Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza presidenziale 30 luglio 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09241/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9241 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AT MA, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
PO GG, TT NC IA RV, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
del verbale n. 220 del 12 dicembre 2023 del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio di cui al d.d. 13 dicembre 2022, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, nonché, ove lesivi degli interessi del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale, ancorché non cognito, compresa l’elencazione dei candidati dichiarati ammessi agli orali, pubblicata in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente, e la relativa approvazione;
quanto ai motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2025 :
- del decreto del Ministro della giustizia del 15 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di «Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022»;
- della graduatoria finale del concorso, datata 14 maggio 2025;
- del verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14 maggio 2025, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, ancorché non cognito, ma menzionato del decreto ministeriale del 15 maggio 2025;
- del decreto del Ministro della giustizia del 12 giugno 2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di «nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022»;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti che determinavano la sua non ammissione alle prove orali del concorso notarile, in ragione della ritenuta – da parte della commissione esaminatrice – non idoneità del candidato, ai sensi dell’art. 11, comma 6 d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166 dopo la correzione dei tre elaborati scritti.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024, veniva rigettata con ordinanza confermata in appello (v. Cons. Stato, sez. III, ord., 24 gennaio 2025, n. 366).
4. Parte ricorrente presentava quindi motivi aggiunti con i quali impugnava la graduatoria conclusiva della procedura concorsuale; la trattazione fissata per il 9 luglio 2025 veniva rinviata e, dopo l’integrazione del contraddittorio, all’esito della pubblica udienza del 19 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’illustrazione delle doglianze spiegate nell’impugnazione introduttiva, osservando come non si ripeteranno le censure formulate con l’atto di motivi aggiunti, atteso che quest’ultimo si limita a denunciare l’illegittimità derivata dal provvedimento conclusivo del concorso.
6. Con il primo motivo si evidenzia come l’elaborato di diritto commerciale del ricorrente sarebbe stato giudicato gravemente insufficiente per non aver asseverato il notaio la propria presenza all’assemblea, circostanza irrilevante e comunque parimenti non riscontrabile nei compiti consegnati da altri candidati e ritenuti idonei dalla commissione.
7. Tramite la seconda doglianza, invece, si rappresenta il travisamento di fatto nel quale sarebbe incorsa la commissione atteso che la c.d. clausola antistallo redatta dal ricorrente avrebbe previsto « la facoltà alternativa del socio oblato di accettare la proposta di vendita oppure di obbligarsi all’acquisto, per il medesimo corrispettivo, che sia pari almeno al valore di recesso », risultando in tal modo idonea a risolvere le problematiche indicate dalla traccia.
8. Per via della terza censura viene contestata una insufficienza (non ostativa) del terzo elaborato relativo alla « clausola dello statuto avente a oggetto la possibilità di delibere del consiglio di amministrazione senza preventiva formale convocazione »: invero, la traccia non richiederebbe alcun tipo di modifica alle maggioranze deliberative del c.d.a. Peraltro, confrontando l’elaborato con quelli di altri candidati giudicati idonei, emergerebbe che neppure questi ultimi avessero previsto modifiche allo statuto in tema di maggioranza: anzi, alcuni avrebbero (secondo l’esponente) compiuto anche altri gravi errori in diritto.
9. Per mezzo della quarta ragione di gravame, relativa al rilievo mosso dalla commissione circa la mancata previsione «quantomeno [del]la preventiva informazione dei punti posti all’ordine del giorno», parte ricorrente sottolinea come non infici la validità della convocazione informale l’omissione sugli argomenti da trattare, non essendo essenziale al processo deliberativo del c.d.a. la fissazione di un dettagliato ordine del giorno e la distribuzione di materiali informativi in via preventiva.
10. Passando, con il quinto motivo, all’elaborato di diritto civile, viene evidenziato come la clausola contenente la condizione risolutiva del contratto di vendita, non renderebbe necessario specificare le modalità del relativo accertamento nel contraddittorio degli stipulanti (c.d. negozio di accertamento). Difatti, la traccia non avrebbe richiesto un simile modus operandi per chiarire il verificarsi dell’evento.
11. Sempre sul medesimo elaborato, con la sesta doglianza viene precisato come l’indicazione, nella scheda di correzione, della previsione di una nuova formalità non prevista ai fini dell’operatività della garanzia ipotecaria sul bene oggetto della vendita costituirebbe motivazione semplicemente incomprensibile.
12. Inoltre (settimo motivo), l’argomentazione secondo cui la « mancata previsione della garanzia relativa alla servitú costituita in sede di divisione [non ne garantirebbe] la conservazione nei confronti del creditore ipotecario » sarebbe errata, atteso che la garanzia per l’evizione costituisce un effetto naturale del negozio giuridico e quindi non sarebbe necessario ulteriormente precisarlo in sede di atto notarile.
