Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 323/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17.01.2025, alle ore 11,30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice Onorario dott. EN ON, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA
Sono presenti:
E' presente per il terzo intervenuto sig. e per delega dell'Avv. Gio- Controparte_2 vanni Serio, l'Avv. Silvia Stanyevic la quale si riporta agli atti e documenti di causa tutti ed in particolare alle note autorizzate depositate in via telematica ed alle note di tratta- zione scritta. Impugna e contesta altresì quanto osservato dalla opposta CP_3 siccome basato su mere deduzioni di parte non provate. Conclude per l'integrale acco- glimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi ed alle quale integralmente si riporta, con revoca del D.I. opposto e chiede che la causa sia decisa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio. E' presente per l'opponente Pt_2 per delega dell'avv. Aldo Corvino, il dott. Alessandro Corvino praticante abilitato, il quale si riporta a tutti i propri precedenti scritti difensivi ed evidenzia la contrapposizio- ne difensiva delle altre parti coinvolte e che conferma che la Banca non ha alcuna re- sponsabilità nella vicenda de quo, tenendo conto dei palesi contrasti fra coeredi e coin- testatari legittimati alla riscossione e pertanto, ferma l'ineludibile revoca dell'ingiunzio- ne, chiede l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese, solo in via gradata chiede l'integrale compensazione delle spese di lite. È altresi presente l'avv. Vittoria Corbo per la dott.ssa la quale si riporta alle conclusioni già formulate nelle note CP_1 autorizzate e nei propri scritti difensivi. Impugna ogni avversa richiesta eccezione e de- duzione ed insiste per la conferma dell'apposito decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se-
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. EN ON, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 323/2021 r.g.a.c.
TRA cf ), società soggetta ad Parte_1 P.IVA_1 attività di direzione e coordinamento della Società B.N.P. PARIBAS S.A. – Parigi, in per- sona del Presidente Dott. , rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti Persona_1 dall'Avv. Aldo Corvino, presso il cui studio in Napoli alla Via Roberto Bracco n. 45 è elet- tivamente domiciliata,
-OPPONENTE–
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in CP_3 C.F._1
Napoli alla Via Rosaroll n. 98 presso l'avv. Vittoria Corbo, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Claudio Guzzo ,
- OPPOSTA-
(cf ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Giovanni Serio, giusta procura in calce al presente atto e presso il cui studio in Napoli alla via Orsi n.51 elettivamente domicilia
-INTERVENTORE-
CONCLUSIONI Le parti alla udienza del 17.01.2025 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione gli opponenti adivano l'intestato Tribu-
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nale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6945/2020 dell'1.12.2020, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n. 6945/2020 per tutti i motivi esposti nel presente atto;
rilevare l'improcedibilità dell'azione intrapresa dalla ricorrente non avendo la stessa esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010. In via subordinata nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale limitare al 50% della somma ingiunta di € 81.335,39 ovvero € 40.693,00 il pagamento in favore della ricorrente relativamente al conto corrente 4489, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la sig. la quale chiedeva di concedere CP_1 l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 6945/20 totale o, in subordine, parziale limitatamente alle somme non contestate;
in via definitiva, accertata la mora debendi, riget- tare l'opposizione proposta ex adverso o, in subordine, condannare la
[...] a pagare alla dott.ssa la somma dovuta oltre inte- Controparte_4 CP_3 ressi legali dalla domanda per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
per l'effetto condannare la alla rifusione delle spese di giudizio , oltre accessori di legge, in fa- Pt_2 vore della dott.ssa , con attribuzione agli avvocati Vittoria Corbo e Claudio CP_3 Guzzo. In seguito si aveva l'intervento del sig. il quale concludeva per, ac- CP_2 cogliere, per le anzidette causali, la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo;
per l'ef- fetto, revocare il decreto ingiuntivo n.6945/2020; condannare la Pt_1 Parte_1
al pagamento in favore del sig. , nella sua qualità di
[...] Controparte_2 coerede al 50%, della somma di €.42.013,49 quale 50% delle somme giacenti sul c/c n.4489, e/o di quella somma, sempre al 50%, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Espletato il giudizio la causa, la causa è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, per quanto concerne la procedibilità della domanda va rilevato che è stata espletata la procedura di mediazione ex D. Lgvo 28/2010, con procedimento con- clusosi negativamente il 25.05.2021. Va precisato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'a- dempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'ina- dempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av- valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui ina- dempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., al contraente non inadempiente è concessa la facoltà di sceglie- re tra due vie: o insistere per l'adempimento, chiedendo la c.d. manutenzione del con- tratto e la condanna di controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta;
op- pure chiedere la risoluzione del contratto, e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale come se non fosse mai intercorso. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto del con- traente in bonis di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno tuttavia ap- prezzati in modo diverso a seconda dell'azione prescelta: (a) se la parte non inadem- piente insiste per la manutenzione del contratto (e, quindi, la controprestazione è ancora
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realizzabile), potrà (i) chiedere l'esecuzione della prestazione dovuta in origine (restan- do obbligato a eseguire la propria), e (ii) agire altresì per il risarcimento del danno deri- vante dal ritardo nell'adempimento (che non può equivalere, quindi, al controvalore della prestazione originaria); (b) se la parte non inadempiente non intende rimanere vincolata al contratto stipulato e chiederne la risoluzione, (i) non sarà più tenuta ad adempiere la propria prestazione, oppure, ove l'abbia già eseguita, avrà diritto di chie- derne la restituzione, e (ii) potrà chiedere il risarcimento del danno subito, commisurato non al semplice ritardo, bensì all'inadempimento assoluto di controparte per non aver ricevuto la prestazione. La domanda di adempimento non preclude il diritto di chiedere, in un secondo momento, la risoluzione del contratto, ove sia più conveniente;
viceversa, una volta chiesta la risoluzione, non è più possibile esigere l'adempimento (art. 1453, secondo comma, c.c.). Dalla data della domanda di risoluzione, il contraente inadem- piente non può più rimediare alla precedente violazione;
pertanto, l'altra parte è legitti- mata a rifiutare la prestazione che gli venga proposta, ove non preferisca accettare un adempimento tardivo (art. 1453, terzo comma, c.c.). Quanto all'onere di prova, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 ha sta- bilito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento (o dalla impossibilità di adempiere). Inoltre, va ricordato, come chiarito anche dalla Cass. Civ., III, n. 5071 del 3.3.2009 che il giudi- zio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordina- rio di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale in- combe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Tuttavia nel caso di specie va rilevato che l'opposizione proposta dalla è rivolta a con- Pt_2 trastare la pretesa della sig. erede della sig. la quale chiede la CP_1 Persona_2 liquidazione in suo favore della somma pari alla metà dell'importo giacente sul conto corrente al momento del decesso, ma va rilevato che il conto corrente in questione, acceso presso la Pt_2
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, filiale 10 di Napoli, era cointestato con il sig. e la giurisprudenza della Controparte_2 Corte di Cassazione (ordinanza n. 7862/2021) è costante nell'affermare che nel caso di cointestazione di un conto corrente/deposito bancario, ove i cointestatari abbiano il potere di compiere disgiuntamente tutte le operazioni attive e passive, questo potere permane sino all'estinzione del rapporto, anche in caso di morte di uno dei due titolari, in quanto la cointestazione del conto dà luogo ad una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che permane anche a seguito di morte di uno dei due titolari. Ne consegue che il permanere di questa solidarietà attiva comporta che il titolare super- stite possa prelevare l'intero importo presente sul conto, senza che l'istituto di credito possa opporsi, invocando le norme sulle successioni. L'istituto di credito, infatti, corri- spondendo l'intero saldo al titolare superstite si libera di ogni obbligazione nei confronti degli eredi e non può essere chiamato a rispondere delle somme prelevate dal cointesta- tario, anche se si tratta dell'intero saldo presente sul conto. Con l'ordinanza del 19 mar- zo 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni, attive e pas- sive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari;
sicché, il contitolare ha diritto di chie- dere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di de- posito a risparmio o del conto corrente. L'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare che non potranno recriminare nulla contro l'istituto di credito, né chiamarlo a rispondere delle somme sottratte dal cointestatario. La Cassa- zione ha anche ulteriormente evidenziato come costituisce uno specifico obbligo della
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banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la cor- rettezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto. Sulla base di tali argomentazioni va revocato il de- creto opposto e va riconosciuto in favore della sig. la somma di € 40693,00 qua- CP_1 le 50% della liquidità giacente sul conto corrente cointestato tra la de cuius e il coerede Con
. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive CP_2 dell' accoglimento delle ragioni secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, pe- raltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recen- te che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata de- cisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la ca- renza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomen- tazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Il tenore stesso delle difese della parte convenuta, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano al- tre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù di un parziale accoglimento delle ragioni attoree esplicate nella domanda introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 323/2021 intro-
dotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dalla e revoca il decreto ingiuntivo n. 6945 Pt_2
dell'1.12.2020, riconoscendo in favore della sig. la somma di € 40693,00, oltre CP_3
interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
- Compensa tra le parti le spese di lite. 5
E' verbale, ore 17,40.
Il Giudice
dott. EN ON
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