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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5222/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI FRANCESCO , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GAMBI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 C.F. ) Controparte_2 C.F._2 C.F. ) CP_3 C.F._3
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. URCIUOLO ALDO elettivamente CP_4 domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 50129 FIRENZE presso il difensore avv. URCIUOLO ALDO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.In data 23.4.25 ha presentato nei confronti di , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
ricorso ex art. 281decies c.p.c. in cui è stato esposto:che nel 2017 pignorava CP_1 CP_4 la quota di 1/3 di proprietà di di immobile sito in Firenze, Via della Scala n. 17; che Controparte_2 nel procedimento esecutivo interveniva;
che il credito di è stato Parte_2 Parte_3 ceduto a che è stato quindi intrapreso il giudizio di divisione del bene immobile pignorato Pt_1 anche nei confronti dei comproprietari e;
che è emerso che il bene CP_1 CP_3 proviene dalla successione della madre e del padre;
che nel Parte_4 Persona_1 Pt_1 giudizio di divisione ha chiesto l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di e Parte_4 di da parte dei comproprietari dell'immobile esecutato;
che il Giudice dell'esecuzione , Persona_1 ritenuto che tale accertamento non rientra nell'oggetto della divisione endoesecutiva, ha assegnato il termine per l'instaurazione del relativo giudizio dinanzi al giudice competente. ha quindi richiesto che venga accertato che , e Pt_1 Persona_2 CP_3 CP_1 hanno accettato tacitamente l'eredità di e di . Parte_4 Persona_1
1.2.I convenuti si sono resi contumaci in giudizio.
1.3. è intervenuta nel giudizio dichiarandosi remissiva alla domanda di CP_4 Pt_1
1.4.La causa è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
2.1.L'art. 2650 c.c. sancisce il principio della continuità delle trascrizioni e cioè stabilisce che, nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione ,le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
L'art. 2648 comma 1 c.c. stabilisce che si deve trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei n. 1,2,e 4 dell'art. 2643 c.c.
Nel caso in oggetto non risulta essere stata trascritta alcuna dichiarazione di accettazione dell'eredità.
L'art. 2648 comma 3 c.c. dispone peraltro che se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto , qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Da ciò l'interesse ad agire di Pt_1
L'art. 476 c.c. stabilisce che l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'art. 485 comma 1 c.c. inoltre dispone che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari , deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità: trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice( comma 2)
2.2.Nella fattispecie in esame la questione dell'accettazione dell'eredità si pone con riferimento alle successioni di e di . Parte_4 Persona_1
Risulta dai certificati e catastali in atti: che in data 6.11.80 è stato trascritto l'atto del 3.11.80 con cui e hanno acquistato l'immobile in questione sito in Firenze, Via della Parte_4 Persona_1
Scala n. 17; la trascrizione in data 21.10.08 della denuncia di successione per la morte di
[...] in data 11.2.07; la trascrizione in data 5.1.09 della denuncia di successione relativa alla morte Pt_4 di avvenuta il 6.10.06. Persona_1
pagina 2 di 3 La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma in modo costante il principio che la denuncia di successione non equivale ad accettazione tacita dell'eredità in quanto si tratta di adempimento di contenuto meramente fiscale(Cass. 5474/25).
Orbene, per quanto riguarda la successione di e l'accettazione dell'eredità dello stesso Persona_1 da parte della , rileva quindi il fatto che gli stessi erano coniugati e conviventi e non risulta che la Pt_4 abbia redatto l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c.. Pt_4
Riguardo invece alla successione dei figli , e in relazione al ed Controparte_2 CP_3 CP_1 Per_1 alla rileva che i suddetti hanno partecipato ad atto negoziale del 19.12.16( doc. 14) , successivo Pt_4 all'apertura delle successioni, assumendo espressamente la qualifica di proprietari del bene immobile in oggetto: atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettare le eredità dei genitori.
e sono inoltre intervenuti nel processo esecutivo qualificandosi espressamente quali CP_1 CP_3 comproprietari del bene immobile( doc. 2).
Deve pertanto essere dichiarato che i convenuti sono proprietari del bene immobile in oggetto per intervenuta accettazione tacita dell'eredità di e . Parte_4 Persona_1
3.Le spese del procedimento devono essere poste a carico di che ha dato luogo al Controparte_2 procedimento di esecuzione da cui deriva la presente causa e in ragione del valore della controversia ( 5 scaglione ai sensi dell'art. 15 c.p.c. ) , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/(14 vengono liquidate per parte ricorrente in € 545,00 per spese, € 7.100.00 per compenso ed 1.065,00 per spese generali, per complessivi € 8.710,00 ed per l'intervenuta in € 4.300,00 per compenso ed € 645,00 per spese generali per complessivi € 4.945,00.
PQM
Il Tribunale dichiara che , nata a [...] il [...](CF- ) Parte_4 C.F._4 ha accettato tacitamente l'eredità di nato a [...] il [...] (CF - Persona_1
) e che , nato a [...] il [...](CF- C.F._5 Controparte_2 [...]
) , , nato a [...] il [...](CF- ) e C.F._6 CP_3 CodiceFiscale_7 CP_1
, nata a [...] il [...] (CF- ) hanno accettato tacitamente l'eredità
[...] C.F._1 di e;
dichiara che , e sono Persona_1 Parte_4 Controparte_2 CP_3 CP_1 comproprietari per la quota di 1/3 ciascuno dell'immobile sito in Firenze, Via della Scala 17 rappresentato al Catasto Fabbricati al Foglio 164, p.lla 134, sub.3; condanna a Controparte_2 rimborsare le spese di lite in favore di e di , spese che liquida rispettivamente in € Pt_1 CP_4 8.710,00 per ed € 4.945,00 per la Pt_1 CP_4
Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5222/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI FRANCESCO , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GAMBI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 C.F. ) Controparte_2 C.F._2 C.F. ) CP_3 C.F._3
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. URCIUOLO ALDO elettivamente CP_4 domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 50129 FIRENZE presso il difensore avv. URCIUOLO ALDO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.In data 23.4.25 ha presentato nei confronti di , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
ricorso ex art. 281decies c.p.c. in cui è stato esposto:che nel 2017 pignorava CP_1 CP_4 la quota di 1/3 di proprietà di di immobile sito in Firenze, Via della Scala n. 17; che Controparte_2 nel procedimento esecutivo interveniva;
che il credito di è stato Parte_2 Parte_3 ceduto a che è stato quindi intrapreso il giudizio di divisione del bene immobile pignorato Pt_1 anche nei confronti dei comproprietari e;
che è emerso che il bene CP_1 CP_3 proviene dalla successione della madre e del padre;
che nel Parte_4 Persona_1 Pt_1 giudizio di divisione ha chiesto l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di e Parte_4 di da parte dei comproprietari dell'immobile esecutato;
che il Giudice dell'esecuzione , Persona_1 ritenuto che tale accertamento non rientra nell'oggetto della divisione endoesecutiva, ha assegnato il termine per l'instaurazione del relativo giudizio dinanzi al giudice competente. ha quindi richiesto che venga accertato che , e Pt_1 Persona_2 CP_3 CP_1 hanno accettato tacitamente l'eredità di e di . Parte_4 Persona_1
1.2.I convenuti si sono resi contumaci in giudizio.
1.3. è intervenuta nel giudizio dichiarandosi remissiva alla domanda di CP_4 Pt_1
1.4.La causa è stata ritenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
2.1.L'art. 2650 c.c. sancisce il principio della continuità delle trascrizioni e cioè stabilisce che, nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione ,le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
L'art. 2648 comma 1 c.c. stabilisce che si deve trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei n. 1,2,e 4 dell'art. 2643 c.c.
Nel caso in oggetto non risulta essere stata trascritta alcuna dichiarazione di accettazione dell'eredità.
L'art. 2648 comma 3 c.c. dispone peraltro che se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto , qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Da ciò l'interesse ad agire di Pt_1
L'art. 476 c.c. stabilisce che l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'art. 485 comma 1 c.c. inoltre dispone che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari , deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità: trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice( comma 2)
2.2.Nella fattispecie in esame la questione dell'accettazione dell'eredità si pone con riferimento alle successioni di e di . Parte_4 Persona_1
Risulta dai certificati e catastali in atti: che in data 6.11.80 è stato trascritto l'atto del 3.11.80 con cui e hanno acquistato l'immobile in questione sito in Firenze, Via della Parte_4 Persona_1
Scala n. 17; la trascrizione in data 21.10.08 della denuncia di successione per la morte di
[...] in data 11.2.07; la trascrizione in data 5.1.09 della denuncia di successione relativa alla morte Pt_4 di avvenuta il 6.10.06. Persona_1
pagina 2 di 3 La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma in modo costante il principio che la denuncia di successione non equivale ad accettazione tacita dell'eredità in quanto si tratta di adempimento di contenuto meramente fiscale(Cass. 5474/25).
Orbene, per quanto riguarda la successione di e l'accettazione dell'eredità dello stesso Persona_1 da parte della , rileva quindi il fatto che gli stessi erano coniugati e conviventi e non risulta che la Pt_4 abbia redatto l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c.. Pt_4
Riguardo invece alla successione dei figli , e in relazione al ed Controparte_2 CP_3 CP_1 Per_1 alla rileva che i suddetti hanno partecipato ad atto negoziale del 19.12.16( doc. 14) , successivo Pt_4 all'apertura delle successioni, assumendo espressamente la qualifica di proprietari del bene immobile in oggetto: atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettare le eredità dei genitori.
e sono inoltre intervenuti nel processo esecutivo qualificandosi espressamente quali CP_1 CP_3 comproprietari del bene immobile( doc. 2).
Deve pertanto essere dichiarato che i convenuti sono proprietari del bene immobile in oggetto per intervenuta accettazione tacita dell'eredità di e . Parte_4 Persona_1
3.Le spese del procedimento devono essere poste a carico di che ha dato luogo al Controparte_2 procedimento di esecuzione da cui deriva la presente causa e in ragione del valore della controversia ( 5 scaglione ai sensi dell'art. 15 c.p.c. ) , dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/(14 vengono liquidate per parte ricorrente in € 545,00 per spese, € 7.100.00 per compenso ed 1.065,00 per spese generali, per complessivi € 8.710,00 ed per l'intervenuta in € 4.300,00 per compenso ed € 645,00 per spese generali per complessivi € 4.945,00.
PQM
Il Tribunale dichiara che , nata a [...] il [...](CF- ) Parte_4 C.F._4 ha accettato tacitamente l'eredità di nato a [...] il [...] (CF - Persona_1
) e che , nato a [...] il [...](CF- C.F._5 Controparte_2 [...]
) , , nato a [...] il [...](CF- ) e C.F._6 CP_3 CodiceFiscale_7 CP_1
, nata a [...] il [...] (CF- ) hanno accettato tacitamente l'eredità
[...] C.F._1 di e;
dichiara che , e sono Persona_1 Parte_4 Controparte_2 CP_3 CP_1 comproprietari per la quota di 1/3 ciascuno dell'immobile sito in Firenze, Via della Scala 17 rappresentato al Catasto Fabbricati al Foglio 164, p.lla 134, sub.3; condanna a Controparte_2 rimborsare le spese di lite in favore di e di , spese che liquida rispettivamente in € Pt_1 CP_4 8.710,00 per ed € 4.945,00 per la Pt_1 CP_4
Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3