Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2025, proposto da GI AN, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL Cagliari, non costituitasi in giudizio;
in punto
OTTEMPERANZA alla sentenza n. 317/2025, pubblicata l'11.4.2025, RGN 1043/2024, emessa dal TAR per la Sardegna, Sezione I, notificata il 14.4.2025 (solo spese legali).
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
vista l’ord. coll. I sezione n. 1005/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il pres. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame viene chiesta l’ottemperanza alla sentenza n. 317/2025, pubblicata l’11.4.2025, pronunciata dalla prima sezione di questo TAR in esito al processo recante il NRG 1043/2024. La sentenza è stata notificata all'Amministrazione intimata il 14.4.2025. La pretesa fatta valere dal ricorrente riguarda soltanto il pagamento delle spese del giudizio che, con la sentenza anzidetta, sono state liquidate complessivamente nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, in favore dello stesso ricorrente.
Ricorrente che domanda a questo Tribunale che si ordini all’ASL intimata – non costituitasi, nonostante la rituale intimazione - di ottemperare al giudicato, e che sia nominato un commissario “ad acta” per l’adempimento in via sostitutiva per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione, con vittoria (ulteriore) di spese.
Nella camera di consiglio del 18 novembre 2025, con ordinanza n. 1005/2025, il Collegio – preso atto del carattere ormai seriale delle controversie di ottemperanza aventi a oggetto la sola rifusione delle spese legali e della reiterata inerzia dell’Amministrazione intimata – ha assegnato all’ASL n. 8 di Cagliari un termine perentorio di trenta giorni per eseguire la sentenza n. 317/2025, avvertendo che, in caso di inadempimento ulteriore, sarebbe stato nominato un Commissario ad acta, con oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, e che sarebbe stata valutata la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna.
Nonostante tale puntuale statuizione, l’ASL intimata non si è costituita neppure nella presente fase del giudizio e non risulta aver dato esecuzione all’ordine impartito dal Collegio, come rimarcato dal ricorrente nella istanza di passaggio in decisione depositata in data 13 gennaio 2026.
Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta a decisione.
2. L’ASL n. 8 di Cagliari, anche dopo l’ordinanza collegiale n. 1005/2025, non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcun riscontro idoneo a comprovare l’avvenuto pagamento delle spese di lite oggetto del giudicato, sì che l’affermazione del ricorrente sul perdurante inadempimento deve considerarsi incontestata.
Risultano, inoltre, ampiamente decorsi sia il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza n. 317/2025 e sia quello decorrente dalla richiesta di pagamento delle spese legali, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, come convertito.
Ne consegue che il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto, con la condanna dell’ASL n. 8 di Cagliari a eseguire la sentenza per la parte di interesse e, per l’effetto, a corrispondere al difensore ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte) della presente decisione, la somma liquidata a titolo di spese di giudizio nella citata sentenza, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
3. Ritiene poi il Collegio – in coerenza con un orientamento già seguito in vicende analoghe (v., di recente, TAR Sardegna, I, sent. n. 315 del 2024) - di nominare sin da ora quale commissario “ad acta”, per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla sentenza, il Direttore generale dell’Assessorato regionale alla sanità, con facoltà di delega a un dirigente regionale dell’Assessorato medesimo, il quale ove, appunto, sia decorso infruttuosamente il temine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione della sentenza entro il termine ulteriore di quindici giorni, decorrente dall’invito rivolto per iscritto dall’interessato alla Amministrazione inottemperante (e al commissario “ad acta” presso la RAS). Il commissario “ad acta” dovrà provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi uno stanziamento apposito, e sia all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento alla esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Fin da ora si procede alla liquidazione, quantificata in euro 1.000,00 (mille/00), della somma da corrispondersi a favore del commissario “ad acta”, e da porre a carico della ASL 8, qualora il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione renda indispensabile la prestazione del commissario stesso.
Il ricorso va dunque accolto nei sensi sopra specificati.
Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata va condannata alla loro rifusione, atteso che l’inadempimento al giudicato risultava già sussistente al momento della proposizione del ricorso ed è perdurato anche nel corso del giudizio, nonostante l’adozione dell’ordinanza collegiale.
La liquidazione delle spese è effettuata nell’importo indicato nel dispositivo, tenendo conto della natura e del contenuto della controversia, avente a oggetto la sola esecuzione di una statuizione di condanna alle spese, oltre che del limitato apporto difensivo richiesto, in un contesto connotato da reiterazione di fattispecie analoghe.
Vista la reiterata e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, serbata anche dopo l’ord. coll. n. 1005/2025 di questa sezione, del carattere seriale e dell’anomalo sviluppo del contenzioso in materia, il collegio ritiene inoltre di disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti della Sardegna per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, come da motivazione;
-per il caso di persistente inottemperanza, dispone la nomina del commissario “ad acta”, come da motivazione.
Condanna l’ASL di Cagliari a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di euro 200,00 (euro duecento/00), oltre agli accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco RI |
IL SEGRETARIO