TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3224/2018 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), ivi residente, rappresentato e difeso, per procura speciale
[...]
allegata al ricorso, dall'avvocato Elena Mugnai ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Fausto Argiolas
Ricorrente
Contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Melegnano, via S.
Gregorio Galli n. 15, contumace
Convenuta
E contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari, via Italia n. 125,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Valeria Frau, presso la quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
******
pagina 1 La causa è stata tenta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Cagliari, in accoglimento del presente ricorso, Voglia:
- in via principale, accertata la successione nei rapporti di lavoro
intercorsi senza soluzione di continuità tra il lavoratore con le società
odierne resistenti, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, accertate le irregolarità
evidenziate nelle buste paga rilasciate al ricorrente relativamente alle
ore di straordinario maturate e non riconosciute dalle resistenti,
condannare:
a) la in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede legale in Melegnano (MI) via S. Gregorio Galli
15, e la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari, via Italia 125,
in solido tra loro, ciascuna per il proprio titolo, al pagamento in favore
del Sig. relativamente al periodo lavorativo Parte_1
dall'11.03.2014 al 05.01.2016, delle differenze retributive rispetto al
percepito per ore di lavoro straordinario per totali € 18.308,23 ovvero al
pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di
giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo;
b) in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari, via Italia 125,
al pagamento in favore del Sig. , relativamente al periodo Parte_1
dal 07.01.2016 al 19.07.2016, delle differenze retributive rispetto al
percepito per ore di lavoro straordinario pari a € 4.938,84, nonché
dell'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto per € 851,60, nonché dell'importo dovuto per la mensilità di luglio 2016 per €
1.016,71, così per totali € 6.807,15 ovvero al pagamento di quelle diverse somme maggiore o minore che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria
pagina 2 dal dì del fatto al saldo effettivo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
della domanda relativa alla successione nei rapporti di lavoro della
ricorrente senza soluzione di continuità nei confronti delle società
resistenti, condannare:
a) la in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede legale in Melagnano (MI) via S. Gregorio Galli
15, al pagamento in favore del Sig. relativamente al Parte_1
periodo lavorativo dall'11.03.2014 al 05.01.2016, delle differenze
retributive rispetto al percepito per ore di lavoro straordinario per totali
€ 18.308,23, ovvero al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre
gli interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo;
b) la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari, via Italia 125,
al pagamento in favore del Sig. , relativamente al periodo Parte_1
dal 07.01.2016 al 19.07.2016, delle differenze retributive rispetto al
percepito per ore di lavoro straordinario pari a € 4.938,84, nonché
dell'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto per € 851,60, nonché dell'importo dovuto per la mensilità di luglio 2016 per €
1.016,71, così per totali € 6.807,15 ovvero al pagamento di quelle diverse somme maggiore o minore che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria
dal dì del fatto al saldo effettivo, oltre alla refusione delle spese di
consulenza tecnica sostenute come documentate in atti. In ogni caso, con
vittoria di spese e diritti di causa in favore del procuratore antistatario”.
Nell'interesse della convenuta “A) Controparte_2
rigettare tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
B) in subordine, salvo gravame, nella denegata ipotesi il cui il Tribunale
ritenga la responsabile in solido con le altre Controparte_2
pagina 3 convenute per i crediti asseritamente maturati da nei loro Pt_1
confronti, condannare la e a CP_4 Controparte_5
manlevare la dal pagamento degli importi uguali o diversi CP_2
rispetto a quelli oggetto della domanda attorea che la stessa dovesse
essere condannata a pagare in favore dell'odierno ricorrente.
C) In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero
procedimento”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.8.2018 il signor ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice
del Lavoro, le società e Controparte_1 CP_2
per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
[...]
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di essere stato dapprima assunto, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della (di Controparte_4
seguito, per brevità, , con sede legale in Melegnano, via San CP_4
Gregorio Galli n. 15, e di aver quindi lavorato, dall'11.3.2014 sino al
30.6.2015, con qualifica di operaio livello 3S del C.C.N.L. Imprese
Autotrasporto Merci e Logistica con mansioni di autista, svolgendo la propria attività lavorativa presso la sede di Sestu.
Ha quindi allegato che in data 19.6.2015 gli era stato comunicato che,
in seguito ad accordi presi tra la e la CP_4 Controparte_1
(di seguito, per brevità, , anch'essa con sede
[...] CP_1
legale in Melegnano, via San Gregorio Galli n. 15, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito, senza interruzioni, alle dipendenze della società
cessionaria a far data dal 1.7.2015.
Pertanto, avendo espressamente accettato la cessione del contratto di lavoro, egli aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa cessionaria e ciò fino al 4.1.2016, data in cui CP_1
aveva rassegnato le proprie dimissioni.
pagina 4 Il giorno successivo, 5.1.2016, egli aveva sottoscritto, per accettazione, la lettera di assunzione a tempo determinato, dal 7.1.2016 al
31.7.2016, alle dipendenze della società con Controparte_2
sede in Cagliari (di seguito, per brevità, , ancora quale autista CP_2
specializzato di livello 3S del C.C.N.L. Trasporto e Spedizione Merci.
Infine, in data 19.7.2016, egli aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie da quest'ultima società.
La sua attività lavorativa consisteva nel trasportare, quale trazionista,
vari tipi di merci dai vari porti italiani.
Il suo orario di lavoro si articolava dalle 04:00 circa sino alle 19:00
circa.
Ogni giorno egli si recava al deposito della agganciava il CP_2
rimorchio alla motrice, trasportava la merce ove richiesto dal datore di lavoro. Le sue mansioni comprendevano, altresì, le operazioni di carico e scarico della merce. Si occupava anche della pulizia del mezzo, che poteva essere particolarmente complessa e gravosa a seconda della tipologia della merce trasportata.
Inoltre, egli trascorreva le 45 ore settimanali di riposo previste dal
C.C.N.L. sul mezzo di lavoro e faceva il rientro in Sardegna presso la sua abitazione circa ogni 15/20 giorni.
1.2. Dalla successiva verifica della documentazione relativa ai rapporti di lavoro da lui operata, erano emerse irregolarità nel conteggio delle ore di straordinario, delle festività, della tredicesima, della quattordicesima,
dei permessi, delle ferie, del T.F.R. e del trattamento integrativo regionale a lui spettanti. Pertanto, per il tramite del suo difensore, in data
13.4.2017 egli aveva inoltrato alla una richiesta al fine di CP_2
giungere ad un accordo sulle spettanze dovute. Tuttavia, il tentativo di giungere ad una soluzione conciliativa non aveva sortito esito positivo.
In particolare, il ricorrente ha lamentato, oltre al mancato pagamento del T.F.R. e della mensilità del mese di luglio 2016, il mancato pagamento di ore di straordinario, effettuate dal lunedì al venerdì, nonché
pagina 5 nella giornata del sabato, per due sabati al mese, nel corso dei rapporti di lavoro con tutte e tre le società.
Le ore di straordinario erano da calcolarsi, in media, in n. 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì ed in n. 4 ore nella giornata del sabato, per due sabati al mese.
Il tutto come da conteggi allegati al ricorso.
Il ricorrente ha altresì allegato che le varie buste paga che gli erano state rilasciate nel complessivo periodo oggetto di causa, dall'11.3.2014
al 19.7.2016, non corrispondevano all'attività lavorativa effettivamente svolta in favore delle società datrici di lavoro, poiché non riportavano le ore di lavoro straordinario.
Il ricorrente ha quindi allegato di aver sempre ricevuto una retribuzione non corrispondente alle ore effettivamente lavorate, oltre che in violazione dell'accordo intercorso con la società in data CP_2
29.12.2015 (documento n. 39 delle produzioni di parte ricorrente).
Ancora, secondo il ricorrente, nel predetto arco temporale dall'11.3.2014 al 19.7.2016 si era verificata una successione nei rapporti di lavoro del lavoratore con le tre società, con avvicendamento delle parti, dando luogo, di fatto, alla prosecuzione della medesima attività
lavorativa, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c..
Di conseguenza, parte ricorrente ha richiesto, in via principale, che la venisse condannata, in solido con la al pagamento CP_2 CP_1
delle somme dovute in relazione al periodo intercorso dall'11.3.2014 al
5.1.2016, e che la stessa venisse condannata, in via esclusiva, al CP_2
pagamento delle somme dovute in relazione al periodo successivo, dal
7.1.2016 al 19.7.2016.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto non applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'articolo
2112 c.c., ha invece richiesto che ciascuna delle due società convenute venisse rispettivamente condannata al pagamento delle somme maturate
pagina 6 in relazione ai singoli periodi sopra indicati (la in relazione CP_1
al primo, dall'11.3.2014 al 5.1.2016 e la in relazione al secondo, CP_2
dal 7.1.2016 al 19.7.2016).
Alle predette somme dovevano aggiungersi gli accessori di legge,
oltre alla rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte.
2. Sebbene ritualmente evocata, la non si è costituita in CP_1
giudizio, e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
3. La convenuta si è invece costituta in giudizio, contestando CP_2
integralmente, in fatto e in diritto, le avverse domande e chiedendone il rigetto.
Innanzitutto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al credito asseritamente maturato in relazione al sopra citato primo periodo (dall'11.3.2014 al 4.1.2016), osservando come, diversamente da quanto ritenuto da controparte, al caso di specie non fosse applicabile la disciplina di cui all'articolo 2112 c.c..
Ed infatti, nel caso di specie non vi era stato alcun trasferimento d'azienda, dal momento che le società datrici di lavoro nel predetto periodo, ovverosia la e la avevano mantenuto la CP_4 CP_1
propria autonomia e distinzione rispetto alla CP_2
Tra le predette società non vi era mai stato alcun trasferimento di titolarità né alcun subentro di una nell'organizzazione aziendale dell'altra.
Il rapporto tra le predette società era infatti regolato da un contratto di associazione in partecipazione, in base al quale le predette società erano le parti associate, mentre la era la parte associante. CP_2
In base a tale contratto, l'associato non poteva esercitare alcun potere gestorio all'interno dell'impresa associante, e viceversa.
Era dunque evidente come il ricorrente, nel citato primo periodo indicato, fosse stato dipendente soltanto delle due imprese associate, alle cui direttive rispondeva.
pagina 7 Di conseguenza, i servizi eventualmente riconducibili agli interessi in fatto dell'associante venivano resi dal ricorrente in virtù del contratto di associazione in partecipazione che il suo datore di lavoro aveva sottoscritto con la CP_2
Inoltre, la non era l'unica associante delle predette società, CP_2
avendo sottoscritto queste ultime, in qualità di associate, analoghi contratti con società terze (fra cui la , la Controparte_6
Castagnini la Trasporti Lilliu s.r.l., la CP_7 Controparte_8
la Sarda Transport s.r.l., la Spedizioni Logistica
[...]
Villano, la Salis Trasporti).
La ha inoltre contestato la veridicità del documento n. 39 delle CP_2
produzioni di parte ricorrente, in relazione al quale ha disconosciuto, espressamente e formalmente, sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, non conforme a quella del legale rappresentante della società, signora Persona_1
unico organo rappresentativo della medesima, eccependo, quindi,
[...]
di non aver mai ricevuto detta proposta contrattuale da parte del ricorrente, né tantomeno di averla accettata.
Nel merito, ha contestato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni indicate in ricorso, oltre che l'osservanza dell'orario di lavoro ivi indicato.
Ha inoltre evidenziato come non vi fosse la prova del fatto che, durante la pendenza del contratto di lavoro con le società X Service e
[...]
le mansioni descritte dal ricorrente fossero state espletate CP_1
esclusivamente nell'ambito del contratto di associazione in partecipazione con la e non invece nell'ambito degli analoghi CP_2
contratti con le altre associanti.
