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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI EN FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7210/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12153/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEMTEMM000549021 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5295/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato in data 30.11.2023 Resistente_1 impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 071/80/2023/00029827/000, notificata il 10.10.2023 in riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2023/00377313/36/000 ed all'avviso di accertamento n.
TEMTEMM 000549 / 2021, lamentando la mancata notifica di idonei atti interruttivi e degli atti presupposti, con conseguente maturazione di decadenza e prescrizione.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione sostenendo l'infondatezza delle censure.
Il Giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso. In particolare il ricorso fu respinto con riferimento alla presupposta cartella di pagamento n. 071/2023/00377313/36/000, in quanto ritenuta correttamente notificata. Viceversa il ricorso venne accolto con riferimento al presupposto avviso di accertamento n.
TEMTEMM 000549 / 2021, per il quale il Giudice di primo grado ritenne non sussistere la notifica.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello limitatamente alla parte in cui è risultata soccombente, sostenendo che fin dal giudizio di primo grado era stata documentata la regolare notifica del presupposto avviso di accertamento.
Si è costituita in appello la parte contribuente, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello, proposto limitatamente al presupposto avviso di accertamento mentre non vi è gravame con riferimento alla presupposta cartella su cui quindi in difetto di appello incidentale si è formato il giudicato, è fondato.
Sia nel giudizio di primo grado che in fase di appello l'Ufficio ha prodotto il presupposto avviso di accertamento opposto n. TEM-TEMM 000549/2021 unitamente alla relata di notifica, la quale è avvenuta in data 11 maggio
2021 dove per temporanea assenza del destinatario veniva effettuato deposito in data 17 maggio 2021; successivamente veniva spedita comunicazione di avvenuto deposito tramite raccomandata n. 628 927 964
004. Poi in data 18 maggio 2021 veniva spedito l'avviso di ricevimento CAD a mezzo di raccomandata n.
788 466 853 780 tramite il servizio postale;
tale avviso di ricevimento rientrava al mittente per compiuta giacenza in data 19 novembre 2021, come risulta dalla copia del timbro presente sulla copia allegata. Ne discende che il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento è avvenuto con il ritorno della raccomandata per compiuta giacenza.
3. Dunque, in accoglimento dell'appello, è respinto il ricorso di primo grado proposto dalla parte contribuente.
4. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge in totol ricorso di primo grado proposto dalla parte contribuente;
condanna la parte contribuente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidandole per il primo grado in euro 600,00 oltre spese generali nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa come per legge, e in euro 800,00 per il secondo grado oltre spese generali nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa come per legge, e, per entrambi i gradi, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI EN FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7210/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12153/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEMTEMM000549021 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5295/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato in data 30.11.2023 Resistente_1 impugnò la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 071/80/2023/00029827/000, notificata il 10.10.2023 in riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2023/00377313/36/000 ed all'avviso di accertamento n.
TEMTEMM 000549 / 2021, lamentando la mancata notifica di idonei atti interruttivi e degli atti presupposti, con conseguente maturazione di decadenza e prescrizione.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione sostenendo l'infondatezza delle censure.
Il Giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso. In particolare il ricorso fu respinto con riferimento alla presupposta cartella di pagamento n. 071/2023/00377313/36/000, in quanto ritenuta correttamente notificata. Viceversa il ricorso venne accolto con riferimento al presupposto avviso di accertamento n.
TEMTEMM 000549 / 2021, per il quale il Giudice di primo grado ritenne non sussistere la notifica.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello limitatamente alla parte in cui è risultata soccombente, sostenendo che fin dal giudizio di primo grado era stata documentata la regolare notifica del presupposto avviso di accertamento.
Si è costituita in appello la parte contribuente, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello, proposto limitatamente al presupposto avviso di accertamento mentre non vi è gravame con riferimento alla presupposta cartella su cui quindi in difetto di appello incidentale si è formato il giudicato, è fondato.
Sia nel giudizio di primo grado che in fase di appello l'Ufficio ha prodotto il presupposto avviso di accertamento opposto n. TEM-TEMM 000549/2021 unitamente alla relata di notifica, la quale è avvenuta in data 11 maggio
2021 dove per temporanea assenza del destinatario veniva effettuato deposito in data 17 maggio 2021; successivamente veniva spedita comunicazione di avvenuto deposito tramite raccomandata n. 628 927 964
004. Poi in data 18 maggio 2021 veniva spedito l'avviso di ricevimento CAD a mezzo di raccomandata n.
788 466 853 780 tramite il servizio postale;
tale avviso di ricevimento rientrava al mittente per compiuta giacenza in data 19 novembre 2021, come risulta dalla copia del timbro presente sulla copia allegata. Ne discende che il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento è avvenuto con il ritorno della raccomandata per compiuta giacenza.
3. Dunque, in accoglimento dell'appello, è respinto il ricorso di primo grado proposto dalla parte contribuente.
4. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge in totol ricorso di primo grado proposto dalla parte contribuente;
condanna la parte contribuente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidandole per il primo grado in euro 600,00 oltre spese generali nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa come per legge, e in euro 800,00 per il secondo grado oltre spese generali nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa come per legge, e, per entrambi i gradi, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1