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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8549/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina GENTILI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8549/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GUERRIERI LAURACHIARA, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BELFIORE 1, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GUERRIERI LAURACHIARA
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Controparte_1 C.F._3 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BORSELLINO N. 2 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. TEDESCHI ANDREA
CONVENUTO
(P. IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1 MAGGINI FEDERICO e dell'avv. GIOVANELLI ANDREA ( ) VIA EMILIA C.F._4 EST 18/2 MODENA, elettivamente domiciliato in C.SO PERSIANI 44 62019 RECANATI presso il difensore avv. MAGGINI FEDERICO
RZ CH
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da foglio di p.c. depositato il 18 giugno 2025:
«voglia l'Ill.mo Tribunale adito, alla luce della Relazione Peritale depositata dal CTU Dott.
, accertare e dichiarare il danno patito dal minore a seguito della caduta Per_1 Persona_2 avvenuta nell'attrazione Pulsar Crub durante la serata del 15.07.2022, accertare e dichiarare la
pagina 1 di 11 responsabilità del danno in capo al Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 Controparte_1
c.c. e per l'effetto condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni patiti dal Controparte_1 minore, patrimoniali e non patrimoniali, che si quantificano come da Relazione Peritale del CTU
Dott. in € 31.243,61 (DB 7% - IT 75% 45 GG - IT 50% 45 GG - IT 25% 30 GG) o nella Per_1 diversa somma eventualmente valutata dal Giudice in via equitativa. Il tutto oltre spese legali e spese del procedimento».
Il convenuto ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 30 giugno 2025:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare tenuta la Compagnia a tenerlo indenne e manlevato, nei limiti di Controparte_3 polizza, di quanto lo stesso fosse condannato a pagare all'attore. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa».
La compagnia assicuratrice chiamata in causa dal convenuto ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 1° luglio 2025:
«Piaccia all'Illustrissimo Tribunale:
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto, sia nell'an che nel quantum;
- in via alternativa, accertata l'estraneità della fattispecie rispetto al rischio coperto dal contratto assicurativo nr. 3650291017133 rigettare la domanda di manleva/garanzia promossa dal Sig.
[...] nei confronti di CP_1 Controparte_2
- nel merito, in via subordinata, per il caso di accoglimento totale o parziale della domanda e di ritenuta operatività della copertura assicurativa, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti agli attori per tutti i motivi indicati in atti, previa gradazione della colpa, accertata altresì la concorrente corresponsabilità e/o auto responsabilità degli attori
e/o del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannando l'esponente Compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia e in applicazione dei limiti di polizza indicati al punto 6 della comparsa di costituzione e risposta. (franchigia e delimitazione dell'indennizzo).
- Con vittoria di spese, compensi ed onorari.
- In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 171ter c.p.c. e non ammesse».
pagina 2 di 11 *** *** ***
OGGETTO: risarcimento danni per caduta su una giostra al luna park.
*** *** ***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.– Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 agivano in giudizio in qualità di genitori del minore – nato il [...], Persona_2 dunque di anni 7 al momento del sinistro di cui si sta per dire –, deducendo che il 15 luglio 2022 si recavano presso la fiera locale di LA SA (BO) e acquistavano per il proprio figlio un biglietto per l'attrazione “Pulsar Crab”, di proprietà del convenuto. Precisavano, in particolare, per quanto qui rileva, che:
a) l'attrazione in parola era costituita da una struttura gonfiabile con un meccanismo rotante centrale (gestito dal proprietario) al quale erano fissate due aste, anch'esse rotanti (una superiore e una inferiore), e lo scopo del gioco era quello di saltare e poi di abbassarsi per evitare l'impatto con le stesse;
b) il minore, senza ricevere nessuna indicazione da parte del gestore e in assenza di qualsiasi cartellonistica contenente istruzioni sulle modalità del gioco, entrava nell'attrazione e, tendando di saltare l'asta inferiore in maniera non conforme, cadeva sul tappeto del gonfiabile;
c) dopo aver chiamato i soccorsi, il minore veniva trasferito presso il Pronto soccorso dell'Ospedale
Maggiore di Bologna, dove i sanitari accertavano una «frattura spiroide del terzo prossimale del femore di sinistra con evidenti angolazioni di monconi»;
d) dal 16 luglio al 23 luglio 2022, il piccolo veniva ricoverato presso l'Istituto ortopedico Per_2
Rizzoli di Bologna con «trazione transcheletrica sovracondiloidea sin in narcosi» e in data 18 luglio
2022 veniva sottoposto ad intervento di «riduzione incruenta ed osteosintesi con chiodi endomidollari femore terzo medio sx»;
e) il minore, a causa dei danni subìti, aveva dovuto interrompere per mesi le normali attività quotidiane e sportive, non essendo in grado di deambulare autonomamente, e che, ancora oggi, egli lamenta dolore alla coscia e al ginocchio sinistri, in particolare quando pratica attività sportiva.
f) il proprio figlio veniva sottoposto a visita medico-legale del Dott. , che Persona_3 accertava un danno biologico permanente pari al 12%, un danno biologico temporaneo al 75% per 40 giorni, al 50% per 30 giorni, e al 25% per 30 giorni, con danno morale di intensità elevata.
Gli attori domandavano quindi l'accertamento della responsabilità del gestore dell'attrazione ex art. pagina 3 di 11 2051 c.c. e la sua condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore.
2.– Con comparsa depositata in data 12 settembre 2023 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
, proprietario e gestore dell'attrazione, sostenendo che quest'ultima non fosse CP_1 pericolosa, in quanto sia la base che i tubolari erano rivestiti da materiale morbido antiurto, e rappresentando come la giostra fosse stata sottoposta a collaudo con esito positivo in data 19 maggio
2022 (come da documentazione prodotta) e che il giorno del sinistro essa funzionasse regolarmente.
Egli contestava, in diritto, la configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2051 e chiedeva il rigetto nel merito della domanda attorea;
domandava inoltre di essere manlevato, in caso di condanna, e all'uopo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, che già si era rifiutata di indennizzare il danneggiato eccependo l'inoperatività della polizza.
3.– Con comparsa depositata il 20 dicembre 2023 si costituiva in giudizio la
[...] che contestava la sussistenza di responsabilità per danno da cose in custodia in Controparte_2 capo al convenuto, rilevando, per altro verso, la responsabilità dei genitori, i quali, pur a conoscenza del funzionamento della giostra, non avevano agito per far sì che il minore saltasse correttamente l'asta.
La terza chiamata eccepiva, in ogni caso, l'inoperatività della polizza in questione, trattandosi –a suo opinione – di una tradizionale copertura per responsabilità civile verso terzi, non contemplante una garanzia per responsabilità professionale. Precisava, inoltre, che la polizza presentava una franchigia per sinistro pari a euro 500,00; che, inoltre, il diritto all'indennizzo per i danni alla persona sarebbe venuto meno in caso di danno biologico permanente non superiore al 5% e che, in caso di percentuale superiore a quella anzidetta, l'indennizzo sarebbe stato comunque corrisposto solo per la parte eccedente.
In via subordinata, per il caso in cui fossero accertate la responsabilità del gestore e l'operatività della polizza, la compagnia assicuratrice invocava il concorso di colpa dei genitori ex art. 1227, comma
1, c.c.
4.– In sede di prima udienza, tenutasi il 14 marzo 2024, la Giudice effettuava l'interrogatorio libero della signora assumeva le decisioni in ordine ai mezzi di prova richiesti dalle parti e Parte_2 acquisiva il filmato della caduta girato dai genitori, non depositabile sulla piattaforma telematica per le eccessive dimensioni del file.
All'udienza del 23 maggio 2025 veniva assunta la testimonianza di (anch'egli Testimone_1 giostraio, ma nell'occasione non in servizio), il quale confermava di essere stato nei pressi pagina 4 di 11 dell'attrazione il giorno del sinistro de quo, insieme alla figlia piccola, e di aver sentito il gestore dare al microfono le istruzioni per il gioco, prima di effettuare qualche giro di prova;
affermava, altresì, di non aver assistito alla caduta di , né sapeva riferire se quest'ultimo fosse salito sulla Persona_2 giostra.
Alla successiva udienza, tenutasi in forma cartolare il 2 luglio 2024, questa Giudice ha disposto
CTU medico-legale per l'accertamento del danno alla salute riportato dal minore, nominando il dott.
, il quale ha depositato la relazione peritale il 27 febbraio 2025. Persona_4
La causa veniva, infine, rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025.
5.– La domanda risarcitoria formulata dai genitori di è fondata e, seppure nei Persona_2 limiti di quanto di seguito precisato, merita di essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità – con orientamento consolidato – ha in molteplici occasioni chiarito che l'art. 2051 c.c., opportunamente invocato dalla difesa degli attori, configura una fattispecie di responsabilità oggettiva che, come tale, prescinde integralmente dal giudizio di colpevolezza del custode, sicché per il danneggiato è sufficiente dimostrare che la cosa ha generato (nel senso di causato) un danno-evento dal quale sia poi derivato un danno-conseguenza, essendo a carico del convenuto l'onere di provare il caso fortuito;
quest'ultimo non coincide con l'assenza di colpa del custode ma è integrato soltanto dalla forza maggiore e dal fatto del danneggiato, nonché dal fatto imputabile al terzo che sia in grado di interrompere il nesso causale fra la cosa e la lesione dell'interesse protetto (Cass. 20943/09; 5741/09; 4279/09; Cass. 12027/17; Cass. 20943/22) e, perdipiù, non è necessaria la prova della pericolosità della res derivante dal suo cattivo funzionamento
(Cass. 25214/14).
In altri termini, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. e il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (Cass. 2563/07; 22807/09). Si tratta, in definitiva, di una norma frutto di una scelta di politica del diritto, con la quale il legislatore – secondo la logica espressa dal brocardo ciuius commoda, eius et incommada – ha deciso come allocare il rischio per la verificazione di danni generati da una cosa che (con valutazione ex post) si sia attestata pericolosa;
e, tra il danneggiato e il custode, il legislatore ha evidentemente voluto allocare il “peso” delle conseguenze pregiudizievoli sul secondo.
Siffatti principi trovano piena applicazione anche nel caso in esame, ove è indubbio che il danno subìto dal minore rappresenti la concretizzazione del rischio specifico sotteso alla Persona_2
pagina 5 di 11 stessa attrattività ludica della giostra “Pulsar Crab”, ove la caduta dell'utente costituisce non solo un pericolo concreto (benché attenuato dai rivestimenti morbidi del gonfiabile), ma la stessa ragion d'essere del gioco, che si sostanzia in una “sfida” tra il meccanismo (finalizzato a colpire e a far cadere) e l'abilità del giocatore (che deve evitare le aste e mantenere l'equilibrio all'aumentare della velocità di rotazione).
Applicata la ratio dell'art. 2051 c.c. a siffatto contesto, risulta chiaro che il gestore dell'attrazione
(in qualità di custode), se per un verso trae vantaggio – secondo la tipica logica imprenditoriale – dalla
“sfida” poc'anzi descritta e dal rischio ad essa sotteso, per altro verso e correlativamente sarà tenuto a rispondere dei danni che costituiscano l'ipostatizzazione di tale rischio, salvo che ricorra il caso fortuito
(sul punto v. infra) e a prescindere da ogni considerazione in ordine alla condotta del giostraio, che, per le ragioni chiarite, non rileva.
Tuttavia, come s'è più sopra ricordato, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa (anche parzialmente) quando sussista il caso fortuito che può consistere anche nel fatto colposo del terzo, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Ebbene, nel caso di specie, il danno subìto dal minore deve essere parzialmente ricondotto – in ragione del 30% – al fatto colposo degli odierni attori, i quali, in qualità di genitori, avrebbero dovuto preventivamente valutare la difficoltà del gioco alla luce delle caratteristiche fisiche (compresa l'altezza), dell'età e del grado di maturità del proprio figlio, e di conseguenza – dopo aver anticipatamente osservato la tecnica degli altri giocatori – istruire quest'ultimo sulle corrette modalità del salto (a piedi uniti). È noto, infatti, come, in virtù del combinato disposto degli artt. 315-bis e 2043
c.c., incomba sui genitori un vero e proprio obbligo di garanzia a tutela dell'incolumità dei figli minori, con la conseguenza che, laddove essi non si adoperino per impedire la verificazione di pregiudizi a carico di quest'ultimi, essi saranno civilmente responsabili in via aquiliana.
Il concorso è limitato al 30% in quanto non era presente cartellonistica esplicativa delle modalità
(sicure) di utilizzo dell'attrazione.
Nel caso di specie, la relazione peritale depositata dal CTU nominato – che qui deve intendersi integralmente richiamata e ratificata – ha evidenziato specificatamente sia i profili di compromissione dell'integrità fisica del minore, sia la riferibilità causale dei correlati pregiudizi alla caduta verificatasi sull'attrazione “Pulsar Crab”, anche grazie al video prodotto, risultando di conseguenza assolto l'onere probatorio che, nel contesto dell'art. 2051 c.c., grava sugli attori.
In particolare, secondo quanto accertato dal CTU sulla scia del quesito sottopostogli dalla scrivente:
pagina 6 di 11 a) il quadro clinico di pertinenza squisitamente meta traumatico del minore pare oggi ormai clinicamente stabilizzato;
b) ormai trascorsi oltre 2 anni dal sinistro, non si rilevano deficit o eccedenze nell'accrescimento del segmento fratturato, fattore che seppur meritevole di controlli longitudinali in ambito clinico per massima prudenza, appare ormai assai improbabile nell'ulteriore sviluppo del soggetto anche tenuto conto dell'originale sede della frattura che non pare coinvolgere i nuclei di accrescimento;
c) non sono emerse concause preesistenti e/o sopravvenute di rilievo;
d) il periodo d'inabilità temporanea è stimabile in 10 gg (dieci giorni) a totale, 45 gg
(quarantacinque giorni) a parziale al 75%, 45 gg (quarantacinque giorni) giorni) a parziale al 50%, e ulteriori 30 gg (trenta giorni) a parziale al 25%.
e) non è delineabile alcun danno da inabilità lavorativa;
f) non ricorrono condizioni particolari che determinino una valutazione della sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nel periodo di convalescenza di lesioni di analoga entità;
g) il danno biologico permanente può essere stimato complessivamente nella misura del 6-7% e, anche in questo caso, non ricorrono condizioni particolari che determinino una valutazione della sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
h) risultano allegate al fascicolo di parte attrice ricevute e fatture per spese mediche sostenute che risultano giustificate e congrue per un ammontare complessivo di euro 1.475,36, comprensive di quanto esborsato per la relazione medico-legale del dott. Per_3
Pertanto, assunta una percentuale di danno biologico permanente pari al 7% e tenuto conto che il minore, al momento del sinistro, non aveva ancora compiuto l'ottavo anno d'età, in applicazione dell'ultima versione delle Tabelle milanesi (2024):
- risulta un danno non patrimoniale complessivo pari a euro 26.219,25 (comprensivo di danno biologico permanente, incremento per sofferenza soggettiva del 25% e danno biologico temporaneo con punto base pari a euro 115,00);
- siffatta somma deve essere devalutata dalla data di approvazione delle suddette Tabelle (giugno
2024) alla data del sinistro (luglio 2022) per effettuare il calcolo della rivalutazione (secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati – FOI generale)
e consentire l'applicazione progressiva degli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art.
pagina 7 di 11 1284, comma 1, c.c., sino alla data odierna;
- l'esito di tale operazione restituisce una somma complessiva pari a euro 29.230,10.
Quanto alle spese mediche (danno patrimoniale):
- come già detto, il CTU nominato le ha ritenute provate e congrue per euro 1.475,36;
- ai fini della rivalutazione e dell'applicazione progressiva degli interessi compensativi, tale somma deve essere collocata temporalmente ad una data intermedia tra il primo e l'ultimo esborso (rispettivamente: fine luglio 2022 e fine marzo 2023), da individuare equitativamente, nel caso di specie, nel 1° gennaio 2023;
- a seguito di tale operazione, l'importo (comprensivo, quindi, di rivalutazione e interessi) per spese mediche ammonta a euro 1.652,81.
In definitiva, detratto il quantum riconducibile alla condotta colposa dei genitori (30%), il danno complessivamente derivante dal sinistro occorso il 15 luglio 2022 e imputabile ex art. 2051 c.c. al convenuto deve essere liquidato in complessivi euro 30.882,91 (29.230,10 + 1.652,81).
Per tutte queste ragioni, il convenuto deve essere condannato a pagare Controparte_1 agli attori la somma di euro 21.618,04 (vale a dire il 70% di 30.882,91) a titolo di risarcimento per i danni subìti dal minore in occasione del sinistro verificatosi in data 15 luglio 2022, Persona_2 oltre a interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
6.– Il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, seppure entro la percentuale della propria soccombenza (70%).
La somma liquidata in dispositivo per compensi d'avvocato (il 70% di 5.077,00, dunque 3.553,90 euro) è calcolata sulla base delle vigenti tariffe di legge (d.m. 55/2014 ss. modif.) e prendendo come riferimento lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale secondo il valore medio per tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale).
Stante l'assoluta identità di posizione processuale dei due attori – che non ha perciò comportato alcuna necessità di compiere atti difensivi e/o di redigere memorie differenziati/e – non può farsi luogo all'aumento percentuale del compenso previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
Il convenuto deve essere anche condannato al pagamento del 70% di quanto esborsato dagli attori per c.u. (euro 759,00) e per marca da bollo (27,00), per un totale di euro 550,20 (cioè il 70% di 786,00).
Il compenso del CTU, come liquidato con decreto dell'11 marzo 2025, deve essere posto pagina 8 di 11 definitivamente a carico del convenuto, salvo l'obbligo di manleva in capo alla compagnia assicuratrice
(rientrando le spese di CTU nel novero delle “spese di soccombenza”: v. par. 7).
7.– L'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da Controparte_2 infondata e la compagnia deve essere di conseguenza condannata – seppure nei limiti stabiliti nel contratto (franchigia di 500,00 euro a carico dell'assicurato e copertura del solo danno differenziale per invalidità permanente intercorrente fra il 5% –escluso – e il 7%, come da appendice n. 1) – a manlevare il convenuto di quanto egli sia tenuto a esborsare in forza della presente sentenza per le cc.dd. “spese di soccombenza” (danno patrimoniale e non patrimoniale come sopra liquidati, spese di lite che il convenuto sia tenuto a rimborsare agli attori, come sopra liquidate, spese di CTU), nonché per le cc.dd.
“spese di resistenza”, cioè per i compensi professionali dovuti dal convenuto al proprio avvocato (sul punto v. infra).
Il sinistro che ha interessato il piccolo , invero, ricade pienamente nell'oggetto della Per_2 copertura assicurativa per come definito dall'art. 7, n. 1, delle condizioni generali di polizza («Art. 7 –
Oggetto dell'assicurazione – 1) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente Parte_3 responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l'assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere»).
Né il medesimo sinistro è suscettibile di essere ricompreso fra i «Rischi esclusi dall'assicurazione» di cui all'art. 9 e i «Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva» di cui all'art. 10 delle condizioni generali già citate.
È del tutto evidente come la polizza assicurativa de qua fosse stata offerta al convenuto – e dal medesimo sottoscritta – proprio allo scopo di garantire una copertura a quei sinistri derivanti dall'attività imprenditoriale di giostraio esercitata dell'assicurato (come, peraltro, risulta dal testo della polizza stessa, ove, seppur con il gergo classificatorio tipico dei contratti di assicurazione, viene riportata la dicitura «spettacoli viaggianti»). È, dunque, inconferente l'argomentazione proposta dalla compagnia secondo la quale la polizza non opererebbe in quanto non stipulata per la «responsabilità professionale», trattandosi di copertura per la responsabilità civile verso terzi, quali debbono considerarsi gli utenti dell'attrazione. pagina 9 di 11 Tanto premesso sull'operatività della copertura assicurativa, il limite di cui alla clausola lett. d), riguardante il danno biologico da invalidità permanente superiore al 5% deve interpretarsi secondo i dettami dell'art.1370 c.c.; alla luce di tali dettami, il limite deve ritenersi applicabile alle voci di danno non patrimoniale alla salute cioè biologico e morale, mentre restano esclusi dal limite e, quindi, compresi in toto nella copertura sia il danno da invalidità temporanea sia il danno patrimoniale per spese mediche;
essi andranno, pertanto, rifusi all'assicurato a titolo di manleva, con la precisazione che
è abbondantemente rispettato il limite del massimale (€ 1.000.000).
Ciò detto, giova a questo punto precisare che, come sopra anticipato, l'obbligo di manleva si estende anche alle cc.dd. “spese di resistenza”.
Difatti, come chiarito da Cass. civ. n. 29926/2022, l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.
(«Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse»), a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'art. 1917 c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato; le spese di resistenza presuppongono, infatti, che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite determinata da situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, non assumendo al riguardo rilievo che la presenza in giudizio dell'assicurato non dipenda da una posizione difensiva dell'assicurazione quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato, giacché le spese legali per affrontare il processo prescindono da siffatta circostanza, essendo oggettivamente dovute quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo scaturito dal fatto assicurato.
Le spese per i compensi professionali dovuti dal convenuto al proprio avvocato – secondo i pagina 10 di 11 parametri già richiamati – vanno liquidati sulla scorta del decisum della domanda principale e non dell'importo – per il cui calcolo in questa sede sono stati precisati i criteri – della domanda di manleva, che deve tener conto della franchigia e dei limiti di cui all'appendice per il danno superiore al 5% di invalidità permanente;
i compensi sono liquidati in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice dott.ssa Carolina GENTILI, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
1) dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento del danno a favore di parte attrice liquidato in euro 21.618,04, oltre a interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento a favore degli attori di euro 3.553,90, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, a titolo di spese per la difesa legale, oltre al rimborso di euro 550,20 per spese di c.u. e marca da bollo;
3) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con decreto depositato in data 11 marzo
2025, a carico del convenuto, salvo l'obbligo di manleva di cui al successivo punto n. 4;
4) dichiara tenuta la nei limiti stabiliti dall'appendice n. 1 Controparte_2 di polizza come interpretati in parte motiva, a manlevare il convenuto di quanto egli sia obbligato a esborsare in virtù dei precedenti punti nn. 1, 2 e 3, oltre a rimborsargli le spese dal medesimo sostenute per compenso d'avvocato, che si liquidano in euro 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 28 ottobre 2025.
La Giudice
Dott.ssa Carolina GENTILI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina GENTILI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8549/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GUERRIERI LAURACHIARA, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA BELFIORE 1, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GUERRIERI LAURACHIARA
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI Controparte_1 C.F._3 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BORSELLINO N. 2 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. TEDESCHI ANDREA
CONVENUTO
(P. IVA ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1 MAGGINI FEDERICO e dell'avv. GIOVANELLI ANDREA ( ) VIA EMILIA C.F._4 EST 18/2 MODENA, elettivamente domiciliato in C.SO PERSIANI 44 62019 RECANATI presso il difensore avv. MAGGINI FEDERICO
RZ CH
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da foglio di p.c. depositato il 18 giugno 2025:
«voglia l'Ill.mo Tribunale adito, alla luce della Relazione Peritale depositata dal CTU Dott.
, accertare e dichiarare il danno patito dal minore a seguito della caduta Per_1 Persona_2 avvenuta nell'attrazione Pulsar Crub durante la serata del 15.07.2022, accertare e dichiarare la
pagina 1 di 11 responsabilità del danno in capo al Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 Controparte_1
c.c. e per l'effetto condannare il Sig. al risarcimento di tutti i danni patiti dal Controparte_1 minore, patrimoniali e non patrimoniali, che si quantificano come da Relazione Peritale del CTU
Dott. in € 31.243,61 (DB 7% - IT 75% 45 GG - IT 50% 45 GG - IT 25% 30 GG) o nella Per_1 diversa somma eventualmente valutata dal Giudice in via equitativa. Il tutto oltre spese legali e spese del procedimento».
Il convenuto ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 30 giugno 2025:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare tenuta la Compagnia a tenerlo indenne e manlevato, nei limiti di Controparte_3 polizza, di quanto lo stesso fosse condannato a pagare all'attore. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa».
La compagnia assicuratrice chiamata in causa dal convenuto ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 1° luglio 2025:
«Piaccia all'Illustrissimo Tribunale:
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto, sia nell'an che nel quantum;
- in via alternativa, accertata l'estraneità della fattispecie rispetto al rischio coperto dal contratto assicurativo nr. 3650291017133 rigettare la domanda di manleva/garanzia promossa dal Sig.
[...] nei confronti di CP_1 Controparte_2
- nel merito, in via subordinata, per il caso di accoglimento totale o parziale della domanda e di ritenuta operatività della copertura assicurativa, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti agli attori per tutti i motivi indicati in atti, previa gradazione della colpa, accertata altresì la concorrente corresponsabilità e/o auto responsabilità degli attori
e/o del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannando l'esponente Compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia e in applicazione dei limiti di polizza indicati al punto 6 della comparsa di costituzione e risposta. (franchigia e delimitazione dell'indennizzo).
- Con vittoria di spese, compensi ed onorari.
- In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 171ter c.p.c. e non ammesse».
pagina 2 di 11 *** *** ***
OGGETTO: risarcimento danni per caduta su una giostra al luna park.
*** *** ***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.– Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 agivano in giudizio in qualità di genitori del minore – nato il [...], Persona_2 dunque di anni 7 al momento del sinistro di cui si sta per dire –, deducendo che il 15 luglio 2022 si recavano presso la fiera locale di LA SA (BO) e acquistavano per il proprio figlio un biglietto per l'attrazione “Pulsar Crab”, di proprietà del convenuto. Precisavano, in particolare, per quanto qui rileva, che:
a) l'attrazione in parola era costituita da una struttura gonfiabile con un meccanismo rotante centrale (gestito dal proprietario) al quale erano fissate due aste, anch'esse rotanti (una superiore e una inferiore), e lo scopo del gioco era quello di saltare e poi di abbassarsi per evitare l'impatto con le stesse;
b) il minore, senza ricevere nessuna indicazione da parte del gestore e in assenza di qualsiasi cartellonistica contenente istruzioni sulle modalità del gioco, entrava nell'attrazione e, tendando di saltare l'asta inferiore in maniera non conforme, cadeva sul tappeto del gonfiabile;
c) dopo aver chiamato i soccorsi, il minore veniva trasferito presso il Pronto soccorso dell'Ospedale
Maggiore di Bologna, dove i sanitari accertavano una «frattura spiroide del terzo prossimale del femore di sinistra con evidenti angolazioni di monconi»;
d) dal 16 luglio al 23 luglio 2022, il piccolo veniva ricoverato presso l'Istituto ortopedico Per_2
Rizzoli di Bologna con «trazione transcheletrica sovracondiloidea sin in narcosi» e in data 18 luglio
2022 veniva sottoposto ad intervento di «riduzione incruenta ed osteosintesi con chiodi endomidollari femore terzo medio sx»;
e) il minore, a causa dei danni subìti, aveva dovuto interrompere per mesi le normali attività quotidiane e sportive, non essendo in grado di deambulare autonomamente, e che, ancora oggi, egli lamenta dolore alla coscia e al ginocchio sinistri, in particolare quando pratica attività sportiva.
f) il proprio figlio veniva sottoposto a visita medico-legale del Dott. , che Persona_3 accertava un danno biologico permanente pari al 12%, un danno biologico temporaneo al 75% per 40 giorni, al 50% per 30 giorni, e al 25% per 30 giorni, con danno morale di intensità elevata.
Gli attori domandavano quindi l'accertamento della responsabilità del gestore dell'attrazione ex art. pagina 3 di 11 2051 c.c. e la sua condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore.
2.– Con comparsa depositata in data 12 settembre 2023 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
, proprietario e gestore dell'attrazione, sostenendo che quest'ultima non fosse CP_1 pericolosa, in quanto sia la base che i tubolari erano rivestiti da materiale morbido antiurto, e rappresentando come la giostra fosse stata sottoposta a collaudo con esito positivo in data 19 maggio
2022 (come da documentazione prodotta) e che il giorno del sinistro essa funzionasse regolarmente.
Egli contestava, in diritto, la configurabilità di una sua responsabilità ex art. 2051 e chiedeva il rigetto nel merito della domanda attorea;
domandava inoltre di essere manlevato, in caso di condanna, e all'uopo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, che già si era rifiutata di indennizzare il danneggiato eccependo l'inoperatività della polizza.
3.– Con comparsa depositata il 20 dicembre 2023 si costituiva in giudizio la
[...] che contestava la sussistenza di responsabilità per danno da cose in custodia in Controparte_2 capo al convenuto, rilevando, per altro verso, la responsabilità dei genitori, i quali, pur a conoscenza del funzionamento della giostra, non avevano agito per far sì che il minore saltasse correttamente l'asta.
La terza chiamata eccepiva, in ogni caso, l'inoperatività della polizza in questione, trattandosi –a suo opinione – di una tradizionale copertura per responsabilità civile verso terzi, non contemplante una garanzia per responsabilità professionale. Precisava, inoltre, che la polizza presentava una franchigia per sinistro pari a euro 500,00; che, inoltre, il diritto all'indennizzo per i danni alla persona sarebbe venuto meno in caso di danno biologico permanente non superiore al 5% e che, in caso di percentuale superiore a quella anzidetta, l'indennizzo sarebbe stato comunque corrisposto solo per la parte eccedente.
In via subordinata, per il caso in cui fossero accertate la responsabilità del gestore e l'operatività della polizza, la compagnia assicuratrice invocava il concorso di colpa dei genitori ex art. 1227, comma
1, c.c.
4.– In sede di prima udienza, tenutasi il 14 marzo 2024, la Giudice effettuava l'interrogatorio libero della signora assumeva le decisioni in ordine ai mezzi di prova richiesti dalle parti e Parte_2 acquisiva il filmato della caduta girato dai genitori, non depositabile sulla piattaforma telematica per le eccessive dimensioni del file.
All'udienza del 23 maggio 2025 veniva assunta la testimonianza di (anch'egli Testimone_1 giostraio, ma nell'occasione non in servizio), il quale confermava di essere stato nei pressi pagina 4 di 11 dell'attrazione il giorno del sinistro de quo, insieme alla figlia piccola, e di aver sentito il gestore dare al microfono le istruzioni per il gioco, prima di effettuare qualche giro di prova;
affermava, altresì, di non aver assistito alla caduta di , né sapeva riferire se quest'ultimo fosse salito sulla Persona_2 giostra.
Alla successiva udienza, tenutasi in forma cartolare il 2 luglio 2024, questa Giudice ha disposto
CTU medico-legale per l'accertamento del danno alla salute riportato dal minore, nominando il dott.
, il quale ha depositato la relazione peritale il 27 febbraio 2025. Persona_4
La causa veniva, infine, rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025.
5.– La domanda risarcitoria formulata dai genitori di è fondata e, seppure nei Persona_2 limiti di quanto di seguito precisato, merita di essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità – con orientamento consolidato – ha in molteplici occasioni chiarito che l'art. 2051 c.c., opportunamente invocato dalla difesa degli attori, configura una fattispecie di responsabilità oggettiva che, come tale, prescinde integralmente dal giudizio di colpevolezza del custode, sicché per il danneggiato è sufficiente dimostrare che la cosa ha generato (nel senso di causato) un danno-evento dal quale sia poi derivato un danno-conseguenza, essendo a carico del convenuto l'onere di provare il caso fortuito;
quest'ultimo non coincide con l'assenza di colpa del custode ma è integrato soltanto dalla forza maggiore e dal fatto del danneggiato, nonché dal fatto imputabile al terzo che sia in grado di interrompere il nesso causale fra la cosa e la lesione dell'interesse protetto (Cass. 20943/09; 5741/09; 4279/09; Cass. 12027/17; Cass. 20943/22) e, perdipiù, non è necessaria la prova della pericolosità della res derivante dal suo cattivo funzionamento
(Cass. 25214/14).
In altri termini, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. e il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (Cass. 2563/07; 22807/09). Si tratta, in definitiva, di una norma frutto di una scelta di politica del diritto, con la quale il legislatore – secondo la logica espressa dal brocardo ciuius commoda, eius et incommada – ha deciso come allocare il rischio per la verificazione di danni generati da una cosa che (con valutazione ex post) si sia attestata pericolosa;
e, tra il danneggiato e il custode, il legislatore ha evidentemente voluto allocare il “peso” delle conseguenze pregiudizievoli sul secondo.
Siffatti principi trovano piena applicazione anche nel caso in esame, ove è indubbio che il danno subìto dal minore rappresenti la concretizzazione del rischio specifico sotteso alla Persona_2
pagina 5 di 11 stessa attrattività ludica della giostra “Pulsar Crab”, ove la caduta dell'utente costituisce non solo un pericolo concreto (benché attenuato dai rivestimenti morbidi del gonfiabile), ma la stessa ragion d'essere del gioco, che si sostanzia in una “sfida” tra il meccanismo (finalizzato a colpire e a far cadere) e l'abilità del giocatore (che deve evitare le aste e mantenere l'equilibrio all'aumentare della velocità di rotazione).
Applicata la ratio dell'art. 2051 c.c. a siffatto contesto, risulta chiaro che il gestore dell'attrazione
(in qualità di custode), se per un verso trae vantaggio – secondo la tipica logica imprenditoriale – dalla
“sfida” poc'anzi descritta e dal rischio ad essa sotteso, per altro verso e correlativamente sarà tenuto a rispondere dei danni che costituiscano l'ipostatizzazione di tale rischio, salvo che ricorra il caso fortuito
(sul punto v. infra) e a prescindere da ogni considerazione in ordine alla condotta del giostraio, che, per le ragioni chiarite, non rileva.
Tuttavia, come s'è più sopra ricordato, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa (anche parzialmente) quando sussista il caso fortuito che può consistere anche nel fatto colposo del terzo, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Ebbene, nel caso di specie, il danno subìto dal minore deve essere parzialmente ricondotto – in ragione del 30% – al fatto colposo degli odierni attori, i quali, in qualità di genitori, avrebbero dovuto preventivamente valutare la difficoltà del gioco alla luce delle caratteristiche fisiche (compresa l'altezza), dell'età e del grado di maturità del proprio figlio, e di conseguenza – dopo aver anticipatamente osservato la tecnica degli altri giocatori – istruire quest'ultimo sulle corrette modalità del salto (a piedi uniti). È noto, infatti, come, in virtù del combinato disposto degli artt. 315-bis e 2043
c.c., incomba sui genitori un vero e proprio obbligo di garanzia a tutela dell'incolumità dei figli minori, con la conseguenza che, laddove essi non si adoperino per impedire la verificazione di pregiudizi a carico di quest'ultimi, essi saranno civilmente responsabili in via aquiliana.
Il concorso è limitato al 30% in quanto non era presente cartellonistica esplicativa delle modalità
(sicure) di utilizzo dell'attrazione.
Nel caso di specie, la relazione peritale depositata dal CTU nominato – che qui deve intendersi integralmente richiamata e ratificata – ha evidenziato specificatamente sia i profili di compromissione dell'integrità fisica del minore, sia la riferibilità causale dei correlati pregiudizi alla caduta verificatasi sull'attrazione “Pulsar Crab”, anche grazie al video prodotto, risultando di conseguenza assolto l'onere probatorio che, nel contesto dell'art. 2051 c.c., grava sugli attori.
In particolare, secondo quanto accertato dal CTU sulla scia del quesito sottopostogli dalla scrivente:
pagina 6 di 11 a) il quadro clinico di pertinenza squisitamente meta traumatico del minore pare oggi ormai clinicamente stabilizzato;
b) ormai trascorsi oltre 2 anni dal sinistro, non si rilevano deficit o eccedenze nell'accrescimento del segmento fratturato, fattore che seppur meritevole di controlli longitudinali in ambito clinico per massima prudenza, appare ormai assai improbabile nell'ulteriore sviluppo del soggetto anche tenuto conto dell'originale sede della frattura che non pare coinvolgere i nuclei di accrescimento;
c) non sono emerse concause preesistenti e/o sopravvenute di rilievo;
d) il periodo d'inabilità temporanea è stimabile in 10 gg (dieci giorni) a totale, 45 gg
(quarantacinque giorni) a parziale al 75%, 45 gg (quarantacinque giorni) giorni) a parziale al 50%, e ulteriori 30 gg (trenta giorni) a parziale al 25%.
e) non è delineabile alcun danno da inabilità lavorativa;
f) non ricorrono condizioni particolari che determinino una valutazione della sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nel periodo di convalescenza di lesioni di analoga entità;
g) il danno biologico permanente può essere stimato complessivamente nella misura del 6-7% e, anche in questo caso, non ricorrono condizioni particolari che determinino una valutazione della sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
h) risultano allegate al fascicolo di parte attrice ricevute e fatture per spese mediche sostenute che risultano giustificate e congrue per un ammontare complessivo di euro 1.475,36, comprensive di quanto esborsato per la relazione medico-legale del dott. Per_3
Pertanto, assunta una percentuale di danno biologico permanente pari al 7% e tenuto conto che il minore, al momento del sinistro, non aveva ancora compiuto l'ottavo anno d'età, in applicazione dell'ultima versione delle Tabelle milanesi (2024):
- risulta un danno non patrimoniale complessivo pari a euro 26.219,25 (comprensivo di danno biologico permanente, incremento per sofferenza soggettiva del 25% e danno biologico temporaneo con punto base pari a euro 115,00);
- siffatta somma deve essere devalutata dalla data di approvazione delle suddette Tabelle (giugno
2024) alla data del sinistro (luglio 2022) per effettuare il calcolo della rivalutazione (secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati – FOI generale)
e consentire l'applicazione progressiva degli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art.
pagina 7 di 11 1284, comma 1, c.c., sino alla data odierna;
- l'esito di tale operazione restituisce una somma complessiva pari a euro 29.230,10.
Quanto alle spese mediche (danno patrimoniale):
- come già detto, il CTU nominato le ha ritenute provate e congrue per euro 1.475,36;
- ai fini della rivalutazione e dell'applicazione progressiva degli interessi compensativi, tale somma deve essere collocata temporalmente ad una data intermedia tra il primo e l'ultimo esborso (rispettivamente: fine luglio 2022 e fine marzo 2023), da individuare equitativamente, nel caso di specie, nel 1° gennaio 2023;
- a seguito di tale operazione, l'importo (comprensivo, quindi, di rivalutazione e interessi) per spese mediche ammonta a euro 1.652,81.
In definitiva, detratto il quantum riconducibile alla condotta colposa dei genitori (30%), il danno complessivamente derivante dal sinistro occorso il 15 luglio 2022 e imputabile ex art. 2051 c.c. al convenuto deve essere liquidato in complessivi euro 30.882,91 (29.230,10 + 1.652,81).
Per tutte queste ragioni, il convenuto deve essere condannato a pagare Controparte_1 agli attori la somma di euro 21.618,04 (vale a dire il 70% di 30.882,91) a titolo di risarcimento per i danni subìti dal minore in occasione del sinistro verificatosi in data 15 luglio 2022, Persona_2 oltre a interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
6.– Il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, seppure entro la percentuale della propria soccombenza (70%).
La somma liquidata in dispositivo per compensi d'avvocato (il 70% di 5.077,00, dunque 3.553,90 euro) è calcolata sulla base delle vigenti tariffe di legge (d.m. 55/2014 ss. modif.) e prendendo come riferimento lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale secondo il valore medio per tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale).
Stante l'assoluta identità di posizione processuale dei due attori – che non ha perciò comportato alcuna necessità di compiere atti difensivi e/o di redigere memorie differenziati/e – non può farsi luogo all'aumento percentuale del compenso previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
Il convenuto deve essere anche condannato al pagamento del 70% di quanto esborsato dagli attori per c.u. (euro 759,00) e per marca da bollo (27,00), per un totale di euro 550,20 (cioè il 70% di 786,00).
Il compenso del CTU, come liquidato con decreto dell'11 marzo 2025, deve essere posto pagina 8 di 11 definitivamente a carico del convenuto, salvo l'obbligo di manleva in capo alla compagnia assicuratrice
(rientrando le spese di CTU nel novero delle “spese di soccombenza”: v. par. 7).
7.– L'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da Controparte_2 infondata e la compagnia deve essere di conseguenza condannata – seppure nei limiti stabiliti nel contratto (franchigia di 500,00 euro a carico dell'assicurato e copertura del solo danno differenziale per invalidità permanente intercorrente fra il 5% –escluso – e il 7%, come da appendice n. 1) – a manlevare il convenuto di quanto egli sia tenuto a esborsare in forza della presente sentenza per le cc.dd. “spese di soccombenza” (danno patrimoniale e non patrimoniale come sopra liquidati, spese di lite che il convenuto sia tenuto a rimborsare agli attori, come sopra liquidate, spese di CTU), nonché per le cc.dd.
“spese di resistenza”, cioè per i compensi professionali dovuti dal convenuto al proprio avvocato (sul punto v. infra).
Il sinistro che ha interessato il piccolo , invero, ricade pienamente nell'oggetto della Per_2 copertura assicurativa per come definito dall'art. 7, n. 1, delle condizioni generali di polizza («Art. 7 –
Oggetto dell'assicurazione – 1) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente Parte_3 responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l'assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere»).
Né il medesimo sinistro è suscettibile di essere ricompreso fra i «Rischi esclusi dall'assicurazione» di cui all'art. 9 e i «Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva» di cui all'art. 10 delle condizioni generali già citate.
È del tutto evidente come la polizza assicurativa de qua fosse stata offerta al convenuto – e dal medesimo sottoscritta – proprio allo scopo di garantire una copertura a quei sinistri derivanti dall'attività imprenditoriale di giostraio esercitata dell'assicurato (come, peraltro, risulta dal testo della polizza stessa, ove, seppur con il gergo classificatorio tipico dei contratti di assicurazione, viene riportata la dicitura «spettacoli viaggianti»). È, dunque, inconferente l'argomentazione proposta dalla compagnia secondo la quale la polizza non opererebbe in quanto non stipulata per la «responsabilità professionale», trattandosi di copertura per la responsabilità civile verso terzi, quali debbono considerarsi gli utenti dell'attrazione. pagina 9 di 11 Tanto premesso sull'operatività della copertura assicurativa, il limite di cui alla clausola lett. d), riguardante il danno biologico da invalidità permanente superiore al 5% deve interpretarsi secondo i dettami dell'art.1370 c.c.; alla luce di tali dettami, il limite deve ritenersi applicabile alle voci di danno non patrimoniale alla salute cioè biologico e morale, mentre restano esclusi dal limite e, quindi, compresi in toto nella copertura sia il danno da invalidità temporanea sia il danno patrimoniale per spese mediche;
essi andranno, pertanto, rifusi all'assicurato a titolo di manleva, con la precisazione che
è abbondantemente rispettato il limite del massimale (€ 1.000.000).
Ciò detto, giova a questo punto precisare che, come sopra anticipato, l'obbligo di manleva si estende anche alle cc.dd. “spese di resistenza”.
Difatti, come chiarito da Cass. civ. n. 29926/2022, l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c.
(«Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse»), a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'art. 1917 c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato; le spese di resistenza presuppongono, infatti, che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite determinata da situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, non assumendo al riguardo rilievo che la presenza in giudizio dell'assicurato non dipenda da una posizione difensiva dell'assicurazione quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato, giacché le spese legali per affrontare il processo prescindono da siffatta circostanza, essendo oggettivamente dovute quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo scaturito dal fatto assicurato.
Le spese per i compensi professionali dovuti dal convenuto al proprio avvocato – secondo i pagina 10 di 11 parametri già richiamati – vanno liquidati sulla scorta del decisum della domanda principale e non dell'importo – per il cui calcolo in questa sede sono stati precisati i criteri – della domanda di manleva, che deve tener conto della franchigia e dei limiti di cui all'appendice per il danno superiore al 5% di invalidità permanente;
i compensi sono liquidati in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice dott.ssa Carolina GENTILI, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
1) dichiara tenuto e condanna il convenuto al risarcimento del danno a favore di parte attrice liquidato in euro 21.618,04, oltre a interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento a favore degli attori di euro 3.553,90, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, a titolo di spese per la difesa legale, oltre al rimborso di euro 550,20 per spese di c.u. e marca da bollo;
3) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con decreto depositato in data 11 marzo
2025, a carico del convenuto, salvo l'obbligo di manleva di cui al successivo punto n. 4;
4) dichiara tenuta la nei limiti stabiliti dall'appendice n. 1 Controparte_2 di polizza come interpretati in parte motiva, a manlevare il convenuto di quanto egli sia obbligato a esborsare in virtù dei precedenti punti nn. 1, 2 e 3, oltre a rimborsargli le spese dal medesimo sostenute per compenso d'avvocato, che si liquidano in euro 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 28 ottobre 2025.
La Giudice
Dott.ssa Carolina GENTILI
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