Sentenza 10 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2020, n. 12022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12022 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZU BR, nato a [...] 1'8.7.1968, avverso l'ordinanza emessa il 23.9.2019 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 20.3.2020 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di TA NI, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. Alessandro De Angelis, in sostituzione dell'avv. Dario Vannetiello, difensore del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 settembre 2019 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, con cui a ZU BR è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a più delitti di estorsione e di tentata estorsione aggravati. Contro l'anzidetta ordinanza i difensori dell'indagato hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 274 e 275, comma 4 bis, c.p.p. e vizi della motivazione, per avere il Tribunale del riesame errato nel ritenere che la doglianza sull'incompatibilità del regime carcerario con lo stato di salute dell'indagato non potesse essere sollevata in sede di riesame e per non avere considerato che le condizioni di salute dell'indagato, come rappresentate nel certificato del dott. Piermario Olivieri, oltre a rendere incompatibile il regime carcerario, costituirebbero un elemento atto ad escludere il pericolo di reiterazione del reato. Mancherebbe, inoltre, la motivazione sia sull'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione, lontana dal locus delicti, di CI NI, soggetto incensurato, sia sull'inidoneità del c.d. braccialetto elettronico, soprattutto se rapportato a soggetto dalle condizioni fisiche compromesse. La motivazione sarebbe poi illogica nella parte in cui valorizzerebbe precedenti penali depenalizzati (emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione) e gli esiti di un procedimento sub iudice;
2) violazione degli artt. 629, 628, comma 3 n. 3, c.p. e dell'art. 49 c.p. in relazione agli artt. 192 e 273 c.p.p. nonché vizi della motivazione, per non essersi il Tribunale del riesame confrontato con le argomentazioni contenute nei motivi del riesame, con cui sono state censurate le dichiarazioni di NT OD, poste a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il menzionato OD avrebbe avuto un percorso dichiarativo collaborativo anomalo, avendo continuato a lavorare per l'indagato e i suoi familiari, nonostante le asserite estorsioni subite, e, allorquando venne sentito come persona informata dei fatti il 4 giugno 2018, non avrebbe narrato le condotte estorsive poste in essere dal 2015 al 2017; le successive sue dichiarazioni del 7 marzo 2019 sarebbero in contrasto con quelle precedenti e contraddette dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, in cui OD aveva detto al cugino che i rapporti con l'indagato erano solo di natura lavorativa. Quanto alla tentata estorsione di cui al capo 5), a fronte della censura secondo cui la condotta contestata difettava degli elementi costitutivi del reato per l'inidoneità dell'azione ex art. 49 c.p., attesa l'impossibilità di subappaltare lavori a ditte non inserite in white list, il Tribunale del riesame avrebbe affermato che la configurabilità del tentativo va valutata ex ante e ciò violerebbe l'art. 49, comma 2, c.p.; 3) violazione degli artt. 110 e 629 c.p. nonché degli artt. 416 bis 1 e 628, comma 3 n. 3, c.p. e motivazione contraddittoria: in assenza di una contestazione per il reato associativo, la caratterizzazione delle condotte in termini di mafiosità della condotta consentirebbe in via teorica la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. ma, al contrario, il richiamo all'art. 628, comma 3 n. 3, c.p. sarebbe espressione di un'illegittima duplicazione di contestazioni.All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo. L'art. 311 c.p.p. dispone - al primo comma - che il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 c.p.p., può essere presentato entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento e - al comma terzo - che il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione. L'anzidetta disposizione non richiama gli articoli 582 e 583 c.p.p. e, in proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 6/12/1990, Rv. 187018), con riguardo ai ricorsi proposti avverso le decisioni emesse ai sensi degli articoli 309 e 310 c.p.p., ha osservato che «le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione». Non trovando applicazione l'art. 583, comma 2, c.p.p., secondo cui l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione dell'atto a mezzo raccomandata, deve affermarsi che, al fine della tempestività della presentazione del ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 c.p.p., vale la data in cui il ricorso perviene nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e non la data di spedizione dell'atto a mezzo raccomandata. Come nell'ipotesi del ricorso per cassazione contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 c.p.p., presentato nella cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato (v. Sez. 2, n. 32261 del 30/11/2018, Rv. 274894), anche in caso di spedizione del predetto ricorso a mezzo raccomandata il ricorrente assume il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvo i casi espressamente previsti, ex artt.582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, quali che siano il percorso o le modalità seguiti dall'atto per guadagnare la sede ricettiva competente. Applicando tali principi al caso in esame, deve rilevarsi che dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che l'odierno ricorso è pervenuto nella cancelleria del Tribunale del riesame di Reggio Calabria il 24 dicembre 2019 e, dunque, oltre dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della decisione impugnata all'indagato e ai suoi difensori, avvenuta il 4 dicembre 2019. Il ricorso è stato, pertanto, tardivamente proposto.
2. Il ricorso è inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto dell'entità della colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. attuaz. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, udienza camerale del 20 marzo 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppi