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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3086/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14175/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RE RM MM n. 20250002436130220118161 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2214/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato alla NAPOLI OBIETTIVO VALORE
SRL, ha impugnato comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002436130220118161 del 16.06.2025 e notificato in data 23.06.2024 per l'importo complessivo di € 696,85. relativo ad omessa/pagamento tari anni 2021. Ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici. Il COMUNE DI NAPOLI si è costituito eccependo la propria estraneità al presente giudizio, e essendo l'unico soggetto legittimato è il Concessionario della Riscossione, ritualmente citato in giudizio ovvero la società Napoli Obiettivo Valore s.r.l.. La Napoli Obiettivo Valori non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Ed invero, controparte non ha dato alcuna prova della notifica degli atti presupposti, pertanto non essendo stato notificato alcun atto interruttivo e/o richiesta di pagamento od ancora notifica di avviso di accertamento l'atto impugnato deve essere annullato. La mancata notifica degli atti presupposti ha leso il diritto di difesa del contribuente, in quanto la funzione propria della notifica è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 179,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14175/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RE RM MM n. 20250002436130220118161 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2214/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato alla NAPOLI OBIETTIVO VALORE
SRL, ha impugnato comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002436130220118161 del 16.06.2025 e notificato in data 23.06.2024 per l'importo complessivo di € 696,85. relativo ad omessa/pagamento tari anni 2021. Ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici. Il COMUNE DI NAPOLI si è costituito eccependo la propria estraneità al presente giudizio, e essendo l'unico soggetto legittimato è il Concessionario della Riscossione, ritualmente citato in giudizio ovvero la società Napoli Obiettivo Valore s.r.l.. La Napoli Obiettivo Valori non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Ed invero, controparte non ha dato alcuna prova della notifica degli atti presupposti, pertanto non essendo stato notificato alcun atto interruttivo e/o richiesta di pagamento od ancora notifica di avviso di accertamento l'atto impugnato deve essere annullato. La mancata notifica degli atti presupposti ha leso il diritto di difesa del contribuente, in quanto la funzione propria della notifica è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario al fine di consentirgli l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 179,00.