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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1166/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5347/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890872052886161 TARI 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890872052886161 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
202374051890872052886161 emessa da Municipia S.p.A. in data 31/08/2023 e notificata in data 17/11/2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 926,98 a titolo di TARI 2014 ed il presupposto avviso SOLL14/110075/0 del 23/10/2019, asseritamente notificato in data 08/01/2020 nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202374051892922054162626 emessa da Municipia
S.p.A. in data 06/09/2023 e notificata in data 17/11/2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 878,51 a titolo di TARES anno 2013 ed il presupposto avviso S13/11259/0 del 09/08/2018, asseritamente notificato in data 09/11/2018. Eccepiva la illegittimità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti e la intervenuta prescrizione delle pretese.
Si costituiva Municipia SP, concessionaria del Comune di Giugliano la quale, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità del ricorso perché tardivo, in quanto preceduto il preavviso n.
202374051890872052886161, dalla notifica della prodromica ingiunzione di pagamento n.
202174051354881885779757, in data 21/10/2021,ricevuta da persona di famiglia addetta alla notifica;
il preavviso n. 202374051892922054162626 preceduto dalla a prodromica ingiunzione di Pagamento n.
202174051400991913406353, in data 21/10/2021 ricevuta da persona di famiglia addetta alla notifica, e non impugnate.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la regolarità delle notifiche degli atti prodromici ad entrambe le comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo, in quanto "Dalla produzione versata in atti dalla resistente IA SP e, precisamente dalle ingiunzioni sottese ed ,in particolare dagli avvisi di ricevimento prodotti emerge una notevole difficoltà di cognizione del contenuto degli stessi i quali si presentano del tutto illeggibili e, peraltro l'immagine fotoriprodotta appare ”al contrario“ per cui non è possibile in alcun modo trarne elementi utili ad attestarne la loro idoneità probatoria".
Presenta appella Municipia PA, rappresentando che agli atti presupposti, completi delle notifiche, per mero errore di fotocopiatura venivano prodotte “a specchio”, e che pertanto sebbene di non agevole lettura, sin dal primo grado di giudizio risultava documentata agli atti la prova della regolare notifica dgli atti presupposti, non opposti, e quindi della definitività della pretesa tributaria. Ad ogni buon conto, deposita nuovamente la documentazione attestante la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, e chiede la riforma integrale della sentenza gravata, spese vinte.
Non risulta costituito il contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della documentazione in atti, risultano depositate:
1) Ingiunzione di Pagamento n 202174051354881885779757, completa di notifica del 21/10/2021, prodromica alla Comunicazione Preventiva di Iscrizione del fermo amministrativo n.
202374051890872052886161;
2) Ingiunzione di Pagamento n 202174051400991913406353, completa di notifica del 16/12/2021, prodromica alla Comunicazione Preventiva di Iscrizione del fermo amministrativo n.
202374051892922054162626.
Valutata l'ammissibilità della produzione in giudizio di nuova documentazione, in quanto il contenzioso de qua risulta instaurato prima del 4 gennaio 2024 (ricorso notificato alla Municipia il 12/11/2023) e pertanto, per il principio del legittimo affidamento tutelato dal Costituente, non esistono limitazioni alla produzione di documentazione in Appello, in vigenza del precedente art. 58 (Cfr: Corte Costituzionale, Sent. n. 36/2025), la copia degli atti prodromici notificati corredati dalle relate di notifica fornisce ampia prova della regolarità dei procedimenti notificatori, essendo le notifiche avvenute nelle mani di persona di famiglia, ed essendo provato l'invio della raccomandata informativa (cd. CAN - Comunicazione di avvenuta notifica). Pertanto la valida notifica delle presupposte ingiunzioni di Pagamento rende valide e perentorie le successive comunicazioni preventive di fermo amministrativo, non essendo decorso alcun termine prescrizionale come invocato dal contribuente.
L'appello deve quindi essere accolto, in integrale riforma della sentenza gravata, e devono essere confermate le impugnate Comunicazioni di Preavviso di Fermo Amministrativo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della oggettiva scarsa leggibilità della documentazione depositata da MU PA nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5347/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18388/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890872052886161 TARI 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890872052886161 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
202374051890872052886161 emessa da Municipia S.p.A. in data 31/08/2023 e notificata in data 17/11/2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 926,98 a titolo di TARI 2014 ed il presupposto avviso SOLL14/110075/0 del 23/10/2019, asseritamente notificato in data 08/01/2020 nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202374051892922054162626 emessa da Municipia
S.p.A. in data 06/09/2023 e notificata in data 17/11/2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 878,51 a titolo di TARES anno 2013 ed il presupposto avviso S13/11259/0 del 09/08/2018, asseritamente notificato in data 09/11/2018. Eccepiva la illegittimità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti e la intervenuta prescrizione delle pretese.
Si costituiva Municipia SP, concessionaria del Comune di Giugliano la quale, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità del ricorso perché tardivo, in quanto preceduto il preavviso n.
202374051890872052886161, dalla notifica della prodromica ingiunzione di pagamento n.
202174051354881885779757, in data 21/10/2021,ricevuta da persona di famiglia addetta alla notifica;
il preavviso n. 202374051892922054162626 preceduto dalla a prodromica ingiunzione di Pagamento n.
202174051400991913406353, in data 21/10/2021 ricevuta da persona di famiglia addetta alla notifica, e non impugnate.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la regolarità delle notifiche degli atti prodromici ad entrambe le comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo, in quanto "Dalla produzione versata in atti dalla resistente IA SP e, precisamente dalle ingiunzioni sottese ed ,in particolare dagli avvisi di ricevimento prodotti emerge una notevole difficoltà di cognizione del contenuto degli stessi i quali si presentano del tutto illeggibili e, peraltro l'immagine fotoriprodotta appare ”al contrario“ per cui non è possibile in alcun modo trarne elementi utili ad attestarne la loro idoneità probatoria".
Presenta appella Municipia PA, rappresentando che agli atti presupposti, completi delle notifiche, per mero errore di fotocopiatura venivano prodotte “a specchio”, e che pertanto sebbene di non agevole lettura, sin dal primo grado di giudizio risultava documentata agli atti la prova della regolare notifica dgli atti presupposti, non opposti, e quindi della definitività della pretesa tributaria. Ad ogni buon conto, deposita nuovamente la documentazione attestante la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, e chiede la riforma integrale della sentenza gravata, spese vinte.
Non risulta costituito il contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della documentazione in atti, risultano depositate:
1) Ingiunzione di Pagamento n 202174051354881885779757, completa di notifica del 21/10/2021, prodromica alla Comunicazione Preventiva di Iscrizione del fermo amministrativo n.
202374051890872052886161;
2) Ingiunzione di Pagamento n 202174051400991913406353, completa di notifica del 16/12/2021, prodromica alla Comunicazione Preventiva di Iscrizione del fermo amministrativo n.
202374051892922054162626.
Valutata l'ammissibilità della produzione in giudizio di nuova documentazione, in quanto il contenzioso de qua risulta instaurato prima del 4 gennaio 2024 (ricorso notificato alla Municipia il 12/11/2023) e pertanto, per il principio del legittimo affidamento tutelato dal Costituente, non esistono limitazioni alla produzione di documentazione in Appello, in vigenza del precedente art. 58 (Cfr: Corte Costituzionale, Sent. n. 36/2025), la copia degli atti prodromici notificati corredati dalle relate di notifica fornisce ampia prova della regolarità dei procedimenti notificatori, essendo le notifiche avvenute nelle mani di persona di famiglia, ed essendo provato l'invio della raccomandata informativa (cd. CAN - Comunicazione di avvenuta notifica). Pertanto la valida notifica delle presupposte ingiunzioni di Pagamento rende valide e perentorie le successive comunicazioni preventive di fermo amministrativo, non essendo decorso alcun termine prescrizionale come invocato dal contribuente.
L'appello deve quindi essere accolto, in integrale riforma della sentenza gravata, e devono essere confermate le impugnate Comunicazioni di Preavviso di Fermo Amministrativo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della oggettiva scarsa leggibilità della documentazione depositata da MU PA nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.