Ha inoltre eccepito la prescrizione, anche presuntiva, dei diritti di credito azionati, per essere decorso il relativo termine nei suoi confronti, senza alcun valido atto interruttivo.
pagina 8 Nella denegata ipotesi in cui il giudice l'avesse ritenuta responsabile in solido con le altre due società per i crediti asseritamente maturati dal lavoratore, la ha domandato al giudice di manlevarla da ogni CP_2
somma che la stessa fosse dichiarata tenuta a pagare in virtù del credito azionato dal ricorrente.
La ha contestato le avverse pretese anche sotto il profilo del CP_2
quantum.
A tal proposito, ha osservato come gli avversi conteggi, da ritenersi generici e fondati su mere dichiarazioni di parte, non tenessero conto dei periodi di pausa imposti all'autista per legge, oltre che degli importi corrisposti indicati in busta paga sotto la voce “Trasferta Italia”.
Per quanto concerneva la mensilità di luglio 2016 e il T.F.R., la ha contestato l'ammontare richiesto poiché dall'importo indicato CP_2
nel ricorso doveva essere detratto quello di euro 572,00 dovuto dal ricorrente alla convenuta per due sanzioni elevate nei suoi confronti a causa del superamento dei limiti di velocità rilevati dall'autovelox durante la guida del ricorrente. Lo stesso ricorrente si era addossato il pagamento delle predette somme al fine di evitare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla sua patente.
3. Alla prima udienza, tenutasi in data 27.6.2019, le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
Si osserva che alla predetta udienza, per la prima volta, parte ricorrente ha dedotto la circostanza per cui il rapporto di lavoro relativo all'intero periodo oggetto di causa si era di fatto svolto sotto la direzione ed il controllo effettivo della in persona del suo amministratore CP_2
di fatto signor Per_2
Al fine di comprovare tale circostanza, parte ricorrente ha dedotto a verbale due nuovi capitoli di prova.
La convenuta ha contestato tale circostanza, rilevandone la CP_2
tardività oltre che l'infondatezza, e si è opposta all'amissione dei nuovi capitoli di prova.
pagina 9 4. La causa è stata quindi istruita con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, in seguito alla concessione di un termine per memorie conclusive ed in seguito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c..
******
5. Preliminarmente si esamina l'eccezione di prescrizione.
Tale eccezione, proposta sia in relazione alla prescrizione estintiva che in relazione a quella presuntiva, non è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
5.1. Per quanto concerne la prescrizione estintiva, non vi è motivo di discostarsi dal principio vigente nel settore privato, ormai costituente diritto vivente (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 26246 del 6
settembre 2022 e successive pronunce conformi), per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se assistito dalla tutela reale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935
c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché la L. n. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, alcuna prescrizione può decorrere, in corso di rapporto, in relazione alle pretese maturate dopo il 18 luglio 2007.
Nel caso di specie, le pretese fatte valere dal ricorrente sono relative all'intero periodo dall'11.3.2014 al 19.7.2016 (ipotesi principale), ovvero ai due distinti periodi dall'11.3.2014 al 5.1.2016 e dal 7.1.2016 al
19.7.2016 (ipotesi subordinata).
pagina 10 Il termine di prescrizione, che per le ragioni sopra esposte decorre solo dal 20.7.2016, ovvero dal 6.1.2016, è stato tempestivamente interrotto,
oltre che dalle diffide in atti (rispettivamente del 13.4.2017 e del
22/23.11.2017), in ogni caso dal deposito del ricorso, avvenuto in data
1.8.2018.
Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c. non può dirsi decorso.
5.2. Per quanto concerne la prescrizione presuntiva, tale eccezione è infondata ai sensi dell'art. 2959 c.c..
L'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione dell'esistenza del credito o della legittimazione passiva (v., tra le altre pronunce in tal senso, Cass.
civ., Sez. III, sentenza n. 2124 del 3.3.1994).
