Decreto cautelare 17 novembre 2025
Ordinanza collegiale 16 dicembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 06/02/2026, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14042 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Poberejskii, con domicilio eletto presso lo studio Davide Poberejski in Milano, via Borromei 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ
del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura in ordine all’istanza di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-;
- alla mancata ostensione degli atti richiesti con istanza di accesso, rimasta totalmente inevasa;
- alla mancata comunicazione e accessibilità dell'atto depositato sulla piattaforma SEND, il cui contenuto non è stato in alcun modo reso conoscibile al ricorrente;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza,
- di rendere integralmente accessibile il fascicolo procedimentale;
- di assicurare la piena conoscibilità dell'atto depositato su SEND, quale esso sia;
- di concludere il procedimento adottando un provvedimento conclusivo legittimo, motivato e comunicato nelle forme di legge;
E PER LA CO
delle Amministrazioni intimate, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.,
a provvedere sulle suddette istanze entro il termine perentorio che sarà fissato dall'Ecc.mo Tribunale, con eventuale nomina di Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. per l'ipotesi di perdurante inottemperanza;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'inopponibilità al ricorrente della presunta notificazione digitale dell'atto depositato su SEND, in difetto di effettiva conoscibilità, e per ogni conseguente declaratoria utile, ivi compresa la remissione in termini ex art. 37 c.p.a., ove ritenuta necessaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IE GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 29 novembre 2021.
Il Ministero, costituito in giudizio, ha depositato i documenti del fascicolo del procedimento e la nota n. -OMISSIS-del 4 dicembre 2025, con cui ha escluso che possa configurarsi nel caso di specie un inadempimento dell’Amministrazione, vista la definizione del procedimento con decreto del 28 marzo 2024.
Con decreto presidenziale n. 6393/2025 è stata respinta la domanda di misure cautelari da parte dell’organo monocratico.
All’esito della camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 22661/2025 è stato dato avviso della sussistenza di possibili profili di inammissibilità della domanda di accertamento del silenzio e condanna della p.a. a provvedere nonché profili di improcedibilità della domanda di accesso al fascicolo del procedimento.
Parte resistente ha dato riscontro depositando documentazione e una relazione difensiva, con cui ha ribadito che non è possibile, nel caso di specie, configurare un inadempimento dell’Amministrazione ovvero il silenzio o altra fattispecie in relazione all’istanza di concessione proposta.
Parte ricorrente ha versato in atti una dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, fissata per la trattazione del merito del ricorso, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, improcedibile.
Al riguardo, il Collegio osserva, in primo luogo, che il procedimento, avviato con istanza del 29 novembre 2021, è stato definito con decreto del 28 marzo 2024, la cui notifica non si è perfezionata, visto che il destinatario è risultato essere sconosciuto, come è possibile desumere dalla ricevuta di A/R versata in atti (v. allegati n. 5 a “Atto di Costituzione” e a “Adempimento ordinanza collegiale istruttoria” del Ministero dell’interno), e visto che, peraltro, la richiesta di indicazione o di attivazione di un indirizzo PEC (“ che consente di velocizzare la definizione delle domande di cittadinanza italiana ”), con comunicazione caricata sull’apposito portale informatico in data 07/12/2024 e visualizzata in data 10/12/2024 dall’interessato (v. allegati n. 6 a “Atto di Costituzione” e a “Adempimento ordinanza collegiale istruttoria” del Ministero dell’interno), non ha avuto alcun riscontro.
Alla luce di quanto testé ricostruito, emerge con chiarezza che il ricorso, notificato e depositato il 14 novembre 2025, è stato proposto quando il d.P.R. 28 marzo 2024 di concessione della cittadinanza era già stato adottato.
Il Collegio, pertanto, esclusa la predicabilità dell’inerzia dell’autorità procedente, oggetto della azione promossa dalla parte nell’ambito del presente giudizio, dichiara il ricorso inammissibile, in ragione della già intervenuta emanazione del decreto di concessione della cittadinanza, la cui notifica non si è perfezionate per cause non riconducibili alla responsabilità della p.a.
Quanto, invece, alla richiesta di accesso agli atti del fascicolo del procedimento, il Collegio la dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della documentazione prodotta in giudizio dalla p.a., satisfattiva della pretesa attorea.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato, in parte inammissibile e, in parte, improcedibile.
Il Collegio ritiene, in ogni caso, che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL TO, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
IE GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE GI | FL TO |
IL SEGRETARIO