Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02666/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2023, proposto da ZI NO, rappresentata e difesa dall’avv. Amedeo Di Pietro, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Viale A. Gramsci n. 19, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Perone, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G/8, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“a) del provvedimento prot. n. 5639 del 21.04.23 (mai notificato) con il quale il Comune di San Sebastiano al Vesuvio disponeva il “ diniego delle istanze di condono edilizio L. 47/85 prot. 2756 del 27.03.1986 Pratica n. 122 e L. 724/94 Prot. 2144 del 28.02.1995 Prat. 272” ;
b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi comprese le ordinanze di demolizione richiamate nel provvedimento impugnato sub a) perché mai notificate legittimamente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa LB NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data 29 maggio 2023 e depositato il 9 giugno 2023, ZI NO ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 5639 del 21 aprile 2023, che assume non esserle stato mai notificato, con il quale il Comune di San Sebastiano al Vesuvio aveva disposto nei suoi confronti “ il diniego delle istanze di condono edilizio L. 47/85 Prot. 2756 del 27.03.1986 Pratica n. 122 e L. 724/94 Prot. 2144 del 28.02.1995 Prat. 272. ”; ha chiesto altresì l’annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo dei suoi interessi, ivi comprese le ordinanze di demolizione richiamate nel suddetto provvedimento impugnato, in quanto ritenute mai notificate legittimamente.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10 bis della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della L. n. 47/1985, violazione e falsa applicazione della L. n. 724/1995, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sproporzione, carenza dei presupposti.
Parte ricorrente ha censurato l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento ovvero dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990, con conseguente compromissione delle sue garanzie partecipative.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10 bis della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della L. n. 47/1985, violazione e falsa applicazione della L. n. 724/1995, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sproporzione, carenza dei presupposti.
La ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per deficit di istruttoria e motivazionale. In particolare ha rappresentato di avere presentato, in data 11 gennaio 2023, un’istanza di autodemolizione che non sarebbe stata mai esitata e non sarebbe stata menzionata nel provvedimento di diniego oggetto di gravame.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10 bis della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della L. n. 47/1985, violazione e falsa applicazione della L. n. 724/1995, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sproporzione, carenza dei presupposti.
Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo in quando fondato su ordinanze di demolizione che non le sarebbero state mai notificate, con conseguente illegittimità del provvedimento stesso per omessa notifica degli atti presupposti.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10 bis della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della L. n. 47/1985, violazione e falsa applicazione della L. n. 724/1995, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sproporzione, carenza dei presupposti.
Parte ricorrente ha lamentato la violazione del disposto dell’art. 44 della L. 47/85 che sancisce la sospensione del procedimento sanzionatorio edilizio in pendenza dell’evasione della domanda di sanatoria che, dunque, avrebbe dovuto essere esaminata dagli uffici comunali prima di poter disporre la demolizione delle opere realizzate.
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10 bis della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della L. n. 47/1985, violazione e falsa applicazione della L. n. 724/1995, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sproporzione, carenza dei presupposti.
Parte ricorrente, premesso di avere inoltrato rituale istanza di condono e versato le somme previste a titolo di oblazione, a fondamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ha invocato l’art. 38 della L. 47/85 che imporrebbe all’Amministrazione di astenersi, fino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva, che vanificherebbe a priori l’interesse al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Con ordinanza n. 1044 del 21 giugno 2023 questa Sezione,
“ RITENUTO che non si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a., per la concessione della misura cautelare, alla luce della natura del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare della trasformazione sostanziale del manufatto oggetto delle domande di condono; ”,
ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
Con ordinanza n. 3507 del 31 agosto 2023 la Sezione II del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto avverso la suddetta ordinanza di questa Sezione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di San Sebastiano al Vesuvio con mero atto di stile. Ha poi depositato documentazione ed una memoria per l’udienza di discussione, con la quale, in primo luogo, in ordine ai fatti di causa ed alla consistenza del bene oggetto di domanda di condono, ha ritenuto di rinviare alla memoria depositata nel ricorso RG 88/2024, ritenuto connesso, e versata in atti. Ha comunque dedotto l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto. In particolare ha rilevato quanto già evidenziato in sede di rigetto dell’ordinanza cautelare, ovvero la trasformazione sostanziale del manufatto oggetto di condono. In secondo luogo, in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, ha asserito che la censura sarebbe smentita dalla documentazione depositata in atti, oltre che dallo stesso provvedimento di diniego di condono, nel quale si dà atto dell’intervenuta comunicazione e del suo perfezionamento mediante compiuta giacenza. In terzo luogo la natura vincolata del provvedimento impugnato renderebbe vana l’avversa censura con cui viene contestata, sempre al primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. In quarto luogo, quanto al difetto di motivazione, parte resistente ha evidenziato che la modifica sostanziale del manufatto oggetto di condono costituirebbe un elemento del tutto assorbente e non richiedente ulteriori argomenti motivazionali. In quinto luogo, quanto all’omessa notifica delle ordinanze di demolizione, ferme restando le diverse risultanze documentali prodotte in giudizio, il Comune resistente ha sostenuto che tale omissione non inficerebbe la legittimità dell’atto, ma al massimo dilaterebbe il tempo per proporne l’impugnativa. L’ente locale resistente ha chiesto infine la riunione del presente ricorso a quello recante RG 66/2024 - rectius RG 88/2024 - calendarizzato per la medesima udienza pubblica del 5 novembre 2025.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha lamentato la compromissione delle sue garanzie partecipative per l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento ovvero dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990, è infondato.
Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, come condivisibilmente sostenuto da parte resistente, la censura deve ritenersi infondata in fatto, in quanto, come rappresentato nello stesso provvedimento di diniego di condono e documentato in atti, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1682 del 3 febbraio 2023 risulta inviata con raccomandata, la cui notificazione risulta perfezionata per compiuta giacenza. Il Collegio ritiene che, comunque, tale censura non infici la legittimità del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400, 19 maggio 2022, n. 3432, 9 agosto 2021, n. 5474 e 6 aprile 2021, n. 2252). Peraltro, va osservato come il procedimento di condono edilizio prende avvio da un'istanza di parte e, pertanto, non richiede l'avviso alla parte stessa dell'avvio del procedimento (così TAR Campania – Napoli n. 4781 del 26.10.2020; nonché in senso conforme CdS Sez. IV, n. 1215 del 24.3.2016); come pure l'omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla repressione di abusi edilizi non vizia il provvedimento adottato, atteso il carattere vincolato dell'esercizio dei poteri repressivi (così TAR Campania – Napoli n. 6218 del 25.10.2018; nonché in senso conforme, CdS Sez. II, n. 624 del 27.1.2025 e TAR Lazio – Roma n. 18165 del 4.12.2023).
Per quanto concerne la censura con cui parte ricorrente ha lamentato il mancato invio del preavviso di rigetto, avendo nella specie il provvedimento di diniego di condono oggetto di impugnazione natura essenzialmente vincolata, trova applicazione il primo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies ed è conseguentemente infondata la richiesta di annullamento per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241.
Ciò in quanto la novella del 2020, concernente il suddetto art. 21 octies in riferimento all’art. 10-bis., anche in base alla sua espressione letterale (che richiama il solo secondo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies), non ha inciso sulla portata del primo periodo del comma 2, che prevede la non annullabilità per vizi procedimentali o formali degli atti qualora, per la loro natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 478 del 26 marzo 2021, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400, Sez. VIII, 23 aprile 2021, n. 2638), come nel caso di specie.
Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per deficit di istruttoria e motivazionale, è parimenti infondato.
In particolare, in ordine al lamentato deficit di istruttoria ed in particolare alla circostanza che il Comune resistente non avrebbe esitato e non avrebbe neppure menzionato nel provvedimento di diniego oggetto di gravame l’istanza di autodemolizione presentata a mezzo PEC in data 10 gennaio 2023, prodotta in giudizio, occorre rilevare che con quest’ultima, come rappresentato nel ricorso nella parte in fatto, aveva comunicato “ la disponibilità ad eseguire tutte le opere di auto demolizione degli abusi contestati con le citate ordinanze di demolizione, ad esclusione delle opere oggetto delle istanze di condono (n. 2756 del 27/03/86 e n. 2144 del 28/02/1995) previa individuazione con tecnico incaricato dalla Procura delle lavorazioni da eseguirsi ”.
Al riguardo il Collegio, presa cognizione della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse prodotta da parte ricorrente nel ricorso RG 88/2024, assunto in decisione alla medesima udienza pubblica del 5 novembre 2025, in quanto le opere oggetto della sanzione demolitoria sono state demolite in virtù di R.E.S.A. n. 02/2023 dell’8 marzo 2023 emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola a carico di ella ricorrente, deve rilevare che non è chiara tuttavia la portata e la consistenza delle opere demolite. Ciò in quanto parte ricorrente non ha provato, come era suo onere ai sensi dell’art. 64 c.p.a., trattandosi di prova rientrante nella sua disponibilità, che a seguito della demolizione effettuata dalla Procura fossero individuabili le opere oggetto di istanza di condono, tenuto conto della circostanza che la stessa parte ricorrente, nella istanza di autodemolizione, aveva ritenuto che potessero essere fatte salve proprio in quanto individuabili nella loro consistenza.
Il Collegio, condividendo quanto già rappresentato nell’ordinanza cautelare di rigetto in merito alla ritenuta trasformazione sostanziale del manufatto oggetto delle domande di condono ad opera di parte ricorrente, ritiene pertanto che tale fatto sopravvenuto - la demolizione effettuata dalla Procura - non possa spiegare effetto in questo ricorso ed in particolare sul provvedimento di diniego di condono oggetto di impugnazione, perché al momento della data di adozione del provvedimento stesso, quest’ultimo non poteva che ritenersi legittimamente adottato, alla luce della avvenuta trasformazione sostanziale del manufatto (di cui è dato atto nel provvedimento stesso).
Invero, premesso che, come espressamente rappresentato nel provvedimento impugnato, con quest’ultimo sono state negate due istanze di condono edilizio presentate, rispettivamente, ai sensi della L. n. 47/1985 e della L. n. 724/1994, in punto di diritto occorre rilevare che l’art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994, prevede: “ 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, … ”; a sua volta la L. n. 47/1985, ritenuta applicabile in virtù del richiamo della citata disposizione normativa, all’art. 35, comma 14, per quello che in questa sede interessa, dispone: “ Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. ”.
Al riguardo il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla concorde giurisprudenza, anche della Sezione, alla luce della quale la presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare, i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (T.A.R. Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 7964). Infatti il sopra richiamato art. 35, comma 14, della L. n. 47 del 1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al presentatore dell'istanza di sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l’osservanza delle cautele previste dalla legge (in questo senso, questa Sezione, n. 5510 del 17 settembre 2018; anche Sez. II, 8 luglio 2021, n. 4679, Sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614; Idem, 8 aprile 2011, n. 1999; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 1 marzo 2011, n. 379), alle quali non risulta che l’odierna ricorrente si sia conformata.
La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha osservato che “ In merito alla domanda di sanatoria speciale, va ribadito che in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile ” (cfr. sentenza, sez. VI, 26 giugno 2019, n. 4397); si ha in tal caso, infatti, il fenomeno della cd. sostituzione edilizia che, secondo consolidata giurisprudenza, comporta la “ legittimità dell’archiviazione della domanda di condono ” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184; T.a.r. Salerno, sez. II, 21 marzo 2019, n.417): ne consegue che l’intervento di trasformazione che ha interessato l’immobile è destinato ad incidere sulla stessa prima domanda di condono, per il venir meno del suo oggetto, in quanto “ La normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare ” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184) ;” - Cons. Stato Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 470.
La giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che “ …. la rivenuta esistenza in loco di un organismo edilizio diverso da quello per il quale era stata avanzata istanza di condono legittima la conclusione dell’amministrazione (cfr., per il principio, Tar Campania, ancora questa sezione sesta, sentenza n. 5738 del 7 dicembre 2011; Tar Puglia, Bari, sez. II, 2 aprile 2010, n. 1249), posto che “ rileva, ai fini del condono, il manufatto abusivamente realizzato entro una certa data. Qualora si ammettesse invece una modifica sostanziale dell'opera da condonare, si verrebbe a sanare non già il manufatto ultimato entro la scadenza di legge, ma un'opera diversa, realizzata dopo il termine ultimo imposto dal legislatore ” (così sempre Tar Campania, questa sesta sezione, n. 2943 del 21 giugno 2012, aderendo a Tar Toscana, Firenze, sezione terza, 30 gennaio 2012, n. 195). ” - TAR Campania, Napoli, Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 6678 e Sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 760.
Il provvedimento deve poi ritenersi anche legittimamente adottato sotto il profilo della idoneità della motivazione.
Ed invero, alla luce della condivisibile giurisprudenza, in materia edilizia, i provvedimenti, ivi compreso il diniego alla richiesta di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l’abusività delle opere ed al contrasto insanabile con la normativa edilizia (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 2 maggio 2025, n. 3534, T.A.R. Marche, Ancona, Sez. II, 18 giugno 2024, n. 581, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2023, n. 10540 e Sez. II, 24 agosto 2021, n. 6028).
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato adeguatamente motivato in quanto il Comune resistente, in riferimento all’istanza di condono oggetto di diniego, ha rappresentato che “ - le opere sopradescritte hanno alterato la consistenza sia in superficie coperta che in volumetria delle originarie opere per le quali risulta presentata la domanda di condono edilizio L. 47/85 Prat.n. 122 e L.724/94 Prat. n. 272, creando un organismo edilizio completamente diverso rispetto all'edificio originario di volume complessivo di circa 2.417 (mc 1155 originarie istanze condono oltre mc 1262 realizzati abusivamente) - la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio esclude la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate; pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa - l'istanza di sanatoria L. 724/94 Prat. 272 risulta già essere relativa ad un edificio con volume complessivo di mc 1155,76, superiore al volume di me 750 per cui è possibile accedere al condono ai sensi dell'art. 39 comma 1 L. 724/94; ”.
Alla luce del contenuto del provvedimento impugnato si ritiene che esso indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della L. n. 241/1990.
Inoltre il Collegio, alla luce del contenuto della motivazione del provvedimento, come sopra richiamata, deve rilevare che trattasi di atto plurimotivato, in quanto si fonda anche sulla motivazione concernente il volume complessivo dell’immobile ritenuto superiore a quello necessario per poter accedere al condono di cui alla L. n. 724/1994, in riferimento alla quale parte ricorrente non ha dedotto specifiche censure.
Trattandosi, come detto, di atto plurimotivato deve rilevarsi che costituisce ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 aprile 2021, n. 2638 e 26 novembre 2020, n. 5563), il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 giugno 2022, n. 4004 e 22 ottobre 2015, n. 4972) ed inattaccabile (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 marzo 2023, n. 1353, 21 luglio 2021, n. 5051, 26 aprile 2021, n. 2729 e 8 ottobre 2019, n. 4782).
Con il terzo motivo di parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto fondato su ordinanze di demolizione che non le sarebbero state mai notificate.
Il motivo è inammissibile per la risolutiva circostanza che concerne una censura che parte ricorrente avrebbe dovuto e potuto far valere in riferimento al provvedimento di demolizione e non al diniego di condono oggetto di impugnazione in questa sede.
Peraltro per completezza si rileva che, come condivisibilmente rappresentato da parte resistente, la mancata notifica al proprietario dell'immobile dell'ordinanza di demolizione non inficia la legittimità del provvedimento, ma incide sulla fase integrativa dell'efficacia, rappresentando un adempimento volto a far conseguire la conoscenza dell’atto, e quindi ad incidere solo sulla decorrenza dei termini per l’impugnativa.
Con il quarto e quinto motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente, parte ricorrente ha lamentato in sintesi la violazione del disposto degli artt. 44 e 38 della L. 47/85 e pertanto l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’amministrazione comunale resistente avrebbe dovuto esaminare le domande di condono prima di poter disporre la demolizione delle opere realizzate alla luce della prevista sospensione del procedimento sanzionatorio edilizio in pendenza dell’evasione della domanda di condono stessa.
Entrambi i motivi sono inammissibile per la risolutiva circostanza che anch’essi concernono censure che parte ricorrente avrebbe dovuto e potuto far valere in riferimento al provvedimento di demolizione ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 maggio 2024, n. 3430 e 14 novembre 2022, n. 7064) e che pertanto non incidono sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte ricorrente in favore di parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento di € 2.000,00 (euro duemila/00), in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC MA RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
LB NS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB NS | IC MA RI |
IL SEGRETARIO