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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1448/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
NN NG, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 825/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2874/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 267489 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di € 48.515,60 per T.I.A. relativa agli anni dal 2008 al 2012, quale notificatale addì 24 settembre 2019. Il ricorso denunciò la mancata notificazione delle presupposte fatture e la maturata prescrizione.
Si costituì la A.t.o. Me 1 s.p.a. in liquidazione affermando la tempestiva notificazione degli atti prodromici, depositando documenti a dimostrazione del fatto.
Il IU adìto ha accolto il ricorso per maturata prescrizione, avendo constatato che: - per quattro delle nove fatture in questione, la Società resistente non depositò alcun documento a dimostrazione dell'avvenuta notificazione;
- per le restanti cinque fatture, i documenti depositati bensì dimostravano la relativa notificazione, ma negli anni 2011 e 2012, così da non impedire l'utile decorso del quinquennio prescrizionale rispetto al recapito dell'impugnata intimazione addì 24 settembre 2019.
La Società intimante ha proposto appello denunciando, anzitutto, l'omissione di pronuncia del IU in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione delle fatture presupposte, queste sole essendo il titolo del credito avversato dalla Contribuente. Ha, inoltre, denunciato l'erroneità della statuizione di maturata prescrizione, affermando che tutte le fatture erano state regolarmente notificate e valevano ad interrompere il decorso prescrizionale.
L'Appellata si è costituita con atto confutante le doglianze avversarie, riproponente devolutivamente le censure assorbite e denunciante, con appello incidentale, l'erroneità della compensazione delle spese statuita in sentenza.
Le parti hanno depositato memorie difensive in vista dell'udienza: l'Appellante, al fine di accompagnare il deposito di documenti;
l'Appellata, per rimarcare le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina, per prima, la seconda doglianza d'appello, cioè la denuncia di erroneità della statuizione di prescrizione.
Nell'atto d'appello si afferma di depositare nuovi documenti, dichiaratamente avvalendosi dell'art. 58 del D. lgs. 546/92; quindi, si precisa che:
a) cinque fatture – emesse tra il 2011 e il 2012, quali figuranti nei primi cinque posti dell'elenco presente nella narrativa della sentenza – erano state regolarmente notificate e valevano ad interrompere la prescrizione;
b) le restanti quattro fatture – emesse tra i 2013 e il 2017, quali susseguenti nel citato elenco in sentenza – erano di per sé interruttive del decorso prescrizionale.
La Corte rileva, anzitutto, che il deposito di nuovi documenti annunciato con la memoria difensiva dell'Appellante, è consistito meramente nella riproduzione della documentazione già eseguita in primo grado e ben considerata dal primo IU. Sicché nessun nuovo apporto documentale si è registrato nel presente grado del giudizio.
Ciò premesso, il Collegio rileva quanto appresso.
Per quanto attiene alle cinque fatture indicate “sub a)”, ossia quelle emesse tra il 2011 e il 2012, va rilevato che la effettivamente documentata notificazione delle stesse tra il 2011 e il 2012 non vale – siccome precisato in sentenza – ad impedire la prescrizione giacché ben maggiore di un quinquennio è il lasso di tempo decorso tra quei recapiti e l'intimazione addì 24 settembre 2019.
In ordine, poi, alle quattro fatture indicate “sub b)”, va rilevato che mancarono in primo grado – siccome affermato dal primo IU – e continuano a mancare nel presente i documenti delle rispettive notificazioni, di guisa che appare inconferente il richiamo dell'Appellante ad un periodo semestrale di sospensione normativa.
Il rigetto dell'esaminata doglianza comporta, di per sé, il rigetto anche della doglianza d'esordio dell'appello, quale denunciante l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione delle fatture presupposte. Infatti – a parte ogni altra considerazione – risalta che la sentenza ha annullato l'intimazione in ragione della riconosciuta prescrizione dei crediti, così rendendo superflua ogni contestazione dei crediti in sé.
