Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore e loro rimorchi di cui all' articolo 47 del codice della strada , comma 1 , lettera g) ed i) , e comma 2 , lettere:
b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone;
c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose, anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi compreso il trasporto valori di cui all'allegato IV al presente decreto, denominati rispettivamente:
autoveicoli blindati per trasporto valori;
autoveicoli blindati per trasporto di cose;
d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati.
2. Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 71 del codice della strada :
"2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati".
- Il testo dell' art. 232 del codice della strada (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione) e' il seguente:
"Art. 232. - 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239".
- Si riporta il testo dell'art. 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi):
"Art. 227. - 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti.
I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell' art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 , con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della sanita'.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti".
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214 (Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonche' di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada ):
"Art. 1. - 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si applicano dal 1 ottobre 1993.
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono approntate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 236, comma 1, le parole ''alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 1992'';
b) all'art. 239, comma 1, le parole: ''da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993'';
c) all'art. 239, comma 2, le parole: ''dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993''".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta l' art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317 , di recepimento della direttiva 83/189/CEE (Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche):
"Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici o di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norma di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non agli elementi fiscali o finanziari del progetto".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 47 del codice della strada :
"Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone, ed aventi almeno quattro ruote;
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi la massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
categoria O2: rimorchi con massa massima superiori a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t".
b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone;
c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose, anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi compreso il trasporto valori di cui all'allegato IV al presente decreto, denominati rispettivamente:
autoveicoli blindati per trasporto valori;
autoveicoli blindati per trasporto di cose;
d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati.
2. Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 71 del codice della strada :
"2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati".
- Il testo dell' art. 232 del codice della strada (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione) e' il seguente:
"Art. 232. - 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239".
- Si riporta il testo dell'art. 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi):
"Art. 227. - 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti.
I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell' art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 , con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della sanita'.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti".
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214 (Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonche' di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada ):
"Art. 1. - 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si applicano dal 1 ottobre 1993.
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono approntate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 236, comma 1, le parole ''alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 1992'';
b) all'art. 239, comma 1, le parole: ''da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993'';
c) all'art. 239, comma 2, le parole: ''dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993''".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta l' art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317 , di recepimento della direttiva 83/189/CEE (Attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche):
"Art. 6 (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici o di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norma di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non agli elementi fiscali o finanziari del progetto".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 47 del codice della strada :
"Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone, ed aventi almeno quattro ruote;
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi la massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
categoria O2: rimorchi con massa massima superiori a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t".