CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2021/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13734/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
elettivamente domiciliato presso Ge.se.t. Italia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1571 TARSU 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1160/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 60855/2024 emessa da GE. SE.T Italia S.p.A. per conto del Comune di Somma Vesuviana, di importo complessivo € 6.755,15, riferita ad accertamenti esecutivi n. 4090/2023 e n. 5978/2023 (entrambi indicati come del 10.01.2023), afferenti tributi comunali (TARSU/TARSU-TARI), nonchè, l'avviso di accertamento n. 1571 del 07/03/2025, con atti n. 4285 e 4599 del 21/12/2022, anni di riferimento 2021 e 2022, per importi rispettivamente € 1.311,00 e
€ 1.652,00, pure ricollegato dal ricorrente alla medesima vicenda di errata determinazione delle superfici tassabili e conseguente indebita emissione di richieste di pagamento e iniziative esecutive. Il ricorrente ha eccepito in via generale la sproporzione delle somme richieste rispetto alle “reali misurazioni” e la correttezza delle superfici., sostenendo di avere presentato istanze al Comune e al concessionario;
afferma inoltre la illegittimità dell'intimazione perché preceduta da atti ritenuti viziati (richiama atti e ricorsi precedenti e una
“sentenza annullamento GE.SE.T.” relativa ad avviso di pagamento n. 4676/2023); domanda di annullamento dell'intimazione impugnata, con ulteriori richieste consequenziali (anche di natura risarcitoria/indennitaria)
e con richiesta di spese.
Dall'esame del fascicolo processuale formato con i documenti allegati non risulta depositata alcuna comparsa di costituzione né controdeduzioni da parte delle resistenti GE.SE.T. ITALIA S.p.A. e Comune di Somma
Vesuviana. Successivamente, parte ricorrente ha depositato un atto denominato “memorie”, nel quale il difensore dichiara testualmente che “con le presenti memorie si depositano gli atti di invio e ricezione di avvenuta consegna del ricorso a parte resistente”, tuttavia, nel fascicolo allegato non risultano presenti i predetti atti di invio e ricezione (ricevute PEC complete di accettazione e consegna, ovvero relate e avvisi di ricevimento o documenti equipollenti), nonostante l'asserzione contenuta nelle memorie.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per omesso deposito della prova della sua notificazione alle parti resistenti. Nel processo tributario, il ricorso introduttivo deve essere notificato alle parti resistenti e, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente ha l'onere di costituirsi depositando presso la segreteria della Corte, nei termini, il fascicolo contenente, tra l'altro, la copia del ricorso notificato e la prova dell'avvenuta notificazione.
Tale deposito non costituisce un adempimento meramente formale, bensì è funzionale a consentire al giudice la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio (vocatio in ius), della tempestività dell'impugnazione e dell'identità del destinatario della notifica. In mancanza, il processo non può ritenersi validamente instaurato nei confronti della parte resistente e non è consentito l'esame del merito. Nel caso di specie, a fronte del deposito del ricorso, dall'esame degli atti disponibili nel fascicolo non risulta allegata la prova della sua notifica a GE.SE.T. ITALIA S.p.A. e/o al Comune di Somma Vesuviana. È vero che parte ricorrente ha depositato note/memorie in data 21.01.2026, affermando di avere depositato “atti di invio e ricezione di avvenuta consegna del ricorso a parte resistente”. Tuttavia, tale dichiarazione non è assistita dalla produzione documentale cui essa si riferisce: nel fascicolo allegato non figurano né ricevute PEC (accettazione e consegna) con i relativi allegati notificati, né relate/avvisi di ricevimento, né altra documentazione equipollente idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione del ricorso. Ne consegue che la sola asserzione contenuta nelle memorie non può surrogare il requisito legale del deposito della prova della notifica. L'omesso deposito della prova di notifica del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Non vi sono spese da porre a rifusione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13734/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
elettivamente domiciliato presso Ge.se.t. Italia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1571 TARSU 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1160/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 60855/2024 emessa da GE. SE.T Italia S.p.A. per conto del Comune di Somma Vesuviana, di importo complessivo € 6.755,15, riferita ad accertamenti esecutivi n. 4090/2023 e n. 5978/2023 (entrambi indicati come del 10.01.2023), afferenti tributi comunali (TARSU/TARSU-TARI), nonchè, l'avviso di accertamento n. 1571 del 07/03/2025, con atti n. 4285 e 4599 del 21/12/2022, anni di riferimento 2021 e 2022, per importi rispettivamente € 1.311,00 e
€ 1.652,00, pure ricollegato dal ricorrente alla medesima vicenda di errata determinazione delle superfici tassabili e conseguente indebita emissione di richieste di pagamento e iniziative esecutive. Il ricorrente ha eccepito in via generale la sproporzione delle somme richieste rispetto alle “reali misurazioni” e la correttezza delle superfici., sostenendo di avere presentato istanze al Comune e al concessionario;
afferma inoltre la illegittimità dell'intimazione perché preceduta da atti ritenuti viziati (richiama atti e ricorsi precedenti e una
“sentenza annullamento GE.SE.T.” relativa ad avviso di pagamento n. 4676/2023); domanda di annullamento dell'intimazione impugnata, con ulteriori richieste consequenziali (anche di natura risarcitoria/indennitaria)
e con richiesta di spese.
Dall'esame del fascicolo processuale formato con i documenti allegati non risulta depositata alcuna comparsa di costituzione né controdeduzioni da parte delle resistenti GE.SE.T. ITALIA S.p.A. e Comune di Somma
Vesuviana. Successivamente, parte ricorrente ha depositato un atto denominato “memorie”, nel quale il difensore dichiara testualmente che “con le presenti memorie si depositano gli atti di invio e ricezione di avvenuta consegna del ricorso a parte resistente”, tuttavia, nel fascicolo allegato non risultano presenti i predetti atti di invio e ricezione (ricevute PEC complete di accettazione e consegna, ovvero relate e avvisi di ricevimento o documenti equipollenti), nonostante l'asserzione contenuta nelle memorie.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per omesso deposito della prova della sua notificazione alle parti resistenti. Nel processo tributario, il ricorso introduttivo deve essere notificato alle parti resistenti e, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente ha l'onere di costituirsi depositando presso la segreteria della Corte, nei termini, il fascicolo contenente, tra l'altro, la copia del ricorso notificato e la prova dell'avvenuta notificazione.
Tale deposito non costituisce un adempimento meramente formale, bensì è funzionale a consentire al giudice la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio (vocatio in ius), della tempestività dell'impugnazione e dell'identità del destinatario della notifica. In mancanza, il processo non può ritenersi validamente instaurato nei confronti della parte resistente e non è consentito l'esame del merito. Nel caso di specie, a fronte del deposito del ricorso, dall'esame degli atti disponibili nel fascicolo non risulta allegata la prova della sua notifica a GE.SE.T. ITALIA S.p.A. e/o al Comune di Somma Vesuviana. È vero che parte ricorrente ha depositato note/memorie in data 21.01.2026, affermando di avere depositato “atti di invio e ricezione di avvenuta consegna del ricorso a parte resistente”. Tuttavia, tale dichiarazione non è assistita dalla produzione documentale cui essa si riferisce: nel fascicolo allegato non figurano né ricevute PEC (accettazione e consegna) con i relativi allegati notificati, né relate/avvisi di ricevimento, né altra documentazione equipollente idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione del ricorso. Ne consegue che la sola asserzione contenuta nelle memorie non può surrogare il requisito legale del deposito della prova della notifica. L'omesso deposito della prova di notifica del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Non vi sono spese da porre a rifusione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.