TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 660/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.1.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]di Porta Ticinese n. 79, Milano con gli l'Avv.ti. Jose Maria Valero Leguina e Fiammetta Capecchi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]di Porta Ticinese n. 79, Milano con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 08.05.1999 in EL (VA) (anno 1999 atto n. 06 parte II serie A) in regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , nata a [...] in data [...], C.F. , maggiorenne ed Per_1 C.F._3
economicamente non autosufficiente;
• nato a [...] in data [...], C.F. , maggiorenne ed Per_2 C.F._4
economicamente non autosufficiente, affetto da autismo di II grado, con alta disabilità; trova quindi applicazione l'art. 473bis. 9 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
" 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto ai figli e Per_1 Persona_3
[...
. I genitori convengono che la FI , oggi studentessa universitaria in Francia, rimarrà Per_1
interamente a carico del IG. in relazione alle spese ordinarie e straordinarie, ed anche Parte_2
ove decidesse di tornare a vivere in Italia, in caso di permanenza nello stato di non autosufficienza economica.
2.2.Il figlio che presenta i disturbi descritti in premessa resterà prevalentemente collocato Per_2
presso la madre.
2.3. trascorrerà con il padre: Per_2
2.3.1. i fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina;
2.3.2. un giorno a settimana, eventualmente con pernottamento;
2.3.3. 15 giorni anche consecutivi a luglio e 15 giorni ad agosto;
2.3.4. secondo il principio della alternanza, festività, ponti e una settimana durante il periodo natalizio.
2.4. Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno mensile fisso di Euro Parte_2
900,00, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT (ferma la base al mese di sottoscrizione del presente ricorso). Laddove, non si mantenga il ménage di frequentazione padre-figlio, i genitori si impegnano a rivedere insieme la gestione di che Per_2
potrà recuperare i giorni non trascorsi nei modi e nei tempi concordati tra i genitori.
2.5. Le spese straordinarie di saranno suddivise nella misura dell'80% a carico del IG. Per_2
e del 20% a carico della IG.ra , trovando applicazione il Protocollo del Parte_2 Pt_1 Tribunale di Milano sulle spese extra assegno (Ed Novembre 2017) che i genitori dichiarano di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna.
2.6. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, i genitori concordano che le spese ordinarie medico-sanitarie per saranno coperte prioritariamente dall'assegno di invalidità mensile Per_2
percepito dal figlio che continuerà ad essere gestito dalla madre.
2.7. Resteranno custodite dai genitori e a disposizione per future esigenze del figlio, concordate tra le parti, le somme accantonate dalle parti rispettivamente:
2.7.1. Euro 8.000 su “cassetto di risparmio” agganciato al conto corrente della madre in essere presso Banca Intesa S.p.a.
2.7.2. Euro 15.000 sui conti di seguito elencati:
" Euro 5.000 in BTP Isin: it0005565392;
" Euro 10.000 in BTP Isin: it0005583478
3. La casa coniugale sita in Ripa di Porta Ticinese n. 79, Milano ed i beni mobili
3.1. Le parti convengono, quale elemento funzionale e indispensabile per risoluzione della crisi coniugale e per definire tra loro ogni questione di natura patrimoniale, di dover necessariamente procedere con la vendita della casa coniugale sita in Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 79, di proprietà del IG. con la fattiva collaborazione della IG.ra . Parte_2 Pt_1
3.2. Medio tempore la casa coniugale viene assegnata alla IG.ra che continuerà a viverci Pt_1
con il figlio sino alla data del rogito. Per_2
3.3. Il IG. i impegna a lasciare la casa coniugale entro due mesi dalla firma del ricorso Parte_2
per separazione giudiziale e divorzio.
3.4. I beni mobili presenti nella casa coniugale saranno suddivisi tra le Parti, come da inventario allegato (doc. 14) ed il marito potrà prelevare i propri effetti personali previo preavviso scritto di 15 giorni alla IG.ra i beni a lui destinati. Pt_1
3.5. Le spese condominiali straordinarie della casa coniugale, restano a carico del IG. Parte_2
in ragione del titolo di proprietà, mentre le spese condominiali ordinarie (circa Euro 6.000,00/anno), anticipate dal IG. dal momento in cui uscirà di casa sino alla vendita, saranno portate a Parte_2
compensazione sullimporto della liquidazione una tantum ex art. 5, comma 8, L. 898/1970, in favore della IG.ra come meglio descritta nelle condizioni di divorzio. Pt_1
3.6. L'autorimessa sita in via Ripa di Porta Ticinese n. 79, di proprietà esclusiva del IG. Parte_2
potrà essere venduta separatamente a discrezione dello stesso e, nel mentre, utilizzata anche dalla
IG.ra in accordo con il IG. Pt_1 Parte_2
4. Quanto all'assegno di separazione per la IG.ra Pt_1
4.1. La casa coniugale verrà messa in vendita alla sottoscrizione del presente accordo e quanto ricavato verrà utilizzato per definire ogni pretesa economica presente e futura da parte della IG.ra nei confronti del IG. Pt_1 Parte_2
4.2. La IG.ra , infatti, rinuncia a chiedere un contributo al mantenimento per sé in Pt_1
considerazione del fatto che le parti hanno già previsto una liquidazione una tantum ex art. 5, comma
8, L. 898/1970, come meglio descritta nelle condizioni di divorzio.
5. Condizioni generali
5.1. Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente ricorso, le parti dichiarano di non aver reciprocamente nulla più a pretendere per qualsiasi ragione o pretesa, ancorché non manifesta.
5.2. I IG.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza Parte_2 Pt_1
conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
5.3. I genitori si adopereranno per tutelare i rispettivi ruoli genitoriali e collaborare tra loro in relazione a ed al suo stato di fragilità, condividendo le informazioni circa ogni ulteriore Per_2
precorso di terapia in essere ed ogni percorso sanitario dovesse rendersi necessario".
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis. 51 terzo comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della loro maggiore età .
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in EL (VA) in Parte_2
data 08.05.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Dott.sa Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 26.2.2025 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.1.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]di Porta Ticinese n. 79, Milano con gli l'Avv.ti. Jose Maria Valero Leguina e Fiammetta Capecchi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]di Porta Ticinese n. 79, Milano con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 08.05.1999 in EL (VA) (anno 1999 atto n. 06 parte II serie A) in regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , nata a [...] in data [...], C.F. , maggiorenne ed Per_1 C.F._3
economicamente non autosufficiente;
• nato a [...] in data [...], C.F. , maggiorenne ed Per_2 C.F._4
economicamente non autosufficiente, affetto da autismo di II grado, con alta disabilità; trova quindi applicazione l'art. 473bis. 9 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
" 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto ai figli e Per_1 Persona_3
[...
. I genitori convengono che la FI , oggi studentessa universitaria in Francia, rimarrà Per_1
interamente a carico del IG. in relazione alle spese ordinarie e straordinarie, ed anche Parte_2
ove decidesse di tornare a vivere in Italia, in caso di permanenza nello stato di non autosufficienza economica.
2.2.Il figlio che presenta i disturbi descritti in premessa resterà prevalentemente collocato Per_2
presso la madre.
2.3. trascorrerà con il padre: Per_2
2.3.1. i fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina;
2.3.2. un giorno a settimana, eventualmente con pernottamento;
2.3.3. 15 giorni anche consecutivi a luglio e 15 giorni ad agosto;
2.3.4. secondo il principio della alternanza, festività, ponti e una settimana durante il periodo natalizio.
2.4. Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno mensile fisso di Euro Parte_2
900,00, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT (ferma la base al mese di sottoscrizione del presente ricorso). Laddove, non si mantenga il ménage di frequentazione padre-figlio, i genitori si impegnano a rivedere insieme la gestione di che Per_2
potrà recuperare i giorni non trascorsi nei modi e nei tempi concordati tra i genitori.
2.5. Le spese straordinarie di saranno suddivise nella misura dell'80% a carico del IG. Per_2
e del 20% a carico della IG.ra , trovando applicazione il Protocollo del Parte_2 Pt_1 Tribunale di Milano sulle spese extra assegno (Ed Novembre 2017) che i genitori dichiarano di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna.
2.6. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, i genitori concordano che le spese ordinarie medico-sanitarie per saranno coperte prioritariamente dall'assegno di invalidità mensile Per_2
percepito dal figlio che continuerà ad essere gestito dalla madre.
2.7. Resteranno custodite dai genitori e a disposizione per future esigenze del figlio, concordate tra le parti, le somme accantonate dalle parti rispettivamente:
2.7.1. Euro 8.000 su “cassetto di risparmio” agganciato al conto corrente della madre in essere presso Banca Intesa S.p.a.
2.7.2. Euro 15.000 sui conti di seguito elencati:
" Euro 5.000 in BTP Isin: it0005565392;
" Euro 10.000 in BTP Isin: it0005583478
3. La casa coniugale sita in Ripa di Porta Ticinese n. 79, Milano ed i beni mobili
3.1. Le parti convengono, quale elemento funzionale e indispensabile per risoluzione della crisi coniugale e per definire tra loro ogni questione di natura patrimoniale, di dover necessariamente procedere con la vendita della casa coniugale sita in Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 79, di proprietà del IG. con la fattiva collaborazione della IG.ra . Parte_2 Pt_1
3.2. Medio tempore la casa coniugale viene assegnata alla IG.ra che continuerà a viverci Pt_1
con il figlio sino alla data del rogito. Per_2
3.3. Il IG. i impegna a lasciare la casa coniugale entro due mesi dalla firma del ricorso Parte_2
per separazione giudiziale e divorzio.
3.4. I beni mobili presenti nella casa coniugale saranno suddivisi tra le Parti, come da inventario allegato (doc. 14) ed il marito potrà prelevare i propri effetti personali previo preavviso scritto di 15 giorni alla IG.ra i beni a lui destinati. Pt_1
3.5. Le spese condominiali straordinarie della casa coniugale, restano a carico del IG. Parte_2
in ragione del titolo di proprietà, mentre le spese condominiali ordinarie (circa Euro 6.000,00/anno), anticipate dal IG. dal momento in cui uscirà di casa sino alla vendita, saranno portate a Parte_2
compensazione sullimporto della liquidazione una tantum ex art. 5, comma 8, L. 898/1970, in favore della IG.ra come meglio descritta nelle condizioni di divorzio. Pt_1
3.6. L'autorimessa sita in via Ripa di Porta Ticinese n. 79, di proprietà esclusiva del IG. Parte_2
potrà essere venduta separatamente a discrezione dello stesso e, nel mentre, utilizzata anche dalla
IG.ra in accordo con il IG. Pt_1 Parte_2
4. Quanto all'assegno di separazione per la IG.ra Pt_1
4.1. La casa coniugale verrà messa in vendita alla sottoscrizione del presente accordo e quanto ricavato verrà utilizzato per definire ogni pretesa economica presente e futura da parte della IG.ra nei confronti del IG. Pt_1 Parte_2
4.2. La IG.ra , infatti, rinuncia a chiedere un contributo al mantenimento per sé in Pt_1
considerazione del fatto che le parti hanno già previsto una liquidazione una tantum ex art. 5, comma
8, L. 898/1970, come meglio descritta nelle condizioni di divorzio.
5. Condizioni generali
5.1. Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente ricorso, le parti dichiarano di non aver reciprocamente nulla più a pretendere per qualsiasi ragione o pretesa, ancorché non manifesta.
5.2. I IG.ri e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza Parte_2 Pt_1
conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
5.3. I genitori si adopereranno per tutelare i rispettivi ruoli genitoriali e collaborare tra loro in relazione a ed al suo stato di fragilità, condividendo le informazioni circa ogni ulteriore Per_2
precorso di terapia in essere ed ogni percorso sanitario dovesse rendersi necessario".
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis. 51 terzo comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della loro maggiore età .
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in EL (VA) in Parte_2
data 08.05.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Dott.sa Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 26.2.2025 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente rel.est.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai