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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.r.g. 5784/2024
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Messina, Via S. Paolo Dei Disciplinanti 16, elettivamente domiciliata in
Messina, in Via Tommaso Cannizzaro, is. 276 n. 16 bis, presso lo studio dell'Avv. Marco
Battaglia che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliata in via dei Mille n. 272, is. 77, presso lo studio legale dell'Avv. Antonino Lo
Giudice che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Opposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 04/11/2024 la ditta proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 738/2024 del 25.9.2024 (RGL 4666/2024) emesso da questo
Tribunale col quale la sig.ra ingiungeva alla opponente il pagamento della complessiva CP_1 somma di € 8.759,22 pretesa a titolo di retribuzione per i mesi da marzo a giugno 2024.
Deduceva a sostegno dell'opposizione, in primo luogo, la nullità della procura e nel merito l'erroneità del totale ingiunto poiché quantificate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Offriva pertanto, all'udienza del 3.7.2025 la somma di euro 6.914,85 al netto, deducendo la regolarità della posizione previdenziale e contributiva.
Chiedeva, pertanto, la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Chiariva poi che, in quanto alle retribuzioni rivendicate al lordo di trattenute fiscali e previdenziali, non vi era agli atti la prova del regolare versamento delle medesime.
In via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'esatto importo delle buste paga in contestazione.
In seguito all'offerta avanzata all'udienza del 3.7.2025, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Istanza di cessata materia del contendere.
Entrambe le parti in causa, hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere dandosi reciprocamente atto del pagamento e della ricezione delle somme oggetto dei due giudizi riuniti e della correttezza degli importi in contesa.
In particolare, si rileva che l'importo versato in totale dalla alla sig.ra Parte_1 CP_1
e da questa accettato, corrisponde alle retribuzioni nette dovute dalla società datrice di lavoro alla dipendente come da buste paga in atti e non alle retribuzioni lorde pretese dalla lavoratrice.
Tale quantificazione al netto e non al lordo deve ritenersi corretta alla luce della produzione da parte di del DURC positivo che attesta la regolarità contributiva Parte_1 dell'azienda e, dunque, prova che i contributi sono stati regolarmente versati.
Ciò implica che la dipendente ha diritto alla percezione della solo retribuzione netta come risultante dalle buste paga.
Ne deriva che l'ingiunzione delle retribuzioni lorde era illegittima.
In quanto alla richiesta di cessata materia avanzata dalle parti essa equivale a rinuncia delle domande e delle eccezioni svolte in giudizio.
3.Relativamente alla domanda riconvenzionale formulata dalla la stessa appare CP_2 inammissibile.
L'opposta testualmente chiede: “… in via riconvenzionale si chiede che il Tribunale voglia accertare il saldo effettivo delle buste paga oggetto del presente giudizio anche disponendo una consulenza che accerti, sulla base dei dati riportati nelle stesse, le singole voci della busta paga o ordinando al datore di lavoro di redigere una busta paga corretta.” In merito si osserva che la domanda riconvenzionale in sé non riguarda un bene della vita diverso da quello già oggetto dell'opposizione per cui è causa ovvero le retribuzioni spettanti alla CP_1
L'accertamento chiesto dalla opposta sulle buste paga, pertanto, concretizza in realtà una semplice istanza istruttoria come correttamente eccepito da parte opponente.
Alla luce dei superiori rilievi, vista la necessità di una pronuncia sulla soccombenza virtuale, le spese di lite vanno compensate per metà per entrambe le fasi in quanto, per un verso l'opposizione era parzialmente fondata in ragione del fatto che le retribuzioni erano state illegittimamente ingiunte al lordo e non al netto e la domanda riconvenzionale della si CP_1
è rivelata inammissibile.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento recante n.r.g. 5784/2024, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
3) Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 quantificate, già compensate, in € 263,50 oltre spese generali, cpa e iva come CP_1
per legge per la fase monitoria ed € 1.313,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge per la fase di opposizione, oltre a metà dei contributi unificati se versati, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Rando