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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1630/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 1630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con decreto del 04.04.2025.
TRA
C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.F.: Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...](Sa) alla C.F._2
via Nicolodi n° 13, C.F.: , nato a [...] Parte_3 C.F._3
il 05.05.1963 e residente in [...],
rappresentati e difesi, come da mandato apposto su foglio separato ai sensi dell'art. 83,
comma 3 c.p.c., da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'avv. Maria Rosaria
Salzano, C.F.: presso il cui studio in SA alla via Sabato C.F._4
pagina 1 di 29 Visco n° 20 sono elettivamente domiciliati, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero 089226999 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata .salerno.it, Email_1 CP_1
ATTORI
E
, C.F.: , in persona del legale rapp. te Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti n° 26841/21, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge, dai legali dell'Avvocatura comunale, avv. Carmine Gruosso, C.F.: e avv. C.F._5
EL Di UR, C.F.: , unitamente ai quali elettivamente C.F._6
domicilia in SA (Sa) alla via Roma, presso il Palazzo di Città - settore avvocatura,
con l'indicazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti:
tel. n° 089662315, fax n° 089661308, p.e.c.: alerno.it. Email_2 CP_2
CONVENUTO
NONCHÉ
C.F.: nato a [...] Controparte_4 C.F._7
(Sa) il 27.06.1960 e residente in [...],
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla busta telematica, dall'avv.
Giuseppe Iannicelli, C.F.: , presso il cui studio in SA (Sa) C.F._8
alla via C.A. Alemagna n° 2/C è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler pagina 2 di 29 ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo p.e.c.
.salerno.it. Email_3 CP_1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
e , nella loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 Parte_3 Per_1
, attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di
[...]
citazione ritualmente notificato in data 19.02.2021, convenivano in giudizio innanzi al
Tribunale di SA, per l'udienza del 01.07.2021, il in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., premettendo in fatto di essere i figli legittimi di , nato in Persona_1
Roma (Rm) il 16.09.1930 e deceduto in SA (Sa) il 18.08.1981, località in cui lo stesso veniva sepolto presso il locale cimitero urbano in data 20.08.1981. Essi
rappresentavano che, in data 13.08.1994, alla presenza di e Parte_2 CP
, rispettivamente figlia e nuora del defunto, i resti mortali di
[...] Persona_1
venivano esumati dagli operatori cimiteriali per essere trasferiti dalla originaria e provvisoria allocazione, nella zona denominata Angeli 2, in una nicchia ottenuta in concessione presso la NCM, n° 2, IV° cancello a SX, fila 4; che, successivamente, in data 16.04.2016, quale concessionaria, chiedeva ed otteneva dalla Parte_1
pagina 3 di 29 Direzione dei Servizi Cimiteriali l'autorizzazione alla traslazione delle spoglie di Per_1
per la loro ubicazione presso la NCM, Num/Int. E 64, liv. 05,
[...] Controparte_6
, affinché, per comune volontà di tutti i figli, potessero riposare accanto a
[...]
quelle della moglie, nel frattempo deceduta;
che, il giorno 20.04.2016, in occasione della prevista estumulazione di , alla presenza di e del di lei Persona_1 Parte_1
marito, all'apertura della nicchia a cura del personale addetto, essa risultava vuota;
che,
quest'ultima, in data 22.04.2016, non avendo avuto alcuna giustificazione al riguardo dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali cui si era rivolta, si recava presso la Stazione dei
Carabinieri di SA -TT ove, anche a nome dei propri fratelli, sporgeva formale denuncia per i fatti accaduti.
Gli attori precisavano, altresì, di avere costituito in mora, tramite i propri difensori, il e la Direzione Servizi Cimiteriali del il cui Controparte_2 Controparte_2
direttore, in riscontro alle lettere raccomandate ricevute, si sarebbe limitato ad affermare che, per quanto di sua conoscenza, presso la nicchia in questione non era stato effettuato alcun lavoro;
di essere, quindi, venuti a conoscenza, solo in data 01.12.2017, visionando i documenti forniti a seguito di formale istanza di accesso agli atti del 27.11.2017, della circostanza per cui resti mortali di erano stati collocati nell'ossario Persona_1
nell'anno 2005. Ciò senza alcuna formale comunicazione ai familiari dello stesso.
Spiegavano, infine, di avere formulato invito alla sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014 al quale, tuttavia, non veniva offerto alcun pagina 4 di 29 riscontro da parte del e della Direzione dei Servizi Cimiteriali, più Controparte_2
volte sollecitati in tal senso, da ultimo con nota p.e.c. del 27.05.2020.
Nell'atto introduttivo del giudizio lamentavano dei danni di carattere patrimoniale e dei danni di carattere morale, questi ultimi legati, in particolare, all'acquisita consapevolezza di aver fatto visita, con cadenza settimanale e per 22 anni, ad un sepolcro vuoto e destinato a rimare tale. La sola lamentava, inoltre, di avere subito anche Parte_1
degli specifici danni patrimoniali che venivano meglio quantificati dalla stessa nelle rassegnate conclusioni.
Gli attori chiedevano, pertanto, al Tribunale adito, per le ragioni espresse nell'atto di citazione, di: “accertare e dichiarare la responsabilità del in Controparte_2
persona del Sindaco p.t. nella causazione dell'illecito per cui è causa e, per l'effetto,
condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e
subendi dagli attori , , , in conseguenza dei Parte_1 Parte_2 Parte_3
fatti per cui è causa, e, specificatamente: complessivi € 2.266,33 per danni patrimoniali
in favore della Sig.ra ovvero nella minore e/o minore misura che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia;
complessivi € 10.000,00 da riconoscersi a tutti gli attori, per
addobbi floreali, ovvero nella minore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
complessivi € 45.000,00 per danno morale da liquidarsi secondo equità prudenzialmente
indicato in una somma non inferiore ad € 15.000,00 per ciascuno degli attori, ovvero
nella minore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi come
per legge dal dì del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con
pagina 5 di 29 riserva di meglio articolare i mezzi istruttori nei previsti termini di legge e di integrare
e/o modificare la domanda anche in relazione al comportamento processuale di
controparte all'esito della costituzione”.
Unitamente all'atto di citazione veniva depositata, in allegato, la seguente documentazione: copia del certificato di nascita di e di;
Parte_2 Parte_3
copia del certificato di morte di;
atto di assegnazione nicchia del Persona_1
16.04.2016; autorizzazione all'esumazione; denuncia ed allegati fotogrammi;
racc.te a/r n. 15010542069-7 e n. 15010542068-6 del 30.05.2016; copia prot. del 14.06.2016 n.
100023; copia istanza accesso atti e riscontro;
bollettino di pagamento per esumazione
; n° 5 ricevute di pagamento lampada votiva;
raccomandate a/r n° Persona_1
15327232244 - 4 e n° 15327232243 - 3 del 12.03.2018; p.e.c. del 27.05.2020. Essa
veniva integrata con il deposito in copia del certificato di stato di famiglia originario di
(unico allegato alle note di trattazione scritta del 12.11.2021, redatte per Persona_1
l'udienza del 16.11.2021).
Con comparsa di costituzione e chiamata in causa del 09.06.2021, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. che, in via preliminare, Controparte_2
riteneva indispensabile, in ragione dei fatti storici, la chiamata in causa nel presente giudizio del Responsabile p.t. della Direzione cimiteriale di SA nel 2005 - anno in cui venne effettuato il conferimento dei resti mortali di nell'ossario del Persona_1
cimitero - individuando il medesimo, in . La parte Controparte_4
convenuta contestava, inoltre, nel merito, la pretesa degli attori, ritenendo del tutto pagina 6 di 29 infondata ed immotivata la formulata pretesa risarcitoria, sulla base della considerazione che i resti del defunto, pur non essendo stati rinvenuti nell'apposita nicchia, certamente non erano andati distrutti, trovandosi ancora gli stessi nell'ossario cimiteriale, luogo presso il quale sarebbe stato comunque possibile recarsi per pregare. Confutava, allo stesso modo, punto per punto, la quantificazione dei danni patrimoniali operata dagli attori ritenendo, altresì, non configurabile il richiesto danno morale, ciò non essendo stato commesso alcun reato. Riteneva, in ogni caso, del tutto incongrua, la quantificazione forfettaria di esso in euro 15.000,00 per ciascun coerede, per un totale di euro 45.000,00. Così, pertanto, concludeva: in via pregiudiziale di rito accogliere la
richiesta che qui si formula di differimento della prima udienza per consentire la
chiamata in causa del Responsabile p.t. della Direzione del Cimitero di SA, sig.
affinché lo stesso sia direttamente condannato per Controparte_4
l'evidente e palese negligenza nella gestione ovvero, in subordine, sia comunque
condannato a manlevare integralmente l'Ente da tutti gli oneri cui lo stesso fosse tenuto
in ragione della azione spiegata dagli eredi ed a cagione della sua grave Per_1
negligenza; in via principale, dichiarare inammissibile ovvero rigettare ogni avversa
pretesa siccome infondata in fatto, prima che in diritto;
con vittoria di spese, anche
generali, e competenze di causa oltre oneri riflessi al 23,08% (in luogo di IVA e CPA)
essendo i legali costituiti dipendenti dell'Ente. Con riserva di attivare ogni diverso e
ulteriore mezzo di prova ed integrare le richieste istruttorie in dipendenza anche del suo
pagina 7 di 29 comportamento processuale ed all'esito delle risultanze istruttorie che saranno acquisite
in corso di causa”.
Produceva i seguenti documenti: copia dell'atto notificato;
copia della procura generale alle liti;
certificato di servizio di . Controparte_4
Il giudice, con decreto del 16.06.2021, in accoglimento della richiesta formulata dal
, visto l'art. 269 c.p.c., autorizzava la chiamata in causa del terzo e Controparte_2
differiva la prima udienza, prevista per il giorno 06.07.2021 e già fissata a trattazione scritta con decreto del 01.04.2021, al 16.11.2021.
Con ulteriore decreto del 31.07.2021, ritenuto di poter procedere allo svolgimento di quest'ultima con le modalità alternative di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del D.L.
n° 18/2020, ossia mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte prima dell'udienza, disponeva in tal senso.
regolarmente chiamato in causa, si costituiva in giudizio Controparte_4
con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2021. Impugnava integralmente l'atto di citazione e l'atto di chiamata in causa chiedendo l'integrale rigetto delle domande spiegate a diverso titolo dalle controparti. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori che, attesa la contestazione, per poter legittimamente avanzare una domanda risarcitoria, avrebbero dovuto dimostrare di essere eredi o quanto meno figli di Per_1
. Ciò anche considerata la documentazione prodotta in atti dagli stessi attori dalla
[...]
quale si evincerebbe che i pagamenti di cui è stato chiesto il rimborso sarebbero stati, di fatto, eseguiti da , soggetto estraneo al processo. Eccepiva, altresì, Persona_2
pagina 8 di 29 l'assoluta carenza di legittimazione passiva, non essendo egli in servizio all'epoca del fatto contestato, ricondotto dagli attori, a suo dire, al giorno13.08.1994, ragione per la quale il avrebbe dovuto essere il solo destinatario della promossa Controparte_2
azione risarcitoria. Il terzo chiamato in causa riteneva, ancora, in assenza di atti interruttivi, essere prescritte sia la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori che la domanda di manleva del convenuto, essendo decorso il termine di legge entro cui potevano essere spiegate. Argomentava, infine, nel merito, ritenendo di non poter essere ritenuto responsabile dei danni subiti dagli attori addebitando l'evento, di cui pure metteva in discussione l'essere realmente accaduto, alla colpa di soggetti terzi.
Affermava, al riguardo, di non avere mai disposto la traslazione della salma di Per_1
, non avendo la competenza né tantomeno la capacità manuale per farlo, né
[...]
essendone il custode. Ciò ponendo l'accento sulla sua qualifica di funzionario amministrativo. Rilevava, ancora, come difettasse in capo a sé ed al , Controparte_2
l'interesse concreto a disporre una simile operazione, non essendo stato il loculo liberato per essere destinato alla occupazione di altra salma. Egli, quanto ai danni richiesti dagli attori ed alla loro quantificazione, faceva proprie le eccezioni e le contestazioni sollevate dal . Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis rejectis: rigettare le domande spiegate dagli attori Pt_1
e nei confronti del convenuto
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
per inammissibilità, carenza di legittimità attiva, passiva e di presupposto, per
prescrizione del diritto e perché, nel merito, palesemente infondata in fatto ed in diritto;
pagina 9 di 29 rigettare, in ogni caso, le domande spiegate dal convenuto nei Controparte_2
confronti del chiamato in causa per inammissibilità, Controparte_4
carenza di legittimità attiva, passiva e di presupposto, per prescrizione del diritto e
perché, nel merito, palesemente infondata in fatto ed in diritto;
condannare parte
soccombente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con
maggiorazione del 15% ex DM. 55/2014 oltre Iva e C.a.p. come per legge, con
attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Produceva i seguenti documenti: comparsa di costituzione e risposta;
procura alle liti;
atto di chiamata in causa notificato. Allegava, altresì, alla memoria n° II, art. 183. co. VI, c.p.c.,
il certificato di servizio di Controparte_4
Il giudice, regolarmente instauratosi il contraddittorio, e lette le note depositate dalle parti, con decreto del 16.11.2021, fissava udienza per il giorno 10.10.2022. Esse
precisavano, quindi, le proprie deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate nei termini loro assegnati.
Il giudice, con ordinanza del 10.10.2022, ammetteva le prove nei sensi di cui alla motivazione, con abilitazione alla prova contraria. Fissava, pertanto, per l'assunzione delle stesse, l'udienza del 09.05.2023. A tale ultima data venivano escussi i testi di parte attrice ed L'udienza veniva rinviata al 13.11.2023 Testimone_1 Testimone_2
per il prosieguo della prova, data in cui veniva escussa la teste All'esito Testimone_3
di essa veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni al 31.03.2025.
pagina 10 di 29 Il Giudice, con decreto del 13.03.2025, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 31.03.2025, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Con decreto del 04.04.2025 la causa veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti di causa dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
In data 27.06.2025 il fascicolo veniva rimesso al Giudice per la decisione.
Il presente giudizio origina dalla domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, proposta dai figli di , deceduto in data 18.08.1981, legata allo Persona_1
smarrimento ed alla dispersione dei resti mortali del medesimo presso il cimitero urbano di SA in cui egli era stato tumulato.
Diverse sono le questioni giuridiche sulle quali occorre determinarsi in via preliminare.
Esse attengono alla carenza di legittimazione attiva degli attori, alla carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa, alla prescrizione delle pretese risarcitorie degli attori. Quanto alla prima di esse, è pacifica oltre che provata documentalmente la circostanza per cui gli odierni attori siano i figli del compianto
. Lo status in questione si ricava, in particolare, dalla copia del certificato Persona_1
di nascita di e , allegata all'atto di citazione (all. 1), oltre Parte_2 Parte_3
che dalla copia del certificato di stato di famiglia originario di , allegata Persona_1
alle note di trattazione scritta del 12.11.2021, redatte dalla difesa degli attori per l'udienza del 16.11.2021.
pagina 11 di 29 Non rileva, al riguardo, la circostanza di cui a pagina 2, punto n° 3, della comparsa di costituzione e risposta di per la quale i pagamenti delle Controparte_4
spese e dei diritti di cui è stato chiesto il rimborso dagli attori, fossero eseguiti da
[...]
moglie del defunto. Dalla compiuta istruttoria è emerso, infatti, che Persona_2
quest'ultima è deceduta nel 2006 e che alcune spese, in particolare quelle legate alla traslazione dei resti di che sarebbe dovuta avvenire nel 2016, siano state Persona_1
effettivamente sostenute da Va considerato, inoltre, che gli attori, nella Parte_1
quantificazione del danno patrimoniale, fanno riferimento alle spese sostenute personalmente per il decoro floreale del sepolcro, e che gli stessi, inoltre, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, agiscono per ottenere il riconoscimento e la liquidazione anche del lamentato danno morale che sarebbe derivato loro dalla lesione del comune sentimento di pietà verso il familiare estinto oltre che del diritto ad onorarne la memoria nel luogo esatto in cui riposano le sue spoglie. Di conseguenza, per quanto esposto, non può essere ritenuta sussistere alcuna carenza di legittimazione attiva in capo ai soggetti promotori del giudizio.
La formulata eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto controverso del chiamato in causa è, invece, meritevole di accoglimento. Dagli
atti di causa emerge, infatti, che non ha avuto alcun ruolo Controparte_4
o partecipazione ai fatti dedotti in citazione. Dal certificato di servizio prodotto dal
(all. 3 all'atto di citazione, allegato 6 alla memoria n° II, ex art. 183, Controparte_2
co. VI, c.p.c. del terzo chiamato in causa) risulta che il rapporto di lavoro intercorso con pagina 12 di 29 il presso i servizi cimiteriali di SA è iniziato in data 12.10.1994, quindi CP_4
in data successiva a quella della esumazione dei resti di , avvenuta il Persona_1
13.08.1994; risulta, altresì, che il medesimo è cessato il 15.09.2012, data, quest'ultima,
posteriore a quella della rilasciata autorizzazione al trasferimento della salma del
16.04.2016 oltre che a quella del 20.04.2016, giorno di apertura del sepolcro,
quest'ultimo rivelatosi poi essere vuoto. Non è assolutamente dimostrata, al riguardo, la circostanza sostenuta in maniera assertiva dagli attori e dal convenuto Controparte_2
nei propri scritti difensivi - che avrebbe potuto determinare dei profili di responsabilità
del terzo chiamato in causa e dirimere in senso contrario la posta questione di carenza di legittimazione passiva - per la quale i resti mortali di sarebbero stati Persona_1
trasferiti nell'ossario comune nell'anno 2005, periodo in cui Controparte_4
era ancora in servizio. L'affermazione in questione, priva di qualsivoglia
[...]
riscontro probatorio, per le ragioni di cui in seguito meglio si esporrà, è pertanto destinata a restare tale.
La determinazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
è, naturalmente, risolutiva anche in ordine alla domanda di manleva Controparte_4
proposta dal nei confronti dello stesso, con la diretta conseguenza che Controparte_2
l'ente convenuto in giudizio, non potendo essere inteso quale legittimato passivo il terzo chiamato in causa, non potrà essere manlevato da alcuna responsabilità in caso di condanna al risarcimento dei danni.
pagina 13 di 29 Infine, sulla prescrizione delle pretese risarcitorie degli attori si rileva che, secondo l'articolo 2947 del codice civile, il diritto al risarcimento del danno in caso di fatto illecito, come la scomparsa di resti mortali da un cimitero, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla scoperta dello stesso. Nel caso concreto, tale ultima circostanza, come provato documentalmente ed a mezzo delle assunte dichiarazioni testimoniali, si è verificata con certezza il 20.04.2016. Parte_1
infatti, a tale data - già chiesta e ottenuta, il giorno 16.04.2016, l'autorizzazione alla traslazione delle spoglie del proprio padre da parte della Direzione dei Servizi Cimiteriali
del comune di SA - si recava al cimitero, in compagnia di suo marito, per assistere all'apertura della nicchia, rivelatasi vuota.
Il diritto in questione, pertanto, assunto come termine iniziale di decorrenza della prescrizione quello del 20.04.2016 e considerate, altresì, le interruzioni della stessa
(intervenute con le lettere raccomandate indirizzate alla Direzione dei servizi cimiteriali del ed al , del 30.05.2016 e del 12.03.2018, cfr. Controparte_2 Controparte_2
allegati 6 e 11 all'atto di citazione) e la data di iscrizione a ruolo della presente causa,
ossia il 26.02.2021, non può ritenersi in alcun modo prescritto. Si consideri, inoltre, che in presenza di un fatto illecito che configuri un reato, il termine di prescrizione può
essere di durata superiore a quello indicato e seguire quello previsto per il reato stesso.
Nel caso di specie è allegato all'atto introduttivo del giudizio la querela depositata da in data 22.04.2016 presso la Legione Carabinieri Campania - Stazione Parte_1
C.C. di SA TT (all. 5 all'atto introduttivo). Essa è stata sporta per il reato p. e p.
pagina 14 di 29 dall'art. 408 c.p. rubricato vilipendio di tombe, il cui tempo di prescrizione è pari a sei anni, elevati a 7 anni e mezzo in presenza di atti interruttivi. La questione, tuttavia,
affrontata per completezza di disamina, è destinata ad essere superata dalla mancata conoscenza dell'esito della querela, quindi dall'assenza di una formale contestazione a carico di soggetti noti o ignoti. Trova applicazione, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale di cui si è scritto.
Le domande risarcitorie degli attori possono accogliersi nei limiti di seguito indicati.
Sono pacifici ex art. 115 c.p.c. e, in parte documentali, i seguenti fatti: in data 18.08.1981
si verificava il decesso di;
i suoi resti mortali venivano esumati dagli Persona_1
operatori cimiteriali il 13.08.1994 per essere trasferiti dalla originaria allocazione provvisoria nella zona denominata Angeli 2 in una nicchia ottenuta in concessione presso la NCM, n° 2, IV° cancello SX, fila 4; successivamente, per la Parte_1
precisione in data 16.04.2016, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione dalla Direzione dei
Servizi Cimiteriali di SA alla traslazione delle spoglie di per la loro Persona_1
ubicazione presso la NCN, Num/Int. E 64, liv. 05, , affinché, Controparte_6
potessero riposare accanto a quelle della moglie, deceduta nel 2006; in data 20.04.2016,
in occasione della prevista estumulazione di , alla presenza di Persona_1 Pt_1
e del di lei marito a nome di , all'apertura della nicchia a cura
[...] Testimone_1
del personale addetto, essa risultava vuota;
per tali ragioni, sporgeva Parte_1
querela il 22.04.2016 presso la Legione Carabinieri Campania, Staz. CC. di SA
TT.
pagina 15 di 29 Se vi è certezza in relazione al fatto che il giorno 20.04.2016 il sepolcro di Persona_1
fu trovato vuoto, lo stesso non può dirsi circa il posto in cui attualmente si trovano i suoi resti. Negli anni certamente qualcosa è accaduto ed essi certamente sono stati trasferiti e collocati in altro spazio o comunque andati dispersi. Ciò che emerge con evidenza dall'istruttoria svolta è che i figli di , ad oggi, non hanno un luogo fisico Persona_1
specifico in cui recarsi in visita al proprio caro, per pregare o esercitare qualsivoglia attività connessa al culto religioso.
Sotto tale ultimo profilo, è evidente che tra i congiunti del defunto, la cui salma è
inumata in un cimitero comunale, e l'ente locale, che ha l'obbligo di organizzare e gestire in modo efficiente i servizi cimiteriali a livello territoriale, si crea una relazione idonea ex art. 1173 c.c. a generare obblighi di protezione in capo alla pubblica amministrazione secondo il paradigma del c.d. contatto sociale. Si istaura, in altri termini, tra il prossimo congiunto del defunto e il comune un rapporto socialmente tipico che, pur non avendo formale carattere contrattuale, ingenera nei soggetti coinvolti un obiettivo affidamento, meritevole di tutela in ragione del fatto che trattasi di un rapporto qualificato dall'ordinamento giuridico, che vi ricollega una serie di doveri specifici di comportamento attivo - nel caso di specie, il dovere di garantire la correttezza delle operazioni di esumazione, di trasferimento dei resti mortali, di corretta individuazione e localizzazione del luogo in cui essi si trovano - la cui violazione è fonte di responsabilità
ex art. 1218 c.c..
pagina 16 di 29 Che tra le parti vi fosse una relazione giuridicamente rilevante, fonte di obblighi il cui inadempimento integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, risulta nel caso di specie ancora più evidente, avendo l'attrice provveduto, presso il competente Parte_1
ufficio comunale, a sottoscrivere apposita richiesta per la concessione di una nicchia per la conservazione dei resti mortali dei defunti e (cfr. Persona_2 Persona_1
lettera Prot. n° 65350 del 16.04.2016, comune di SA - settore impianti e manutenzioni - servizi cimiteriali - Ufficio Protocollo, all. 3 all'atto di citazione).
Risulta, pertanto, accertato che, per fatto dell'ente comunale, e per esso di chi gestiva i servizi cimiteriali, della salma o dei resti mortali di non è dato conoscere Persona_1
la sorte, con conseguente impossibilità per i congiunti di onorarla e visitarla. Se è
probabile, infatti, che i resti mortali siano andati smaltiti nell'ossario comune, tuttavia neppure di tale circostanza vi è certezza, in difetto della prova della relativa annotazione dell'evento nell'apposito registro. Sul punto, come detto, vi è solo quanto assertivamente dichiarato dal nella comparsa di costituzione con chiamata in causa Controparte_2
del terzo e nei successivi scritti difensivi, richiamando in un qualche modo quanto riportato dagli attori a pagina 2 dell'atto di citazione in cui si legge: solo in data
01.12.2017, a seguito di formale istanza di accesso agli atti (all. 8) la suddetta struttura
forniva copia della documentazione relativa al defunto ed, in particolare, Persona_1
copia dell'informativa inoltrata, in data 24.11.2017 - prot. n° 198466 (all. 9) -,
all'Ufficio Assicurazioni, e di un registro verbale dal quale risulterebbe genericamente e
vagamente che il cassettino contenente i resti mortali del Sig. sarebbe Persona_1
pagina 17 di 29 stato collocato nell'ossario nell'anno 2005 (all.10). Quanto dichiarato nell'atto di citazione, al pari di quanto espresso dal convenuto , è destinato al Controparte_2
riguardo a restare mera asserzione. Ciò in quanto degli allegati citati, il numero n° 9 ed il n° 10, non vi è traccia alcuna agli atti di causa, nel senso che mai sono stati materialmente prodotti dalla parte che li menziona, né tantomeno vi è corrispondenza tra gli stessi, per come descritti, e quelli indicati nell'indice posto in calce all'atto di citazione. In quest'ultimo, l'allegato di cui al n° 9 corrisponde al bollettino di pagamento
per esumazione , mentre quello contraddistinto dal n° 10 a n° 5 ricevute di Persona_1
pagamento lampada votiva, documenti entrambi di fatto prodotti. La circostanza non provata del trasferimento dei resti mortali di nell'ossario, presumibilmente Persona_1
avvenuta in un non meglio precisato momento dell'anno 2005, non avrebbe in ogni caso esonerato da responsabilità il e la Direzione Servizi Cimiteriali del Controparte_2
medesimo, in quanto comunque assente la prova dell'avvenuta comunicazione della indicata traslazione ai familiari del defunto che, in sostanza, sino al giorno 20.04.2016
sono stati convinti che i resti del proprio familiare fossero collocati in un luogo ben preciso del cimitero.
Per il comportamento dell'ente gestore è stata in ogni caso preclusa la possibilità per i familiari di mantenere le spoglie del congiunto entro il loculo nel quale avrebbero dovuto trovarsi ovvero, in alternativa, in altro loculo nel quale era stato chiesto il trasferimento,
o, ancora, di riporle in ossario con modalità di conservazione in cassetta individuale che ne consentisse il rintraccio effettivo.
pagina 18 di 29 Esiste, pertanto, nel caso de quo, una responsabilità extracontrattuale in capo al CP_2
in considerazione dell'obbligazione prevista, a livello di normativa di settore, dall'art. 52
del D.P.R. n. 285/1990, in punto di obblighi di custodia del cimitero stesso e di quanto ivi presente e di corretta conservazione nei prescritti registri di tutti gli accadimenti relativi ai cadaveri ricevuti ed alle loro successive vicende in sede cimiteriale.
In base a tale norma, sorge l'obbligo del non solo di conservare le Controparte_2
spoglie mortali in esso depositate ma, altresì, di mantenere traccia delle variazioni intervenute sulle stesse e dei conseguenti spostamenti, su iniziativa privata o per ragioni di polizia mortuaria, e ciò al fine di consentire il rintraccio dei resti, nelle diverse fasi della trasformazione post mortem. L'avere appaltato o affidato la gestione dei servizi cimiteriali a soggetti terzi non esclude la responsabilità del nei Controparte_2
confronti degli attori, posto che l'appaltante, che nell'adempimento delle obbligazioni si vale dell'opera dei terzi, risponde ex art. 1228 c.c. anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Le condotte realizzate dagli operatori cimiteriali, su indicazione o meno di chi esercita funzioni di tipo dirigenziale, sono tali, inoltre, da integrare sia una responsabilità
contrattuale che una responsabilità di tipo extracontrattuale (cfr. Tribunale di Torre
Annunziata, sent. n° 830/2018).
Tali ultime considerazioni assorbono, pertanto, ogni ulteriore valutazione circa le argomentazioni spese dal convenuto chiamante in causa per escludere profili di responsabilità a suo carico.
pagina 19 di 29 Esaurito, dunque, il tema dell'an debeatur, in relazione alle espresse richieste risarcitorie ed al quantum debeatur si rileva quanto segue.
Quanto ai danni patrimoniali, gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto
[...]
al risarcimento degli stessi, quantificandoli in € 2.266,33 in favore di CP_2 Pt_1
oltre che in € 10.000,00 da riconoscersi in favore di tutti.
[...]
Con riferimento ai primi, essi, ad esclusione di quelli inerenti alla traslazione dei resti mortali di presso la nicchia E 64, liv. 05 ubicata presso il Blocco Ipogeo Persona_1
San Francesco, per cui è stata avanzata richiesta di concessione in data 16.04.2016, non possono essere riconosciuti a ciò per le ragioni di seguito esposte. Nel Parte_1
dettaglio: la somma di € 250,00 richiesta per l'assegnazione della nicchia E 64 liv. 05
ubicata presso il per la conservazione dei resti dei coniugi Controparte_6
e , come da atto di assegnazione del 16.04.2016 (all. 3 Persona_2 Persona_1
all'atto di citazione, Prot. n° 65350/2016), non può essere riconosciuta come voce di danno o a titolo di ristoro per l'esborso sostenuto. L'assegnazione in questione risponde ad una richiesta che riguarda non in via esclusiva ma anche i resti mortali Persona_1
della di lui coniuge, tale . L'assegnazione della nicchia indicata non Persona_2
ha impedito a di trarre utilità dalla rilasciata concessione, tra l'altro di Parte_1
durata trentennale. Si rileva, infine, come, seppure nel documento richiamato venga attestato il pagamento di euro 250,00, di fatto non è stata fornita la prova dello stesso.
Non può, allo stesso modo, essere riconosciuta come danno patrimoniale, la somma di
185,00 sostenuta per l'esumazione e lo smaltimento della bara di , Persona_1
pagina 20 di 29 effettivamente avvenuta in data 13.04.1994. La circostanza in questione, emersa dagli atti e mai posta in contestazione, ha certamente soddisfatto una necessità legata al trasferimento dei resti mortali di che, collocati in maniera provvisoria Persona_1
nella zona cimiteriale denominata Angeli 2, andavano trasferiti nella nicchia ottenuta in concessione presso la NCM, n° 2, IV° cancello SX, fila 4. Della richiesta somma non vi
è, inoltre, alcuna prova del pagamento. Lo stesso può dirsi per l'ulteriore spesa pari ad €
33,63 (lire 65.000) dichiarata essere sostenuta per l'allacciamento della lampada votiva presso la nicchia in concessione dal 1994. Seppure nell'atto introduttivo del giudizio sia indicata la prova del pagamento nell'allegato n. 13, esso di fatto non è stato prodotto, né
tantomeno è indicato nell'indice in calce al medesimo. Con riferimento ai 119,33 euro richiesti per il pagamento del canone della luce, sono stati prodotti diversi bollettini intestati alla ditta Emilio Alfano S.p.a., con annesse ricevute di pagamento, dai quali si evince chiaramente come essi siano stati eseguiti, negli anni dal 2001 al 2006, da
[...]
quest'ultima non parte in causa. La somma in questione non può, pertanto, Persona_2
essere riconosciuta a Lo stesso dicasi, per totale assenza di prova, circa Parte_1
l'ulteriore somma richiesta, pari ad € 170,00 ed attribuita alla voce intervento del
marmista. Le uniche somme che possono essere riconosciute a sono Parte_1
quelle inerenti al versato bollettino di € 42,00 (all. 9 all'atto di citazione) inerente alla traslazione delle spoglie di per la loro collocazione presso il citato Blocco Persona_1
Ipogeo San Francesco, evento quest'ultimo mai realizzatosi. Va rilevata, inoltre, la pagina 21 di 29 mancata corrispondenza delle singole voci di spesa indicate nell'atto introduttivo all'importo di € 2.600,00 complessivamente richiesto.
Con riferimento ai secondi, da riconoscersi a tutti gli attori per l'importo indicato di complessivi € 10.000,00 e riconducibili alle spese sostenute per l'allestimento floreale del sepolcro curato per gli anni dal 1994 al 2016, difetta con riferimento ad essi la prova del danno. Non è provato documentalmente, tanto più per gli importi richiesti, l'acquisto di fiori o altri ornamenti a decoro della tomba né, in senso contrario, possono ritenersi bastevoli le assunte prove dichiarative.
Con riferimento al danno morale lamentato dagli attori, il Tribunale osserva che è
circostanza provata e comunque non oggetto di contestazione quella per cui i figli di si recassero al cimitero, luogo ove il culto per i defunti può trovare Persona_1
esplicazione, in visita del proprio genitore. Potendosi dunque ritenere acclarata la persistente abitudine, negli attori, di frequentare e conservare il sepolcro del padre, è
evidente che i fatti di cui sopra si è dato conto hanno inciso su tale abitudine e, in particolare, sul fatto poter disporre di un luogo specifico e determinato presso il quale perpetuare la memoria di attestando tale passaggio anche mediante il Persona_1
deposito di fiori o oggetti, così mostrando anche coram populi il persistente ricordo del defunto nei congiunti sopravvissuti.
La tipologia di danno di che trattasi, di natura indubbiamente non patrimoniale, può
essere risarcita in quanto incidente su un interesse specificamente tutelato dall'ordinamento, che gode di una tale tutela, anche di tipo penalistico, in quanto pagina 22 di 29 espressione dei rapporti famigliari e del sentimento religioso, e dunque di valori tutelati dalla costituzione. Al riguardo, varrà preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sulle orme dell'insegnamento delle Sezioni Unite, ai sensi del quale il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. e al di là delle ipotesi di danno derivante dalla commissione di reato, o dei casi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali - alle seguenti condizioni: che l'interesse leso e non il pregiudizio sofferto, abbia rilevanza costituzionale, altrimenti pervenendosi ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché
qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile;
che la lesione dell'interesse sia grave,
nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari (Cass. Sez. Unite, n. 26972/2008).
Nel caso di specie, l'interesse sotteso alla tutela delle spoglie umane è individuabile nella pietà per i defunti ed il bene giuridico violato è rappresentato da un legittimo interesse etico - sociale diffuso, proprio di ciascun membro della collettività, in quanto radicato nell'umanità in ogni epoca storica e cultura, astraendo dalle qualità rivestite dal soggetto allorché era in vita (in tal senso Trib. Milano n. 11402/2013). Si ricorderà che una delle obiezioni all'introduzione nel codice penale dei delitti contro la pietà dei defunti fu pagina 23 di 29 proprio di affermare che si trattava di sentimenti personali non suscettibili di tutela penale, e la replica fu, per l'appunto, che invece quei delitti vanno puniti e sanzionati perché ledono un sentimento sociale nobilissimo. I così detti diritti secondari di sepolcro
hanno a contenuto quei sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e
costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e
rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti - valori, qualificati
positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro
eventuali violazioni (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n° 370/2023 del 10.01.2023).
L'interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto, a prescindere dai riferimenti normativi, è esplicazione di un diritto della personalità o di una manifestazione del diritto alla personalità, posto che il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno, e dunque momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l'articolo 2 della Costituzione Italiana. Esso è anche espressione della libertà
religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita, essendo il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini. Il diritto secondario di sepolcro trova fondamento, altresì, nell'articolo 19 della Costituzione che garantisce la libertà di religione e con essa delle pratiche che ne sono espressione.
Si ritiene, pertanto, che le attrici abbiano subito la violazione del proprio diritto inviolabile al culto per i defunti, estrinsecazione del sentimento di rispetto e di pietas
verso le spoglie mortali del congiunto.
pagina 24 di 29 Ai fini del quantum, si deve tenere conto dello stretto rapporto di parentela tra gli attori e il defunto, della sofferenza psichica subita dagli attori al momento della scoperta del sepolcro vuoto e della probabile dispersione dei resti del proprio genitore, del tempo trascorso dalla morte di quest'ultimo, dell'irreversibilità della perdita con conseguente proiezione futura del danno.
La quantificazione di un simile danno non può che avvenire in via equitativa, essendo impossibile rapportarlo ad un qualsiasi parametro di natura economica, valorizzato sotto tale profilo il difetto di specifica allegazione e prova della cadenza temporale in cui i figli del defunto erano soliti recarsi al cimitero.
Al riguardo soccorrono le assunte prove dichiarative. Il teste , escusso Testimone_1
all'udienza del 09.05.2023, confermava le circostanze di cui al capo n° 4 dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 10.10.2022, così articolate: vero è che i Sig.ri Pt_3
, e , dal dì della sepoltura e sino all'apertura del loculo, si sono
[...] Pt_2 Pt_1
recati al cimitero, soprattutto congiuntamente, a pregare sulla tomba del compianto
padre almeno una volta a settimana, e, in tali occasioni, provvedevano ad ornare il
loculo con fiori freschi che acquistavano presso i fiorai del cimitero per una spesa media
di €. 10,00. Precisava, al riguardo, che qualche volte i fratelli si alternavano e che spesso era presente, lui stesso, trovandosi lì in visita al proprio padre. Confermava, altresì, la circostanza di cui al capo 5 della indicata ordinanza: vero è che essi si recavano al
cimitero tutte le domeniche, il giorno in cui ricorreva l'anniversario della scomparsa del
proprio caro, il giorno di commemorazione dei defunti e in occasione delle festività
pagina 25 di 29 come il Natale o la Pasqua. Lo stesso faceva la teste Testimone_2
escussa alla medesima udienza. sulla Testimone_3
falsariga dei testi precedenti, all'udienza del 13.11.2023, sulle poste domande in merito,
così rispondeva: conosco sin da ragazza ed attualmente abitiamo sullo stesso Pt_1
pianerottolo; io e andavamo molte volte insieme al Cimitero;
io ci andavo Pt_1
almeno due volte al mese e se era libera veniva con me, o viceversa;
ciò poteva Pt_1
capitare durante il fine settimana…. So che andava anche da sola o con i fratelli Pt_1
al cimitero;
anche penso andasse due volte al mese al cimitero. Alle prove Pt_2
dichiarative assunte può essere riconosciuta rilevanza anche sotto il profilo della sofferenza d'animo e morale patita dagli attori. Il teste , nel confermare Testimone_1
le ulteriori circostanze descritte ai capi n° 6 e n° 7 dell'ordinanza ammissiva, affermava:
posso riferire che l'episodio ha turbato notevolmente i familiari oltre alla circostanza
che i resti di mio suocero sono andati dispersi o comunque la famiglia non sa dove gli
stessi siano. riferiva sul punto Testimone_2
che, quando accadde l'episodio - certamente intendendo per tale la scoperta del sepolcro vuoto - rimase assolutamente sconvolta perché le pareva di aver perduto Parte_1
il padre per la seconda volta, circostanza quest'ultima confermata dalla teste Tes_3
all'udienza del 13.11.2023. Rappresentava, inoltre, che gli attori, per quanto di
[...]
sua conoscenza, si erano recati più volte presso la direzione del cimitero per cercare di capire cosa fosse accaduto di rinvenire i resti del proprio padre, tentativo poi rivelatosi vano.
pagina 26 di 29 Il Tribunale, pertanto, alla luce di quanto esposto, con prudente apprezzamento e vagliate tutte le peculiarità della fattispecie concreta, stima equo valutare il danno morale subito dagli attori, già attualizzato alla data della presente decisione, in complessivi €
30.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda attorea, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i criteri e nella misura dei valori medi di cui al D.M. n° 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018 e da ultimo aggiornato con D.M. n° 147/2022.
Ciò applicando gli aumenti, previsti in percentuale dall'art. 4, comma 2, del D.M.
55/2014, per il numero di soggetti assistiti da un solo difensore.
Nella determinazione delle stesse si è tenuto conto del valore della controversia, indicato nell'atto introduttivo del giudizio come indeterminabile, che è stato possibile determinare sulla base del danno, come riconosciuto e quantificato all'esito della svolta istruttoria.
Trovano, pertanto applicazione, i valori riferiti ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale e ricompresi nello scaglione da 26.001,00 euro a 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Stefania Picece,
definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
- Dichiara preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa Controparte_4
pagina 27 di 29 - Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori e, per l'effetto, condanna il convenuto , al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali a favore della sola per € 42,00, rigettando ogni ulteriore Parte_1
richiesta formulata al riguardo;
condanna il convenuto al Controparte_2
risarcimento dei danni morali in favore di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, che liquida complessivamente nella somma di euro 30.000,00, già attualizzata,
[...]
oltre interessi sino al soddisfo.
- Compensa tra gli attori , ed il convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3
, le spese del presente giudizio nella misura di un terzo, e condanna Controparte_2
il convenuto , in persona del suo L.r.p.t., alla refusione dei due terzi Controparte_2
delle stesse in favore degli attori, che - applicato l'aumento del 30% per la presenza di più soggetti (n° 3) aventi la stessa posizione processuale ed operata la parziale compensazione - liquida in complessivi 6600,00 euro per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese borsuali pari a 364,00 euro, C.P.A. al 4%, IVA se dovuta, come per legge.
- Condanna il convenuto , in persona del suo l.r.p.t., alla refusione Controparte_2
delle spese del presente giudizio in favore del terzo chiamato in causa
[...]
che liquida in complessivi 5.000,00 euro per compensi, oltre spese Controparte_4
generali nella misura del 15% e C.P.A. al 4%, IVA se dovuta, come per legge.
Così deciso in SA, lì 16 luglio 2025.
Il giudice pagina 28 di 29 dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 1630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con decreto del 04.04.2025.
TRA
C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.F.: Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...](Sa) alla C.F._2
via Nicolodi n° 13, C.F.: , nato a [...] Parte_3 C.F._3
il 05.05.1963 e residente in [...],
rappresentati e difesi, come da mandato apposto su foglio separato ai sensi dell'art. 83,
comma 3 c.p.c., da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'avv. Maria Rosaria
Salzano, C.F.: presso il cui studio in SA alla via Sabato C.F._4
pagina 1 di 29 Visco n° 20 sono elettivamente domiciliati, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero 089226999 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata .salerno.it, Email_1 CP_1
ATTORI
E
, C.F.: , in persona del legale rapp. te Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti n° 26841/21, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge, dai legali dell'Avvocatura comunale, avv. Carmine Gruosso, C.F.: e avv. C.F._5
EL Di UR, C.F.: , unitamente ai quali elettivamente C.F._6
domicilia in SA (Sa) alla via Roma, presso il Palazzo di Città - settore avvocatura,
con l'indicazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti:
tel. n° 089662315, fax n° 089661308, p.e.c.: alerno.it. Email_2 CP_2
CONVENUTO
NONCHÉ
C.F.: nato a [...] Controparte_4 C.F._7
(Sa) il 27.06.1960 e residente in [...],
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla busta telematica, dall'avv.
Giuseppe Iannicelli, C.F.: , presso il cui studio in SA (Sa) C.F._8
alla via C.A. Alemagna n° 2/C è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler pagina 2 di 29 ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo p.e.c.
.salerno.it. Email_3 CP_1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
e , nella loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 Parte_3 Per_1
, attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di
[...]
citazione ritualmente notificato in data 19.02.2021, convenivano in giudizio innanzi al
Tribunale di SA, per l'udienza del 01.07.2021, il in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., premettendo in fatto di essere i figli legittimi di , nato in Persona_1
Roma (Rm) il 16.09.1930 e deceduto in SA (Sa) il 18.08.1981, località in cui lo stesso veniva sepolto presso il locale cimitero urbano in data 20.08.1981. Essi
rappresentavano che, in data 13.08.1994, alla presenza di e Parte_2 CP
, rispettivamente figlia e nuora del defunto, i resti mortali di
[...] Persona_1
venivano esumati dagli operatori cimiteriali per essere trasferiti dalla originaria e provvisoria allocazione, nella zona denominata Angeli 2, in una nicchia ottenuta in concessione presso la NCM, n° 2, IV° cancello a SX, fila 4; che, successivamente, in data 16.04.2016, quale concessionaria, chiedeva ed otteneva dalla Parte_1
pagina 3 di 29 Direzione dei Servizi Cimiteriali l'autorizzazione alla traslazione delle spoglie di Per_1
per la loro ubicazione presso la NCM, Num/Int. E 64, liv. 05,
[...] Controparte_6
, affinché, per comune volontà di tutti i figli, potessero riposare accanto a
[...]
quelle della moglie, nel frattempo deceduta;
che, il giorno 20.04.2016, in occasione della prevista estumulazione di , alla presenza di e del di lei Persona_1 Parte_1
marito, all'apertura della nicchia a cura del personale addetto, essa risultava vuota;
che,
quest'ultima, in data 22.04.2016, non avendo avuto alcuna giustificazione al riguardo dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali cui si era rivolta, si recava presso la Stazione dei
Carabinieri di SA -TT ove, anche a nome dei propri fratelli, sporgeva formale denuncia per i fatti accaduti.
Gli attori precisavano, altresì, di avere costituito in mora, tramite i propri difensori, il e la Direzione Servizi Cimiteriali del il cui Controparte_2 Controparte_2
direttore, in riscontro alle lettere raccomandate ricevute, si sarebbe limitato ad affermare che, per quanto di sua conoscenza, presso la nicchia in questione non era stato effettuato alcun lavoro;
di essere, quindi, venuti a conoscenza, solo in data 01.12.2017, visionando i documenti forniti a seguito di formale istanza di accesso agli atti del 27.11.2017, della circostanza per cui resti mortali di erano stati collocati nell'ossario Persona_1
nell'anno 2005. Ciò senza alcuna formale comunicazione ai familiari dello stesso.
Spiegavano, infine, di avere formulato invito alla sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014 al quale, tuttavia, non veniva offerto alcun pagina 4 di 29 riscontro da parte del e della Direzione dei Servizi Cimiteriali, più Controparte_2
volte sollecitati in tal senso, da ultimo con nota p.e.c. del 27.05.2020.
Nell'atto introduttivo del giudizio lamentavano dei danni di carattere patrimoniale e dei danni di carattere morale, questi ultimi legati, in particolare, all'acquisita consapevolezza di aver fatto visita, con cadenza settimanale e per 22 anni, ad un sepolcro vuoto e destinato a rimare tale. La sola lamentava, inoltre, di avere subito anche Parte_1
degli specifici danni patrimoniali che venivano meglio quantificati dalla stessa nelle rassegnate conclusioni.
Gli attori chiedevano, pertanto, al Tribunale adito, per le ragioni espresse nell'atto di citazione, di: “accertare e dichiarare la responsabilità del in Controparte_2
persona del Sindaco p.t. nella causazione dell'illecito per cui è causa e, per l'effetto,
condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e
subendi dagli attori , , , in conseguenza dei Parte_1 Parte_2 Parte_3
fatti per cui è causa, e, specificatamente: complessivi € 2.266,33 per danni patrimoniali
in favore della Sig.ra ovvero nella minore e/o minore misura che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia;
complessivi € 10.000,00 da riconoscersi a tutti gli attori, per
addobbi floreali, ovvero nella minore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
complessivi € 45.000,00 per danno morale da liquidarsi secondo equità prudenzialmente
indicato in una somma non inferiore ad € 15.000,00 per ciascuno degli attori, ovvero
nella minore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi come
per legge dal dì del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con
pagina 5 di 29 riserva di meglio articolare i mezzi istruttori nei previsti termini di legge e di integrare
e/o modificare la domanda anche in relazione al comportamento processuale di
controparte all'esito della costituzione”.
Unitamente all'atto di citazione veniva depositata, in allegato, la seguente documentazione: copia del certificato di nascita di e di;
Parte_2 Parte_3
copia del certificato di morte di;
atto di assegnazione nicchia del Persona_1
16.04.2016; autorizzazione all'esumazione; denuncia ed allegati fotogrammi;
racc.te a/r n. 15010542069-7 e n. 15010542068-6 del 30.05.2016; copia prot. del 14.06.2016 n.
100023; copia istanza accesso atti e riscontro;
bollettino di pagamento per esumazione
; n° 5 ricevute di pagamento lampada votiva;
raccomandate a/r n° Persona_1
15327232244 - 4 e n° 15327232243 - 3 del 12.03.2018; p.e.c. del 27.05.2020. Essa
veniva integrata con il deposito in copia del certificato di stato di famiglia originario di
(unico allegato alle note di trattazione scritta del 12.11.2021, redatte per Persona_1
l'udienza del 16.11.2021).
Con comparsa di costituzione e chiamata in causa del 09.06.2021, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t. che, in via preliminare, Controparte_2
riteneva indispensabile, in ragione dei fatti storici, la chiamata in causa nel presente giudizio del Responsabile p.t. della Direzione cimiteriale di SA nel 2005 - anno in cui venne effettuato il conferimento dei resti mortali di nell'ossario del Persona_1
cimitero - individuando il medesimo, in . La parte Controparte_4
convenuta contestava, inoltre, nel merito, la pretesa degli attori, ritenendo del tutto pagina 6 di 29 infondata ed immotivata la formulata pretesa risarcitoria, sulla base della considerazione che i resti del defunto, pur non essendo stati rinvenuti nell'apposita nicchia, certamente non erano andati distrutti, trovandosi ancora gli stessi nell'ossario cimiteriale, luogo presso il quale sarebbe stato comunque possibile recarsi per pregare. Confutava, allo stesso modo, punto per punto, la quantificazione dei danni patrimoniali operata dagli attori ritenendo, altresì, non configurabile il richiesto danno morale, ciò non essendo stato commesso alcun reato. Riteneva, in ogni caso, del tutto incongrua, la quantificazione forfettaria di esso in euro 15.000,00 per ciascun coerede, per un totale di euro 45.000,00. Così, pertanto, concludeva: in via pregiudiziale di rito accogliere la
richiesta che qui si formula di differimento della prima udienza per consentire la
chiamata in causa del Responsabile p.t. della Direzione del Cimitero di SA, sig.
affinché lo stesso sia direttamente condannato per Controparte_4
l'evidente e palese negligenza nella gestione ovvero, in subordine, sia comunque
condannato a manlevare integralmente l'Ente da tutti gli oneri cui lo stesso fosse tenuto
in ragione della azione spiegata dagli eredi ed a cagione della sua grave Per_1
negligenza; in via principale, dichiarare inammissibile ovvero rigettare ogni avversa
pretesa siccome infondata in fatto, prima che in diritto;
con vittoria di spese, anche
generali, e competenze di causa oltre oneri riflessi al 23,08% (in luogo di IVA e CPA)
essendo i legali costituiti dipendenti dell'Ente. Con riserva di attivare ogni diverso e
ulteriore mezzo di prova ed integrare le richieste istruttorie in dipendenza anche del suo
pagina 7 di 29 comportamento processuale ed all'esito delle risultanze istruttorie che saranno acquisite
in corso di causa”.
Produceva i seguenti documenti: copia dell'atto notificato;
copia della procura generale alle liti;
certificato di servizio di . Controparte_4
Il giudice, con decreto del 16.06.2021, in accoglimento della richiesta formulata dal
, visto l'art. 269 c.p.c., autorizzava la chiamata in causa del terzo e Controparte_2
differiva la prima udienza, prevista per il giorno 06.07.2021 e già fissata a trattazione scritta con decreto del 01.04.2021, al 16.11.2021.
Con ulteriore decreto del 31.07.2021, ritenuto di poter procedere allo svolgimento di quest'ultima con le modalità alternative di cui alla lettera h) del co. 7 dell'art. 83 del D.L.
n° 18/2020, ossia mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte prima dell'udienza, disponeva in tal senso.
regolarmente chiamato in causa, si costituiva in giudizio Controparte_4
con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2021. Impugnava integralmente l'atto di citazione e l'atto di chiamata in causa chiedendo l'integrale rigetto delle domande spiegate a diverso titolo dalle controparti. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori che, attesa la contestazione, per poter legittimamente avanzare una domanda risarcitoria, avrebbero dovuto dimostrare di essere eredi o quanto meno figli di Per_1
. Ciò anche considerata la documentazione prodotta in atti dagli stessi attori dalla
[...]
quale si evincerebbe che i pagamenti di cui è stato chiesto il rimborso sarebbero stati, di fatto, eseguiti da , soggetto estraneo al processo. Eccepiva, altresì, Persona_2
pagina 8 di 29 l'assoluta carenza di legittimazione passiva, non essendo egli in servizio all'epoca del fatto contestato, ricondotto dagli attori, a suo dire, al giorno13.08.1994, ragione per la quale il avrebbe dovuto essere il solo destinatario della promossa Controparte_2
azione risarcitoria. Il terzo chiamato in causa riteneva, ancora, in assenza di atti interruttivi, essere prescritte sia la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori che la domanda di manleva del convenuto, essendo decorso il termine di legge entro cui potevano essere spiegate. Argomentava, infine, nel merito, ritenendo di non poter essere ritenuto responsabile dei danni subiti dagli attori addebitando l'evento, di cui pure metteva in discussione l'essere realmente accaduto, alla colpa di soggetti terzi.
Affermava, al riguardo, di non avere mai disposto la traslazione della salma di Per_1
, non avendo la competenza né tantomeno la capacità manuale per farlo, né
[...]
essendone il custode. Ciò ponendo l'accento sulla sua qualifica di funzionario amministrativo. Rilevava, ancora, come difettasse in capo a sé ed al , Controparte_2
l'interesse concreto a disporre una simile operazione, non essendo stato il loculo liberato per essere destinato alla occupazione di altra salma. Egli, quanto ai danni richiesti dagli attori ed alla loro quantificazione, faceva proprie le eccezioni e le contestazioni sollevate dal . Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis rejectis: rigettare le domande spiegate dagli attori Pt_1
e nei confronti del convenuto
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
per inammissibilità, carenza di legittimità attiva, passiva e di presupposto, per
prescrizione del diritto e perché, nel merito, palesemente infondata in fatto ed in diritto;
pagina 9 di 29 rigettare, in ogni caso, le domande spiegate dal convenuto nei Controparte_2
confronti del chiamato in causa per inammissibilità, Controparte_4
carenza di legittimità attiva, passiva e di presupposto, per prescrizione del diritto e
perché, nel merito, palesemente infondata in fatto ed in diritto;
condannare parte
soccombente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con
maggiorazione del 15% ex DM. 55/2014 oltre Iva e C.a.p. come per legge, con
attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Produceva i seguenti documenti: comparsa di costituzione e risposta;
procura alle liti;
atto di chiamata in causa notificato. Allegava, altresì, alla memoria n° II, art. 183. co. VI, c.p.c.,
il certificato di servizio di Controparte_4
Il giudice, regolarmente instauratosi il contraddittorio, e lette le note depositate dalle parti, con decreto del 16.11.2021, fissava udienza per il giorno 10.10.2022. Esse
precisavano, quindi, le proprie deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate nei termini loro assegnati.
Il giudice, con ordinanza del 10.10.2022, ammetteva le prove nei sensi di cui alla motivazione, con abilitazione alla prova contraria. Fissava, pertanto, per l'assunzione delle stesse, l'udienza del 09.05.2023. A tale ultima data venivano escussi i testi di parte attrice ed L'udienza veniva rinviata al 13.11.2023 Testimone_1 Testimone_2
per il prosieguo della prova, data in cui veniva escussa la teste All'esito Testimone_3
di essa veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni al 31.03.2025.
pagina 10 di 29 Il Giudice, con decreto del 13.03.2025, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 31.03.2025, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Con decreto del 04.04.2025 la causa veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti di causa dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
In data 27.06.2025 il fascicolo veniva rimesso al Giudice per la decisione.
Il presente giudizio origina dalla domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, proposta dai figli di , deceduto in data 18.08.1981, legata allo Persona_1
smarrimento ed alla dispersione dei resti mortali del medesimo presso il cimitero urbano di SA in cui egli era stato tumulato.
Diverse sono le questioni giuridiche sulle quali occorre determinarsi in via preliminare.
Esse attengono alla carenza di legittimazione attiva degli attori, alla carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa, alla prescrizione delle pretese risarcitorie degli attori. Quanto alla prima di esse, è pacifica oltre che provata documentalmente la circostanza per cui gli odierni attori siano i figli del compianto
. Lo status in questione si ricava, in particolare, dalla copia del certificato Persona_1
di nascita di e , allegata all'atto di citazione (all. 1), oltre Parte_2 Parte_3
che dalla copia del certificato di stato di famiglia originario di , allegata Persona_1
alle note di trattazione scritta del 12.11.2021, redatte dalla difesa degli attori per l'udienza del 16.11.2021.
pagina 11 di 29 Non rileva, al riguardo, la circostanza di cui a pagina 2, punto n° 3, della comparsa di costituzione e risposta di per la quale i pagamenti delle Controparte_4
spese e dei diritti di cui è stato chiesto il rimborso dagli attori, fossero eseguiti da
[...]
moglie del defunto. Dalla compiuta istruttoria è emerso, infatti, che Persona_2
quest'ultima è deceduta nel 2006 e che alcune spese, in particolare quelle legate alla traslazione dei resti di che sarebbe dovuta avvenire nel 2016, siano state Persona_1
effettivamente sostenute da Va considerato, inoltre, che gli attori, nella Parte_1
quantificazione del danno patrimoniale, fanno riferimento alle spese sostenute personalmente per il decoro floreale del sepolcro, e che gli stessi, inoltre, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, agiscono per ottenere il riconoscimento e la liquidazione anche del lamentato danno morale che sarebbe derivato loro dalla lesione del comune sentimento di pietà verso il familiare estinto oltre che del diritto ad onorarne la memoria nel luogo esatto in cui riposano le sue spoglie. Di conseguenza, per quanto esposto, non può essere ritenuta sussistere alcuna carenza di legittimazione attiva in capo ai soggetti promotori del giudizio.
La formulata eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto controverso del chiamato in causa è, invece, meritevole di accoglimento. Dagli
atti di causa emerge, infatti, che non ha avuto alcun ruolo Controparte_4
o partecipazione ai fatti dedotti in citazione. Dal certificato di servizio prodotto dal
(all. 3 all'atto di citazione, allegato 6 alla memoria n° II, ex art. 183, Controparte_2
co. VI, c.p.c. del terzo chiamato in causa) risulta che il rapporto di lavoro intercorso con pagina 12 di 29 il presso i servizi cimiteriali di SA è iniziato in data 12.10.1994, quindi CP_4
in data successiva a quella della esumazione dei resti di , avvenuta il Persona_1
13.08.1994; risulta, altresì, che il medesimo è cessato il 15.09.2012, data, quest'ultima,
posteriore a quella della rilasciata autorizzazione al trasferimento della salma del
16.04.2016 oltre che a quella del 20.04.2016, giorno di apertura del sepolcro,
quest'ultimo rivelatosi poi essere vuoto. Non è assolutamente dimostrata, al riguardo, la circostanza sostenuta in maniera assertiva dagli attori e dal convenuto Controparte_2
nei propri scritti difensivi - che avrebbe potuto determinare dei profili di responsabilità
del terzo chiamato in causa e dirimere in senso contrario la posta questione di carenza di legittimazione passiva - per la quale i resti mortali di sarebbero stati Persona_1
trasferiti nell'ossario comune nell'anno 2005, periodo in cui Controparte_4
era ancora in servizio. L'affermazione in questione, priva di qualsivoglia
[...]
riscontro probatorio, per le ragioni di cui in seguito meglio si esporrà, è pertanto destinata a restare tale.
La determinazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
è, naturalmente, risolutiva anche in ordine alla domanda di manleva Controparte_4
proposta dal nei confronti dello stesso, con la diretta conseguenza che Controparte_2
l'ente convenuto in giudizio, non potendo essere inteso quale legittimato passivo il terzo chiamato in causa, non potrà essere manlevato da alcuna responsabilità in caso di condanna al risarcimento dei danni.
pagina 13 di 29 Infine, sulla prescrizione delle pretese risarcitorie degli attori si rileva che, secondo l'articolo 2947 del codice civile, il diritto al risarcimento del danno in caso di fatto illecito, come la scomparsa di resti mortali da un cimitero, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla scoperta dello stesso. Nel caso concreto, tale ultima circostanza, come provato documentalmente ed a mezzo delle assunte dichiarazioni testimoniali, si è verificata con certezza il 20.04.2016. Parte_1
infatti, a tale data - già chiesta e ottenuta, il giorno 16.04.2016, l'autorizzazione alla traslazione delle spoglie del proprio padre da parte della Direzione dei Servizi Cimiteriali
del comune di SA - si recava al cimitero, in compagnia di suo marito, per assistere all'apertura della nicchia, rivelatasi vuota.
Il diritto in questione, pertanto, assunto come termine iniziale di decorrenza della prescrizione quello del 20.04.2016 e considerate, altresì, le interruzioni della stessa
(intervenute con le lettere raccomandate indirizzate alla Direzione dei servizi cimiteriali del ed al , del 30.05.2016 e del 12.03.2018, cfr. Controparte_2 Controparte_2
allegati 6 e 11 all'atto di citazione) e la data di iscrizione a ruolo della presente causa,
ossia il 26.02.2021, non può ritenersi in alcun modo prescritto. Si consideri, inoltre, che in presenza di un fatto illecito che configuri un reato, il termine di prescrizione può
essere di durata superiore a quello indicato e seguire quello previsto per il reato stesso.
Nel caso di specie è allegato all'atto introduttivo del giudizio la querela depositata da in data 22.04.2016 presso la Legione Carabinieri Campania - Stazione Parte_1
C.C. di SA TT (all. 5 all'atto introduttivo). Essa è stata sporta per il reato p. e p.
pagina 14 di 29 dall'art. 408 c.p. rubricato vilipendio di tombe, il cui tempo di prescrizione è pari a sei anni, elevati a 7 anni e mezzo in presenza di atti interruttivi. La questione, tuttavia,
affrontata per completezza di disamina, è destinata ad essere superata dalla mancata conoscenza dell'esito della querela, quindi dall'assenza di una formale contestazione a carico di soggetti noti o ignoti. Trova applicazione, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale di cui si è scritto.
Le domande risarcitorie degli attori possono accogliersi nei limiti di seguito indicati.
Sono pacifici ex art. 115 c.p.c. e, in parte documentali, i seguenti fatti: in data 18.08.1981
si verificava il decesso di;
i suoi resti mortali venivano esumati dagli Persona_1
operatori cimiteriali il 13.08.1994 per essere trasferiti dalla originaria allocazione provvisoria nella zona denominata Angeli 2 in una nicchia ottenuta in concessione presso la NCM, n° 2, IV° cancello SX, fila 4; successivamente, per la Parte_1
precisione in data 16.04.2016, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione dalla Direzione dei
Servizi Cimiteriali di SA alla traslazione delle spoglie di per la loro Persona_1
ubicazione presso la NCN, Num/Int. E 64, liv. 05, , affinché, Controparte_6
potessero riposare accanto a quelle della moglie, deceduta nel 2006; in data 20.04.2016,
in occasione della prevista estumulazione di , alla presenza di Persona_1 Pt_1
e del di lei marito a nome di , all'apertura della nicchia a cura
[...] Testimone_1
del personale addetto, essa risultava vuota;
per tali ragioni, sporgeva Parte_1
querela il 22.04.2016 presso la Legione Carabinieri Campania, Staz. CC. di SA
TT.
pagina 15 di 29 Se vi è certezza in relazione al fatto che il giorno 20.04.2016 il sepolcro di Persona_1
fu trovato vuoto, lo stesso non può dirsi circa il posto in cui attualmente si trovano i suoi resti. Negli anni certamente qualcosa è accaduto ed essi certamente sono stati trasferiti e collocati in altro spazio o comunque andati dispersi. Ciò che emerge con evidenza dall'istruttoria svolta è che i figli di , ad oggi, non hanno un luogo fisico Persona_1
specifico in cui recarsi in visita al proprio caro, per pregare o esercitare qualsivoglia attività connessa al culto religioso.
Sotto tale ultimo profilo, è evidente che tra i congiunti del defunto, la cui salma è
inumata in un cimitero comunale, e l'ente locale, che ha l'obbligo di organizzare e gestire in modo efficiente i servizi cimiteriali a livello territoriale, si crea una relazione idonea ex art. 1173 c.c. a generare obblighi di protezione in capo alla pubblica amministrazione secondo il paradigma del c.d. contatto sociale. Si istaura, in altri termini, tra il prossimo congiunto del defunto e il comune un rapporto socialmente tipico che, pur non avendo formale carattere contrattuale, ingenera nei soggetti coinvolti un obiettivo affidamento, meritevole di tutela in ragione del fatto che trattasi di un rapporto qualificato dall'ordinamento giuridico, che vi ricollega una serie di doveri specifici di comportamento attivo - nel caso di specie, il dovere di garantire la correttezza delle operazioni di esumazione, di trasferimento dei resti mortali, di corretta individuazione e localizzazione del luogo in cui essi si trovano - la cui violazione è fonte di responsabilità
ex art. 1218 c.c..
pagina 16 di 29 Che tra le parti vi fosse una relazione giuridicamente rilevante, fonte di obblighi il cui inadempimento integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, risulta nel caso di specie ancora più evidente, avendo l'attrice provveduto, presso il competente Parte_1
ufficio comunale, a sottoscrivere apposita richiesta per la concessione di una nicchia per la conservazione dei resti mortali dei defunti e (cfr. Persona_2 Persona_1
lettera Prot. n° 65350 del 16.04.2016, comune di SA - settore impianti e manutenzioni - servizi cimiteriali - Ufficio Protocollo, all. 3 all'atto di citazione).
Risulta, pertanto, accertato che, per fatto dell'ente comunale, e per esso di chi gestiva i servizi cimiteriali, della salma o dei resti mortali di non è dato conoscere Persona_1
la sorte, con conseguente impossibilità per i congiunti di onorarla e visitarla. Se è
probabile, infatti, che i resti mortali siano andati smaltiti nell'ossario comune, tuttavia neppure di tale circostanza vi è certezza, in difetto della prova della relativa annotazione dell'evento nell'apposito registro. Sul punto, come detto, vi è solo quanto assertivamente dichiarato dal nella comparsa di costituzione con chiamata in causa Controparte_2
del terzo e nei successivi scritti difensivi, richiamando in un qualche modo quanto riportato dagli attori a pagina 2 dell'atto di citazione in cui si legge: solo in data
01.12.2017, a seguito di formale istanza di accesso agli atti (all. 8) la suddetta struttura
forniva copia della documentazione relativa al defunto ed, in particolare, Persona_1
copia dell'informativa inoltrata, in data 24.11.2017 - prot. n° 198466 (all. 9) -,
all'Ufficio Assicurazioni, e di un registro verbale dal quale risulterebbe genericamente e
vagamente che il cassettino contenente i resti mortali del Sig. sarebbe Persona_1
pagina 17 di 29 stato collocato nell'ossario nell'anno 2005 (all.10). Quanto dichiarato nell'atto di citazione, al pari di quanto espresso dal convenuto , è destinato al Controparte_2
riguardo a restare mera asserzione. Ciò in quanto degli allegati citati, il numero n° 9 ed il n° 10, non vi è traccia alcuna agli atti di causa, nel senso che mai sono stati materialmente prodotti dalla parte che li menziona, né tantomeno vi è corrispondenza tra gli stessi, per come descritti, e quelli indicati nell'indice posto in calce all'atto di citazione. In quest'ultimo, l'allegato di cui al n° 9 corrisponde al bollettino di pagamento
per esumazione , mentre quello contraddistinto dal n° 10 a n° 5 ricevute di Persona_1
pagamento lampada votiva, documenti entrambi di fatto prodotti. La circostanza non provata del trasferimento dei resti mortali di nell'ossario, presumibilmente Persona_1
avvenuta in un non meglio precisato momento dell'anno 2005, non avrebbe in ogni caso esonerato da responsabilità il e la Direzione Servizi Cimiteriali del Controparte_2
medesimo, in quanto comunque assente la prova dell'avvenuta comunicazione della indicata traslazione ai familiari del defunto che, in sostanza, sino al giorno 20.04.2016
sono stati convinti che i resti del proprio familiare fossero collocati in un luogo ben preciso del cimitero.
Per il comportamento dell'ente gestore è stata in ogni caso preclusa la possibilità per i familiari di mantenere le spoglie del congiunto entro il loculo nel quale avrebbero dovuto trovarsi ovvero, in alternativa, in altro loculo nel quale era stato chiesto il trasferimento,
o, ancora, di riporle in ossario con modalità di conservazione in cassetta individuale che ne consentisse il rintraccio effettivo.
pagina 18 di 29 Esiste, pertanto, nel caso de quo, una responsabilità extracontrattuale in capo al CP_2
in considerazione dell'obbligazione prevista, a livello di normativa di settore, dall'art. 52
del D.P.R. n. 285/1990, in punto di obblighi di custodia del cimitero stesso e di quanto ivi presente e di corretta conservazione nei prescritti registri di tutti gli accadimenti relativi ai cadaveri ricevuti ed alle loro successive vicende in sede cimiteriale.
In base a tale norma, sorge l'obbligo del non solo di conservare le Controparte_2
spoglie mortali in esso depositate ma, altresì, di mantenere traccia delle variazioni intervenute sulle stesse e dei conseguenti spostamenti, su iniziativa privata o per ragioni di polizia mortuaria, e ciò al fine di consentire il rintraccio dei resti, nelle diverse fasi della trasformazione post mortem. L'avere appaltato o affidato la gestione dei servizi cimiteriali a soggetti terzi non esclude la responsabilità del nei Controparte_2
confronti degli attori, posto che l'appaltante, che nell'adempimento delle obbligazioni si vale dell'opera dei terzi, risponde ex art. 1228 c.c. anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Le condotte realizzate dagli operatori cimiteriali, su indicazione o meno di chi esercita funzioni di tipo dirigenziale, sono tali, inoltre, da integrare sia una responsabilità
contrattuale che una responsabilità di tipo extracontrattuale (cfr. Tribunale di Torre
Annunziata, sent. n° 830/2018).
Tali ultime considerazioni assorbono, pertanto, ogni ulteriore valutazione circa le argomentazioni spese dal convenuto chiamante in causa per escludere profili di responsabilità a suo carico.
pagina 19 di 29 Esaurito, dunque, il tema dell'an debeatur, in relazione alle espresse richieste risarcitorie ed al quantum debeatur si rileva quanto segue.
Quanto ai danni patrimoniali, gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto
[...]
al risarcimento degli stessi, quantificandoli in € 2.266,33 in favore di CP_2 Pt_1
oltre che in € 10.000,00 da riconoscersi in favore di tutti.
[...]
Con riferimento ai primi, essi, ad esclusione di quelli inerenti alla traslazione dei resti mortali di presso la nicchia E 64, liv. 05 ubicata presso il Blocco Ipogeo Persona_1
San Francesco, per cui è stata avanzata richiesta di concessione in data 16.04.2016, non possono essere riconosciuti a ciò per le ragioni di seguito esposte. Nel Parte_1
dettaglio: la somma di € 250,00 richiesta per l'assegnazione della nicchia E 64 liv. 05
ubicata presso il per la conservazione dei resti dei coniugi Controparte_6
e , come da atto di assegnazione del 16.04.2016 (all. 3 Persona_2 Persona_1
all'atto di citazione, Prot. n° 65350/2016), non può essere riconosciuta come voce di danno o a titolo di ristoro per l'esborso sostenuto. L'assegnazione in questione risponde ad una richiesta che riguarda non in via esclusiva ma anche i resti mortali Persona_1
della di lui coniuge, tale . L'assegnazione della nicchia indicata non Persona_2
ha impedito a di trarre utilità dalla rilasciata concessione, tra l'altro di Parte_1
durata trentennale. Si rileva, infine, come, seppure nel documento richiamato venga attestato il pagamento di euro 250,00, di fatto non è stata fornita la prova dello stesso.
Non può, allo stesso modo, essere riconosciuta come danno patrimoniale, la somma di
185,00 sostenuta per l'esumazione e lo smaltimento della bara di , Persona_1
pagina 20 di 29 effettivamente avvenuta in data 13.04.1994. La circostanza in questione, emersa dagli atti e mai posta in contestazione, ha certamente soddisfatto una necessità legata al trasferimento dei resti mortali di che, collocati in maniera provvisoria Persona_1
nella zona cimiteriale denominata Angeli 2, andavano trasferiti nella nicchia ottenuta in concessione presso la NCM, n° 2, IV° cancello SX, fila 4. Della richiesta somma non vi
è, inoltre, alcuna prova del pagamento. Lo stesso può dirsi per l'ulteriore spesa pari ad €
33,63 (lire 65.000) dichiarata essere sostenuta per l'allacciamento della lampada votiva presso la nicchia in concessione dal 1994. Seppure nell'atto introduttivo del giudizio sia indicata la prova del pagamento nell'allegato n. 13, esso di fatto non è stato prodotto, né
tantomeno è indicato nell'indice in calce al medesimo. Con riferimento ai 119,33 euro richiesti per il pagamento del canone della luce, sono stati prodotti diversi bollettini intestati alla ditta Emilio Alfano S.p.a., con annesse ricevute di pagamento, dai quali si evince chiaramente come essi siano stati eseguiti, negli anni dal 2001 al 2006, da
[...]
quest'ultima non parte in causa. La somma in questione non può, pertanto, Persona_2
essere riconosciuta a Lo stesso dicasi, per totale assenza di prova, circa Parte_1
l'ulteriore somma richiesta, pari ad € 170,00 ed attribuita alla voce intervento del
marmista. Le uniche somme che possono essere riconosciute a sono Parte_1
quelle inerenti al versato bollettino di € 42,00 (all. 9 all'atto di citazione) inerente alla traslazione delle spoglie di per la loro collocazione presso il citato Blocco Persona_1
Ipogeo San Francesco, evento quest'ultimo mai realizzatosi. Va rilevata, inoltre, la pagina 21 di 29 mancata corrispondenza delle singole voci di spesa indicate nell'atto introduttivo all'importo di € 2.600,00 complessivamente richiesto.
Con riferimento ai secondi, da riconoscersi a tutti gli attori per l'importo indicato di complessivi € 10.000,00 e riconducibili alle spese sostenute per l'allestimento floreale del sepolcro curato per gli anni dal 1994 al 2016, difetta con riferimento ad essi la prova del danno. Non è provato documentalmente, tanto più per gli importi richiesti, l'acquisto di fiori o altri ornamenti a decoro della tomba né, in senso contrario, possono ritenersi bastevoli le assunte prove dichiarative.
Con riferimento al danno morale lamentato dagli attori, il Tribunale osserva che è
circostanza provata e comunque non oggetto di contestazione quella per cui i figli di si recassero al cimitero, luogo ove il culto per i defunti può trovare Persona_1
esplicazione, in visita del proprio genitore. Potendosi dunque ritenere acclarata la persistente abitudine, negli attori, di frequentare e conservare il sepolcro del padre, è
evidente che i fatti di cui sopra si è dato conto hanno inciso su tale abitudine e, in particolare, sul fatto poter disporre di un luogo specifico e determinato presso il quale perpetuare la memoria di attestando tale passaggio anche mediante il Persona_1
deposito di fiori o oggetti, così mostrando anche coram populi il persistente ricordo del defunto nei congiunti sopravvissuti.
La tipologia di danno di che trattasi, di natura indubbiamente non patrimoniale, può
essere risarcita in quanto incidente su un interesse specificamente tutelato dall'ordinamento, che gode di una tale tutela, anche di tipo penalistico, in quanto pagina 22 di 29 espressione dei rapporti famigliari e del sentimento religioso, e dunque di valori tutelati dalla costituzione. Al riguardo, varrà preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sulle orme dell'insegnamento delle Sezioni Unite, ai sensi del quale il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. e al di là delle ipotesi di danno derivante dalla commissione di reato, o dei casi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali - alle seguenti condizioni: che l'interesse leso e non il pregiudizio sofferto, abbia rilevanza costituzionale, altrimenti pervenendosi ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché
qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile;
che la lesione dell'interesse sia grave,
nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari (Cass. Sez. Unite, n. 26972/2008).
Nel caso di specie, l'interesse sotteso alla tutela delle spoglie umane è individuabile nella pietà per i defunti ed il bene giuridico violato è rappresentato da un legittimo interesse etico - sociale diffuso, proprio di ciascun membro della collettività, in quanto radicato nell'umanità in ogni epoca storica e cultura, astraendo dalle qualità rivestite dal soggetto allorché era in vita (in tal senso Trib. Milano n. 11402/2013). Si ricorderà che una delle obiezioni all'introduzione nel codice penale dei delitti contro la pietà dei defunti fu pagina 23 di 29 proprio di affermare che si trattava di sentimenti personali non suscettibili di tutela penale, e la replica fu, per l'appunto, che invece quei delitti vanno puniti e sanzionati perché ledono un sentimento sociale nobilissimo. I così detti diritti secondari di sepolcro
hanno a contenuto quei sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e
costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e
rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti - valori, qualificati
positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro
eventuali violazioni (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n° 370/2023 del 10.01.2023).
L'interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto, a prescindere dai riferimenti normativi, è esplicazione di un diritto della personalità o di una manifestazione del diritto alla personalità, posto che il culto dei defunti è parte della vita personale di ciascuno, e dunque momento di sviluppo della personalità, cui concede rilevanza l'articolo 2 della Costituzione Italiana. Esso è anche espressione della libertà
religiosa di ognuno, quale che sia la religione seguita, essendo il culto dei defunti comune alle diverse religioni praticate dai cittadini. Il diritto secondario di sepolcro trova fondamento, altresì, nell'articolo 19 della Costituzione che garantisce la libertà di religione e con essa delle pratiche che ne sono espressione.
Si ritiene, pertanto, che le attrici abbiano subito la violazione del proprio diritto inviolabile al culto per i defunti, estrinsecazione del sentimento di rispetto e di pietas
verso le spoglie mortali del congiunto.
pagina 24 di 29 Ai fini del quantum, si deve tenere conto dello stretto rapporto di parentela tra gli attori e il defunto, della sofferenza psichica subita dagli attori al momento della scoperta del sepolcro vuoto e della probabile dispersione dei resti del proprio genitore, del tempo trascorso dalla morte di quest'ultimo, dell'irreversibilità della perdita con conseguente proiezione futura del danno.
La quantificazione di un simile danno non può che avvenire in via equitativa, essendo impossibile rapportarlo ad un qualsiasi parametro di natura economica, valorizzato sotto tale profilo il difetto di specifica allegazione e prova della cadenza temporale in cui i figli del defunto erano soliti recarsi al cimitero.
Al riguardo soccorrono le assunte prove dichiarative. Il teste , escusso Testimone_1
all'udienza del 09.05.2023, confermava le circostanze di cui al capo n° 4 dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del 10.10.2022, così articolate: vero è che i Sig.ri Pt_3
, e , dal dì della sepoltura e sino all'apertura del loculo, si sono
[...] Pt_2 Pt_1
recati al cimitero, soprattutto congiuntamente, a pregare sulla tomba del compianto
padre almeno una volta a settimana, e, in tali occasioni, provvedevano ad ornare il
loculo con fiori freschi che acquistavano presso i fiorai del cimitero per una spesa media
di €. 10,00. Precisava, al riguardo, che qualche volte i fratelli si alternavano e che spesso era presente, lui stesso, trovandosi lì in visita al proprio padre. Confermava, altresì, la circostanza di cui al capo 5 della indicata ordinanza: vero è che essi si recavano al
cimitero tutte le domeniche, il giorno in cui ricorreva l'anniversario della scomparsa del
proprio caro, il giorno di commemorazione dei defunti e in occasione delle festività
pagina 25 di 29 come il Natale o la Pasqua. Lo stesso faceva la teste Testimone_2
escussa alla medesima udienza. sulla Testimone_3
falsariga dei testi precedenti, all'udienza del 13.11.2023, sulle poste domande in merito,
così rispondeva: conosco sin da ragazza ed attualmente abitiamo sullo stesso Pt_1
pianerottolo; io e andavamo molte volte insieme al Cimitero;
io ci andavo Pt_1
almeno due volte al mese e se era libera veniva con me, o viceversa;
ciò poteva Pt_1
capitare durante il fine settimana…. So che andava anche da sola o con i fratelli Pt_1
al cimitero;
anche penso andasse due volte al mese al cimitero. Alle prove Pt_2
dichiarative assunte può essere riconosciuta rilevanza anche sotto il profilo della sofferenza d'animo e morale patita dagli attori. Il teste , nel confermare Testimone_1
le ulteriori circostanze descritte ai capi n° 6 e n° 7 dell'ordinanza ammissiva, affermava:
posso riferire che l'episodio ha turbato notevolmente i familiari oltre alla circostanza
che i resti di mio suocero sono andati dispersi o comunque la famiglia non sa dove gli
stessi siano. riferiva sul punto Testimone_2
che, quando accadde l'episodio - certamente intendendo per tale la scoperta del sepolcro vuoto - rimase assolutamente sconvolta perché le pareva di aver perduto Parte_1
il padre per la seconda volta, circostanza quest'ultima confermata dalla teste Tes_3
all'udienza del 13.11.2023. Rappresentava, inoltre, che gli attori, per quanto di
[...]
sua conoscenza, si erano recati più volte presso la direzione del cimitero per cercare di capire cosa fosse accaduto di rinvenire i resti del proprio padre, tentativo poi rivelatosi vano.
pagina 26 di 29 Il Tribunale, pertanto, alla luce di quanto esposto, con prudente apprezzamento e vagliate tutte le peculiarità della fattispecie concreta, stima equo valutare il danno morale subito dagli attori, già attualizzato alla data della presente decisione, in complessivi €
30.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda attorea, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i criteri e nella misura dei valori medi di cui al D.M. n° 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018 e da ultimo aggiornato con D.M. n° 147/2022.
Ciò applicando gli aumenti, previsti in percentuale dall'art. 4, comma 2, del D.M.
55/2014, per il numero di soggetti assistiti da un solo difensore.
Nella determinazione delle stesse si è tenuto conto del valore della controversia, indicato nell'atto introduttivo del giudizio come indeterminabile, che è stato possibile determinare sulla base del danno, come riconosciuto e quantificato all'esito della svolta istruttoria.
Trovano, pertanto applicazione, i valori riferiti ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale e ricompresi nello scaglione da 26.001,00 euro a 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Stefania Picece,
definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:
- Dichiara preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa Controparte_4
pagina 27 di 29 - Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori e, per l'effetto, condanna il convenuto , al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali a favore della sola per € 42,00, rigettando ogni ulteriore Parte_1
richiesta formulata al riguardo;
condanna il convenuto al Controparte_2
risarcimento dei danni morali in favore di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, che liquida complessivamente nella somma di euro 30.000,00, già attualizzata,
[...]
oltre interessi sino al soddisfo.
- Compensa tra gli attori , ed il convenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3
, le spese del presente giudizio nella misura di un terzo, e condanna Controparte_2
il convenuto , in persona del suo L.r.p.t., alla refusione dei due terzi Controparte_2
delle stesse in favore degli attori, che - applicato l'aumento del 30% per la presenza di più soggetti (n° 3) aventi la stessa posizione processuale ed operata la parziale compensazione - liquida in complessivi 6600,00 euro per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese borsuali pari a 364,00 euro, C.P.A. al 4%, IVA se dovuta, come per legge.
- Condanna il convenuto , in persona del suo l.r.p.t., alla refusione Controparte_2
delle spese del presente giudizio in favore del terzo chiamato in causa
[...]
che liquida in complessivi 5.000,00 euro per compensi, oltre spese Controparte_4
generali nella misura del 15% e C.P.A. al 4%, IVA se dovuta, come per legge.
Così deciso in SA, lì 16 luglio 2025.
Il giudice pagina 28 di 29 dott. sa Maria Stefania Picece
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