Insomma, la Corte non può concludere diversamente da quanto statuito dal primo IU perché: - nessun nuovo documento è stato prodotto rispetto alla documentazione originaria;
- quest'ultima è stata correttamente valutata in sentenza e giustamente ritenuta inconferente per la negazione della prescrizione;
- in conclusione, l'Appellante ha proposto l'impugnazione senza la pur minima ragione.
Dato questo esito, la Corte può evitare di pronunciarsi sulle censure originarie della Ricorrente, quali riproposte in “devoluzione”.
A questo punto, bisogna esaminare l'appello incidentale della Contribuente, denunciante l'erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite.
Il Collegio riconosce fondata la doglianza in quanto la rifusione delle spese di lite deve essere statuita con esclusivo riguardo alla soccombenza, a prescindere da ogni altra considerazione estranea all'andamento processuale. Poiché il motivo addotto dal primo IU per la disposta compensazione attiene a circostanze estranee al processo e, del resto, non si riferisce a cause straordinarie, la Corte non può che accogliere la doglianza incidentale e riconoscere dovuta la rifusione pretesa.
L'infondatezza dell'appello principale e la fondatezza di quello incidentale comportano l'obbligo dell'A.t.o.
Me 1 s.p.a. in liquidazione di rimborsare alla Contribuente e, per essa, al procuratore costituito Dottore commercialista Difensore_2 € 2.000,00 oltre ad accessori di legge (se dovuti), per il primo grado, ed
€ 3.000,00 oltre ad accessori di legge (se dovuti), per il presente grado.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 825/2021 r.g., lo rigetta;
accoglie l'appello incidentale della Contribuente, così riformando l'impugnata sentenza esclusivamente nella parte statuente la compensazione delle spese di difesa, che vanno invece rimborsate alla Contribuente stessa;
condanna l'Appellante a rimborsare all'appellata Contribuente le spese di difesa del primo grado del giudizio in misura di € 2.000,00 e quelle del presente grado in misura di € 3.000,00, con l'incremento di entrambi gli importi nella misura degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, EL
NN NG, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 825/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2874/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 267489 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di € 48.515,60 per T.I.A. relativa agli anni dal 2008 al 2012, quale notificatale addì 24 settembre 2019. Il ricorso denunciò la mancata notificazione delle presupposte fatture e la maturata prescrizione.
Si costituì la A.t.o. Me 1 s.p.a. in liquidazione affermando la tempestiva notificazione degli atti prodromici, depositando documenti a dimostrazione del fatto.
Il IU adìto ha accolto il ricorso per maturata prescrizione, avendo constatato che: - per quattro delle nove fatture in questione, la Società resistente non depositò alcun documento a dimostrazione dell'avvenuta notificazione;
- per le restanti cinque fatture, i documenti depositati bensì dimostravano la relativa notificazione, ma negli anni 2011 e 2012, così da non impedire l'utile decorso del quinquennio prescrizionale rispetto al recapito dell'impugnata intimazione addì 24 settembre 2019.
La Società intimante ha proposto appello denunciando, anzitutto, l'omissione di pronuncia del IU in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione delle fatture presupposte, queste sole essendo il titolo del credito avversato dalla Contribuente. Ha, inoltre, denunciato l'erroneità della statuizione di maturata prescrizione, affermando che tutte le fatture erano state regolarmente notificate e valevano ad interrompere il decorso prescrizionale.
L'Appellata si è costituita con atto confutante le doglianze avversarie, riproponente devolutivamente le censure assorbite e denunciante, con appello incidentale, l'erroneità della compensazione delle spese statuita in sentenza.
Le parti hanno depositato memorie difensive in vista dell'udienza: l'Appellante, al fine di accompagnare il deposito di documenti;
l'Appellata, per rimarcare le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina, per prima, la seconda doglianza d'appello, cioè la denuncia di erroneità della statuizione di prescrizione.
