Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/11/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03346/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Processo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alì Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Moschella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Maria De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria prot. n. -OMISSIS- - T del 5 giugno 2012 rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Alì Terme;
- ove occorra, di qualsiasi ulteriore atto o autorizzazione, anche se non conosciuto dai ricorrenti, precedente, connesso o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alì Terme e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa PI Alessandra SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, i ricorrenti, in qualità di coeredi indivisi della sig.ra -OMISSIS-, hanno esposto di essere proprietari del terreno sito nel Comune di Alì Terme, censito in catasto al foglio -OMISSIS-.
I deducenti hanno rappresentato che, con atto di citazione del 18 gennaio 2025, nella detta qualità, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Messina la Società -OMISSIS- e gli ingegneri -OMISSIS-, al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali o di passaggio dei convenuti sui terreni di proprietà degli attori, con gli obblighi conseguenti. Nel suddetto giudizio, i convenuti (odierni controinteressati), con comparsa di costituzione e risposta dell’8 aprile 2025, depositata l’11 aprile 2025, hanno esposto che il fondo di loro proprietà è intercluso e che, nella particella n. -OMISSIS-, oggi di proprietà degli attori, è collocata, sin dal 2011, la rete fognaria al servizio del complesso edilizio -OMISSIS-- costruito dalla -OMISSIS- sull’ex fondo -OMISSIS-, ma non ancora ultimato -, giusta autorizzazione allo scarico nella rete fognaria prot. n. -OMISSIS- – T del 5 giugno 2012, rilasciata dal Comune di Alì Terme.
Avendo appreso in tale occasione il transito della conduttura nel terreno di loro proprietà, i ricorrenti hanno presentato istanza di accesso agli atti al Comune di Alì Terme, in seguito al quale hanno constatato l’insussistenza di alcun atto di assenso all’attraversamento della conduttura da parte dei proprietari del terreno.
2. Di conseguenza, con ricorso notificato in data 6 giugno 2025 e depositato il 12 giugno 2025, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale al fine di ottenere l’annullamento dell’autorizzazione allo scarico nella rete fognaria prot. n. -OMISSIS- – T del 5 giugno 2012.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno articolato un unico motivo rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1033 e 1043 e ss. c.c. e del Regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Alì Terme n.21 del 18 novembre 2002. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria ”, con il quale hanno dedotto l’illegittimità dell’autorizzazione, la quale non avrebbe potuto essere rilasciata dal Comune in mancanza dell’assenso dei proprietari del fondo attraversato dalla conduttura o della costituzione di una servitù coattiva.
3. In data 23 settembre 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Alì Terme per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione ai sensi dell’art 73 c.p.a., il Comune resistente ha eccepito: a ) l’irricevibilità del ricorso per tardività, atteso che, essendo visibili i pozzetti di scarico e raccordo fognario nel terreno dei ricorrenti (realizzati, a seguito di autorizzazione, nel 2012), verrebbe in rilievo una servitù apparente, che i ricorrenti e la loro dante causa erano in grado di percepire, con la conseguenza che il ricorso, proposto soltanto nel 2025, sarebbe tardivo; b ) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo l’azione proposta dai ricorrenti una negatoria servitutis , come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario; c ) l’improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari delle unità immobiliari che fruiscono della conduttura sita nel terreno dei ricorrenti; d ) l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione dei certificati di agibilità che hanno quale presupposto necessario il regolare formale allaccio alla rete fognante; e ) nel merito, ha controdedotto per l’infondatezza del ricorso, atteso che l’autorizzazione è stata rilasciata “ senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi ”.
5. Con memoria di replica del 13 ottobre 2025, i ricorrenti hanno contestato analiticamente tutte le eccezioni e argomentazioni formulate dal Comune.
6. In data 29 ottobre 2025 parte controinteressata ha depositato memoria di costituzione e documentazione.
7. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025:
- il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e della documentazione di parte controinteressata;
- il difensore di parte controinteressata, al riguardo, ha replicato e, a sua volta, ha eccepito la tardività del ricorso, chiedendo, altresì, l’acquisizione al fascicolo degli atti della causa incardinata al r.g. n. 933 del 2009 di questo Tribunale Amministrativo, da cui emergerebbe la conoscenza dell’atto qui impugnato da parte di uno dei ricorrenti;
- il difensore del Comune ha insistito in atti, chiedendo l’eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, richiesta a cui il difensore di parte ricorrente si è opposto, chiedendo che, nel caso in cui venga disposta l’integrazione del contraddittorio, siano indicati analiticamente dall’Amministrazione comunale i nominativi e i dati dei soggetti controinteressati;
- dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. In via preliminare, occorre delibare l’eccezione di difetto di giurisdizione, che è infondata.
Nel presente giudizio, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e dei presupposti, affermando che il Comune avrebbe dovuto verificare l’effettiva disponibilità del terreno da parte dell’istante prima di autorizzare la collocazione della conduttura.
Nel caso di specie, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in quanto il ricorso concerne la pretesa illegittimità del provvedimento di autorizzazione allo scarico e non anche l’accertamento dell’esistenza della servitù, questione per la quale è pendente giudizio innanzi al giudice ordinario (Cassazione civile - sez. un., 24 gennaio 2024, n. 2368; Cons. St. sez. V, n. 1936/2014, su fattispecie similare); “[ d]’altronde, il principio del “doppio binario” viene in considerazione nei confronti degli atti amministrativi che, avendo lo scopo di disciplinare una determinata situazione, contestualmente sono anche idonei ad incidere su diritti soggettivi ulteriori, normalmente facenti capo a terzi, diritti che tuttavia non costituiscono l’oggetto né la ragione principale dell’azione amministrativa. In tali situazioni, il G.A. può conoscere di tali atti lesivi di diritti, ma normalmente la sua cognizione può limitarsi al solo annullamento dell’atto e all’eventuale accertamento (non già dei diritti dei terzi ma) dell’illegittimità dell’atto, in relazione ai motivi dedotti in giudizio. Solo in tali casi, pertanto, il titolare del diritto leso può scegliere tra la tutela diretta del diritto, chiedendo al giudice ordinario di disapplicare l’atto amministrativo, oppure la tutela indiretta, che passa attraverso l’annullamento, ad opera del G.A., dell’atto lesivo, emesso a fini diversi da quelli di incidere o comprimere il diritto leso ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 maggio 2024, n..3255; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 giugno 2019, n. 7411).
10. Ritenuta la giurisdizione, sempre in via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di tardività della memoria di costituzione della parte controinteressata, sollevata in udienza dalla parte ricorrente.
10.1. A tal riguardo, il Collegio osserva che il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall'art. 46 cod. proc. amm., non riveste carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso; tuttavia, in caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove siano decorsi i termini di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm.. In tal caso, la costituzione è ammessa nei limiti delle difese orali (Cons. St. sez. IV 6 dicembre 2024, n. 9789).
Nel caso di specie, seppure il deposito della memoria e della documentazione sia avvenuto oltre i termini di legge, con conseguente loro non utilizzabilità nel giudizio, il difensore di parte controinteressata, presente in udienza, ha svolto difese orali, come da verbale, che, in quanto tali, sono da ritenersi ammesse.
11. Occorre, quindi, procedere a delibare l’eccezione di irricevibilità, sollevata sia dal Comune resistente che dalla parte controinteressata.
11.1. L’eccezione è fondata.
Va ricordato che la previsione del termine di decadenza per la proposizione dell’azione di annullamento di un provvedimento amministrativo è posta a presidio dell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.
La giurisprudenza, in ordine ai titoli edilizi, con argomenti trasponibili anche per le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria, ha specificato, in linea generale, che, se si contesta l' an di realizzazione dell’opera, il termine di impugnazione decorre dall'inizio dei lavori (cfr. Cons. Stato, VI, 6 agosto 2024, n. 6996; Cons Stato, II, 20 febbraio 2024, n. 1696), mentre, se il titolo viene contestato per il quomodo , ovvero per le modalità di realizzazione dell'opera, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l'esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto in costruzione.
Conformemente ai superiori principi, deve ritenersi che la " piena conoscenza ", ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione dell’autorizzazione allo scarico nella rete fognaria con passaggio sul fondo del soggetto interessato, va individuata nell'inizio dei lavori, nel caso in cui si sostenga, come nella fattispecie, che nessun passaggio poteva essere effettuato sull'area de qua , non sussistendo, in tesi, il consenso del proprietario del fondo.
In proposito, occorre anche specificare che, per la " piena conoscenza " dei provvedimenti - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione -, non è necessario avere la conoscenza integrale degli stessi, ma anche solo la percezione dell'esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica (Cons, St. sez. VI, 7.02.2025, n. 953).
In altri termini, quando l’attività in atto ( id est : lavori di allacciamento alla rete fognaria comunale con passaggio sul fondo del terzo proprietario) appare immediatamente illegittima e viene contestata nell’ an , il soggetto interessato ( id est : il proprietario del fondo dove i lavori vengono effettuati) ha l’obbligo di attivarsi prontamente con l’istituto dell’accesso agli atti e di impugnare senza indugio l’atto una volta individuato, salva la proposizione di successivi motivi aggiunti.
Ciò non risulta essere stato effettuato nel caso di specie dall’allora proprietario del fondo allorquando vennero realizzati i lavori (nel 2012, secondo quanto indicato in memoria dal Comune e non contestato dalla parte ricorrente), con la conseguenza che l’odierna azione proposta dagli eredi dopo 13 anni dal rilascio dell’autorizzazione non può che essere dichiarata irricevibile.
Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento addotto dai ricorrenti, i quali hanno dichiarato di non avere avuto contezza della collocazione della conduttura nel terreno di loro proprietà - in quanto nessun pozzetto insiste sul loro terreno, essendo lo stesso collocato sul marciapiede comunale - e che hanno quindi ancorato il termine decadenziale al 14 aprile 2025, data in cui tale atto è stato prodotto dalla odierna controinteressata nel corso del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Messina per l’accertamento della servitù.
La tesi di parte ricorrente, in particolare, non convince poiché, per quanto sopra esposto, il termine decadenziale di sessanta giorni non poteva che decorrere dall’inizio dei lavori di allacciamento con passaggio sul fondo della dante causa, trattandosi di lavori inevitabilmente visibili e rumorosi, e in quanto tali immediatamente contestabili, quanto all’ an , ove ritenuti dall’interessato lesivi.
Di contro, procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa di 13 anni dal rilascio dell’autorizzazione allo scarico e dalla realizzazione dei relativi lavori - come pretenderebbe parte ricorrente - significherebbe eludere il termine decadenziale di legge, con lesione del principio di stabilità dei rapporti giuridici nonché dell’affidamento dei soggetti titolari dell’autorizzazione (C.S. sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034) e dei soggetti che, sulla base di tale autorizzazione, hanno ottenuto il rilascio dell’agibilità degli immobili acquistati dalla società controinteressata.
Invero, è necessario individuare un punto di equilibrio tra il principio di tutela in sede giurisdizionale delle posizioni giuridiche e il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l'assetto degli interessi disciplinato dall'atto (Cons. St. sez. VI. 7.02.2025, n. 953); e tale punto di equilibrio - ritiene il Collegio - va individuato, al lume della giurisprudenza su richiamata, nella impugnabilità dell’autorizzazione allo scarico da parte dei proprietari dell’area utilizzata per l’allaccio alla rete fognaria nel termine decadenziale di 60 giorni decorrente dall’inizio dei lavori qualora si contesti, come nel caso, l’ an dell’esecuzione dell’opera, in quanto già da quel momento si costituisce la piena conoscenza della realizzazione dell’opera.
12. Per ragioni di completezza, ritiene il Collegio di aggiungere che il ricorso, nel merito, è in ogni caso infondato.
Invero, il Comune, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico alla società controinteressata, non si assume il compito di risolvere eventuali conflitti di interesse tra le parti private (come l'eventuale esistenza di servitù o di altri vincoli reali) o comunque di verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe venire in rilievo, ma accerta soltanto il requisito della legittimazione soggettiva di colui che richiede l’autorizzazione, vagliando essenzialmente i profili urbanistici, edilizi e igienico-sanitari connessi al titolo richiesto (Cons. Sato, sez. IV, 23 maggio 2016 n. 2116; Cons. St. , sez. II, 11 settembre 2024, n. 7523). È alla luce delle considerazioni innanzi esposte che deve essere interpretata l’espressione “ fatti salvi eventuali diritti dei terzi ”, o simili, normalmente presente nei provvedimenti autorizzatori in materia edilizia e anche nel presente atto impugnato.
Tale provvedimento inerisce, quanto all’oggetto della istanza presentata, al rapporto pubblicistico tra soggetto richiedente e pubblica amministrazione in esercizio del potere autorizzatorio; per converso, tale provvedimento non incide (perché non può incidere) sui distinti rapporti giuridici tra privati, che restano dallo stesso del tutto impregiudicati.
Ne consegue che eventuali limitazioni alle facoltà e poteri del titolare dell’autorizzazione, ad esempio in relazione a diritti di terzi (anche in relazione a un preteso diritto di servitù), per un verso, esulano dal piano della “legittimità” del provvedimento amministrativo, per altro verso, restano da questo impregiudicate e quindi soggetti terzi che intendano tutelarsi ben potranno farlo, a prescindere dall’atto amministrativo, innanzi al giudice ordinario (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 11 settembre 2024, n. 7523), come del resto avvenuto nel caso di specie, ove parte ricorrente ha adito il giudice ordinario per l’accertamento dell’inesistenza della servitù.
Infine, è vero che in sede di rilascio dell’autorizzazione incombe sull'Amministrazione l'onere di verificare il rispetto dei limiti privatistici (diritto d'uso o servitù), ma ciò a condizione che essi siano immediatamente conoscibili ed effettivamente e legittimamente conosciuti, nonché, del tutto incontestati, di guisa che il controllo si traduca in una semplice presa d'atto (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 25 febbraio 2011, n. 1165; Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6332; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1206).
Inoltre, nel caso in esame , non è configurabile alcun contrasto con l’art. 10 del regolamento comunale, invocato dalla parte ricorrente, atteso che esso non disciplina l’autorizzazione allo scarico (che nello schema di modello allegato al regolamento viene rilasciata “ fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi ”), ma regolamenta la “ servitù fognaria ” e le modalità di sua costituzione tra le parti private.
A quanto esposto consegue che l’autorizzazione allo scarico rilasciata all’odierno controinteressato - legittima sotto il profilo pubblicistico per le ragioni esposte - non pregiudica in alcun modo i pretesi diritti del ricorrente, peraltro allo stato sub iudice , essendo contestati tra le parti.
12. In conclusione, il ricorso è irricevibile e, comunque, infondato.
13. Le spese vengono compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e delle altre persone, fisiche e giuridiche, menzionate nella presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NA BA, Presidente
PI Alessandra SI, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI Alessandra SI | ES NA BA |
IL SEGRETARIO