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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
VE LO, Presidente GALLINA CARMELA, Relatore VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2799/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2399/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 16 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032E04403 IVA-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032E04950 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n.
13822/25 del 23.5.25 – con la quale è stata cassata la sentenza resa dalla Corte di
Ricorrente_1giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia - la s.r.l. ha riassunto innanzi a questo Corte il procedimento originato dall'impugnativa di due avvisi di accertamento relativi, rispettivamente, all'anno d'imposta 2015 (n. T9D032E04403) ed all'anno d'imposta 2016 (n. T9D032E04950).
Con tali atti l'Agenzia delle Entrate ha contestato la registrazione di fatture per
Società_1operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società S.r.l., in regime di reverse charge, senza detrazione di IVA applicando una sanzione pari al 5% dell'imponibile, per un importo di € 34.374,60 per l'anno 2015 ed € 33.903,69 per l'anno
2016.
La CTP di Milano adita dalla contribuente – previa riunione dei ricorsi – li ha rigettati entrambi mentre nella sede successiva le censure formulate nell'appello proposto sono state accolte.
Ricorrente_1Il ricorso in riassunzione proposto dalla s.r.l. è volto a conseguire, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento degli avvisi di accertamento. L'Ufficio costituendosi ha allegato il testo dell'accordo conciliativo raggiunto in data 9.10.25 a definizione dell'intero contenzioso nel cui ambito le parti hanno convenuto la compensazione delle spese di lite.
Con atto depositato il 30.10.25 la contribuente ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tenuto conto della concorde richiesta delle parti, non può che provvedere in conformità dichiarando l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia dichiara l'estinzione del processo;
spese delle fasi di merito e di legittimità integralmente tra le parti compensate.
Milano 26 gennaio 2026
Il giudice estensore
RM GA
Il presidente
IA VE
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, dichiara l'estinzione del processo;
spese delle fasi di merito e di legittimità integralmente tra le parti compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
VE LO, Presidente GALLINA CARMELA, Relatore VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2799/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2399/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 16 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032E04403 IVA-ALTRO 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D032E04950 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n.
13822/25 del 23.5.25 – con la quale è stata cassata la sentenza resa dalla Corte di
Ricorrente_1giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia - la s.r.l. ha riassunto innanzi a questo Corte il procedimento originato dall'impugnativa di due avvisi di accertamento relativi, rispettivamente, all'anno d'imposta 2015 (n. T9D032E04403) ed all'anno d'imposta 2016 (n. T9D032E04950).
Con tali atti l'Agenzia delle Entrate ha contestato la registrazione di fatture per
Società_1operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società S.r.l., in regime di reverse charge, senza detrazione di IVA applicando una sanzione pari al 5% dell'imponibile, per un importo di € 34.374,60 per l'anno 2015 ed € 33.903,69 per l'anno
2016.
La CTP di Milano adita dalla contribuente – previa riunione dei ricorsi – li ha rigettati entrambi mentre nella sede successiva le censure formulate nell'appello proposto sono state accolte.
Ricorrente_1Il ricorso in riassunzione proposto dalla s.r.l. è volto a conseguire, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento degli avvisi di accertamento. L'Ufficio costituendosi ha allegato il testo dell'accordo conciliativo raggiunto in data 9.10.25 a definizione dell'intero contenzioso nel cui ambito le parti hanno convenuto la compensazione delle spese di lite.
Con atto depositato il 30.10.25 la contribuente ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tenuto conto della concorde richiesta delle parti, non può che provvedere in conformità dichiarando l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia dichiara l'estinzione del processo;
spese delle fasi di merito e di legittimità integralmente tra le parti compensate.
Milano 26 gennaio 2026
Il giudice estensore
RM GA
Il presidente
IA VE
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, dichiara l'estinzione del processo;
spese delle fasi di merito e di legittimità integralmente tra le parti compensate.