sull’art. 21nonies l. n. 241/1990, nell’assunto che la riforma del 2015 imporrebbe all’AGEA l’obbligo di annullare l’atto illegittimo per contrarietà al diritto dell’Unione. L’autotutela, anche nella sua configurazione vigente, è potere discrezionale, esercitabile in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, entro termini ragionevoli e nel rispetto del principio di affidamento: essa non attribuisce al privato un diritto all’annullamento, tanto meno quando l’atto contestato sia divenuto inoppugnabile e si collochi in un contesto nel quale i principi di certezza dei rapporti e di stabilità dell’azione amministrativa assumono rilievo preminente.
Non giova, poi, l’evocazione del principio di parità di trattamento, sotto il duplice profilo della dedotta disparità rispetto a provvedimenti di autotutela favorevoli adottati in casi asseritamente analoghi e della lamentata mancata ripartizione del prelievo su tutti i produttori responsabili del superamento delle quote. Quanto al primo profilo, la ricorrente non ha offerto prova puntuale dell’identità delle situazioni poste a raffronto, né può l’eventuale favore in altri casi, ove anche sussistente, radicare un affidamento giuridicamente protetto alla reiterazione di scelte discrezionali in autotutela, che restano perimetrate al caso esaminato e non integrano prassi vincolanti. Quanto al secondo profilo, le censure riguardano criteri generali di riparto del prelievo, estranei all’oggetto propriamente devoluto con l’impugnazione dei dinieghi di autotutela e comunque inidonei a travolgere, ex post , statuizioni ormai definitive sul quantum dovuto dal singolo produttore; in ogni caso, la sola allegazione della contrarietà di sistema non vale a fondare, in assenza di attuale interesse pubblico specifico, l’obbligo di rideterminazione in melius attraverso l’esercizio dell’autotutela.
Non è fondata neppure la censura che invoca la violazione del principio di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, TUE. Il principio—che impone alle amministrazioni nazionali di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’osservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione—non comprime, di regola, l’assetto delle preclusioni e delle stabilizzazioni proprie degli ordinamenti processuali e sostanziali interni, né impone di rimuovere tout court atti divenuti inoppugnabili, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall’ordinamento o in mancanza dei presupposti per il legittimo esercizio dell’autotutela.
Alla medesima conclusione conduce, infine, il rilievo che i crediti azionati traggono origine da determinazioni amministrative aventi carattere di definitività e risultano tuttora esigibili, non essendo maturata la prescrizione. L’Amministrazione ha, dunque, legittimamente escluso di procedere allo sgravio, motivando in coerenza con i principi richiamati.
Per quanto precede, il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
Le spese vanno compensate, considerata la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
CO NO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NO | Ida IO |
IL SEGRETARIO