Art. 2.
All' articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 , sono apportate le seguenti modifiche:
al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:
"5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi o, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).";
il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
"Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito".
All' articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 , sono apportate le seguenti modifiche:
al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:
"5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi o, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).";
il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
"Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito".