Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1017/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Giovanni Maddaleni Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Eleonora Trivella,
per la dichiarazione di morte presunta di
, C.F. nato a [...], il [...]; Persona_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 25.1.2024 , in qualità di figlia e unica Parte_1
(presunta) erede legittima di , ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi Persona_1
la morte presunta del padre, scomparso il 25.11.2013 e all'epoca residente in [...]15;
rilevato che la ricorrente ha ottemperato, nei termini prescritti, agli ordini di pubblicazione a lei rivolti, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.62 c.p.c., con provvedimento
1
preso atto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza del 18.2.2025 dinanzi al giudice delegato;
rilevato che con precedente sentenza n. 30/2016, pubblicata il 21.6.2016, questo Tribunale aveva dichiarato l'assenza di , dando atto che egli si era allontanato dalla Persona_1
struttura ove era ospitato (“La Vetta” di Ponzone) la mattina del 25.11.2013, senza più dare notizie di sé;
considerato che non sono pervenute notizie dello scomparso, e che sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia del predetto;
viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero;
richiamati gli artt. 58 c.c. e 473 bis.62 s. c.p.c.;
ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti, la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento;
considerato che, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali debbano rimanere a carico della ricorrente,
P.Q.M.
dichiara la morte presunta di (nato a [...] il [...]), in luogo sconosciuto, Persona_1
il 25.11.2013, giorno cui risale l'ultima notizia del predetto;
dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto, a cura di parte ricorrente o di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia, e che si provveda al successivo deposito in Cancelleria in funzione delle prescritte annotazioni.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al competente ufficio dello stato civile e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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