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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2203 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/06/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori che ne cureranno la crescita e l'educazione.
2) Il signor potrà tenere con sé le figlie per 3/4 volte alla settimana, Pt_2
compatibilmente con le esigenze delle minori, concordando preventivamente con la madre gli orari di visita quotidiani e nel rispetto anche dei turni di lavoro di entrambi.
3) Il diritto di visita delle minori è specificato nel piano genitoriale depositato.
4) La casa familiare sita in Monserrato, Vico 6 Del Redentore n. 2, è di proprietà dei parenti della signora ed oggetto di procedimento di scioglimento Parte_1
della comunione, pertanto, la stessa non può essere oggetto di assegnazione.
5) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento delle figlie, la somma di € 350,00 (per entrambe le figlie), oltre a riconoscere per intero l'assegno unico alla madre che lo userà per le necessità
Pag. 2 di 3 delle bimbe, somma che sarà versata alla signora anticipatamente entro Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita.
6) Il sig. si obbliga a versare il 50% delle spese straordinarie delle figlie, Pt_2
versandole, previa documentazione alla madre, comprendenti spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive e di svago.
7) Non si riconosce alcun assegno di mantenimento a favore della signora Parte_1
la quale provvede al proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2203 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/06/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori che ne cureranno la crescita e l'educazione.
2) Il signor potrà tenere con sé le figlie per 3/4 volte alla settimana, Pt_2
compatibilmente con le esigenze delle minori, concordando preventivamente con la madre gli orari di visita quotidiani e nel rispetto anche dei turni di lavoro di entrambi.
3) Il diritto di visita delle minori è specificato nel piano genitoriale depositato.
4) La casa familiare sita in Monserrato, Vico 6 Del Redentore n. 2, è di proprietà dei parenti della signora ed oggetto di procedimento di scioglimento Parte_1
della comunione, pertanto, la stessa non può essere oggetto di assegnazione.
5) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento delle figlie, la somma di € 350,00 (per entrambe le figlie), oltre a riconoscere per intero l'assegno unico alla madre che lo userà per le necessità
Pag. 2 di 3 delle bimbe, somma che sarà versata alla signora anticipatamente entro Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita.
6) Il sig. si obbliga a versare il 50% delle spese straordinarie delle figlie, Pt_2
versandole, previa documentazione alla madre, comprendenti spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive e di svago.
7) Non si riconosce alcun assegno di mantenimento a favore della signora Parte_1
la quale provvede al proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3