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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6963 / 2023 RU gen. (avverso ATP rg 4638/20)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv QUAGLIERI GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 31/10/2023 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertare il proprio status di invalida in misura pari al 74% al fine CP_ dell'assegno di invalidità civile ex l 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito
(cfr prod ricorrente)
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta;
1 Il CTU ha ritenuto la ricorrente portatrice di un grado complessivo di invalidità del 60% valutando la patologia cardiaca nella misura del 45% “da quanto evinto dalla visita medica effettuata dal sottoscritto
(“Assenza di edemi e/o varici agli arti inferiori. FC: 80 bpm. P.A. 140/85 mm Hg) in uno con quanto emerso dalla documentazione sanitaria esibita, con particolare riferimento al dato della frazione di eiezione pari al 55% - dunque nella norma non insorge dispnea a seguito dei seppur limitati sforzi richiesti ai fini della visita (alzarsi, sedersi, svestirsi, ecc.)..; la menomazione a carico dell'apparato osteoarticolare nella misura del 15% -considerando la mobilizzazione delle principali articolazioni, fatta eccezione per la spalla sinistra i cui movimenti risultavano ridotti nella misura di circa 1/3-; l'edentulia nella misura del 15% -atteso che non risultava certificata alcuna patologia che determinasse l'impossibilità alla protesizzazione (fissa o mobile)- e la patologia neuropsichica nella misura del 10% atteso che, all'esame obiettivo emergevano esclusivamente note di ansia libera, a giustificare l'inquadramento della Sindrome depressiva reattiva quale lieve.
Con riferimento a quest'ultima patologia la ricorrente ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni di salute esibendo certificato del 26.9.23 nel quale veniva posta diagnosi di “disturbo depressivo maggiore ricorrente grave in comorbilità con un disturbo di panico con agorafobia”;
Nel certificato si legge che la visita della sig.ra aveva evidenziato “sintomatologia caratterizzata da Pt_1 umore depresso per la maggior parte del giorno, marcata diminuzione di interesse per quasi tutte le attività iperfagia insonnia anedonia apatia ed abulia espresse sotto forma di rallentamento psicomotorio faticabilità ed astenia quasi ogni giorno sentimenti di autosvalutazione colpa inappropriati deficit ad andamento progressivo delle funzioni psichiche superiori quali concentrazione attenzione e memoria”.. e che la paziente aveva riferito di “episodi sovrapponibili all'attuale trattati farmacologicamente da medici di sua fiducia negli ultimi anni”;
Nel certificato non si da atto della somministrazione di eventuali test neuropsicologici né il medico dava indicazioni per eventuali trattamenti farmacologici o non farmacologici;
La suddetta certificazione non appare pertanto indicare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra considerando che il certificato del 26.9.23 si fonda su dati che non trovano Pt_1 riscontro nella documentazione medica acquisita in giudizio nella quale non è stato rinvenuto alcun certificato che attesti la storia clinica dichiarata dalla sig.ra alla visita del 26.9.23 -ovvero l'esistenza Pt_1 di pregressi “episodi sovrapponibili all'attuale trattati farmacologicamente” che potevano in tal senso giustificare la diagnosi di “disturbo depressivo maggiore ricorrente”
Ritenuta pertanto la condivisibilità della relazione peritale -in quanto correttamente motivata ed immune da visi sul piano logico giuridico- ed inopportuno rinnovare le operazioni peritali il ricorso va respinto;
Nulla per spese ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge Persona_1
2 Santa Maria Capua Vetere,18/11/2025 Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv QUAGLIERI GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 31/10/2023 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertare il proprio status di invalida in misura pari al 74% al fine CP_ dell'assegno di invalidità civile ex l 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito
(cfr prod ricorrente)
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta;
1 Il CTU ha ritenuto la ricorrente portatrice di un grado complessivo di invalidità del 60% valutando la patologia cardiaca nella misura del 45% “da quanto evinto dalla visita medica effettuata dal sottoscritto
(“Assenza di edemi e/o varici agli arti inferiori. FC: 80 bpm. P.A. 140/85 mm Hg) in uno con quanto emerso dalla documentazione sanitaria esibita, con particolare riferimento al dato della frazione di eiezione pari al 55% - dunque nella norma non insorge dispnea a seguito dei seppur limitati sforzi richiesti ai fini della visita (alzarsi, sedersi, svestirsi, ecc.)..; la menomazione a carico dell'apparato osteoarticolare nella misura del 15% -considerando la mobilizzazione delle principali articolazioni, fatta eccezione per la spalla sinistra i cui movimenti risultavano ridotti nella misura di circa 1/3-; l'edentulia nella misura del 15% -atteso che non risultava certificata alcuna patologia che determinasse l'impossibilità alla protesizzazione (fissa o mobile)- e la patologia neuropsichica nella misura del 10% atteso che, all'esame obiettivo emergevano esclusivamente note di ansia libera, a giustificare l'inquadramento della Sindrome depressiva reattiva quale lieve.
Con riferimento a quest'ultima patologia la ricorrente ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni di salute esibendo certificato del 26.9.23 nel quale veniva posta diagnosi di “disturbo depressivo maggiore ricorrente grave in comorbilità con un disturbo di panico con agorafobia”;
Nel certificato si legge che la visita della sig.ra aveva evidenziato “sintomatologia caratterizzata da Pt_1 umore depresso per la maggior parte del giorno, marcata diminuzione di interesse per quasi tutte le attività iperfagia insonnia anedonia apatia ed abulia espresse sotto forma di rallentamento psicomotorio faticabilità ed astenia quasi ogni giorno sentimenti di autosvalutazione colpa inappropriati deficit ad andamento progressivo delle funzioni psichiche superiori quali concentrazione attenzione e memoria”.. e che la paziente aveva riferito di “episodi sovrapponibili all'attuale trattati farmacologicamente da medici di sua fiducia negli ultimi anni”;
Nel certificato non si da atto della somministrazione di eventuali test neuropsicologici né il medico dava indicazioni per eventuali trattamenti farmacologici o non farmacologici;
La suddetta certificazione non appare pertanto indicare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra considerando che il certificato del 26.9.23 si fonda su dati che non trovano Pt_1 riscontro nella documentazione medica acquisita in giudizio nella quale non è stato rinvenuto alcun certificato che attesti la storia clinica dichiarata dalla sig.ra alla visita del 26.9.23 -ovvero l'esistenza Pt_1 di pregressi “episodi sovrapponibili all'attuale trattati farmacologicamente” che potevano in tal senso giustificare la diagnosi di “disturbo depressivo maggiore ricorrente”
Ritenuta pertanto la condivisibilità della relazione peritale -in quanto correttamente motivata ed immune da visi sul piano logico giuridico- ed inopportuno rinnovare le operazioni peritali il ricorso va respinto;
Nulla per spese ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge Persona_1
2 Santa Maria Capua Vetere,18/11/2025 Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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