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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa AN TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 e vertente
TRA
- (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 44, C.F._2 presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Spinelli e Pietro Domenico Palamara, da cui sono rappresentati e difesi come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI -
E
- (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 49, presso lo studio dell'avv. Rossella
Cerminara, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- CONVENUTO -
OGGETTO: azione a tutela della proprietà e pagamento indennizzo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, i germani e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il loro fratello al fine di vedere accertato Controparte_1
e dichiarato il loro diritto di comproprietà su una casa di abitazione e di un magazzino di natura pertinenziale in Lamezia Terme, Via Torre n. 44, con conseguente condanna del convenuto a consentire loro l'utilizzo degli stessi ed a rimuovere tutte le opere che, al momento, lo impedivano, consegnando le chiavi delle porte di accesso ai locali, e con ulteriore condanna al pagamento di una somma, quantificata sulla scorta del valore locatizio dell'immobile, a titolo di indennità ovvero risarcimento danni per l'abusiva occupazione in via esclusiva.
A sostegno della domanda, deducevano di essere comproprietari, unitamente al fratello convenuto, degli immobili oggetto di causa nella misura di 1/3 ciascuno. Precisavano che, presso l'abitazione de qua, dove viveva il padre, si era trasferito, nel mese di giugno 2011, il con la propria famiglia. Questi, dopo un periodo di convivenza con Controparte_1 il genitore, aveva installato, al piano terra del fabbricato, una porta che impediva l'accesso alla cucina ed ai restanti locali posti al piano superiore, lasciando al padre l'utilizzo di una sola stanza e del bagno ed impedendogli, quindi, anche la preparazione dei pasti, circostanza che avrebbe costretto quest'ultimo a rivolgersi ad una società di servizi operante nel campo della ristorazione per farsi recapitare i pasti medesimi. A tali abusi aggiungevano anche la sostituzione del lucchetto della porta di accesso al magazzino pertinenziale senza consegnare la chiave agli altri aventi diritto. Poiché tale stato di cose era stato posto in essere senza il consenso del padre e dei fratelli, questi ultimi lo diffidavano a porre fine a tali comportamenti ripristinando lo status quo ante. Detta diffida, tuttavia, non sortiva gli effetti sperati, sicché ai germani e non era rimasta altra strada che quella di adire l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale onde vedere soddisfatte le proprie ragioni.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestava la domanda attrice deducendone l'infondatezza e chiedeva, comunque che, in caso di accoglimento della richiesta di indennizzo avanzata dagli attori, venisse operata la compensazione con le somme da lui anticipate per i lavori di ristrutturazione posti in essere sull'immobile de quo ed eventualmente anche con le somme di denaro depositate su un conto corrente bancario cointestato al padre ed alla sorella
Parte_2 3
In corso di causa gli attori eccepivano l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione avanzata dal convenuto in considerazione del fatto che quest'ultimo non avesse rispettato i termini di rito per la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Istruita, quindi, la causa mediante produzione documentale, l'escussione dei testi indicati dalle parti ed una CTU diretta a quantificare l'entità del canone di locazione per il detto fabbricato onde determinare l'importo dell'eventuale indennizzo, la stessa, all'udienza del 10.06.2025, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Innanzi tutto è necessario procedere alla qualificazione della domanda principale proposta con l'atto di citazione, atteso che gli attori hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato il loro diritto di comproprietà, in ragione di 1/3 ciascuno, sul bene per cui è processo, con conseguente condanna del convenuto a reintegrarli nel godimento dello stesso, del quale sarebbero stati illecitamente privati, atteso che il loro fratello, nell'uso del bene comune, avrebbe superato i limiti consentiti dalle norme di riferimento mediante la realizzazione di modifiche che avrebbero impedito agli altri contitolari di fare identico uso dell'immobile.