Nell'atto d'appello si afferma di depositare nuovi documenti, dichiaratamente avvalendosi dell'art. 58 del D. lgs. 546/92; quindi, si precisa che:
a) cinque fatture – emesse tra il 2011 e il 2012, quali figuranti nei primi cinque posti dell'elenco presente nella narrativa della sentenza – erano state regolarmente notificate e valevano ad interrompere la prescrizione;
b) le restanti quattro fatture – emesse tra i 2013 e il 2017, quali susseguenti nel citato elenco in sentenza – erano di per sé interruttive del decorso prescrizionale.
La Corte rileva, anzitutto, che il deposito di nuovi documenti annunciato con la memoria difensiva dell'Appellante, è consistito meramente nella riproduzione della documentazione già eseguita in primo grado e ben considerata dal primo IU. Sicché nessun nuovo apporto documentale si è registrato nel presente grado del giudizio.
Ciò premesso, il Collegio rileva quanto appresso.
Per quanto attiene alle cinque fatture indicate “sub a)”, ossia quelle emesse tra il 2011 e il 2012, va rilevato che la effettivamente documentata notificazione delle stesse tra il 2011 e il 2012 non vale – siccome precisato in sentenza – ad impedire la prescrizione giacché ben maggiore di un quinquennio è il lasso di tempo decorso tra quei recapiti e l'intimazione addì 24 settembre 2019.
In ordine, poi, alle quattro fatture indicate “sub b)”, va rilevato che mancarono in primo grado – siccome affermato dal primo IU – e continuano a mancare nel presente i documenti delle rispettive notificazioni, di guisa che appare inconferente il richiamo dell'Appellante ad un periodo semestrale di sospensione normativa.
Il rigetto dell'esaminata doglianza comporta, di per sé, il rigetto anche della doglianza d'esordio dell'appello, quale denunciante l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione delle fatture presupposte. Infatti – a parte ogni altra considerazione – risalta che la sentenza ha annullato l'intimazione in ragione della riconosciuta prescrizione dei crediti, così rendendo superflua ogni contestazione dei crediti in sé.
Insomma, la Corte non può concludere diversamente da quanto statuito dal primo IU perché: - nessun nuovo documento è stato prodotto rispetto alla documentazione originaria;
- quest'ultima è stata correttamente valutata in sentenza e giustamente ritenuta inconferente per la negazione della prescrizione;
- in conclusione, l'Appellante ha proposto l'impugnazione senza la pur minima ragione.
Dato questo esito, la Corte può evitare di pronunciarsi sulle censure originarie della Ricorrente, quali riproposte in “devoluzione”.
A questo punto, bisogna esaminare l'appello incidentale della Contribuente, denunciante l'erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite.
Il Collegio riconosce fondata la doglianza in quanto la rifusione delle spese di lite deve essere statuita con esclusivo riguardo alla soccombenza, a prescindere da ogni altra considerazione estranea all'andamento processuale. Poiché il motivo addotto dal primo IU per la disposta compensazione attiene a circostanze estranee al processo e, del resto, non si riferisce a cause straordinarie, la Corte non può che accogliere la doglianza incidentale e riconoscere dovuta la rifusione pretesa.
L'infondatezza dell'appello principale e la fondatezza di quello incidentale comportano l'obbligo dell'A.t.o.
Me 1 s.p.a. in liquidazione di rimborsare alla Contribuente e, per essa, al procuratore costituito Dottore commercialista Difensore_2 € 2.000,00 oltre ad accessori di legge (se dovuti), per il primo grado, ed
€ 3.000,00 oltre ad accessori di legge (se dovuti), per il presente grado.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 825/2021 r.g., lo rigetta;
accoglie l'appello incidentale della Contribuente, così riformando l'impugnata sentenza esclusivamente nella parte statuente la compensazione delle spese di difesa, che vanno invece rimborsate alla Contribuente stessa;
condanna l'Appellante a rimborsare all'appellata Contribuente le spese di difesa del primo grado del giudizio in misura di € 2.000,00 e quelle del presente grado in misura di € 3.000,00, con l'incremento di entrambi gli importi nella misura degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone