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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2313/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8118/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052496062209884343 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
L'AVVOCATO Nominativo_1, QUALORA NECCESARIO AI FINI DELLA DECISIONE CHIEDE AUTORIZZARSI L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
GIUGLIANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la comunicazione di avvenuta iscrizione, sull'autoveicolo di sua proprietà Opel Meriva, targ. Targa_1, di fermo amministrativo a seguito dell'asserito mancato versamento dell'imposta I.M.U. relativa agli anni 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni e interessi, questi ultimi anche richiesti, unitamente alle spese di riscossione, per gli anni 2021 e 2022, il tutto per la complessiva somma di €. 3.503,73 (all. n. 1). Tale comunicazione di fermo amministrativo, secondo la prospettazione del contribuente, è illegittima, oltre che per la mancata notifica degli atti presupposti in essa indicati, altresì per il difetto di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1, che non è tenuto a versare la tassa richiesta, in quanto non è più proprietario dell'immobile, attesa l'avvenuta acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale con ordinanza n. 39 del 08.10.2014 (all. n. 2) e la conseguente perdita della relativa titolarità da parte del ricorrente.
Il contribuente evidenzia altresì la Illegittimità del fermo amministrativo attesa la natura strumentale dell'autoveicolo sul quale grava la misura, in quanto lo Ricorrente_1 lavora come personale ATA supplente presso il Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni di Napoli, sito alla Indirizzo_1 n. (all. n. 7). Per giunta, nel mese di Novembre 2024, è stato colpito da ICTUS, che ne ha comportato una riduzione delle funzionalità degli arti superiore ed inferiore sx e per il quale ha presentato domanda per il riconoscimento di invalidità, allo stato ancora al vaglio dell'Istituto previdenziale (all. n. 9). L'autovettura OPEL MERIVA, targ.
Targa_1, unica ad essere nella sua disponibilità, è allo stato indispensabile per recarsi al lavoro, attesa la impossibilità di poter utilizzare il servizio pubblico di trasporto, oltre che per la notevole distanza tra la residenza del ricorrente ed il luogo di lavoro, sia per le condizioni di salute che rendono allo stesso difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici.
Impugna ogni documentazione che dovesse essere eventualmente prodotta dal resistente non in originale o non in copia conforme all'originale ed impugnando e le relate di notifica non corredate dal provvedimento attinente.
Impugna il provvedimento in quanto non contenente l'indicazione del relativo ruolo e la data in cui lo stesso
è stato reso esecutivo, in violazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Eccepisce la illegittimità delle sanzioni riportate nel provvedimento di fermo, perchè prive di motivazione.
Impugna, altresì, Il preavviso di fermo amministrativo n. 202374051901852055284010, oltre che per l'omessa notifica, in quanto rispetto al fermo è l'atto che deve contenere il dettaglio del debito tributario, non reca alcun riferimento al tributo a cui attiene, né tantomeno agli atti impositivi che ne avrebbero generato la relativa pretesa.
Deduce altresì la non debenza di quanto richiesto dalla circostanza che per gli avvisi di accertamento IMU
2021 e 2022, dopo la presentazione di due ricorsi per l'annullamento degli stessi, in autotutela, il Comune con il provvedimento impugnato si è limitato a chiedere esclusivamente le spese e gli interessi relativi a tali annualità, desume, da ciò il contribuente che detti ricorsi hanno trovato tacito accoglimento da parte del
Comune di Giugliano in Campania. Impugna, pertanto, anche gli importi che nel provvedimento di fermo vengono richiesti dal Comune di Giugliano in Campania a titolo di spese ed interessi con riferimento alle annualità I.M.U. 2021 e 2022, ritenendoli non dovuti, trattandosi di spese e sanzioni accessorie, la cui debenza viene travolta dall'esistenza del tributo principale, nonché in considerazione del fatto che il
Concessionario che ha adottato gli avvisi di accertamento relativi all'IMU 2021 e 2022 è la Publiservizi S.r.
l., circostanza da cui fa discendere la conseguenza che la Municipia non potrebbe richiedere spese di riscossione che, semmai esistenti, sarebbero al più state sostenuta da altro Concessionario, Società_1 non dovuti anche gli importi a titolo di interessi, in carenza di indicazione dei criteri di determinazione, della relativa percentuale di calcolo e del periodo di riferimento.