Tali contestazioni sono state avanzate dalla CP_2
6. Nel merito, il ricorso è in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
6.1. Non sono fondate le domande di parte ricorrente, per come proposte in via principale.
Innanzitutto, non vi è prova della circostanza che la possa CP_2
essere considerata quale datore di lavoro di fatto del ricorrente, anche in relazione al primo periodo (11.3.2014 – 5.1.2016), durante il quale egli ha lavorato alle dipendenze della e quindi della CP_9 [...]
CP_1
Parte ricorrente avrebbe dovuto compiutamente e tempestivamente allegare, e quindi dimostrare, di essere stata sottoposta, anche durante tale periodo, al potere direttivo e disciplinare della CP_2
Ciò non è avvenuto.
Come si è già avuto modo di rilevare, soltanto all'udienza del
27.6.2019 il ricorrente ha compiutamente dedotto di essere stato
Per_ sottoposto al potere di direzione e controllo da parte del signor
pagina 11 il quale avrebbe svolto la funzione di amministratore di fatto della Per_2
CP_2
Essendo parte ricorrente intercorsa nella decadenza di cui all'art. 414
n. 4) c.p.c., i due capitoli di prova dedotti alla predetta udienza non sono stati ammessi.
La prova testimoniale espletata sui capitoli ammessi di cui al ricorso non consente di ritenere dimostrati gli assunti di parte ricorrente in ordine alla successione dei rapporti di lavoro senza soluzione di continuità.
In particolare, si osserva quanto segue.
I due testimoni citati da parte ricorrente, signori e ES
, hanno riferito di essere stati suoi colleghi. Testimone_2
Tes_ Il teste ha riferito di aver lavorato alle dipendenze dapprima della e quindi della mentre il teste ha CP_4 CP_1 Tes_2
riferito di aver lavorato alle dipendenze della sola CP_1
Nessuno dei due testimoni ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della CP_2
Tes_ Il teste non ha indicato dei soggetti dai quali gli autisti ricevevano delle direttive.
Ha affermato che sia lui che il al pari degli altri autisti di Pt_1
articolati, trasportavano merci di vario tipo per conto delle aziende che commissionavano il trasporto alla CP_1
Il teste pur avendo riferito di essere stato assunto da tale Tes_2
di cui non ha indicato il nome, che gli ha detto di essere il CP_2
titolare della società ha poi riferito che lui e il CP_1 Pt_1
svolgevano le stesse mansioni, essendo entrambi trazionisti per conto di diverse ditte , , . Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
I trazionisti prendevano i rimorchi nel porto di Livorno e li portavano nelle varie destinazioni (a Torino, Milano, ecc.), dove provvedevano a scaricare il rimorchio, a ricaricarlo e quindi a riportarlo nel porto di
Livorno.
pagina 12 A Livorno vi era una piccola sede della dove CP_1
operavano una sessantina di persone, compresi lui ed il Pt_1
Per quanto concerne il personale che assegnava i compiti agli autisti, il ha dichiarato che in ufficio a Livorno vi era un addetto, di cui Tes_2
ricorda solo il nome, tale , che era il responsabile della logistica. ER
comunicava la sera prima agli autisti i rimorchi che costoro ER
avrebbero dovuto ritirare il giorno dopo presso il porto di Livorno.
Il predetto – verosimilmente si tratta del signor ER Tes_3
indicato da parte convenuta come testimone - era un dipendente CP_2
della così come , di cui il come CP_1 Testimone_4 Tes_2
per l'altro dipendente, non ricorda il cognome, che era la ragioniera della filiale di Livorno.
Dalle predette deposizioni non è quindi emerso che i rapporti tra le società convenute si siano svolti in maniera difforme rispetto al contenuto degli accordi di cui al citato contratto di associazione in partecipazione, né è emerso che il ricorrente fosse in alcun modo soggetto al potere direttivo della CP_2
Non costituisce un valido elemento di prova nel senso indicato dal ricorrente neppure il documento n. 39 delle sue produzioni, che sarebbe stato stipulato tra lui e la in una data (29.12.20215) in cui egli era CP_2
ancora alle dipendenze della a conferma di come CP_1
quest'ultima fosse il suo datore di lavoro solo da un punto di vista formale. In tale contratto egli figura quale “dipendente dell'azienda”, ovvero la CP_2
Al riguardo, si osserva come tale contratto sia stato espressamente formalmente disconosciuto dalla e come il ricorrente, pur a CP_2
fronte di tale disconoscimento, non abbia formulato alcuna istanza di verificazione.
Trattasi, peraltro, di un contratto scritto a mano, verosimilmente dallo stesso ricorrente, che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato sottoscritto per accettazione dall'amministratore della (v. le CP_2
pagina 13 deduzioni a verbale d'udienza del 27.6.2018), ovverosia il signor Per_2
amministratore di fatto.
[...]
Senonché, come già detto, in ordine a tale circostanza, del tutto nuova rispetto al ricorso, parte ricorrente è incorsa nelle citate decadenze.
Si deve pertanto ritenere che siano intercorsi due rapporti di lavoro distinti, il primo tra il ricorrente e la poi ceduto alla CP_4 [...]
ed il secondo tra il ricorrente e la convenuta CP_1 CP_2
6.2. Meritano, invece, parziale accoglimento le domande proposte in via subordinata.
Si ritiene che attraverso la prova testimoniale, ed in particolare l'audizione del già citato teste parte ricorrente abbia Tes_2
comprovato, sia pure limitatamente al periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della (1.7.2015 – 5.1.2016), lo svolgimento del CP_1
lavoro straordinario.
Il predetto testimone ha dichiarato di aver avuto il ricorrente come collega, in quanto erano entrambi alle dipendenze della CP_1
per un solo anno. Anche se il testimone non ricorda se si sia trattato del
2015 o del 2016, deve ritenersi che egli abbia inteso fare riferimento all'anno 2015, poiché nei primi giorni dell'anno 2016 il ricorrente è passato alle dipendenze della CP_2
Ha dichiarato che “si partiva dal piazzale dove aveva sede la società
Con in modo tale da essere al Porto di Livorno verso le 5,15 per agganciare il rimorchio (…)”, e che “L'orario di rientro al Porto di
Livorno era variabile a seconda della destinazione, si rientrava generalmente alle 19,30, a volte anche alle 21 (…)”.
Ha altresì dichiarato che “Lavoravamo circa 15/16 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, sabato e domenica non si lavorava. rientrava Pt_1
in Sardegna ogni due settimane per due giorni (…)”.
Anche il testimone , pur non essendo a conoscenza ES
degli esatti orari di rientro del ricorrente, che erano sempre variabili, ha
pagina 14 confermato che gli orari di partenza oscillavano, a seconda della destinazione, dalle 03:30 alle 06:30/7:00 del mattino.
I testimoni di parte convenuta nulla hanno saputo riferire di preciso in ordine agli orari osservati dal ricorrente nel periodo da lui svolto alle dipendenze della DV Trnsport.
La testimone impiegata amministrativa alle Testimone_5
dipendenze della Task Manager, voi che curava la parte contabile e amministrativa di diverse società, tra cui la se da un lato CP_1
ha riconosciuto i contratti di associazione in partecipazione di cui si è detto, dall'altro affermato di non essere a conoscenza dall'orario di lavoro svolto dal ricorrente.
Il testimone camionista assunto alle dipendenze Testimone_6
della per la quale ha dichiarato di aver lavorato dal 2010 al CP_2
marzo 2016, ha dichiarato di conoscere di vista il Pt_1
Ha ricordato di averlo visto, talvolta, nel piazzale della a CP_2
Livorno, in quanto anche lui era camionista presso la società, riferendo di essere stato suo collega per un mese o due.
Ha quindi riferito di non sapere nulla di specifico sull'attività del perché non lavoravano insieme. Pt_1
Ha riferito che lui lavorava mediamente dalle 8:00 alle 16:00 del pomeriggio, con una pausa per il pranzo.
Dall'esame congiunto delle predette deposizioni testimoniali può dirsi confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, limitatamente al periodo durante il quale egli ha lavorato alle dipendenze della
[...]
di prestazioni di lavoro straordinario per almeno tre ore al CP_1
giorno, come da lui indicato, nei giorni dal lunedì al venerdì.
Non è invece rimasto comprovato il fatto che il ricorrente era solito lavorare anche nella giornata di sabato, per almeno due sabati al mese, dal momento che nessuno dei predetti testimoni ha confermato tale circostanza.
pagina 15 Il teste sul punto ha precisato: “Non so se il sig. Tes_2 Pt_1
lavorasse saltuariamente il sabato mattina, perché io il venerdì sera rientravo a casa”.
Tes_ I predetti testimoni, ed in particolare il teste , hanno confermato che il ricorrente, al pari degli altri autisti, era solito trascorrere le pause previste dal contratto collettivo all'interno del mezzo, in quanto il datore di lavoro non rimborsava loro le rilevanti spese che sarebbero derivate dal pagamento di quelli che il testimone ha definito “punti di appoggio”.
Con riferimento alle pretese avanzate nei confronti della alla CP_2
ricorrente sono dovute le somme spettante a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di luglio 2016 e a titolo di T.F.R., detratta la somma di euro
572,00 che ha formato oggetto dell'eccezione di compensazione formulata dalla predetta convenuta.
Dai documenti prodotti dalla medesima convenuta risulta infatti che il lavoratore, al fine di evitare la trasmissione dei dati della propria patente di guida e la conseguente decurtazione dei punti, si sia espressamente assunto l'onere del pagamento di due sanzioni amministrative, comminate per violazioni al codice della strada (euro 572,00, pari ad euro
286,00 ciascuna).
6.3. Conseguentemente, sono dovute al ricorrente le seguenti somme.
Da parte della convenuta è dovuta la somma di euro CP_1
4.215,47, pari alla retribuzione dovuta per il lavoro straordinario nel periodo sopraindicato, eccezion fatta per lo straordinario richiesto in ordine alla giornata di sabato.
Per la quantificazione di tale somma, il giudice ritiene di non doversi discostare dai conteggi prodotti dal ricorrente.
Da parte della convenuta è dovuta la somma di euro 1.296,31, CP_2
pari alla differenza tra gli importi spettanti al ricorrente a titolo di ultima mensilità (luglio 2016) e di T.F.R., per un totale di euro 1.868,31, e l'importo di euro 572,00 dovuto dal ricorrente per le citate sanzioni.
pagina 16 Sui predetti importi sono inoltre dovuti, come per legge (art. 429
c.p.c.), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
7. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta dalla convenuta non essendosi verificata l'ipotesi, ad essa CP_2
sottesa, di accertamento della responsabilità solidale tra le società.
8. In virtù dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente, e considerata l'entità della soccombenza, nel rapporto tra il ricorrente e la le spese processuali vengono compensate CP_10
per due terzi, mentre la predetta convenuta viene condannata alla rifusione delle spese processuali residue.
Oltre alla liquidazione del compenso di avvocato, ai sensi del D.M. n.
55/20014, secondo le vigenti tabelle per le cause di materia di lavoro comprese tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, si procede alla rifusione,
nella misura di un terzo, delle spese per la consulenza tecnica di parte, (v.
il documento 40), da ritenersi congrue in relazione al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Nel rapporto processuale tra il ricorrente e la in CP_2
considerazione del fatto che le domande sono state accolte soltanto in minima parte rispetto al petitum, le spese processuali vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto:
Con 1.1.) condanna la al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 4.215,47, oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo;
pagina 17 1.2.) condanna la al pagamento in favore Controparte_2
di della somma di euro 1.296,31, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo;
2) compensa le spese processuali tra e la Parte_1 [...]
per due terzi e condanna la Controparte_1 Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in
[...]
euro 90,80 per spese vive ed in euro 1.700,00 per compenso di avvocato,
oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A.
come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avvocato Elena Mugnai;
3) compensa integralmente le spese processuali tra e la Parte_1
Parte_2
28.1.2025.
[...]
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 18