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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5622 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa TA TT Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14595 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promosso ai sensi dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Casaleone (VR), via Traversa n. 12, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Laura
CA (pec: e OV NI in Adria (RO), c.so G. Mazzini n. 69 (pec: Email_1
, che lo rappresentano ed assitono per procura allegata telematicamente al Email_2
ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Munari in Cavarzere (VE), Via Spalato n. 1 (pec: , che la rappresenta ed Email_3
assiste per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da note congiunte di trattazione scritta depositate in data 03.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, che di seguito si riproducono: “ 1. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cavarzere il 27.4.1996, tra i sigg.ri
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Cavarzere nell'anno 1996 al numero 10, Controparte_2
Parte II, serie A, con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2. disporre che il sig. continui a versare, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
Per_ della IA la somma mensile di €. 250,00, fino ad autosufficienza economica della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia;
3. a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento di omologazione 03.12.2019 n. CRON 16578/2019 emesso nel procedimento n. 4899/2019 – Trib. Venezia il sig.
nulla verserà a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne attesa l'autosufficienza Parte_1 Per_2
economica dello stesso il quale intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 02 gennaio 2020 con la MY
PEST CONTROLO S.R.L.; 4. a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento di omologazione del 03.12.2019,
n. CRON. 16578/2019, emesso nel procedimento n. 4899/2019 disporre che il sig. versi, entro il giorno 20 di ogni Parte_1
mese, alla signora la somma mensile di €. 100,00 a titolo di concorso al mantenimento di costei;
5. spese e compensi CP_1
professionali interamente compensati”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2025 il sig. espone di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con la sig.ra in data 27.4.1996, matrimonio trascritto nel Registro degli atti CP_1
di matrimonio del comune di Cavarzere al numero 10, Parte II, serie A dell'anno 1996.
Per_ Dal matrimonio sono nati due figli: oggi maggiorenne economicamente autosufficiente, ed , Per_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Tra le parti era poi intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal
03.12.2019, data dell'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione rubricata al n. 4899/2019 R.G., omologata con decreto di questo Tribunale.
Il ricorrente rappresenta di aver avviato la presente procedura giudiziale dopo il rifiuto manifestato dalla convenuta di promuovere un procedimento congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis n. 47 e n. 51 c.p.c.
Quanto ai figli, espone di aver accertato - con accesso agli atti alla banca dati IL (Sistema Informativo
Lavoro Veneto) - che il figlio intrattiene un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a Per_2
Per_ decorrere dal 02/01/2020 con la società MY PEST CONTROL S.R.L. (C.F. ), mentre P.IVA_1
non è ancora economicamente autosufficiente
Quanto alla situazione economica delle parti, il ricorrente espone di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.200,00. La sig.ra alla quale dall'epoca della separazione egli versa un assegno di CP_1
mantenimento pari ad € 150,00 mensili, è beneficiaria di una pensione e convive con i figli, dei quali ha un reddito adeguato a sostenere non solo le proprie esigenze, ma anche il ménage familiare. Per_2
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig. Ha chiesto inoltre revocare l'assegno di mantenimento in favore CP_1
del figlio pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e/o ridurlo nella misura Per_2
ritenuta di giustizia, sul presupposto della raggiunta indipendenza economica dello stesso, accertata la
Per_ propria situazione reddituale;
accertato il raggiungimento della maggiore età della IA , ha poi chiesto autorizzare l'accredito diretto alla medesima dell'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, sino al raggiungimento della autosufficienza economica. Il ricorrente ha chiesto inoltre, accertato che parte resistente beneficia di una pensione, che il figlio convivente con la madre, ha un lavoro stabile e un reddito adeguato a Per_2
sostenere non solo le proprie esigenze ma anche il ménage familiare, accertata altresì la propria situazione reddituale, revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra e/o ridurlo CP_1 nella somma ritenuta di giustizia. Infine, ha chiesto accertare che, venuti meno i presupposti di legge per l'erogazione dell'assegno unico familiare, nulla risulta più dovuto sul punto alla signora CP_1
***
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, ma contestando quanto dedotto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo con particolare riferimento alla domanda di revoca del contributo al mantenimento in proprio favore.
La convenuta ha rappresentato che il sig. ha cessato di provvedere al pagamento del contributo a Pt_1
favore di già dal febbraio 2020, poiché era stata lei stessa a informarlo in merito alla circostanza Per_2
che il figlio aveva trovato stabile occupazione, autorizzandolo a cessare il versamento. Nulla ha opposto, pertanto, alla revoca del contributo al mantenimento del figlio.
Per_ Quanto alla IA , ha insistito perché venga confermato l'obbligo di contribuzione a carico del
Per_ padre, come stabilito in sede di separazione, mediante versamento alla madre. Ha precisato che è iscritta al corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione e che non è ancora economicamente autosufficiente.
Quanto alla propria situazione economica, la sig.ra ha riferito che, dall'epoca della separazione, CP_1
non v'è stato alcun miglioramento e che anzi ha da ultimo dovuto chiedere un finanziamento con rata mensile di €. 103,53 per far fronte alle spese condominiali. Ha rappresentato di essere affetta da gravissime patologie, di aver subito numerosi interventi chirurgici e di trascorre gran parte del proprio tempo tra un ricovero e l'altro, spendendo parte della pensione in cure sanitarie, farmaci e visite non sono coperte dal
SSN.
Ha rilevato come il figlio non possa essere gravato del mantenimento della madre, che deve restare a carico del sig. in base al principio di solidarietà coniugale. Pt_1
Ha contestato, infine, che la situazione economica del sig. sia quella descritta e documentata nel Pt_1
ricorso introduttivo.
Tutto ciò considerato, la convenuta, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto porsi a carico di un onere mensile di €. 175,00, quale concorso al Parte_1 Per_ proprio mantenimento e di €. 293,00 quale concorso al mantenimento della IA , per un totale di
€. 468,00 mensili (importo pari a quello stabilito in favore della IA e della madre in sede di separazione, rivalutato ad oggi) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in via anticipata alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA, come da protocollo del Tribunale di Venezia.
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Con atto depositato in data 30.10.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un' intesa volta a definire le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando a comparire personalmente avanti al Giudice Delegato all'udienza fissata per il giorno 04.11.2025. Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, viste le conclusioni congiunte precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.11.2025, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
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Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, al Tribunale non rimane che dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stanti le conclusioni concordi delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da
[...]
e in data 27.4.1996, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Pt_1 CP_1
del Comune di Cavarzere al numero 10, Parte II, serie A dell'anno 1996.
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del predetto atto;
3. prende atto delle ulteriori conclusioni delle parti indicate in epigrafe;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 20.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa TA TT