Alla luce di tali considerazioni e dell'esame della domanda nel suo complesso, nonché del fine perseguito dagli attori, deve ritenersi che la stessa, sebbene la richiesta di accertamento della proprietà sembrerebbe deporre in senso diverso, non possa essere qualificata come azione di rivendicazione quanto, piuttosto, come azione diretta ad accertare il rispetto dei limiti nel godimento della cosa comune, come fissati dall'art. 1102 c.c.
Chiarito ciò, deve osservarsi che il diritto di comproprietà degli attori nella misura di 1/3 del totale per ciascuno di essi, non è stato contestato dal convenuto, proprietario della restante quota di 1/3, che, anzi, lo ha implicitamente riconosciuto, ed emerge anche dalla documentazione versata in atti, per cui non appare necessario ricorrere alla probatio diabolica richiesta per l'azione di rivendicazione che, per quanto evidenziato, non è ravvisabile nella fattispecie.
L'attività istruttoria, inoltre, ha dimostrato che effettivamente il convenuto ha abusato del suo diritto, superando, nell'utilizzo dell'immobile de quo, i limiti consentiti dalle norme, impedendo agli altri contitolari di fare identico uso del bene.
Tale comportamento, infatti, è emerso soprattutto da quanto affermato dal teste
[...]
, le cui dichiarazioni, essendo questi marito dell'attrice vanno Tes_1 Parte_2 sottoposte a verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quelle di un teste neutrale al fine di valutarne l'attendibilità. Ebbene, dette dichiarazioni risultano essere precise e concordanti e trovano conforto nelle ulteriori emergenze istruttorie, per cui possono essere senz'altro poste a 4
fondamento della decisione. Questi, infatti, ha dato conferma del fatto che il Controparte_1
dopo essersi trasferito con la sua famiglia presso l'abitazione del padre, ha escluso il
[...] genitore e, quindi, anche i fratelli, già comproprietari insieme a lui dell'immobile, dal godimento di gran parte dei locali, oltre che del magazzino pertinenziale, mediante chiusura delle porte di accesso, consentendo esclusivamente l'uso di una camera con bagno e privando il padre stesso anche della possibilità di preparare i pasti, tanto da costringerlo a rivolgersi, a tal fine, ad una società di servizi operante nel campo della ristorazione.
Al contrario, le argomentazioni di parte convenuta sono rimaste sfornite di supporto probatorio, atteso che i testi da questa indicati si sono rivelati assolutamente inattendibili, avendo reso dichiarazioni palesemente contraddittorie che non possono, quindi, ritenersi credibili. Basti pensare al teste , il quale, chiamato a rispondere sui lavori che il convenuto Tes_2 avrebbe fatto realizzare all'interno dell'abitazione de qua, ha prima dichiarato di averli eseguiti personalmente (“sono a conoscenza di quanto sopra perché sono stato io a fare detti lavori insieme ad un altro signore che faceva lavori di imbiancatura”), quindi, nel rispondere al capitolo di prova successivo, diretto a precisare la natura dei lavori medesimi, si è chiaramente contraddetto, dichiarando: “nulla so perché non ho fatto io detti lavori”. Allo stesso modo si ritiene di non poter considerare credibile quanto riferito dagli altri testi indicati dal convenuto,
a lui legati da rapporti di affinità, essendo i suoceri, ed ai quali, quindi, deve estendersi l'onere di una verifica particolarmente penetrante e rigorosa circa la loro attendibilità. Tale verifica ha portato a ritenere le loro dichiarazioni inattendibili, in considerazione del fatto che dalle stesse emerge non solo un'evidente contraddittorietà ma anche una chiara assenza di conoscenza dei fatti di causa. Ed infatti, il teste nel confermare la circostanza secondo cui il Testimone_3 padre del convenuto, dopo essere stato colpito da un ictus che ne aveva minato le capacità intellettive, si sarebbe rivolto ad una società di servizi per richiedere la fornitura dei pasti, in aggiunta a quelli che gli preparava sua figlia, moglie del , dichiarava di non Controparte_1 ricordare il periodo in cui ciò si sarebbe verificato e che neppure era in grado di identificare la detta società di servizi. Orbene, al di là del fatto che non si comprende come il Sig. Pt_3
, padre delle odierne parti in causa, avendo perso le capacità cognitive a seguito
[...] dell'ictus, potesse interpellare una società di servizi per richiedere la fornitura di pasti, deve rilevarsi come dette dichiarazioni contrastino con quelle rese dalla teste , che, Testimone_4 sempre a proposito dei pasti, ha precisato che in realtà la fornitura non era richiesta dal Pt_3
personalmente ma dalla figlia e solo nelle occasioni in cui quello rifiutava
[...] Parte_2 il cibo preparato dalla nuora, contraddicendo, quindi, il che aveva parlato di pasti ordinati Pt_4 in aggiunta a quelli preparati in casa. Alla luce delle superiori considerazioni e delle rilevate 5
criticità nelle dichiarazioni rese dai detti ultimi testi, deve concludersi per l'inattendibilità delle stesse, che, quindi, non possono considerarsi idonee a provare gli assunti di parte convenuta.
D'altro canto, proprio la loro inattendibilità deve valorizzarsi come ulteriore conferma della veridicità della ricostruzione operata dagli attori e confermata dal teste da essi indicato riguardo a quanto dedotto circa l'utilizzo del bene comune, da parte del loro fratello, oltre i limiti normativamente previsti e circa l'abusiva sottrazione dello stesso al godimento degli altri comproprietari, per cui la domanda attrice, sotto tale profilo, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, salvo che con riferimento alla richiesta di rimozione della porta di accesso alla cucina ed al primo piano, che tutti i testi hanno confermato essere già esistente al momento del trasferimento del convenuto e della sua famiglia e che, quindi, non è stata installata da quest'ultimo, che si è semplicemente limitato a chiuderla per impedire l'ingresso agli altri comproprietari.
Dalla dedotta e dimostrata abusiva occupazione consegue il diritto degli stessi attori a vedersi riconosciuta la relativa indennità.
Al riguardo occorre osservare che l'uso del bene da parte di uno solo dei comproprietari con esclusione degli altri è fonte di responsabilità solo se quelli esclusi non abbiano prestato il loro consenso in modo certo ed inequivoco al detto utilizzo, per cui deve emergere un loro concreto interesse all'esercizio del diritto di godimento. Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito una prova certa in ordine al fatto, dedotto e non dimostrato, che i fratelli gli avrebbero consentito di trasferirsi presso l'abitazione del padre e di utilizzarla secondo le modalità poste in essere. Anzi, la diffida del 02.08.2013 inviata dagli attori per contestare l'abuso e chiedere la loro reintegrazione nel godimento del bene dimostra la loro contrarietà alla situazione che si era venuta a creare. Ed è proprio l'invio della detta diffida che fa nascere in capo a parte attrice il diritto a percepire l'indennità per l'abusiva esclusiva occupazione, che, anche sulla scorta dell'interpretazione giurisprudenziale, è dovuta soltanto se l'uso della cosa comune sia espressamente richiesto dai contitolari esclusi dal possesso e detta richiesta non venga accolta dall'occupante (cfr. Cass. Civ. n. 2423/2015).
Quanto, poi, alla quantificazione di tale indennità, ritiene questo giudice di potersi rifare alle conclusioni del CTU nominato in corso di causa, che condivide. Questi, nella propria relazione, ha evidenziato che, sulla scorta dei dati dell'Osservatorio Mercato Immobiliare, il canone di locazione, cui parametrare l'indennità dovuta, tenuto conto solo della porzione di immobile sottratta al pacifico godimento degli altri comproprietari, è pari a €155,00 mensili, che il convenuto dovrà, quindi, corrispondere agli attori a titolo di indennità per l'abusiva 6
occupazione con decorrenza dalla data della diffida del 02.08.2013 fino alla consegna delle chiavi dei locali e conseguente reintegra degli attori nel godimento del bene.
Sul punto, inoltre, si rileva che parte convenuta, con il proprio atto costitutivo, ha eccepito la compensazione dell'eventuale importo riconosciuto a titolo di indennità con quello delle spese che avrebbe sostenuto per l'esecuzione di lavori manutenzione all'interno del fabbricato per cui
è processo. Detta eccezione è inammissibile.
Infatti, l'art. 167 c.p.c., anche nel testo vigente al momento dell'instaurazione del giudizio ed applicabile ratione temporis, prevedeva la decadenza, nel caso di mancato rispetto del termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione, oltre che per la proposizione della domanda riconvenzionale, anche per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra le quali, sulla scorta del dettato dell'art. 1242 c.c., comma 1, vi è quella di compensazione.
Poiché il convenuto si è costituito in giudizio solo nel corso della prima udienza, senza rispettare, quindi, il predetto termine, la detta eccezione deve dichiararsi inammissibile e non sarà possibile operare alcuna compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese dell'espletata CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
AN TO, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto a consegnare agli attori, quali comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno, la chiave della porta di accesso alla cucina ed al primo piano dell'abitazione in Lamezia Terme, Via Torre n. 44 nonché del lucchetto alla porta del magazzino pertinenziale per cui è causa;
2- ordina al convenuto di astenersi dal porre in essere atti idonei ad impedire o limitare agli attori il pacifico godimento dei locali dell'immobile per cui è processo;
3- condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 155,00 mensili a titolo di indennità per il procurato mancato godimento dell'immobile per cui
è causa a far data dal 02.08.2013 fino al giorno della reintegra;
4- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 4.379,00, di cui € 570,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
7
5- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Lamezia Terme, 05 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa AN TO
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa AN TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 e vertente
TRA
- (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 44, C.F._2 presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Spinelli e Pietro Domenico Palamara, da cui sono rappresentati e difesi come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI -
E
- (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Lamezia Terme, Via Garibaldi n. 49, presso lo studio dell'avv. Rossella
Cerminara, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- CONVENUTO -
OGGETTO: azione a tutela della proprietà e pagamento indennizzo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, i germani e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il loro fratello al fine di vedere accertato Controparte_1
e dichiarato il loro diritto di comproprietà su una casa di abitazione e di un magazzino di natura pertinenziale in Lamezia Terme, Via Torre n. 44, con conseguente condanna del convenuto a consentire loro l'utilizzo degli stessi ed a rimuovere tutte le opere che, al momento, lo impedivano, consegnando le chiavi delle porte di accesso ai locali, e con ulteriore condanna al pagamento di una somma, quantificata sulla scorta del valore locatizio dell'immobile, a titolo di indennità ovvero risarcimento danni per l'abusiva occupazione in via esclusiva.
A sostegno della domanda, deducevano di essere comproprietari, unitamente al fratello convenuto, degli immobili oggetto di causa nella misura di 1/3 ciascuno. Precisavano che, presso l'abitazione de qua, dove viveva il padre, si era trasferito, nel mese di giugno 2011, il con la propria famiglia. Questi, dopo un periodo di convivenza con Controparte_1 il genitore, aveva installato, al piano terra del fabbricato, una porta che impediva l'accesso alla cucina ed ai restanti locali posti al piano superiore, lasciando al padre l'utilizzo di una sola stanza e del bagno ed impedendogli, quindi, anche la preparazione dei pasti, circostanza che avrebbe costretto quest'ultimo a rivolgersi ad una società di servizi operante nel campo della ristorazione per farsi recapitare i pasti medesimi. A tali abusi aggiungevano anche la sostituzione del lucchetto della porta di accesso al magazzino pertinenziale senza consegnare la chiave agli altri aventi diritto. Poiché tale stato di cose era stato posto in essere senza il consenso del padre e dei fratelli, questi ultimi lo diffidavano a porre fine a tali comportamenti ripristinando lo status quo ante. Detta diffida, tuttavia, non sortiva gli effetti sperati, sicché ai germani e non era rimasta altra strada che quella di adire l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale onde vedere soddisfatte le proprie ragioni.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contestava la domanda attrice deducendone l'infondatezza e chiedeva, comunque che, in caso di accoglimento della richiesta di indennizzo avanzata dagli attori, venisse operata la compensazione con le somme da lui anticipate per i lavori di ristrutturazione posti in essere sull'immobile de quo ed eventualmente anche con le somme di denaro depositate su un conto corrente bancario cointestato al padre ed alla sorella
Parte_2 3
In corso di causa gli attori eccepivano l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione avanzata dal convenuto in considerazione del fatto che quest'ultimo non avesse rispettato i termini di rito per la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Istruita, quindi, la causa mediante produzione documentale, l'escussione dei testi indicati dalle parti ed una CTU diretta a quantificare l'entità del canone di locazione per il detto fabbricato onde determinare l'importo dell'eventuale indennizzo, la stessa, all'udienza del 10.06.2025, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Innanzi tutto è necessario procedere alla qualificazione della domanda principale proposta con l'atto di citazione, atteso che gli attori hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato il loro diritto di comproprietà, in ragione di 1/3 ciascuno, sul bene per cui è processo, con conseguente condanna del convenuto a reintegrarli nel godimento dello stesso, del quale sarebbero stati illecitamente privati, atteso che il loro fratello, nell'uso del bene comune, avrebbe superato i limiti consentiti dalle norme di riferimento mediante la realizzazione di modifiche che avrebbero impedito agli altri contitolari di fare identico uso dell'immobile.
Alla luce di tali considerazioni e dell'esame della domanda nel suo complesso, nonché del fine perseguito dagli attori, deve ritenersi che la stessa, sebbene la richiesta di accertamento della proprietà sembrerebbe deporre in senso diverso, non possa essere qualificata come azione di rivendicazione quanto, piuttosto, come azione diretta ad accertare il rispetto dei limiti nel godimento della cosa comune, come fissati dall'art. 1102 c.c.
Chiarito ciò, deve osservarsi che il diritto di comproprietà degli attori nella misura di 1/3 del totale per ciascuno di essi, non è stato contestato dal convenuto, proprietario della restante quota di 1/3, che, anzi, lo ha implicitamente riconosciuto, ed emerge anche dalla documentazione versata in atti, per cui non appare necessario ricorrere alla probatio diabolica richiesta per l'azione di rivendicazione che, per quanto evidenziato, non è ravvisabile nella fattispecie.
L'attività istruttoria, inoltre, ha dimostrato che effettivamente il convenuto ha abusato del suo diritto, superando, nell'utilizzo dell'immobile de quo, i limiti consentiti dalle norme, impedendo agli altri contitolari di fare identico uso del bene.
Tale comportamento, infatti, è emerso soprattutto da quanto affermato dal teste
[...]
, le cui dichiarazioni, essendo questi marito dell'attrice vanno Tes_1 Parte_2 sottoposte a verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quelle di un teste neutrale al fine di valutarne l'attendibilità. Ebbene, dette dichiarazioni risultano essere precise e concordanti e trovano conforto nelle ulteriori emergenze istruttorie, per cui possono essere senz'altro poste a 4
fondamento della decisione. Questi, infatti, ha dato conferma del fatto che il Controparte_1
dopo essersi trasferito con la sua famiglia presso l'abitazione del padre, ha escluso il
[...] genitore e, quindi, anche i fratelli, già comproprietari insieme a lui dell'immobile, dal godimento di gran parte dei locali, oltre che del magazzino pertinenziale, mediante chiusura delle porte di accesso, consentendo esclusivamente l'uso di una camera con bagno e privando il padre stesso anche della possibilità di preparare i pasti, tanto da costringerlo a rivolgersi, a tal fine, ad una società di servizi operante nel campo della ristorazione.
Al contrario, le argomentazioni di parte convenuta sono rimaste sfornite di supporto probatorio, atteso che i testi da questa indicati si sono rivelati assolutamente inattendibili, avendo reso dichiarazioni palesemente contraddittorie che non possono, quindi, ritenersi credibili. Basti pensare al teste , il quale, chiamato a rispondere sui lavori che il convenuto Tes_2 avrebbe fatto realizzare all'interno dell'abitazione de qua, ha prima dichiarato di averli eseguiti personalmente (“sono a conoscenza di quanto sopra perché sono stato io a fare detti lavori insieme ad un altro signore che faceva lavori di imbiancatura”), quindi, nel rispondere al capitolo di prova successivo, diretto a precisare la natura dei lavori medesimi, si è chiaramente contraddetto, dichiarando: “nulla so perché non ho fatto io detti lavori”. Allo stesso modo si ritiene di non poter considerare credibile quanto riferito dagli altri testi indicati dal convenuto,
a lui legati da rapporti di affinità, essendo i suoceri, ed ai quali, quindi, deve estendersi l'onere di una verifica particolarmente penetrante e rigorosa circa la loro attendibilità. Tale verifica ha portato a ritenere le loro dichiarazioni inattendibili, in considerazione del fatto che dalle stesse emerge non solo un'evidente contraddittorietà ma anche una chiara assenza di conoscenza dei fatti di causa. Ed infatti, il teste nel confermare la circostanza secondo cui il Testimone_3 padre del convenuto, dopo essere stato colpito da un ictus che ne aveva minato le capacità intellettive, si sarebbe rivolto ad una società di servizi per richiedere la fornitura dei pasti, in aggiunta a quelli che gli preparava sua figlia, moglie del , dichiarava di non Controparte_1 ricordare il periodo in cui ciò si sarebbe verificato e che neppure era in grado di identificare la detta società di servizi. Orbene, al di là del fatto che non si comprende come il Sig. Pt_3
, padre delle odierne parti in causa, avendo perso le capacità cognitive a seguito
[...] dell'ictus, potesse interpellare una società di servizi per richiedere la fornitura di pasti, deve rilevarsi come dette dichiarazioni contrastino con quelle rese dalla teste , che, Testimone_4 sempre a proposito dei pasti, ha precisato che in realtà la fornitura non era richiesta dal Pt_3
personalmente ma dalla figlia e solo nelle occasioni in cui quello rifiutava
[...] Parte_2 il cibo preparato dalla nuora, contraddicendo, quindi, il che aveva parlato di pasti ordinati Pt_4 in aggiunta a quelli preparati in casa. Alla luce delle superiori considerazioni e delle rilevate 5
criticità nelle dichiarazioni rese dai detti ultimi testi, deve concludersi per l'inattendibilità delle stesse, che, quindi, non possono considerarsi idonee a provare gli assunti di parte convenuta.
D'altro canto, proprio la loro inattendibilità deve valorizzarsi come ulteriore conferma della veridicità della ricostruzione operata dagli attori e confermata dal teste da essi indicato riguardo a quanto dedotto circa l'utilizzo del bene comune, da parte del loro fratello, oltre i limiti normativamente previsti e circa l'abusiva sottrazione dello stesso al godimento degli altri comproprietari, per cui la domanda attrice, sotto tale profilo, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, salvo che con riferimento alla richiesta di rimozione della porta di accesso alla cucina ed al primo piano, che tutti i testi hanno confermato essere già esistente al momento del trasferimento del convenuto e della sua famiglia e che, quindi, non è stata installata da quest'ultimo, che si è semplicemente limitato a chiuderla per impedire l'ingresso agli altri comproprietari.
Dalla dedotta e dimostrata abusiva occupazione consegue il diritto degli stessi attori a vedersi riconosciuta la relativa indennità.
Al riguardo occorre osservare che l'uso del bene da parte di uno solo dei comproprietari con esclusione degli altri è fonte di responsabilità solo se quelli esclusi non abbiano prestato il loro consenso in modo certo ed inequivoco al detto utilizzo, per cui deve emergere un loro concreto interesse all'esercizio del diritto di godimento. Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito una prova certa in ordine al fatto, dedotto e non dimostrato, che i fratelli gli avrebbero consentito di trasferirsi presso l'abitazione del padre e di utilizzarla secondo le modalità poste in essere. Anzi, la diffida del 02.08.2013 inviata dagli attori per contestare l'abuso e chiedere la loro reintegrazione nel godimento del bene dimostra la loro contrarietà alla situazione che si era venuta a creare. Ed è proprio l'invio della detta diffida che fa nascere in capo a parte attrice il diritto a percepire l'indennità per l'abusiva esclusiva occupazione, che, anche sulla scorta dell'interpretazione giurisprudenziale, è dovuta soltanto se l'uso della cosa comune sia espressamente richiesto dai contitolari esclusi dal possesso e detta richiesta non venga accolta dall'occupante (cfr. Cass. Civ. n. 2423/2015).
Quanto, poi, alla quantificazione di tale indennità, ritiene questo giudice di potersi rifare alle conclusioni del CTU nominato in corso di causa, che condivide. Questi, nella propria relazione, ha evidenziato che, sulla scorta dei dati dell'Osservatorio Mercato Immobiliare, il canone di locazione, cui parametrare l'indennità dovuta, tenuto conto solo della porzione di immobile sottratta al pacifico godimento degli altri comproprietari, è pari a €155,00 mensili, che il convenuto dovrà, quindi, corrispondere agli attori a titolo di indennità per l'abusiva 6
occupazione con decorrenza dalla data della diffida del 02.08.2013 fino alla consegna delle chiavi dei locali e conseguente reintegra degli attori nel godimento del bene.
Sul punto, inoltre, si rileva che parte convenuta, con il proprio atto costitutivo, ha eccepito la compensazione dell'eventuale importo riconosciuto a titolo di indennità con quello delle spese che avrebbe sostenuto per l'esecuzione di lavori manutenzione all'interno del fabbricato per cui
è processo. Detta eccezione è inammissibile.
Infatti, l'art. 167 c.p.c., anche nel testo vigente al momento dell'instaurazione del giudizio ed applicabile ratione temporis, prevedeva la decadenza, nel caso di mancato rispetto del termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione, oltre che per la proposizione della domanda riconvenzionale, anche per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra le quali, sulla scorta del dettato dell'art. 1242 c.c., comma 1, vi è quella di compensazione.
Poiché il convenuto si è costituito in giudizio solo nel corso della prima udienza, senza rispettare, quindi, il predetto termine, la detta eccezione deve dichiararsi inammissibile e non sarà possibile operare alcuna compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese dell'espletata CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
AN TO, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto a consegnare agli attori, quali comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno, la chiave della porta di accesso alla cucina ed al primo piano dell'abitazione in Lamezia Terme, Via Torre n. 44 nonché del lucchetto alla porta del magazzino pertinenziale per cui è causa;
2- ordina al convenuto di astenersi dal porre in essere atti idonei ad impedire o limitare agli attori il pacifico godimento dei locali dell'immobile per cui è processo;
3- condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 155,00 mensili a titolo di indennità per il procurato mancato godimento dell'immobile per cui
è causa a far data dal 02.08.2013 fino al giorno della reintegra;
4- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 4.379,00, di cui € 570,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
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5- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Lamezia Terme, 05 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa AN TO