13. Infine, con l’ultimo motivo si evidenzia come la giustificazione dell’inidoneità sulla base dell’osservazione che « la rinunzia all’azione di restituzione anche da parte di » chi « alla luce del chiaro e univoco contenuto della traccia » non avrebbe ragione di partecipare all’atto inter vivos , risulta illegittima atteso che la traccia non esclude la possibilità di ulteriori precedenti donazioni in favore della parte che avrebbe quindi potuto agire in riduzione.
14. I motivi sono tutti strettamente connessi e quindi possono essere affrontati congiuntamente.
15. Preliminarmente, però occorre chiarire lo scrutinio cui è chiamato questo Tribunale: come noto, nel campo delle valutazioni concorsuali il sindacato del giudice amministrativo è di tipo confutatorio e non sostituivo, essendo il compito demandato alla commissione esaminatrice caratterizzato da un margine incomprimibile di discrezionalità, il che rende le sue decisioni illegittime solamente ove si riscontrino vizî procedurali (se non neutralizzati dall’art. 21- octies , comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241) ovvero nei casi di violazione dei generali principî di proporzionalità e ragionevolezza.
16. Ciò chiarito, va precisato che in linea generale non possono essere accolte le plurime doglianze con le quali si fa valere una disparità di trattamento tra i candidati: sul punto, infatti, va osservato come quello della commissione sia un giudizio singolo e non comparativo, sicché la valutazione di legittimità è per cosí dire «interna», ossia deve investire la valutazione espressa sul particolare elaborato del candidato, non potendo desumersi l’erroneità di questa da circostanze ad essa esterne (salvo i già rammentati errori procedurali).
17. Peraltro, mentre le censure spese si attagliano su una frazione dell’elaborato, enfatizzando l’asserita differente valutazione dello stesso per due diversi candidati, va precisato che l’idoneità dell’elaborato è frutto di una valutazione globale dello stesso: in tal modo, torna in evidenza il valore della costante massima della giurisprudenza amministrativa secondo cui il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente (e quasi mai verificabile in una procedura di valutazione senza risposta esatta certa), fermo restando che « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723). Invero, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
18. Ciò chiarito, va rilevato come tutte le doglianze spiegate si riducano, in ultima analisi, a criticare le scelte della commissione esaminatrice, reputando maggiormente aderente al dato normativo la propria peculiare interpretazione: in tal senso, è manifesto che l’intero ricorso si limiti ad una critica all’esercizio del potere discrezionale, senza però riuscire a dedurre effettivi vizî di legittimità della decisione di non ammettere all’orale il ricorrente. D’altronde, la valutazione effettuata, come si avrà modo di illustrare infra , è pienamente ragionevole e non mostra profili di illogicità o incongruenza.
19. Invero, per quanto concerne l’elaborato di diritto commerciale, va rilevato come la mancata attestazione esplicita della partecipazione all’assemblea sia sicuramente un errore ostativo: in tal senso, la possibilità di desumere la presenza del notaio da altre espressioni contenute nell’atto, al di là della loro effettiva portata, dimostra come vi sia un margine di opinabilità su un elemento essenziale del verbale assembleare. Orbene, la ratio della presenza notarile è proprio quella di evitare incertezze, non di alimentarle con enunciati poco precisi e suscettibili di varie interpretazioni.
20. Peraltro, neppure nella parte teorica il ricorrente ha «recuperato» l’omissione (che non comporta nullità, come evidenziato nella scheda di valutazione versata in atti): difatti, non avendo precisato di aver consapevolezza della necessità di partecipazione all’assemblea, la commissione ha legittimamente ritenuto il candidato inidoneo, dovendosi dubitare dell’effettiva conoscenza di un tale dovere in capo a chi semplicemente trascrive una disposizione di legge.
21. Viepiú, l’argomentazione secondo cui la sottoscrizione del notaio e l’impronta del sigillo confermerebbero la partecipazione all’assemblea, atteso che altrimenti l’atto costituirebbe un illecito penale, conferma quanto appena esposto: infatti, tali formalità non escludono la commissione di un falso in atto pubblico e in ogni caso non costituiscono prova della presenza all’assemblea, considerato pure che sono apposte in un tempo e un luogo differenti di quello dell’adunanza.
22. Similmente, quanto alla clausola anti-stallo è evidente che quella proposta dal ricorrente (« per il caso di stallo decisionale il socio potrà obbligarsi mediante proposta irrevocabile di acquisto dell’intera partecipazione dell’altro socio per un corrispettivo almeno pari al valore di recesso. L’altro socio potrà accettare la proposta o obbligarsi a sua volta con nuova proposta ») sia assolutamente generica e non satisfattiva della richiesta della traccia di individuazione di un meccanismo statutario capace di risolvere o prevenire lo stallo: difatti, mentre nella c.d. russian roulette clause il socio ha una sola possibilità (senza rilancio) per superare la stasi (o compra o vende, e il prezzo non varia) ciò non può dirsi per la quella redatta dal candidato, che ad una prima proposta di acquisto da parte del socio, non faceva seguire analoga proposta di vendita in caso di mancata accettazione della prima.
23. A tal proposito, sebbene non dovesse necessariamente essere di tal fatta la clausola da redigere, va osservato come quella formulata dall’esponente non è in grado di superare con certezza lo stallo, potendo anzi determinarne una sua prosecuzione.
24. Allo stesso modo, le modifiche statutarie, sebbene non siano nulle, non sono in grado di assolvere pienamente agli scopi richiesti dalle parti: difatti, la clausola proposta risulta di assoluta genericità (« il c.d.a potrà riunirsi anche in assenza di formale convocazione ») e soprattutto non chiarisce né i requisiti di una riunione informale né le sue esatte conseguenze né i meccanismi volti ad governare tale modalità di decisione collegiale (in particolare le necessaria unanimità ovvero la possibilità di procedere a maggioranza).
25. In tal senso, il riferimento ai punti di cui all’o.d.g. menzionato nella scheda dimostra come l’assoluta genericità della clausola rendesse complesso il suo effettivo operare: difatti, in mancanza di formalizzazione dell’o.d.g. ogni amministratore potrebbe decidere di chiedere un rinvio proprio al fine di quell’«agire informato» piú volte menzionato nel ricorso, vanificando di fatto la possibilità di una riunione informale del c.d.a.
26. Passando all’atto inter vivos di civile, la questione della mancata menzione del negozio di accertamento, sebbene non privi di validità la condizione, rende incompleto l’atto: difatti, se è vero che la condizione risolutiva determina la cessazione degli effetti sin dal verificarsi (o dall’impossibilità di verificarsi) dell’evento dedotto in condizione, va altresí rilevato come per rendere ciò opponibile alle parti è necessaria un’annotazione nei registri immobiliari (v. art. 2655 c.c.). Orbene, per quest’ultimo adempimento è ovviamente necessario un apposito titolo che il candidato avrebbe dovuto non solo prevedere in astratto, ma anche delineare in concreto.
27. Quanto alle formalità ipotecarie, è chiaro che la commissione abbia evidenziato l’errore commesso dal ricorrente nella parte in cui ha previsto una nuova garanzia reale, quando in realtà di trattava dell’applicazione dell’art. 2825, comma 1 c.c.: tale disposizione, inerente all’ipoteca data sulla quota di una comunione, prevede che, qualora il condomino risulti assegnatario di un bene capace di ipoteca, su quest’ultimo la garanzia sia considerata esistente ab origine .
28. Proprio questo passaggio rende agevole la comprensione dell’errore successivo, ossia relativo alla garanzia richiesta per la servitú: difatti, essendo il diritto reale in re aliena successivo all’ipoteca, risultava necessario individuare un meccanismo volto a eliminare la garanzia (es. far obbligare l’alienante a procurare la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine). La mancata problematizzazione della richiesta della traccia circa la garanzia evidenzia la carenza dell’elaborato: difatti, l’esponente ha semplicemente menzionato il profilo dell’inerenza del diritto reale minore, per poi in ricorso valorizzare la garanzia per l’evizione; ma si tratta di circostanze inconferenti rispetto all’autentica questione sottoposta all’esame dei candidati.
29. Infine, quanto alla dichiarazione di rinunzia, va osservato come il ricorrente abbia «costretto» a partecipare all’atto un soggetto non menzionato nella traccia, in tal modo andando oltre i desiderata delle parti, che non intendevano imporre un tale sacrificio. Infatti, nella traccia l’acquirente intendeva tutelarsi solo da uno dei legittimari: peraltro, nella parte teorica il rinunziante non è neppure piú menzionato, segno della consapevolezza dell’eccessività di tale soluzione rispetto alla richiesta avanzata dalla commissione.
30. L’impossibilità di accogliere alcuno dei motivi di ricorso, determina l’infondatezza anche della denunciata illegittimità derivata avanzata con l’atto di motivi aggiunti.
31. Alla luce di quanto esposto, pertanto, le impugnazioni sono da rigettare.
32. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
MA VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA VI | RT OL |
IL SEGRETARIO