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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5464/2024 promossa da:
on l'Avv. GUERINI FRANCESCA Parte_1
ATTORE/I contro e con l'Avv. PERSICO RITA Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12.9.2024 , i sig.ri e notificavano a il titolo esecutivo , CP_2 CP_1 Parte_1 costituto dalla sentenza n.1563/2024 del Tribunale di Bergamo , unitamente al relativo atto di precetto con l'intimazione di pagamento per l'importo di €14.022,65 . Con atto di citazione in opposizione a precetto e contestuale domanda di ripetizione dell'indebito , l'attrice opponente contestava il predetto precetto notificatole dai sig.ri Parte_1 CP_2 e evidenziando un 'errata interpretazione della sentenza n. 1563/2024 che non costituisce CP_1 titolo esecutivo nei confronti dell'attrice , in quanto i convenuti non vanterebbero alcun credito nei confronti dell'attrice poiché la compensazione delle spese riguarderebbe solo il giudizio riassunto , non inficiando la condanna alle spese stabilita dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia in favore di a causa della mancata integrazione del contraddittorio . Pt_1 Pertanto parte opponente si opponeva alla restituzione dell'importo versato alla stessa in forza della predetta sentenza della Corte d' Appello per complessivi € 14.022,65 ( come da doc.1di parte opponente )
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i sig.ri e i quali CP_2 CP_1 ritenevano infondate le motivazioni poste a base dell'opposizione a precetto formulata da , Pt_1 ritenendo che la compensazione alle spese non riguardi solo il giudizio riassunto ( la sentenza n.
1563/2024 del Tribunale di Bergamo ) , ma attenga anche alla condanna alle spese disposta dalla pagina 1 di 4 sentenza della Corte d'Appello , con conseguente restituzione da parte di dell'importo di € Pt_1
14.022,65 . Alla prima udienza del presente giudizio , entrambe le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione .
La causa ritenuta matura per la decisione , in considerazione della natura documentale della stessa , veniva rinviata all'udienza del 25/3/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art. 615 cpc 1° comma è fondata e va pertanto accolta . Occorre premettere che nell'anno 2020 i convenuti opposti convenivano in giudizio avanti il Pt_1
Tribunale di Bergamo nella causa nr. 2962/2020 , definito con la sentenza n. 1392/2021 che disponeva la soccombenza degli attori ( attuali convenuti ) con condanna alle spese in favore della convenuta ( attuale attrice ) . La predetta sentenza era oggetto di impugnazione da parte dei convenuti , avanti la Corte d'Appello di Brescia (n.1024/2021 RG ) La Corte d'Appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio come previsto dall'art, 354 cpc , rimettendo la causa al primo giudice al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei liticonsorti necessari . In relazione alle spese di lite , la CORTE D'APPELLO disponeva la condanna degli appellanti ( attuali convenuti ) a rifondere le spese alle parti appellate ( tra cui ) per i due gradi di giudizio . Pt_1
La CORTE precisava che le spese erano poste a carico degli appellanti, avendo gli stessi originato la nullità e non avendo provveduto all'integrazione del contraddittorio neppure di fronte alla reiterata eccezione nel senso indicato . La predetta sentenza non era oggetto d'impugnazione ed i sig.ri E iassumevano il Pt_2 CP_1 giudizio avanti il Tribunale di Bergamo anche nei confronti dei sig.ri e Controparte_3
, secondo le indicazioni della Corte d'Appello di Brescia Controparte_4
La causa era definita con la sentenza n. 1563/2024 , condannando i sig.ri E CP_3 CP_4 al rimborso delle spese in favore degli attori , compensando le spese di lite tra gli attori e
[...]
. Parte_1
Nello specifico i convenuti sig.ri e itengono che la compensazione non riguardi CP_2 CP_1 solo il giudizio oggetto di riassunzione ma attenga anche alla sentenza della CORTE D'APPELLO relativa alla mancata integrazione del contraddittorio .
La tesi sostenuta dai convenuti opposti non può essere condivisa . Infatti gli stessi hanno notificato all'attrice opponente un precetto privo di titolo Parte_1 esecutivo , non potendo essere ritenuta titolo esecutivo la sentenza n. 1563/2024 del Tribunale di
Bergamo . Infatti la predetta sentenza costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soli sig.ri E CP_3
( erano i litisconsorti necessari ) , condannati alla refusione delle spese di lite in favore CP_4 dei sig.ri e CP_2 CP_1
Nella sopra citata sentenza , non sussiste alcuna condanna alle spese a carico di e non vi è Pt_1 alcuna condanna al rimborso delle spese corrisposte dai sig.ri n favore di Parte_3 Pt_1 nei precedenti giudizi di primo e secondo grado per un importo complessivo di € 14.022,65 . Peraltro gli attuali convenuti opposti , non hanno promosso alcuna domanda nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio di riassunzione .
Inoltre la sentenza nr. 1563/2024del Tribunale di Bergamo , accogliendo solo parzialmente le istanze degli attuali convenuti opposti sig.ri nei confronti dell'attrice opponente Parte_3 [...]
, ha compensato le spese di lite nei confronti delle predette parti . Parte_1
pagina 2 di 4 Si evidenzia ,inoltre , che la compensazione delle spese attiene al solo giudizio di riassunzione e non può avere alcun riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha disposto la refusione delle spese da parte degli attuali convenuti in favore di . Parte_1
Inoltre la predetta sentenza non è stata oggetto di impugnazione , passando in giudicato . Ovviamente il giudizio di riassunzione ( sentenza nr. 1563/2024 ), non aveva l'onere di modificare le statuizioni contenute nella sentenza della CORTE D'APPELLO ( non essendo un'impugnazione ), anche in considerazione del fatto che gli attori nel giudizio di riassunzione ( attuali convenuti nel presente giudizio non hanno promosso alcuna domanda finalizzata al rimborso delle spese di lite corrisposte a . Pt_1 La CORTE D'APPELLO ha posto le spese di lite a carico degli appellanti quali soggetti che hanno generato la nullità , non avendo provveduto all'integrazione del contraddittorio. Pertanto sono state riconosciute a le spese sostenute per il doppio grado di giudizio . Pt_1
Parte opponente , al fine di scongiurare eventuali pignoramenti e danni di immagine , Parte_1 senza riconoscere nulla ai convenuti opposti , ha disposto il pagamento delle somme indicate in precetto .
Risulta , pertanto legittima ,la richiesta dell'opponente di condanna dei convenuti opposti al rimborso in favore di dell'importo di € 14.022,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria . Parte_1
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale ,definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede :
1. Accoglie l'opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc formulata da , Parte_1 con condanna dei convenuti opposti e al rimborso Controparte_1 CP_2 in favore dell'opponente dell'importo di € 14.022,65 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria .
2. Condanna i convenuti opposti e alla refusione Controparte_1 CP_2 delle spese di lite in favore di che si liquidano per compensi professionali in € Parte_1
5.077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo ,16/5/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5464/2024 promossa da:
on l'Avv. GUERINI FRANCESCA Parte_1
ATTORE/I contro e con l'Avv. PERSICO RITA Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12.9.2024 , i sig.ri e notificavano a il titolo esecutivo , CP_2 CP_1 Parte_1 costituto dalla sentenza n.1563/2024 del Tribunale di Bergamo , unitamente al relativo atto di precetto con l'intimazione di pagamento per l'importo di €14.022,65 . Con atto di citazione in opposizione a precetto e contestuale domanda di ripetizione dell'indebito , l'attrice opponente contestava il predetto precetto notificatole dai sig.ri Parte_1 CP_2 e evidenziando un 'errata interpretazione della sentenza n. 1563/2024 che non costituisce CP_1 titolo esecutivo nei confronti dell'attrice , in quanto i convenuti non vanterebbero alcun credito nei confronti dell'attrice poiché la compensazione delle spese riguarderebbe solo il giudizio riassunto , non inficiando la condanna alle spese stabilita dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia in favore di a causa della mancata integrazione del contraddittorio . Pt_1 Pertanto parte opponente si opponeva alla restituzione dell'importo versato alla stessa in forza della predetta sentenza della Corte d' Appello per complessivi € 14.022,65 ( come da doc.1di parte opponente )
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i sig.ri e i quali CP_2 CP_1 ritenevano infondate le motivazioni poste a base dell'opposizione a precetto formulata da , Pt_1 ritenendo che la compensazione alle spese non riguardi solo il giudizio riassunto ( la sentenza n.
1563/2024 del Tribunale di Bergamo ) , ma attenga anche alla condanna alle spese disposta dalla pagina 1 di 4 sentenza della Corte d'Appello , con conseguente restituzione da parte di dell'importo di € Pt_1
14.022,65 . Alla prima udienza del presente giudizio , entrambe le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione .
La causa ritenuta matura per la decisione , in considerazione della natura documentale della stessa , veniva rinviata all'udienza del 25/3/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali . Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art. 615 cpc 1° comma è fondata e va pertanto accolta . Occorre premettere che nell'anno 2020 i convenuti opposti convenivano in giudizio avanti il Pt_1
Tribunale di Bergamo nella causa nr. 2962/2020 , definito con la sentenza n. 1392/2021 che disponeva la soccombenza degli attori ( attuali convenuti ) con condanna alle spese in favore della convenuta ( attuale attrice ) . La predetta sentenza era oggetto di impugnazione da parte dei convenuti , avanti la Corte d'Appello di Brescia (n.1024/2021 RG ) La Corte d'Appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio come previsto dall'art, 354 cpc , rimettendo la causa al primo giudice al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei liticonsorti necessari . In relazione alle spese di lite , la CORTE D'APPELLO disponeva la condanna degli appellanti ( attuali convenuti ) a rifondere le spese alle parti appellate ( tra cui ) per i due gradi di giudizio . Pt_1
La CORTE precisava che le spese erano poste a carico degli appellanti, avendo gli stessi originato la nullità e non avendo provveduto all'integrazione del contraddittorio neppure di fronte alla reiterata eccezione nel senso indicato . La predetta sentenza non era oggetto d'impugnazione ed i sig.ri E iassumevano il Pt_2 CP_1 giudizio avanti il Tribunale di Bergamo anche nei confronti dei sig.ri e Controparte_3
, secondo le indicazioni della Corte d'Appello di Brescia Controparte_4
La causa era definita con la sentenza n. 1563/2024 , condannando i sig.ri E CP_3 CP_4 al rimborso delle spese in favore degli attori , compensando le spese di lite tra gli attori e
[...]
. Parte_1
Nello specifico i convenuti sig.ri e itengono che la compensazione non riguardi CP_2 CP_1 solo il giudizio oggetto di riassunzione ma attenga anche alla sentenza della CORTE D'APPELLO relativa alla mancata integrazione del contraddittorio .
La tesi sostenuta dai convenuti opposti non può essere condivisa . Infatti gli stessi hanno notificato all'attrice opponente un precetto privo di titolo Parte_1 esecutivo , non potendo essere ritenuta titolo esecutivo la sentenza n. 1563/2024 del Tribunale di
Bergamo . Infatti la predetta sentenza costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soli sig.ri E CP_3
( erano i litisconsorti necessari ) , condannati alla refusione delle spese di lite in favore CP_4 dei sig.ri e CP_2 CP_1
Nella sopra citata sentenza , non sussiste alcuna condanna alle spese a carico di e non vi è Pt_1 alcuna condanna al rimborso delle spese corrisposte dai sig.ri n favore di Parte_3 Pt_1 nei precedenti giudizi di primo e secondo grado per un importo complessivo di € 14.022,65 . Peraltro gli attuali convenuti opposti , non hanno promosso alcuna domanda nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio di riassunzione .
Inoltre la sentenza nr. 1563/2024del Tribunale di Bergamo , accogliendo solo parzialmente le istanze degli attuali convenuti opposti sig.ri nei confronti dell'attrice opponente Parte_3 [...]
, ha compensato le spese di lite nei confronti delle predette parti . Parte_1
pagina 2 di 4 Si evidenzia ,inoltre , che la compensazione delle spese attiene al solo giudizio di riassunzione e non può avere alcun riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha disposto la refusione delle spese da parte degli attuali convenuti in favore di . Parte_1
Inoltre la predetta sentenza non è stata oggetto di impugnazione , passando in giudicato . Ovviamente il giudizio di riassunzione ( sentenza nr. 1563/2024 ), non aveva l'onere di modificare le statuizioni contenute nella sentenza della CORTE D'APPELLO ( non essendo un'impugnazione ), anche in considerazione del fatto che gli attori nel giudizio di riassunzione ( attuali convenuti nel presente giudizio non hanno promosso alcuna domanda finalizzata al rimborso delle spese di lite corrisposte a . Pt_1 La CORTE D'APPELLO ha posto le spese di lite a carico degli appellanti quali soggetti che hanno generato la nullità , non avendo provveduto all'integrazione del contraddittorio. Pertanto sono state riconosciute a le spese sostenute per il doppio grado di giudizio . Pt_1
Parte opponente , al fine di scongiurare eventuali pignoramenti e danni di immagine , Parte_1 senza riconoscere nulla ai convenuti opposti , ha disposto il pagamento delle somme indicate in precetto .
Risulta , pertanto legittima ,la richiesta dell'opponente di condanna dei convenuti opposti al rimborso in favore di dell'importo di € 14.022,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria . Parte_1
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale ,definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede :
1. Accoglie l'opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc formulata da , Parte_1 con condanna dei convenuti opposti e al rimborso Controparte_1 CP_2 in favore dell'opponente dell'importo di € 14.022,65 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria .
2. Condanna i convenuti opposti e alla refusione Controparte_1 CP_2 delle spese di lite in favore di che si liquidano per compensi professionali in € Parte_1
5.077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo ,16/5/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
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