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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1182/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Ruggieri e Luca Di Parte_1
Paolantonio, come da procura in atti appellante
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dagli avv. Federico Falzone e Giorgia Falzone, come da procura in atti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1617/2024, pubblicata il 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art 1, commi 47 e ss., L. n. 92/2012, depositato il 9.11.2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “A.1. … condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi Controparte_1 di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L. 30.05.1970 n. 300, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
nonché A.
2. condannare la
[...]
[..
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e Controparte_2 per gli effetti del comma 2 dell'art. 18 della L. 30.05.1970 n. 300, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella misura di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1.796,69 maturata dal 28.04.2020 sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto ovvero della diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
nonché A.
3. in caso di accoglimento delle domande sub A.
1. e A.
2. condannare la Società odierna resistente in persona del legale rappresentante pro tempore all'adeguamento del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
B. in via subordinata accertare e dichiarare, per i motivi in ricorso, la nullità del licenziamento comminato dalla alla Controparte_1
OR con lettera del 14 marzo 2020, per difetto di giustificazione del Parte_1 licenziamento intimato e manifesta insussistenza e pretestuosità del fatto posto a base del g.m.o., ai sensi dell'art. 18, comma 4°, legge n. 300/1970, post legge n. 92/2012; e B.
1. per l'effetto condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della OR Parte_1 nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, ai
[...] sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 4° dell'art. 18 della L. 30.05.1970 n. 300, nonchéB.
2. condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi e per gli effetti del comma 4°
[...] dell'art. 18 della L. 30.05.1970 n. 300, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1.796,69, maturata dal 28.04.2020 sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero della diversa somma maggiore o minore decisa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
nonché B.
3. in caso di accoglimento delle domande sub B.
1. e B.
2. condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore all'adeguamento del versamento dei
[...] contributi previdenziali e assistenziali;
C. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi in ricorso, la nullità del licenziamento comminato dalla Controparte_1 alla OR con lettera del 14 marzo 2020, per non ricorrenza
[...] Parte_1 degli estremi del g.m.o., ai sensi dell'art. 18, comma 5° comma, legge n. 300/1970 (post legge n.
92/2012), c.d. “tutela risarcitoria piena” e, C.
1. per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale Controparte_1
2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici mensilità ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 5° dell'art. 18 della L. 30.05.1970 n. 300;
D. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi in ricorso, la inefficacia del licenziamento comminato dalla Controparte_1 alla OR con lettera del 14 marzo 2020, ai sensi dell'art. 18,
[...] Parte_1 comma 6°, legge n. 300/1970 (post legge n. 92/2012), per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge. N. 604/66;
D.
1. per l'effetto condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] ricorrente di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei mensilità ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale difatto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 6° dell'art. 18 della L. 30.05.1970 n. 300;
E. in ogni caso condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente,
[...] di una ulteriore indennità risarcitoria nella misura massima prevista di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 1.796,69, per avere il datore omesso di avviare la procedura conciliativa preventiva ex art. 7 L. 604/66, in considerazione della gravità della violazione procedurale.
F. in via subordinata nell'ipotesi in cui il requisito dimensionale della Società resistente dovesse risultare inferiore ai 15 dipendenti, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 riassunzione della OR , ovvero al risarcimento del danno nella misura Parte_1 massima prevista ex art. 8 della L. 604/1966, in considerazione della anzianità della ricorrente pari a quasi 18 anni di servizio, o in quella misura maggiore o minore risultante di giustizia, con interessi legali e la rivalutazione monetaria, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto corrispondente al 3° livello del CCNL del settore Commercio pari ad € 1.796,69 Controparte_3 lordi;
- condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti”.
Con memoria depositata il 5.12.2020 si costituiva in giudizio la
[...] per chiedere al Tribunale adito di: “In via preliminare: dichiarare il Controparte_1
3 ricorso avverso nullo e/inammissibile per le ragioni suesposte;
In via principale, previo accertamento della legittimità del licenziamento irrogato, respingere l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nell'increduta ipotesi di accoglimento parziale o totale dell'avverso ricorso limitare la condanna ex art 8 L. 604/1966 al minimo delle mensilità previste per legge tenendo conto in ogni caso dell'aliunde perceptum della lavoratrice dal momento di efficacia del licenziamento sino all'emananda sentenza” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti”.
Alla prima udienza di discussione, il giudice di primo grado emetteva ordinanza con la quale veniva disposto il mutamento del rito da quello c.d. a quello ordinario ex art 420 c.p.c., per CP_4 insussistenza del requisito dimensionale richiesto dall'art 1, commi 48-68, della L. n. 92/2012.
Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato alla ricorrente in data 14.3.2020, avendo la società dimostrato che il recesso era avvenuto per esigenze di riorganizzazione aziendale derivante da una contrazione delle vendite e dal calo del fatturato.
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i motivi di seguito Parte_1 sinteticamente indicati:
1) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità del licenziamento, per il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage;
2) sulla prova del requisito dimensionale – nullità del licenziamento per il mancato avvio della procedura conciliativa di cui all'art.7 della legge n. 604/1966;
3) insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni di cui al ricorso di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi.
Si è costituita in giudizio la resistendo Controparte_1 al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
2. All'udienza del 16.9.2025, la Corte ha invitato le parti a valutare la possibilità di transigere la lite e ha formulato una proposta conciliativa.
Con memorie depositate rispettivamente in data 24.9.2025 e 6.10.2025, parte appellata e parte appellante hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata loro dalla Corte.
All'udienza del 15.10.2025 le parti hanno chiesto un rinvio al fine di formalizzare l'accordo transattivo.
4 All'udienza del 19.11.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza (Cass. n. 26914/2020, Cass. n. 31635/2021).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese di lite come da verbale di conciliazione.
Roma, 19.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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