Eccepisce, infine, la intervenuta prescrizione del credito.
Per le suesposte ragioni insta per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La società Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate del COMUNE di
GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentata e difesa come in atti, chiede il rigetto del ricorso eccependo: la omessa dimostrazione della strumentalità del bene mobile oggetto di fermo amministrativo e la avvenuta rituale notifica degli atti prodromici . Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie illustrative il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, anche in ragione della non contestata intervenuta confisca dell'unità immobiliare per cui si richiede la tassa e della documentata strumentalità del veicolo. Contesta la regolarità delle notifiche di tutti gli atti prordomici, anche di accertamento e persino di quelli ricevuti personalmente dal destinatario, disconoscendone la firma e chiede che l'adita
Corte ordini alla resistente la produzione della originale della cartolina di presunta notifica dell'avviso di accertamento n. 4034 (IMU 2018), in modo da consentire la proposizione di querela di falso, stante il puntuale disconoscimento di tale sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragion liquida è sufficiente focalizzare l'attenzione sulla compiuta e corretta notifica del preavviso di fermo, che assume nella disamina delle diverse ed articolate doglianze interposte con il ricorso un profilo preliminare ed assorbente.
Invero, con l'impugnativa del provvedimento di fermo il contribuente può dolersi unicamente della mancata notifica dell'ultimo atto temporalmente precedente quello oggetto di impugnativa diretta, giacché in caso di corretta notifica di quest'ultimo, la mancata impugnazione dell'atto consolida gli effetti degli atti pregressi
(Cfr. Cass.
6.4.2002 n. 4945, nello stesso senso, C.T.R. Firenze 9.2.2012 n. 10/30/12) in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa. Né la parte può chiedere la verifica “a ritroso” di qualsiasi atto sotteso all'atto impugnato in quanto tale esame è precluso proprio dalla mancata impugnazione dell'ultimo atto precedente a quello impugnato.
Orbene, la notifica del preavviso di fermo, era eseguita a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 890/1982, come chiarito anche nella stessa relata in atti.
Nella relata si dà atto della mancata consegna per temporanea assenza del destinatario accertata in data
2.11.2023, nonché della spedizione, sempre in data 02/11/2023 di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, con raccomandata numero AD 000507979, non presente in atti. Si dà ancora atto dell'avvenuto perfezionamento della notifica, per compiuta giacenza, atteso il mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni e dunque nella data del 13 novembre del 2023.
Di norma, ove la notificazione degli atti impositivi sia effettuata “direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982” la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta, per le quali non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
e qualora la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
ed infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. e, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa”. Tuttavia, diversa è invece la disciplina riguardante l'ipotesi in cui la notifica, come nel caso in scrutinio, in assenza di consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, si perfezioni per
“compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte a Sezioni Unite “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della Costituzione) e di parità delle parti del processo (successivo articolo 111) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Orbene questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo interpretativo più garantista avallato dalle Sezioni Unite della corte di legittimità, sopra richiamato, non ritenendo provata, in assenza di documentazione attestante l'avvenuta spedizione e ricezione della richiamata raccomandata numero AD 000507979 la rituale notifica del preavviso di fermo, ne consegue che il fermo impugnato, allo stato non risulta preannunciato dal dovuto preavviso.
Alla luce di tali considerazioni, pregiudiziali alle altre questioni, va dunque accolto il ricorso.
In considerazione del comportamento processuale delle parti processuali e stante la perdurante alternanza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di notifiche per compiuta giacenza, ritiene questa Corte che sussistano eccezionali ragioni che consentano di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8118/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052496062209884343 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
L'AVVOCATO Nominativo_1, QUALORA NECCESARIO AI FINI DELLA DECISIONE CHIEDE AUTORIZZARSI L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
GIUGLIANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la comunicazione di avvenuta iscrizione, sull'autoveicolo di sua proprietà Opel Meriva, targ. Targa_1, di fermo amministrativo a seguito dell'asserito mancato versamento dell'imposta I.M.U. relativa agli anni 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni e interessi, questi ultimi anche richiesti, unitamente alle spese di riscossione, per gli anni 2021 e 2022, il tutto per la complessiva somma di €. 3.503,73 (all. n. 1). Tale comunicazione di fermo amministrativo, secondo la prospettazione del contribuente, è illegittima, oltre che per la mancata notifica degli atti presupposti in essa indicati, altresì per il difetto di legittimazione passiva del sig. Ricorrente_1, che non è tenuto a versare la tassa richiesta, in quanto non è più proprietario dell'immobile, attesa l'avvenuta acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale con ordinanza n. 39 del 08.10.2014 (all. n. 2) e la conseguente perdita della relativa titolarità da parte del ricorrente.
Il contribuente evidenzia altresì la Illegittimità del fermo amministrativo attesa la natura strumentale dell'autoveicolo sul quale grava la misura, in quanto lo Ricorrente_1 lavora come personale ATA supplente presso il Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni di Napoli, sito alla Indirizzo_1 n. (all. n. 7). Per giunta, nel mese di Novembre 2024, è stato colpito da ICTUS, che ne ha comportato una riduzione delle funzionalità degli arti superiore ed inferiore sx e per il quale ha presentato domanda per il riconoscimento di invalidità, allo stato ancora al vaglio dell'Istituto previdenziale (all. n. 9). L'autovettura OPEL MERIVA, targ.
Targa_1, unica ad essere nella sua disponibilità, è allo stato indispensabile per recarsi al lavoro, attesa la impossibilità di poter utilizzare il servizio pubblico di trasporto, oltre che per la notevole distanza tra la residenza del ricorrente ed il luogo di lavoro, sia per le condizioni di salute che rendono allo stesso difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici.
Impugna ogni documentazione che dovesse essere eventualmente prodotta dal resistente non in originale o non in copia conforme all'originale ed impugnando e le relate di notifica non corredate dal provvedimento attinente.
Impugna il provvedimento in quanto non contenente l'indicazione del relativo ruolo e la data in cui lo stesso
è stato reso esecutivo, in violazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Eccepisce la illegittimità delle sanzioni riportate nel provvedimento di fermo, perchè prive di motivazione.
Impugna, altresì, Il preavviso di fermo amministrativo n. 202374051901852055284010, oltre che per l'omessa notifica, in quanto rispetto al fermo è l'atto che deve contenere il dettaglio del debito tributario, non reca alcun riferimento al tributo a cui attiene, né tantomeno agli atti impositivi che ne avrebbero generato la relativa pretesa.
Deduce altresì la non debenza di quanto richiesto dalla circostanza che per gli avvisi di accertamento IMU
2021 e 2022, dopo la presentazione di due ricorsi per l'annullamento degli stessi, in autotutela, il Comune con il provvedimento impugnato si è limitato a chiedere esclusivamente le spese e gli interessi relativi a tali annualità, desume, da ciò il contribuente che detti ricorsi hanno trovato tacito accoglimento da parte del
Comune di Giugliano in Campania. Impugna, pertanto, anche gli importi che nel provvedimento di fermo vengono richiesti dal Comune di Giugliano in Campania a titolo di spese ed interessi con riferimento alle annualità I.M.U. 2021 e 2022, ritenendoli non dovuti, trattandosi di spese e sanzioni accessorie, la cui debenza viene travolta dall'esistenza del tributo principale, nonché in considerazione del fatto che il
Concessionario che ha adottato gli avvisi di accertamento relativi all'IMU 2021 e 2022 è la Publiservizi S.r.
l., circostanza da cui fa discendere la conseguenza che la Municipia non potrebbe richiedere spese di riscossione che, semmai esistenti, sarebbero al più state sostenuta da altro Concessionario, Società_1 non dovuti anche gli importi a titolo di interessi, in carenza di indicazione dei criteri di determinazione, della relativa percentuale di calcolo e del periodo di riferimento.
Eccepisce, infine, la intervenuta prescrizione del credito.
Per le suesposte ragioni insta per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La società Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate del COMUNE di
GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentata e difesa come in atti, chiede il rigetto del ricorso eccependo: la omessa dimostrazione della strumentalità del bene mobile oggetto di fermo amministrativo e la avvenuta rituale notifica degli atti prodromici . Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive memorie illustrative il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, anche in ragione della non contestata intervenuta confisca dell'unità immobiliare per cui si richiede la tassa e della documentata strumentalità del veicolo. Contesta la regolarità delle notifiche di tutti gli atti prordomici, anche di accertamento e persino di quelli ricevuti personalmente dal destinatario, disconoscendone la firma e chiede che l'adita
Corte ordini alla resistente la produzione della originale della cartolina di presunta notifica dell'avviso di accertamento n. 4034 (IMU 2018), in modo da consentire la proposizione di querela di falso, stante il puntuale disconoscimento di tale sottoscrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragion liquida è sufficiente focalizzare l'attenzione sulla compiuta e corretta notifica del preavviso di fermo, che assume nella disamina delle diverse ed articolate doglianze interposte con il ricorso un profilo preliminare ed assorbente.
Invero, con l'impugnativa del provvedimento di fermo il contribuente può dolersi unicamente della mancata notifica dell'ultimo atto temporalmente precedente quello oggetto di impugnativa diretta, giacché in caso di corretta notifica di quest'ultimo, la mancata impugnazione dell'atto consolida gli effetti degli atti pregressi
(Cfr. Cass.
6.4.2002 n. 4945, nello stesso senso, C.T.R. Firenze 9.2.2012 n. 10/30/12) in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa. Né la parte può chiedere la verifica “a ritroso” di qualsiasi atto sotteso all'atto impugnato in quanto tale esame è precluso proprio dalla mancata impugnazione dell'ultimo atto precedente a quello impugnato.
Orbene, la notifica del preavviso di fermo, era eseguita a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 890/1982, come chiarito anche nella stessa relata in atti.
Nella relata si dà atto della mancata consegna per temporanea assenza del destinatario accertata in data
2.11.2023, nonché della spedizione, sempre in data 02/11/2023 di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, con raccomandata numero AD 000507979, non presente in atti. Si dà ancora atto dell'avvenuto perfezionamento della notifica, per compiuta giacenza, atteso il mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni e dunque nella data del 13 novembre del 2023.
Di norma, ove la notificazione degli atti impositivi sia effettuata “direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982” la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta, per le quali non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
e qualora la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
ed infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. e, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa”. Tuttavia, diversa è invece la disciplina riguardante l'ipotesi in cui la notifica, come nel caso in scrutinio, in assenza di consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, si perfezioni per
“compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte a Sezioni Unite “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della Costituzione) e di parità delle parti del processo (successivo articolo 111) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Orbene questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo interpretativo più garantista avallato dalle Sezioni Unite della corte di legittimità, sopra richiamato, non ritenendo provata, in assenza di documentazione attestante l'avvenuta spedizione e ricezione della richiamata raccomandata numero AD 000507979 la rituale notifica del preavviso di fermo, ne consegue che il fermo impugnato, allo stato non risulta preannunciato dal dovuto preavviso.
Alla luce di tali considerazioni, pregiudiziali alle altre questioni, va dunque accolto il ricorso.
In considerazione del comportamento processuale delle parti processuali e stante la perdurante alternanza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di notifiche per compiuta giacenza, ritiene questa Corte che sussistano eccezionali ragioni che consentano di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.