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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/09/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 301/2025 – Udienza del giorno 23 settembre 2025 - Pag. 1 di 3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 301/2025 Giudice dott. Alessandro Caronia Verbale di Udienza del giorno 23 settembre 2025 Alle ore 15.01 nessuno è comparso. A questo punto il giudice visto l'art. 348, comma 2, ultimo periodo c.p.c. provvede con la sentenza di seguito riportata. Il Giudice
dott. Alessandro Caronia R.G. n.° 301/2025 – Udienza del giorno 23 settembre 2025 - Pag. 2 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 23 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 301 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace” e vertente TRA
, C.F. nata a CORIGLIANO CALABRO (CS) in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 14.06.65, rappresentata e difesa dall'avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE – E
, C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 p.t. sig.ra CP_2
- APPELLATO –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE L'appello proposto va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Dagli atti, infatti, risulta che l'appellante, pur essendosi costituito, non è comparso alla prima udienza di comparizione, né è comparso all'odierna udienza, fissata ai sensi del richiamato art. 348, comma 2, c.p.c. e ritualmente comunicatagli dalla cancelleria. In conformità con l'art. 348, comma 3, c.p.c., pertanto, l'appello proposto deve dichiararsi, anche d'ufficio, improcedibile. La mancata costituzione in giudizio della parte appellata, meramente evocate in giudizio, esonera da qualsiasi statuizione sulle relative spese in dispositivo. Va però ricordato che in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente dichiarata improcedibile. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
R.G. n.° 301/2025 – Udienza del giorno 23 settembre 2025 - Pag. 3 di 3
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello così come proposto, nulla disponendo sulle spese delle parti;
B. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in Castrovillari, all'udienza del giorno 23 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia È verbale. Il Giudice
dott. Alessandro Caronia
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 301/2025 Giudice dott. Alessandro Caronia Verbale di Udienza del giorno 23 settembre 2025 Alle ore 15.01 nessuno è comparso. A questo punto il giudice visto l'art. 348, comma 2, ultimo periodo c.p.c. provvede con la sentenza di seguito riportata. Il Giudice
dott. Alessandro Caronia R.G. n.° 301/2025 – Udienza del giorno 23 settembre 2025 - Pag. 2 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 23 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 301 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace” e vertente TRA
, C.F. nata a CORIGLIANO CALABRO (CS) in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 14.06.65, rappresentata e difesa dall'avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE – E
, C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 p.t. sig.ra CP_2
- APPELLATO –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE L'appello proposto va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Dagli atti, infatti, risulta che l'appellante, pur essendosi costituito, non è comparso alla prima udienza di comparizione, né è comparso all'odierna udienza, fissata ai sensi del richiamato art. 348, comma 2, c.p.c. e ritualmente comunicatagli dalla cancelleria. In conformità con l'art. 348, comma 3, c.p.c., pertanto, l'appello proposto deve dichiararsi, anche d'ufficio, improcedibile. La mancata costituzione in giudizio della parte appellata, meramente evocate in giudizio, esonera da qualsiasi statuizione sulle relative spese in dispositivo. Va però ricordato che in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente dichiarata improcedibile. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
R.G. n.° 301/2025 – Udienza del giorno 23 settembre 2025 - Pag. 3 di 3
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello così come proposto, nulla disponendo sulle spese delle parti;
B. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in Castrovillari, all'udienza del giorno 23 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia È verbale. Il Giudice
dott. Alessandro Caronia